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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2548/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1837 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 26.2.2024, depositato in data 3.5.2024, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1837/2023, notificato il 10.1.2024, con il quale il Comune di Motta Sant'Anastasia richiedeva il pagamento della complessiva somma di €. 392,00 per insufficiente pagamento della TASI, anno d'imposta 2018, eccependo l'illegittimità della richiesta, in quanto per l'anno 2018 ha già effettuato 2 pagamenti di importo pari ad €.392,00 cadauno, relativi proprio al tributo richiesto in pagamento (n. tributo 3961 e 3962), e l'avvenuta prescrizione e decadenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune di Motta Sant'Anastasia, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui i fatti costitutivi e giustificativi allegati dal ricorrente a sostegno della domanda devono essere dimostrati, in quanto la mancata costituzione in giudizio del resistente non può essere equiparata a una ammissione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dal ricorrente a sostegno della sua difesa. Nella specie la ricorrente non ha adempiuto a tale onere, stante che entrambi i Mod
F24, prodotti in giudizio, diversamente da quanto affermato in ricorso, provano l'avvenuto pagamento, per l'anno d'imposta 2018, del codice tributo 3918 utilizzato per il pagamento dell'IMU e non del codice tributo 3961 e 3962 che sono per l'appunto, rispettivamente, i codici per la Tasi e per gli interessi.
Quanto all'eccepita avvenuta decadenza e prescrizione, la finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali;
più precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza sono stati uniformati e i relativi sono stati allungati. Al comma 161, art. 1,
(Termine di decadenza notifica atto d'accertamento) è previsto che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
L'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza n. 960/2025, sia pure per i crediti di natura extratributaria, ha affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da
OV. Successivamente la Corte di Cassazione, sezione 5, con l'ordinanza n. 21765 del
29 luglio 2025 ha affermato che “ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda
(anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato
(pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine”.
Ebbene, nel caso specie, non si è maturata alcuna decadenza in quanto l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 10.1.2024, quindi entro il termine di decadenza del 25 marzo 2024, tenuto conto del periodo di sospensione OV (85 giorni)
È del tutto ovvio che non è neppure intervenuta la prescrizione del credito, atteso che questa si perfeziona dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorso, quindi, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
'AnastasiaNulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune di Motta sant' .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
ZI TO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2548/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Motta Sant'Anastasia - Casa Comunale 95040 Motta Sant'Anastasia CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1837 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 26.2.2024, depositato in data 3.5.2024, presso la Corte di
Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1 , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1837/2023, notificato il 10.1.2024, con il quale il Comune di Motta Sant'Anastasia richiedeva il pagamento della complessiva somma di €. 392,00 per insufficiente pagamento della TASI, anno d'imposta 2018, eccependo l'illegittimità della richiesta, in quanto per l'anno 2018 ha già effettuato 2 pagamenti di importo pari ad €.392,00 cadauno, relativi proprio al tributo richiesto in pagamento (n. tributo 3961 e 3962), e l'avvenuta prescrizione e decadenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune di Motta Sant'Anastasia, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui i fatti costitutivi e giustificativi allegati dal ricorrente a sostegno della domanda devono essere dimostrati, in quanto la mancata costituzione in giudizio del resistente non può essere equiparata a una ammissione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dal ricorrente a sostegno della sua difesa. Nella specie la ricorrente non ha adempiuto a tale onere, stante che entrambi i Mod
F24, prodotti in giudizio, diversamente da quanto affermato in ricorso, provano l'avvenuto pagamento, per l'anno d'imposta 2018, del codice tributo 3918 utilizzato per il pagamento dell'IMU e non del codice tributo 3961 e 3962 che sono per l'appunto, rispettivamente, i codici per la Tasi e per gli interessi.
Quanto all'eccepita avvenuta decadenza e prescrizione, la finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali;
più precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza sono stati uniformati e i relativi sono stati allungati. Al comma 161, art. 1,
(Termine di decadenza notifica atto d'accertamento) è previsto che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
L'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza n. 960/2025, sia pure per i crediti di natura extratributaria, ha affermato che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da
OV. Successivamente la Corte di Cassazione, sezione 5, con l'ordinanza n. 21765 del
29 luglio 2025 ha affermato che “ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda
(anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato
(pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine”.
Ebbene, nel caso specie, non si è maturata alcuna decadenza in quanto l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 10.1.2024, quindi entro il termine di decadenza del 25 marzo 2024, tenuto conto del periodo di sospensione OV (85 giorni)
È del tutto ovvio che non è neppure intervenuta la prescrizione del credito, atteso che questa si perfeziona dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorso, quindi, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
'AnastasiaNulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune di Motta sant' .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
ZI TO