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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/11/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2247/2021 tra
[...]
Parte_1
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
CP_1
CONVENUTA/O/i
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9:20 innanzi al giudice RI IT, sono comparsi in videoconferenza, tramite applicazione Teams:
Per parte attrice l'avv. MAZZANTINI JACOPO, il quale si riporta integralmente alla memoria conclusiva, intendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria, per quanto occorrer possa;
Per l'avv. SEMPLICI ALESSANDRA, la quale si riporta integralmente CP_1 alla memoria conclusiva, intendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria, per quanto occorrer possa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 14:00 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e che allega in calce al presente verbale.
Il Giudice RI IT
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2247/2021, vertente tra
(P.IVA: e (P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_2 dei rispettivi legali rr.pp.tt., elettivamente domiciliate in Santa Croce sull'Arno, via
Gramsci n. 12, presso lo studio dell'avv. Jacopo Mazzantini, che le rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICI
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Firenze, via CP_1 C.F._1
Duca D'Aosta n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandra Semplici, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Part Con atto di citazione ritualmente notificato, le società e hanno evocato in Pt_1 giudizio , esponendo all'intestato Tribunale che: CP_1
pagina 2 di 10 • con contratto del 17.5.2017, le odierne parti si sarebbero aggiudicate, attraverso un'ATI con capogruppo un appalto pubblico avente a oggetto l'edificazione di Pt_1 una scuola primaria nel Comune di Cerreto Guidi;
• la ditta individuale avrebbe dovuto occuparsi della fornitura e posa in opera CP_1 delle fosse biologiche per il trattamento delle acque reflue;
• tra fine maggio e inizio giugno 2020, durante i lavori inerenti al Lotto 2 dell'appalto, in occasione del collegamento degli scarichi alle fosse settiche già posizionate nell'esecuzione del Lotto 1 sul retro del fabbricato, sarebbe stato constatato il loro completo cedimento e lo schiacciamento delle tubazioni di collegamento delle opere di smaltimento del Lotto 1 delle vasche, circostanza contestata dal a Campigli;
CP_2
• in assenza di collaborazione del , le attrici si sarebbe fatte carico degli CP_1 interventi necessari a ovviare gli errori esecutivi commessi da medesimo, inclusa la rimozione di una gettata di cemento sopra le fosse Imhoff non prevista nel progetto. Part Tanto premesso, e chiedevano al Tribunale di Grosseto di condannare il Pt_1
Part
a corrispondergli la somma complessiva di € 18.533,46, di cui € 2.098,00 a CP_1 ed € 16.435,46 a oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore Pt_1 delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza avversaria dalla denuncia di eventuali vizi;
eccepiva, altresì, la sua estraneità rispetto alle contestazioni mossegli, avendo la sua ditta rispettato le previsioni contrattuali e seguito le istruzioni e indicazioni rispettivamente fornitele dal costruttore delle fosse biologiche e dai professionisti presenti in cantiere;
contestava, infine, l'entità del danno ex adverso lamentato, chiedendo in subordine di poter chiamare in causa la propria assicurazione per essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
All'udienza dell'8.2.2022, il Giudice autorizzava la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269
c.p.c., cui però il non dava seguito, e alla successiva udienza cartolare del CP_1
20.9.2022 concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Depositate le memorie integrative, la causa veniva successivamente assegnata allo scrivente, che la istruiva con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e l'espletamento di CTU, per deciderla ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 26.11.2025, dopo il deposito di note conclusive. pagina 3 di 10 *****
1. I fatti di causa.
Risulta per tabulas che le odierne parti, raggruppatesi in un'ATI, eleggendo la società quale capogruppo, si siano aggiudicate con contratto del 17.5.2017 un appalto Pt_1 pubblico avente a oggetto la costruzione di una nuova scuola primaria presso il Comune di Cerreto Guidi (all.ti 1e 2 della citazione).
L'impresa , in particolare, fu incaricata di eseguire alcune opere edili, tra cui CP_1
l'installazione di due fosse settiche in polietilene con struttura rinforzata - compresa “la formazione del piano di posa mediante massetto armato, lo staffaggio della fossa settica,
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte” - a servizio degli edifici del
Lotto 1 (all. 3 della citazione e all. 3 della comparsa).
È altresì pacifico che tale posa in opera, avvenuta nel corso dei lavori del Lotto 1, fosse ultimata al mese di novembre 2018 (cfr. anche prima fotografia di pag. 3 dell'all. 1 della comparsa di risposta e all. 9 del convenuto).
Le odierne attrici segnalano che tra fine maggio e inizio giugno 2020, durante la conclusione delle opere relative al Lotto 2 e, nello specifico, in occasione del collegamento degli scarichi alle fosse già installate nell'esecuzione del Lotto 1, si sarebbe constatato il completo cedimento di queste ultime e lo schiacciamento delle tubazioni di collegamento delle opere di smaltimento del Lotto 1 delle vasche, tanto da subire una contestazione e rispettiva diffida ad adempiere dal (all. 5 di parte attrice). CP_2
Tentato invano di far intervenire la ditta , anche soltanto per accertare nel CP_1 contraddittorio le problematiche denunciate (all. 4 e 6-8ter della citazione), le attrici sarebbero quindi state costrette a provvedervi autonomamente, eseguendo alcuni lavori destinati anche a demolire una gettata di cemento, non prevista nel progetto originario, posta al di sopra delle fosse, sostenendo un importo complessivo di € 18.533,46 - € Part 2.098,00 la ed € 16.435,46 la (all.ti 10 e 11 della citazione) -, di cui Pt_1 pertanto ne hanno chiesto il ristoro a titolo di danno all'impresa ritenuta responsabile.
2. Il perimetro della decisione.
All'udienza del 18.3.2025, successiva al deposito della CTU, parte attrice ha rinunciato espressamente alla domanda risarcitoria avente a oggetto la somma di € 2.098,00 pagina 4 di 10 Part asseritamente sborsata da per ripristinare i corrugati delle linee elettriche risultati schiacciati.
La controversia, pertanto, è rimasta concentrata sulle problematiche attinenti alle fosse biologiche installate dall'impresa . CP_1
3. L'eccepita decadenza.
Nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_3 decadenza dell'azione avversaria per tardiva denuncia di eventuali vizi, stante la consegna delle opere avvenuta a ottobre 2018 e la prima contestazione ricevuta a giugno
2020.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto la parte non si premura di individuare il termine per la denuncia dei vizi costruttivi né tantomeno la norma di riferimento, che di certo non può essere quella prevista in materia di compravendita (art. 1495, co. 1 c.c.) ovvero di appalto o contratto d'opera (art. e 1167, co. 2 c.c. e art. 2226, co. 2 c.c.), atteso che le società attrici, in forza del vincolo collaborativo instaurato attraverso l'ATI, non rivestivano nei confronti della ditta né la qualità di compratori dei materiali né di committenti dell'opus. Ad CP_4 ogni buon conto, visto che la decadenza comporta la perdita di un diritto a causa del mancato compimento di uno specifico atto richiesto dalla legge o dal negozio giuridico entro un termine perentorio, è naturale che quest'ultimo non possa che cominciare a decorrere dal giorno in cui l'atto possa essere compiuto, in analogia a quanto disposto dall'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione, e quindi, riguardo alla specifica tematica della denuncia di vizi della cosa venduta o dell'opera costruita, dal momento in cui questi vengano scoperti dall'onerato.
Nel caso di specie, è chiaro che alcuna decadenza possa ritenersi comunque maturata per la denuncia dei vizi lamentati da parte attrice, considerato che l'interramento delle fosse settiche installate dal convenuto le nascondeva e ne impediva la percezione in assenza di uno scavo, e nel certificato di fine lavori l'impresa (evidentemente la ) CP_3 dichiarò l'inesistenza di vizi o difformità circa le parti non ispezionabili.
pagina 5 di 10
4. L'an debeatur e la responsabilità della ditta . CP_4
L'impresa ha negato che rientrasse nei suoi compiti l'allacciamento e la CP_1 predisposizione dell'allaccio degli scarichi relativi ai lotti successivi, esponendo d'essersi scupolosamente attenuta alle istruzioni delle costruttore dei manufatti (all. 5 della comparsa), agli elaborati progettuali, alle indicazioni della direzione dei lavori e alle norme della buona tecnica costruttiva, elencando le ipotetiche cause che avrebbero invece potuto provocare, anche in corso tra loro, le problematiche riscontrate, quali: il cedimento del versante limitrofo alla zona di posa delle fosse;
il dilavamento provocato dal mancato collegamento dei pluviali del Lotto 2 e dalla mancata regimazione delle acque del cantiere che, per ben due anni, avrebbero sversato in corrispondenza delle fosse;
lo schiacciamento dei manufatti ad opera di macchine impegnate per diversi mesi nella realizzazione del Lotto 2; le sollecitazioni esercitate sui manufatti e sul terreno durante i lavori di allacciamento delle tubazioni di scarico.
Il tecnicismo degli elementi sottoposti al vaglio del Giudicante ha reso indispensabile la nomina di un consulente tecnico al fine di compiere un'indagine volta ad accertare in primis la ricorrenza delle problematiche denunciate dalle attrici e l'eventuale imputabilità all'operato del convenuto.
Il CTU, dopo un'accurata analisi degli atti e della documentazione prodotta dalle parti, raffrontandola ove ritenuto utile con le risultanze della prova testimoniale già assunta, ha concluso nell'ascrivere le criticità riscontrate nelle fosse biologiche installate durante i lavori di realizzazione del Lotto 1 della scuola primaria di Cerreto Guidi alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa , escludendo ipotesi alternative ventilate CP_1 da quest'ultimo, e segnalando che la posa in opera sia stata eseguita in difformità da quanto previsto dai documenti progettuali e non rispettosa delle prescrizioni e indicazioni delle schede tecniche dei prodotti montati, e riferendo infine che il maggiore carico agente in testa alle fosse - rappresentato da una soletta in calcestruzzo più pesante di quella eventualmente contemplata nella scheda tecnica dei manufatti, e in luogo del basamento in calcestruzzo previsto invece alla base delle vasche - avesse determinato il cedimento dei serbatoi, il loro collasso e implosione, fino alla rottura delle fosse (pagg.
33-35 e 37-43 della perizia).
pagina 6 di 10 Al riguardo, giova rammentare che, sebbene la CTU non costituisca in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, essa può tuttavia assurgere al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione quando si risolve nell'accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (cfr. ex pluribus Cass. n. 1020/06): nel caso di specie, il tipo di verifiche demandante al tecnico - ossia l'accertamento delle criticità denunciate dalle attrici e l'eventuale responsabilità - si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere, anche alla luce dell'esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico per la redazione dell'elaborato.
Stando così le cose, il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/11).
Non colgono, poi, nel segno le critiche rivolte all'elaborato a vario titolo dal difensore del convenuto, che appaiono peraltro orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali - anche, si ribadisce, all'esito delle repliche formulate dal CTU alle osservazioni dei periti di parte - e dovendo rilevarsi che le critiche redatte dal difensore della parte sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/05).
Del resto, è inidonea a infirmare la CTU l'obiezione sollevata dal convenuto secondo cui il perito avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni rese dai testimoni.
Benvero, gli apprezzamenti del CTU si sono ispirati precipuamente a un dettagliato esame della documentazione versata in atti, avendo poi il consulente attinto alle testimonianze al mero fine di accertare alcuni eventi e collocarli temporalmente solo in caso di convergenza delle dichiarazioni, altrimenti avendo preferito dare rilievo alle pagina 7 di 10 dichiarazioni fornite all'udienza del 28.11.2023 dal sig. (Direttore dei Persona_1
Lavori) e dal sig. (Direttore operativo degli impianti), in quanto figure estranee Tes_1 alle parti in causa, diversamente da quanto invece potesse ritenersi in ordine ai testi citati dal convenuto alla medesima udienza sigg. e Testimone_2 Testimone_3 rispettivamente dipendente e apprendista dell'impresa del convenuto all'epoca dei fatti.
Ulteriore elemento di debolezza della difesa del è riassunto nella chiara CP_1 contraddizione rinvenibile tra la versione dei fatti illustrata sino alla comparsa di costituzione risposta, volta a ricondurre l'avvallamento delle fosse biologiche al cedimento del versante limitrofo alla zona di posa delle stesse, e quella offerta nella seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., nella quale è stato di fatto negato che l'installazione delle vasche fosse avvenuta in prossimità di un declivio, assumendo invece che l'area fosse perfettamente pianeggiante.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ritenersi dimostrata la ricostruzione dei fatti operata in citazione relativa all'effettiva verificazione dell'evento relativo alle fosse biologiche e alla sua responsabilità all'operato della . CP_3
5. Il quantum debeatur.
Malgrado la ritenuta congruità, ex latere CTU, delle spese affrontate dalla parte attrice, ad avviso del Tribunale è da preferire la stima compiuta dal medesimo perito di €
9.780,57 per le opere di ripristino delle fosse biologiche, sia perché non conteggianti la fornitura e posa in opera del pozzetto degrassatore non previsto negli elaborati progettuali, sia per la non immediata decifrabilità della documentazione contabile esibita da parte attrice, come riferito dal CTU (pagg. 45-47 dell'elaborato).
Può invece riconoscersi l'importo di € 900,00 corrisposto da al geom. Pt_1 CP_5 per la redazione della nota tecnica sullo stato dei luoghi e sugli interventi riparatori (all. 9
e 11 della citazione), trattandosi senz'altro di un danno emergente legato all'inadempienza del convenuto ex artt. 1218 e 1223 c.c..
Ininfluente è l'eccepita eccessività del valore di tali opere da questi ritenuta in raffronto alla valutazione espressa nell'originaria contabilità dei lavori, atteso che detta doglianza ignora le possibili scontistiche di regola concesse in sede di stipula di un contratto avente un oggetto più ampio e, soprattutto, di tutti i costi correlati alla demolizione dell'opera pagina 8 di 10 compromessa e al suo integrale rifacimento.
Poiché il credito sopra indicato, pari ad € 10.680,57 (€ 9.780,57 + € 900,00), è di valore, su di esso è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno è stato conosciuto (1.6.2020) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo come rideterminato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
6. Le spese di lite e di CTU.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda di e della rinuncia Pt_1
Parte alla domanda di , occasionata dall'esito peritale, le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., residuando la restante quota di 2/3 a carico del convenuto, che si liquida in dispositivo secondo i criteri di cui al
DM 55/2014.
La stessa proporzione è ritenuta meritevole di governare la statuizione sulle spese di
CTU, già liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma di € 10.680,57, oltre alla CP_1 Parte_1 rivalutazione e agli interessi legali su tale importo intervenuti dal 1.6.2020 fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna il convenuto a rifondere a parte attrice la residua quota di 2/3 di dette spese, liquidata in € 325,20 per esborsi ed € 3.384,66 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e pagina 9 di 10 del convenuto nella misura di 2/3.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza.
Grosseto 26.11.2025
Il Giudice
RI IT
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2247/2021 tra
[...]
Parte_1
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
CP_1
CONVENUTA/O/i
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9:20 innanzi al giudice RI IT, sono comparsi in videoconferenza, tramite applicazione Teams:
Per parte attrice l'avv. MAZZANTINI JACOPO, il quale si riporta integralmente alla memoria conclusiva, intendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria, per quanto occorrer possa;
Per l'avv. SEMPLICI ALESSANDRA, la quale si riporta integralmente CP_1 alla memoria conclusiva, intendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria, per quanto occorrer possa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 14:00 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e che allega in calce al presente verbale.
Il Giudice RI IT
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2247/2021, vertente tra
(P.IVA: e (P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_2 dei rispettivi legali rr.pp.tt., elettivamente domiciliate in Santa Croce sull'Arno, via
Gramsci n. 12, presso lo studio dell'avv. Jacopo Mazzantini, che le rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICI
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Firenze, via CP_1 C.F._1
Duca D'Aosta n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandra Semplici, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Part Con atto di citazione ritualmente notificato, le società e hanno evocato in Pt_1 giudizio , esponendo all'intestato Tribunale che: CP_1
pagina 2 di 10 • con contratto del 17.5.2017, le odierne parti si sarebbero aggiudicate, attraverso un'ATI con capogruppo un appalto pubblico avente a oggetto l'edificazione di Pt_1 una scuola primaria nel Comune di Cerreto Guidi;
• la ditta individuale avrebbe dovuto occuparsi della fornitura e posa in opera CP_1 delle fosse biologiche per il trattamento delle acque reflue;
• tra fine maggio e inizio giugno 2020, durante i lavori inerenti al Lotto 2 dell'appalto, in occasione del collegamento degli scarichi alle fosse settiche già posizionate nell'esecuzione del Lotto 1 sul retro del fabbricato, sarebbe stato constatato il loro completo cedimento e lo schiacciamento delle tubazioni di collegamento delle opere di smaltimento del Lotto 1 delle vasche, circostanza contestata dal a Campigli;
CP_2
• in assenza di collaborazione del , le attrici si sarebbe fatte carico degli CP_1 interventi necessari a ovviare gli errori esecutivi commessi da medesimo, inclusa la rimozione di una gettata di cemento sopra le fosse Imhoff non prevista nel progetto. Part Tanto premesso, e chiedevano al Tribunale di Grosseto di condannare il Pt_1
Part
a corrispondergli la somma complessiva di € 18.533,46, di cui € 2.098,00 a CP_1 ed € 16.435,46 a oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore Pt_1 delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza avversaria dalla denuncia di eventuali vizi;
eccepiva, altresì, la sua estraneità rispetto alle contestazioni mossegli, avendo la sua ditta rispettato le previsioni contrattuali e seguito le istruzioni e indicazioni rispettivamente fornitele dal costruttore delle fosse biologiche e dai professionisti presenti in cantiere;
contestava, infine, l'entità del danno ex adverso lamentato, chiedendo in subordine di poter chiamare in causa la propria assicurazione per essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
All'udienza dell'8.2.2022, il Giudice autorizzava la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269
c.p.c., cui però il non dava seguito, e alla successiva udienza cartolare del CP_1
20.9.2022 concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Depositate le memorie integrative, la causa veniva successivamente assegnata allo scrivente, che la istruiva con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e l'espletamento di CTU, per deciderla ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 26.11.2025, dopo il deposito di note conclusive. pagina 3 di 10 *****
1. I fatti di causa.
Risulta per tabulas che le odierne parti, raggruppatesi in un'ATI, eleggendo la società quale capogruppo, si siano aggiudicate con contratto del 17.5.2017 un appalto Pt_1 pubblico avente a oggetto la costruzione di una nuova scuola primaria presso il Comune di Cerreto Guidi (all.ti 1e 2 della citazione).
L'impresa , in particolare, fu incaricata di eseguire alcune opere edili, tra cui CP_1
l'installazione di due fosse settiche in polietilene con struttura rinforzata - compresa “la formazione del piano di posa mediante massetto armato, lo staffaggio della fossa settica,
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte” - a servizio degli edifici del
Lotto 1 (all. 3 della citazione e all. 3 della comparsa).
È altresì pacifico che tale posa in opera, avvenuta nel corso dei lavori del Lotto 1, fosse ultimata al mese di novembre 2018 (cfr. anche prima fotografia di pag. 3 dell'all. 1 della comparsa di risposta e all. 9 del convenuto).
Le odierne attrici segnalano che tra fine maggio e inizio giugno 2020, durante la conclusione delle opere relative al Lotto 2 e, nello specifico, in occasione del collegamento degli scarichi alle fosse già installate nell'esecuzione del Lotto 1, si sarebbe constatato il completo cedimento di queste ultime e lo schiacciamento delle tubazioni di collegamento delle opere di smaltimento del Lotto 1 delle vasche, tanto da subire una contestazione e rispettiva diffida ad adempiere dal (all. 5 di parte attrice). CP_2
Tentato invano di far intervenire la ditta , anche soltanto per accertare nel CP_1 contraddittorio le problematiche denunciate (all. 4 e 6-8ter della citazione), le attrici sarebbero quindi state costrette a provvedervi autonomamente, eseguendo alcuni lavori destinati anche a demolire una gettata di cemento, non prevista nel progetto originario, posta al di sopra delle fosse, sostenendo un importo complessivo di € 18.533,46 - € Part 2.098,00 la ed € 16.435,46 la (all.ti 10 e 11 della citazione) -, di cui Pt_1 pertanto ne hanno chiesto il ristoro a titolo di danno all'impresa ritenuta responsabile.
2. Il perimetro della decisione.
All'udienza del 18.3.2025, successiva al deposito della CTU, parte attrice ha rinunciato espressamente alla domanda risarcitoria avente a oggetto la somma di € 2.098,00 pagina 4 di 10 Part asseritamente sborsata da per ripristinare i corrugati delle linee elettriche risultati schiacciati.
La controversia, pertanto, è rimasta concentrata sulle problematiche attinenti alle fosse biologiche installate dall'impresa . CP_1
3. L'eccepita decadenza.
Nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_3 decadenza dell'azione avversaria per tardiva denuncia di eventuali vizi, stante la consegna delle opere avvenuta a ottobre 2018 e la prima contestazione ricevuta a giugno
2020.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto la parte non si premura di individuare il termine per la denuncia dei vizi costruttivi né tantomeno la norma di riferimento, che di certo non può essere quella prevista in materia di compravendita (art. 1495, co. 1 c.c.) ovvero di appalto o contratto d'opera (art. e 1167, co. 2 c.c. e art. 2226, co. 2 c.c.), atteso che le società attrici, in forza del vincolo collaborativo instaurato attraverso l'ATI, non rivestivano nei confronti della ditta né la qualità di compratori dei materiali né di committenti dell'opus. Ad CP_4 ogni buon conto, visto che la decadenza comporta la perdita di un diritto a causa del mancato compimento di uno specifico atto richiesto dalla legge o dal negozio giuridico entro un termine perentorio, è naturale che quest'ultimo non possa che cominciare a decorrere dal giorno in cui l'atto possa essere compiuto, in analogia a quanto disposto dall'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione, e quindi, riguardo alla specifica tematica della denuncia di vizi della cosa venduta o dell'opera costruita, dal momento in cui questi vengano scoperti dall'onerato.
Nel caso di specie, è chiaro che alcuna decadenza possa ritenersi comunque maturata per la denuncia dei vizi lamentati da parte attrice, considerato che l'interramento delle fosse settiche installate dal convenuto le nascondeva e ne impediva la percezione in assenza di uno scavo, e nel certificato di fine lavori l'impresa (evidentemente la ) CP_3 dichiarò l'inesistenza di vizi o difformità circa le parti non ispezionabili.
pagina 5 di 10
4. L'an debeatur e la responsabilità della ditta . CP_4
L'impresa ha negato che rientrasse nei suoi compiti l'allacciamento e la CP_1 predisposizione dell'allaccio degli scarichi relativi ai lotti successivi, esponendo d'essersi scupolosamente attenuta alle istruzioni delle costruttore dei manufatti (all. 5 della comparsa), agli elaborati progettuali, alle indicazioni della direzione dei lavori e alle norme della buona tecnica costruttiva, elencando le ipotetiche cause che avrebbero invece potuto provocare, anche in corso tra loro, le problematiche riscontrate, quali: il cedimento del versante limitrofo alla zona di posa delle fosse;
il dilavamento provocato dal mancato collegamento dei pluviali del Lotto 2 e dalla mancata regimazione delle acque del cantiere che, per ben due anni, avrebbero sversato in corrispondenza delle fosse;
lo schiacciamento dei manufatti ad opera di macchine impegnate per diversi mesi nella realizzazione del Lotto 2; le sollecitazioni esercitate sui manufatti e sul terreno durante i lavori di allacciamento delle tubazioni di scarico.
Il tecnicismo degli elementi sottoposti al vaglio del Giudicante ha reso indispensabile la nomina di un consulente tecnico al fine di compiere un'indagine volta ad accertare in primis la ricorrenza delle problematiche denunciate dalle attrici e l'eventuale imputabilità all'operato del convenuto.
Il CTU, dopo un'accurata analisi degli atti e della documentazione prodotta dalle parti, raffrontandola ove ritenuto utile con le risultanze della prova testimoniale già assunta, ha concluso nell'ascrivere le criticità riscontrate nelle fosse biologiche installate durante i lavori di realizzazione del Lotto 1 della scuola primaria di Cerreto Guidi alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa , escludendo ipotesi alternative ventilate CP_1 da quest'ultimo, e segnalando che la posa in opera sia stata eseguita in difformità da quanto previsto dai documenti progettuali e non rispettosa delle prescrizioni e indicazioni delle schede tecniche dei prodotti montati, e riferendo infine che il maggiore carico agente in testa alle fosse - rappresentato da una soletta in calcestruzzo più pesante di quella eventualmente contemplata nella scheda tecnica dei manufatti, e in luogo del basamento in calcestruzzo previsto invece alla base delle vasche - avesse determinato il cedimento dei serbatoi, il loro collasso e implosione, fino alla rottura delle fosse (pagg.
33-35 e 37-43 della perizia).
pagina 6 di 10 Al riguardo, giova rammentare che, sebbene la CTU non costituisca in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, essa può tuttavia assurgere al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione quando si risolve nell'accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (cfr. ex pluribus Cass. n. 1020/06): nel caso di specie, il tipo di verifiche demandante al tecnico - ossia l'accertamento delle criticità denunciate dalle attrici e l'eventuale responsabilità - si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere, anche alla luce dell'esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico per la redazione dell'elaborato.
Stando così le cose, il contenuto e le conclusioni della CTU sono integralmente condivise e richiamate dal Tribunale, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/11).
Non colgono, poi, nel segno le critiche rivolte all'elaborato a vario titolo dal difensore del convenuto, che appaiono peraltro orientate a sostenere una tesi di parte più che a evidenziare profili negativi discordanza da dati fattuali - anche, si ribadisce, all'esito delle repliche formulate dal CTU alle osservazioni dei periti di parte - e dovendo rilevarsi che le critiche redatte dal difensore della parte sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilità (cfr. Cass. n. 8297/05).
Del resto, è inidonea a infirmare la CTU l'obiezione sollevata dal convenuto secondo cui il perito avrebbe sopravvalutato le dichiarazioni rese dai testimoni.
Benvero, gli apprezzamenti del CTU si sono ispirati precipuamente a un dettagliato esame della documentazione versata in atti, avendo poi il consulente attinto alle testimonianze al mero fine di accertare alcuni eventi e collocarli temporalmente solo in caso di convergenza delle dichiarazioni, altrimenti avendo preferito dare rilievo alle pagina 7 di 10 dichiarazioni fornite all'udienza del 28.11.2023 dal sig. (Direttore dei Persona_1
Lavori) e dal sig. (Direttore operativo degli impianti), in quanto figure estranee Tes_1 alle parti in causa, diversamente da quanto invece potesse ritenersi in ordine ai testi citati dal convenuto alla medesima udienza sigg. e Testimone_2 Testimone_3 rispettivamente dipendente e apprendista dell'impresa del convenuto all'epoca dei fatti.
Ulteriore elemento di debolezza della difesa del è riassunto nella chiara CP_1 contraddizione rinvenibile tra la versione dei fatti illustrata sino alla comparsa di costituzione risposta, volta a ricondurre l'avvallamento delle fosse biologiche al cedimento del versante limitrofo alla zona di posa delle stesse, e quella offerta nella seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., nella quale è stato di fatto negato che l'installazione delle vasche fosse avvenuta in prossimità di un declivio, assumendo invece che l'area fosse perfettamente pianeggiante.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ritenersi dimostrata la ricostruzione dei fatti operata in citazione relativa all'effettiva verificazione dell'evento relativo alle fosse biologiche e alla sua responsabilità all'operato della . CP_3
5. Il quantum debeatur.
Malgrado la ritenuta congruità, ex latere CTU, delle spese affrontate dalla parte attrice, ad avviso del Tribunale è da preferire la stima compiuta dal medesimo perito di €
9.780,57 per le opere di ripristino delle fosse biologiche, sia perché non conteggianti la fornitura e posa in opera del pozzetto degrassatore non previsto negli elaborati progettuali, sia per la non immediata decifrabilità della documentazione contabile esibita da parte attrice, come riferito dal CTU (pagg. 45-47 dell'elaborato).
Può invece riconoscersi l'importo di € 900,00 corrisposto da al geom. Pt_1 CP_5 per la redazione della nota tecnica sullo stato dei luoghi e sugli interventi riparatori (all. 9
e 11 della citazione), trattandosi senz'altro di un danno emergente legato all'inadempienza del convenuto ex artt. 1218 e 1223 c.c..
Ininfluente è l'eccepita eccessività del valore di tali opere da questi ritenuta in raffronto alla valutazione espressa nell'originaria contabilità dei lavori, atteso che detta doglianza ignora le possibili scontistiche di regola concesse in sede di stipula di un contratto avente un oggetto più ampio e, soprattutto, di tutti i costi correlati alla demolizione dell'opera pagina 8 di 10 compromessa e al suo integrale rifacimento.
Poiché il credito sopra indicato, pari ad € 10.680,57 (€ 9.780,57 + € 900,00), è di valore, su di esso è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno è stato conosciuto (1.6.2020) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo come rideterminato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
6. Le spese di lite e di CTU.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda di e della rinuncia Pt_1
Parte alla domanda di , occasionata dall'esito peritale, le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., residuando la restante quota di 2/3 a carico del convenuto, che si liquida in dispositivo secondo i criteri di cui al
DM 55/2014.
La stessa proporzione è ritenuta meritevole di governare la statuizione sulle spese di
CTU, già liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma di € 10.680,57, oltre alla CP_1 Parte_1 rivalutazione e agli interessi legali su tale importo intervenuti dal 1.6.2020 fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna il convenuto a rifondere a parte attrice la residua quota di 2/3 di dette spese, liquidata in € 325,20 per esborsi ed € 3.384,66 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e pagina 9 di 10 del convenuto nella misura di 2/3.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza.
Grosseto 26.11.2025
Il Giudice
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