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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 13 febbraio 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1210/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Vibo valentia n. 2149/23 depositata in data 12.07.2023 nel giudizio N.R.G.
2859/2022” e promossa
DA
(C.F./P.I. , in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ma- ria Sparano ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Belvedere Ma- rittimo (CS), alla Via Giustino Fortunato, 86;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Papa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Brognaturo (VV), alla Via C/so Umberto I n. 88;
-appellata-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introdut- tivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della came- ra di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (re- datta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incor- porata al verbale di udienza ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 13 febbraio 2025, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1210/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F./P.I. , in perso- Parte_1 P.IVA_1
na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ma- ria Sparano ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Belvedere Ma- rittimo (CS), alla Via Giustino Fortunato, 86;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sandro Papa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Brognaturo (VV), alla Via C/so Umberto I n. 88;
-appellata-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'artt. 350 bis e 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di
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discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13920219001262421/000, notificata in data
10.04.2022, per l'annullamento delle cartelle di pagamento nn. 13920120001937145000
(notificata in data 27.02.2012), 13920140004772601000 (notificata in data 10.11.2014)
e 13920140006588929000 (notificata in data 05.11.2014), relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2005-2006, 2008 e 2009-2010. A fondamento dell'opposizione deduceva la prescrizione del credito azionato in mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in primo grado Parte_1
con comparsa depositata in data 12.09.2022 in cui eccepiva: in via
[...]
preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario; in subordine, l'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale;
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della proposta opposizione per avvenuta notifica delle sottese cartelle di pagamento;
l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità per tardività della proposta opposizione. Infine, contestava l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Pace di Vibo Valentia tratteneva la causa in decisione e con sentenza n. 2149/2023 emessa in data 11.07.2023 e deposita in data 12.07.2023, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvedeva: “-1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la somma portata dal provvedimento impugnato, in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alle presupposte cartelle di pagamento;
-2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi € 343.00, di cui € 43.00 per spese ed € 300.00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto tempestiva richiesta.”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 4.10.2023,
l' evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
di Vibo Valentia, affinché, in riforma della sentenza 2149/2023: Controparte_1
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“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa: Riformare integralmente la sentenza n°
2149/23 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella persona del Dott. Avv.
Nicola Filippo Maria De Blasi in data 11.07.2023, nel giudizio n. 2859/2022 R.G.A.C., depositata in cancelleria il 12.07.2023, non notificata, respingendo la domanda originariamente proposta. In via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice de quo in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Vibo Valentia e, pertanto, annullare e riformare integralmente la sentenza impugnata. Nel merito rigettare la domanda giudiziale proposta in primo grado nei confronti di Parte_1
siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti in
[...]
narrativa, e conseguentemente, annullare integralmente la sentenza impugnata con conferma del provvedimento opposto. Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
A fondamento del gravame proposto parte appellante deduceva i seguenti motivi: 1) eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario in relazione alle cartelle di pagamento impugnate (già proposta in primo grado e riproposta in sede di gravame); 2) errata valutazione della prova relativa all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.01.2024, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito: A) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 13920120001937145000, alla cartella n.
13920140004772601000 e alla cartella n. 13920140006588929000; B) Condannare
l'appellante alle spese e competenze dei due gradi di giudizio con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Attesa la natura documentale della controversia e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24 settembre 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc.
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civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n.
6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II,
23/02/2017, n. 4695).
L'appello è fondato nei termini e modi di seguito esplicati.
Con il primo motivo di appello, l'ente appellante deduce la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto sussistere la giurisdizione
Ordinaria e non quella Tributaria. In particolare, l'appellante rileva che la giurisdizione spetta al Giudice Tributario in quanto oggetto del giudizio sono atti esattoriali contenenti crediti di natura tributaria. Inoltre, l' evidenzia Parte_1
che, nel caso di tributi ed in assenza di atti esecutivi, la giurisdizione competente risulta essere quella Tributaria anche per il giudizio in ordine alla validità delle notifiche della cartella esattoriale e alla prescrizione del credito.
Il motivo è fondato.
La domanda proposta dall'odierno appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto della parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
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Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”
(Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio trattandosi di crediti relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma
1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
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Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalle cartelle medesime.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all' “an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dellesecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
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Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Infine, quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione nella materia oggetto del presente giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in RI-
FORMA INTEGRALE della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di Vibo valentia n. 2149/2023 emessa in data 11.07.2023 nel giudizio N.R.G. 2859/2022,
[...]
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributa- Pt_2
rio;
- RIMETTE le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giu- dicato della presente sentenza, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 27.03.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
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dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.
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