CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6674 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26935/2021 R.G. proposto da: LU SR e NC LA, elettivamente domiciliato in ITALIA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato BELLI CONTARINI EDOARDO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato HI LI ([...]) -ricorrente- contro COMUNE DI RIETI, elettivamente domiciliato in RIETI VIA SANIZI N.19, presso lo studio dell’avvocato ORSINI DOMENICO MARIA ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 6674 Anno 2023 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: MO MI Data pubblicazione: 06/03/2023 2 avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8058/2021 depositata il 23/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere MI MO. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1.La società SA s.r.l. e NC LA EO proponevano ricorso avverso numerosi avvisi di accertamento emessi dal Comune di Rieti a titolo di ICI ed IMU dovuta per gli anni 2007-2012 per l'immobile sito in Rieti, via Salaria per Roma, deducendone l'illegittimità perché fondati su una rettifica catastale mai notificata ai contribuenti. La CTP di Roma con sentenza in data 24.7.2015 accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Rieti, la CTR del Lazio con sentenza in data 6.12.2016 accoglieva il gravame ritenendo che "..il classamento dell'immobile con l'attribuzione della rendita catastale furono evasi dal catasto del Comune di Rieti nell'anno 2003 e regolarmente notificati alle parti con nota di protocollo RI010831772003". Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Rieti. Entrambe le parti depositavano memorie. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 360, n. 3, 113, comma 1, 115 comma 1, 116 comma 1 c.p.c. e 2697 c.c. posto che il giudice di secondo grado, violando le norme richiamate, non aveva considerato nella sentenza impugnata che l'Ufficio non aveva dato alcuna prova degli elementi giustificativi della pretesa fiscale fatta valere con gli avvisi di accertamento impugnati, nemmeno la prova che la rendita catastale utilizzata quale presupposto degli avvisi di accertamento fosse stata preventivamente e ritualmente notificata. In particolare deducevano che a fronte di una loro specifica contestazione, la CTR aveva inteso ritenere come ammessa la circostanza dell'avvenuta notifica dell'attribuzione della rendita catastale. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. posto che il giudice di secondo grado ha ritenuto integrato il presupposto 3 necessario per la possibilità di utilizzare l'attribuzione di una rendita catastale di un immobile quale base imponibile di calcolo per l'imposta municipale, dalla sua presunta conoscenza e non dalla sua preventiva notifica come richiesto dalla legge. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine agli ulteriori motivi di appello proposti dai contribuenti. 1. La Corte respingeva il ricorso sul rilievo che la sentenza impugnata si era incentrata sul fatto che l'attribuzione della rendita catastale era stata regolarmente notificata alle parti con nota di protocollo dal Comune di Rieti nell'anno 2003, reputando correttamente notificata la rendita catastale anche se i contribuenti potessero averne avuto conoscenza aliunde. La Corte riteneva dunque che la censura svolta da parte ricorrente non appariva rivolta a denunciare una violazione di legge bensì un asserito errore di fatto commesso dal giudice di secondo grado e consistente in un'errata percezione e valutazione della notifica della rendita, errore che così come denunciato non poteva essere oggetto di ricorso per cassazione ma se mai di ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.. Avverso la sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso per revocazione i contribuenti svolgendo un unico motivo della fase rescindente. Il Comune di Rieti si è costituito con controricorso. 2. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 4 .Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., l’erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell'inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, laddove ha affermato che i ricorrenti avessero dedotto esclusivamente un errore di fatto (revocatorio) e non già errori di diritto. 4 Obiettano i contribuenti che, al contrario, essi avevano censurato la sentenza di secondo grado sotto il profilo della violazione dei legge, in quanto i giudici d’appello avevano ritenuto correttamente notificata la rendita catastale, sol perché l’attribuzione della rendita catastale era stata indicata nella visura storica catastale, senza curarsi di accertare se invece la rendita fosse stata effettivamente notificata alla parte;
ancorchè essi avessero contestato la regolarità della procedura notificatoria. L’errore revocatorio discenderebbe dall’erronea lettura del motivo di ricorso per cassazione all’epoca proposto e dall’erronea lettura della sentenza di merito impugnata, in quanto la Corte di legittimità, affermava essenzialmente che i contribuenti non avevano dedotto, nel ricorso per cassazione, l’errore di diritto in cui era incorsa la CTR, con l’affermazione secondo cui la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, sebbene non prodotta in giudizio, era evincibile dal fatto che fosse menzionata nella visura storica catastale. L’ordinanza in questa sede impugnata ha affermato che “a prescindere dalla circostanza che la notifica della rendita catastale sia stata o meno contestata dai contribuenti, la CTR pone a base della decisione il rilievo che la notifica della rendita catastale risulta correttamente effettuata, anche se i contribuenti potessero averne avuto conoscenza aliunde" 5.Deducono, inoltre, che, con il secondo strumento di ricorso, avevano denunciato la violazione dell’art. 74 della legge n. 342/2000, per avere il giudice regionale ritenuto integrato il presupposto necessario per la possibilità di utilizzare l’attribuzione di una rendita catastale di un immobile, quale base imponibile di calcolo per l’imposta municipale, dalla sua presunta conoscenza e non dalla sua preventiva notifica come richiesto dalla legge. 4.Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa;
pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la 5 revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003). In particolare, questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali».(Cass.10466/2011; n.2236/2022). Nel caso di specie, parte ricorrente, nell’assumere l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità, afferma essenzialmente che la stessa avrebbe erroneamente affermato che i contribuenti non avevano dedotto, nel ricorso per cassazione, l’errore di diritto in cui era incorsa la CTR, con la statuizione secondo cui la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, sebbene non prodotta in giudizio, sarebbe evincibile dal fatto che fosse menzionata nella visura storica catastale. L’ordinanza in questa sede impugnata ha affermato che “a prescindere dalla circostanza che la notifica della rendita catastale sia stata o meno contestata dai contribuenti, la CTR pone a base della decisione il rilievo che la notifica della rendita catastale risulta correttamente effettuata, anche se i contribuenti potessero averne avuto conoscenza aliunde". 6 Ha ritenuto il Collegio che, quindi, la censura svolta da parte ricorrente non appariva rivolta a denunciare una violazione di legge bensì un asserito errore di fatto commesso dal giudice di secondo grado e consistente in un'errata percezione e valutazione della notifica della rendita, errore che così come denunciato non poteva costituire oggetto di ricorso per cassazione ma se mai di ricorso per revocazione ex art. 395 , comma primo, n. 4 c.p.c; quanto al secondo motivo, rilevata l’inammissibilità del primo, ne dichiarava l’assorbimento, vertendo la seconda censura sulla necessità della preventiva notifica della rendita catastale prima di poter essere utilizzata. In altri termini, la Corte ha interpretato il contenuto della censura svolta dai ricorrenti evidenziando come essa fosse rivolta ad eccepire l’omessa notifica della rendita catastale e poi, a seguito di attività ermeneutica ed interpretativa, ha concluso che dette difese fossero volte a censurare un errore di fatto e non un errore di diritto in cui era incorsa la Regionale. Non pare che tale osservazione si possa qualificare quale errore revocatorio, giacché deve escludersi che possa trattarsi, nella specie, di errore di percezione o di mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'inesistenza di un fatto (la mancata produzione della relata di notifica degli avvisi di accertamento impugnati) che risultava incontestabilmente accertato alla stregua degli atti di causa;
piuttosto, la Corte di legittimità ha espresso una valutazione in ordine alla irrilevanza di tale circostanza ai fini del giudizio di legittimità, che esula dai limiti di sindacato ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. (cfr. su punto, ex multis, Cass., sez. sesta, ord. 15 febbraio 2018, n. 3760). Alla luce degli esposti principi, sarebbe revocabile la sentenza della Corte di cassazione che, ad esempio, dinanzi ad un ricorso che contenesse quattro motivi, ne esaminasse solo tre. Non sarebbe, invece, revocabile, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., la sentenza di legittimità la quale, dinanzi ad un motivo che denunciasse una violazione di legge, ritenesse che con esso sia stato denunciato un vizio di motivazione, o viceversa. Infatti qualificare i motivi di ricorso e sussumerli in una delle cinque categorie previste dall'articolo 360 c.p.c., ovvero individuare la ratio della 7 decisione impugnata, stabilirne l'esatto contenuto, costituiscono altrettante attività di giudizio sui fatti processuali e non di accertamento dei fatti processuali, con la conseguenza che rispetto a tali attività non è ammessa la revocazione. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede la revoca ha esaminato tutti i motivi di ricorso proposti: errori di fatto o percettivi, pertanto, non vi furono. Lo stabilire, poi, se quei motivi di ricorso siano stati bene o male qualificati e decisi è questione non più prospettabile in questa sede, per superiore volontà della Legge, affinché ne lites fiant paene perennes et vita' Hominem modum excedant. Una volta dichiarata l’inammissibilità della prima doglianza, la censura concernente la violazione di legge commessa dai giudici del gravame non poteva avere alcuna autonoma funzione, posto che una volta rimasta ferma la statuizione della Regionale in merito alla corretta notifica dell’attribuzione della rendita catastale, non poteva porsi alcuna questione inerente una presunta violazione di legge. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, spese forfettarie ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il primo febbraio 2023 Il Consigliere estensore MI SA Il Presidente Liberato Paolitto 8
ancorchè essi avessero contestato la regolarità della procedura notificatoria. L’errore revocatorio discenderebbe dall’erronea lettura del motivo di ricorso per cassazione all’epoca proposto e dall’erronea lettura della sentenza di merito impugnata, in quanto la Corte di legittimità, affermava essenzialmente che i contribuenti non avevano dedotto, nel ricorso per cassazione, l’errore di diritto in cui era incorsa la CTR, con l’affermazione secondo cui la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, sebbene non prodotta in giudizio, era evincibile dal fatto che fosse menzionata nella visura storica catastale. L’ordinanza in questa sede impugnata ha affermato che “a prescindere dalla circostanza che la notifica della rendita catastale sia stata o meno contestata dai contribuenti, la CTR pone a base della decisione il rilievo che la notifica della rendita catastale risulta correttamente effettuata, anche se i contribuenti potessero averne avuto conoscenza aliunde" 5.Deducono, inoltre, che, con il secondo strumento di ricorso, avevano denunciato la violazione dell’art. 74 della legge n. 342/2000, per avere il giudice regionale ritenuto integrato il presupposto necessario per la possibilità di utilizzare l’attribuzione di una rendita catastale di un immobile, quale base imponibile di calcolo per l’imposta municipale, dalla sua presunta conoscenza e non dalla sua preventiva notifica come richiesto dalla legge. 4.Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa;
pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la 5 revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003). In particolare, questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali».(Cass.10466/2011; n.2236/2022). Nel caso di specie, parte ricorrente, nell’assumere l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità, afferma essenzialmente che la stessa avrebbe erroneamente affermato che i contribuenti non avevano dedotto, nel ricorso per cassazione, l’errore di diritto in cui era incorsa la CTR, con la statuizione secondo cui la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, sebbene non prodotta in giudizio, sarebbe evincibile dal fatto che fosse menzionata nella visura storica catastale. L’ordinanza in questa sede impugnata ha affermato che “a prescindere dalla circostanza che la notifica della rendita catastale sia stata o meno contestata dai contribuenti, la CTR pone a base della decisione il rilievo che la notifica della rendita catastale risulta correttamente effettuata, anche se i contribuenti potessero averne avuto conoscenza aliunde". 6 Ha ritenuto il Collegio che, quindi, la censura svolta da parte ricorrente non appariva rivolta a denunciare una violazione di legge bensì un asserito errore di fatto commesso dal giudice di secondo grado e consistente in un'errata percezione e valutazione della notifica della rendita, errore che così come denunciato non poteva costituire oggetto di ricorso per cassazione ma se mai di ricorso per revocazione ex art. 395 , comma primo, n. 4 c.p.c; quanto al secondo motivo, rilevata l’inammissibilità del primo, ne dichiarava l’assorbimento, vertendo la seconda censura sulla necessità della preventiva notifica della rendita catastale prima di poter essere utilizzata. In altri termini, la Corte ha interpretato il contenuto della censura svolta dai ricorrenti evidenziando come essa fosse rivolta ad eccepire l’omessa notifica della rendita catastale e poi, a seguito di attività ermeneutica ed interpretativa, ha concluso che dette difese fossero volte a censurare un errore di fatto e non un errore di diritto in cui era incorsa la Regionale. Non pare che tale osservazione si possa qualificare quale errore revocatorio, giacché deve escludersi che possa trattarsi, nella specie, di errore di percezione o di mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'inesistenza di un fatto (la mancata produzione della relata di notifica degli avvisi di accertamento impugnati) che risultava incontestabilmente accertato alla stregua degli atti di causa;
piuttosto, la Corte di legittimità ha espresso una valutazione in ordine alla irrilevanza di tale circostanza ai fini del giudizio di legittimità, che esula dai limiti di sindacato ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. (cfr. su punto, ex multis, Cass., sez. sesta, ord. 15 febbraio 2018, n. 3760). Alla luce degli esposti principi, sarebbe revocabile la sentenza della Corte di cassazione che, ad esempio, dinanzi ad un ricorso che contenesse quattro motivi, ne esaminasse solo tre. Non sarebbe, invece, revocabile, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c., la sentenza di legittimità la quale, dinanzi ad un motivo che denunciasse una violazione di legge, ritenesse che con esso sia stato denunciato un vizio di motivazione, o viceversa. Infatti qualificare i motivi di ricorso e sussumerli in una delle cinque categorie previste dall'articolo 360 c.p.c., ovvero individuare la ratio della 7 decisione impugnata, stabilirne l'esatto contenuto, costituiscono altrettante attività di giudizio sui fatti processuali e non di accertamento dei fatti processuali, con la conseguenza che rispetto a tali attività non è ammessa la revocazione. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede la revoca ha esaminato tutti i motivi di ricorso proposti: errori di fatto o percettivi, pertanto, non vi furono. Lo stabilire, poi, se quei motivi di ricorso siano stati bene o male qualificati e decisi è questione non più prospettabile in questa sede, per superiore volontà della Legge, affinché ne lites fiant paene perennes et vita' Hominem modum excedant. Una volta dichiarata l’inammissibilità della prima doglianza, la censura concernente la violazione di legge commessa dai giudici del gravame non poteva avere alcuna autonoma funzione, posto che una volta rimasta ferma la statuizione della Regionale in merito alla corretta notifica dell’attribuzione della rendita catastale, non poteva porsi alcuna questione inerente una presunta violazione di legge. Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, spese forfettarie ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il primo febbraio 2023 Il Consigliere estensore MI SA Il Presidente Liberato Paolitto 8