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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 055CB2N, data di nascita Pt_1 C.F._1
28/04/1997, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/03/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 05/02/2024 e adottato dalla Questura di con cui gli CP_1
è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiatata la contumacia.
Pag. 1 di 7 Il Pubblico Ministero, che, pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 11/03/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decisione confermata dopo l'instaurazione del contraddittorio con ordinanza del 10/05/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 05/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha basato il proprio ricorso sull'assunta integrazione socio economica raggiunta nel territorio italiano precisando “di aver stabilito in qualche modo, in questi lunghi anni, il centro della propria vita privata qui in Italia, ove vive e lavora con ogni ragionevole sforzo”.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela.
La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 7 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, non è nemmeno necessaria tenuto conto della copiosa documentazione agli atti che comprova il percorso di integrazione del ricorrente nel Paese ospitante.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario3 la sua posizione personale va esaminata tenendo conto dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili, in parte, direttamente ai sensi dell'art. 117
Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come precisato anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non
Pag. 3 di 7 legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”4. Va dunque verificata la sussistenza dei presupposti normativi sovranazionali, come ribadito, direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma è proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto:
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dal 8/12/2020 al 31/12/2020;
- Modello Unilav emesso da “Esposito IO per il periodo decorrente dal
04/12/2021 al 31/12/2021;
- Modello Unilav emesso da IA OM per il periodo decorrente dal
10/08/2021 al 20/08/2021 prorogato al 15/09/2021 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 1693,92;
- Modello Unilav emesso da “Agricola la Fara S.r.l.” per il periodo decorrente dal
13/11/2021 al 31/12/2021 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 214,22;
- Modello Unilav emesso da “Agricola la Fara s.r.l.” per il periodo decorrente dal
02/01/2022 al 30/06/2022 con allegate quattro buste paga di ammontare complessivo pari a euro 1703,69;
- Modello Unilav emesso da per il periodo decorrente dal CP_3
12/03/2022 al 30/04/2022;
Pag. 4 di 7 - Modello Unilav emesso da AS CA per il periodo decorrente dal
14/04/2022 al 30/04/2022 con allegata una busta paga di importo pari a euro
286,09;
- Modello Unilav emesso da “Tancredi Emanuela”, per il periodo decorrente dal
16/04/2022 al 31/08/2022;
- Modello Unilav emesso da “Agricola Liscio” per il periodo decorrente dal
21/07/2022 al 31/08/2022 con allegate due buste paga di importo complessivo pari a euro 1.505,00'';
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dall'8/09/2022 al 30/11/2022 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 402,05 e relativa CU 2023 attestante reddito di lavoro dipendente e assimilato pari a euro 1.099,00;
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dal 17/01/2023 al 30/04/2023 con allegate tre buste paga di ammontare complessivo pari a euro 830,05;
- Modello Unilav emesso da ZE ” per il periodo decorrente dal CP_4
16/02/2023 al 31/12/2023 con allegata una busta paga pari a euro 625,00;
- Modello Unilav emesso da ” per il periodo decorrente dal Controparte_5
28/04/2023 al 31/12/2023 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 2.045,04;
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dal 05/07/2023 al 30/10/2023 con allegate cinque buste paga di ammontare complessivo pari a euro 2457,05;
- Modello Unilav emesso da NA HE dal 28/10/2023 al 31/12/2023 con allegata una busta paga pari a euro 226,06;
- Modello Unilav emesso da ZE IG MA per il periodo decorrente dal
08/05/2024 al 30/06/2024 con allegate buste paga per i mesi di giugno e luglio 2024 di ammontare complessivo pari a 1.490,00;
- Modello Unilav emesso della società “Di Bari Agricoltura Società AGR S.r.l.” per il periodo decorrente dal 02/01/2025 al 31/12/2025 con allegata busta paga del mese di gennaio 2024 pari a euro 1.069,00;
Pag. 5 di 7 Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti, può fondatamente sostenersi che nel
Paese ospitante il ricorrente ha svolto attività lavorativa continuativa e costante e, conseguentemente, può ritenersi integrato. Inoltre, anche in base ad un giudizio di prognosi postuma, è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa costantemente portato avanti dal ricorrente continuerà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Sul punto sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, il ricorrente ha prodotto:
- Attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal CPIA di in data CP_1
14/06/2023;
- Contratto di locazione per un immobile sito a avente durata di un anno a CP_1
partire dal 03/07/2023.
In definitiva, considerato che il ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio-economica, deve ritenersi che sia
Pag. 6 di 7 possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 05/03/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 04/03/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 9 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 055CB2N, data di nascita Pt_1 C.F._1
28/04/1997, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/03/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 05/02/2024 e adottato dalla Questura di con cui gli CP_1
è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiatata la contumacia.
Pag. 1 di 7 Il Pubblico Ministero, che, pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 11/03/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decisione confermata dopo l'instaurazione del contraddittorio con ordinanza del 10/05/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 05/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha basato il proprio ricorso sull'assunta integrazione socio economica raggiunta nel territorio italiano precisando “di aver stabilito in qualche modo, in questi lunghi anni, il centro della propria vita privata qui in Italia, ove vive e lavora con ogni ragionevole sforzo”.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela.
La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 7 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, non è nemmeno necessaria tenuto conto della copiosa documentazione agli atti che comprova il percorso di integrazione del ricorrente nel Paese ospitante.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario3 la sua posizione personale va esaminata tenendo conto dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili, in parte, direttamente ai sensi dell'art. 117
Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come precisato anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non
Pag. 3 di 7 legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”4. Va dunque verificata la sussistenza dei presupposti normativi sovranazionali, come ribadito, direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma è proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto:
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dal 8/12/2020 al 31/12/2020;
- Modello Unilav emesso da “Esposito IO per il periodo decorrente dal
04/12/2021 al 31/12/2021;
- Modello Unilav emesso da IA OM per il periodo decorrente dal
10/08/2021 al 20/08/2021 prorogato al 15/09/2021 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 1693,92;
- Modello Unilav emesso da “Agricola la Fara S.r.l.” per il periodo decorrente dal
13/11/2021 al 31/12/2021 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 214,22;
- Modello Unilav emesso da “Agricola la Fara s.r.l.” per il periodo decorrente dal
02/01/2022 al 30/06/2022 con allegate quattro buste paga di ammontare complessivo pari a euro 1703,69;
- Modello Unilav emesso da per il periodo decorrente dal CP_3
12/03/2022 al 30/04/2022;
Pag. 4 di 7 - Modello Unilav emesso da AS CA per il periodo decorrente dal
14/04/2022 al 30/04/2022 con allegata una busta paga di importo pari a euro
286,09;
- Modello Unilav emesso da “Tancredi Emanuela”, per il periodo decorrente dal
16/04/2022 al 31/08/2022;
- Modello Unilav emesso da “Agricola Liscio” per il periodo decorrente dal
21/07/2022 al 31/08/2022 con allegate due buste paga di importo complessivo pari a euro 1.505,00'';
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dall'8/09/2022 al 30/11/2022 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 402,05 e relativa CU 2023 attestante reddito di lavoro dipendente e assimilato pari a euro 1.099,00;
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dal 17/01/2023 al 30/04/2023 con allegate tre buste paga di ammontare complessivo pari a euro 830,05;
- Modello Unilav emesso da ZE ” per il periodo decorrente dal CP_4
16/02/2023 al 31/12/2023 con allegata una busta paga pari a euro 625,00;
- Modello Unilav emesso da ” per il periodo decorrente dal Controparte_5
28/04/2023 al 31/12/2023 con allegate due buste paga di ammontare complessivo pari a euro 2.045,04;
- Modello Unilav emesso da “Società cooperativa agricola della borgata” per il periodo decorrente dal 05/07/2023 al 30/10/2023 con allegate cinque buste paga di ammontare complessivo pari a euro 2457,05;
- Modello Unilav emesso da NA HE dal 28/10/2023 al 31/12/2023 con allegata una busta paga pari a euro 226,06;
- Modello Unilav emesso da ZE IG MA per il periodo decorrente dal
08/05/2024 al 30/06/2024 con allegate buste paga per i mesi di giugno e luglio 2024 di ammontare complessivo pari a 1.490,00;
- Modello Unilav emesso della società “Di Bari Agricoltura Società AGR S.r.l.” per il periodo decorrente dal 02/01/2025 al 31/12/2025 con allegata busta paga del mese di gennaio 2024 pari a euro 1.069,00;
Pag. 5 di 7 Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti, può fondatamente sostenersi che nel
Paese ospitante il ricorrente ha svolto attività lavorativa continuativa e costante e, conseguentemente, può ritenersi integrato. Inoltre, anche in base ad un giudizio di prognosi postuma, è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa costantemente portato avanti dal ricorrente continuerà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Sul punto sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, il ricorrente ha prodotto:
- Attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal CPIA di in data CP_1
14/06/2023;
- Contratto di locazione per un immobile sito a avente durata di un anno a CP_1
partire dal 03/07/2023.
In definitiva, considerato che il ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio-economica, deve ritenersi che sia
Pag. 6 di 7 possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 05/03/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 04/03/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 9 Cass. S.U. 24413/2021.