Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 2
In tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della salute è di tipo extracontrattuale, rispetto alla quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto Ministero, non essendo necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2023, n. 16808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16808 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro CI CU e DO CU, in proprio e nella qualità di eredi di ID D’IO e di LO CU, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 15, presso lo studio dell’avvocato EA BR, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucia Liberatore, UI ES e TT CI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 80/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 10 marzo 2020; TRASFUSIONI CON SANGUE INFETTO. LIQUIDAZIONE DEI DANNI. COMPENSATIO. R.G. 19572/2020 Cron. Rep. U.P. 14/3/2023 Civile Sent. Sez. 3 Num. 16808 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 17 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale SS PE, il quale ha chiesto l’accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, con rigetto degli altri;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2010 LO, CI e DO CU, nelle rispettive qualità di coniuge superstite e di figli della defunta ID D’IO, agendo sia in proprio che in qualità di eredi, convennero in giudizio il Ministero della salute davanti al Tribunale di Campobasso, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni loro spettanti sia iure hereditatis che iure proprio in conseguenza della morte della familiare. A sostegno della domanda esposero che ID D’IO, ricoverata presso l’ospedale “Regina Elena” di Roma per effettuare un’isterectomia, era stata sottoposta a due emotrasfusioni nel 1980 e che, ricoverata nell’ospedale di Larino nel successivo 2006, aveva appreso di essere positiva al virus dell’HCV. Aggiunsero che la donna aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in data 5 marzo 2008 e che era poi venuta a mancare il 15 settembre 2009. Si costituì in giudizio il Ministero della salute, eccependo la prescrizione del diritto azionato e chiedendo comunque il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Ministero convenuto al risarcimento dei danni, liquidandoli nella misura di euro 150.000 per ciascuno degli attori quale danno iure hereditatis (per un totale di euro 450.000) e nella misura di euro 5.000 cadauno per danno iure proprio, per un totale di euro 15.000, con gli interessi e il carico delle spese di lite. 3 di 17 2. La sentenza è stata impugnata dal Ministero soccombente e la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 10 marzo 2020, ha respinto l’appello, ha confermato la pronuncia del Tribunale e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. 2.1. In relazione all’eccezione di prescrizione, la sentenza ha osservato che era errata l’osservazione dell’appellante secondo cui la D’IO avrebbe potuto scoprire già nel 2005, facendo uso dell’ordinaria diligenza, la dipendenza della sua malattia dalle trasfusioni del 1980. In realtà, la diagnosi della commissione medica ospedaliera era intervenuta solo il 29 marzo 2006; per cui, essendo stata la citazione notificata nel giugno 2010, il termine di prescrizione quinquennale non poteva certamente essere decorso. Né, tantomeno, era rilevante, ai fini dell’exordium praescriptionis, la data di presentazione della domanda amministrativa, che era successiva (marzo 2008). 2.2. La Corte di merito è poi passata ad affrontare il secondo motivo di appello, avente ad oggetto l’omessa chiamata in causa della struttura effettivamente responsabile delle trasfusioni con sangue infetto. La sentenza ha rilevato che la responsabilità del Ministero della salute e quella della struttura sanitaria, benché tra loro diverse, sono di natura solidale, per cui il creditore è libero di agire anche contro uno solo dei debitori per l’intero. Il Ministero, d’altra parte, non si era mai attivato per sollecitare la chiamata in causa dell’ospedale “Regina Elena” di Roma. 2.3. In relazione alla sussistenza della responsabilità ministeriale per le trasfusioni in oggetto, la Corte molisana ha rilevato che per pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione – dalla quale essa non intendeva discostarsi – tale responsabilità era stata da sempre riconosciuta già a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, in considerazione delle conoscenze scientifiche 4 di 17 all’epoca esistenti, di talché anche il terzo motivo di appello doveva essere rigettato. 2.4. A questo punto la sentenza è passata alla liquidazione dei danni, esaminando le censure proposte nell’atto di appello. In proposito, la Corte territoriale ha confermato la liquidazione compiuta dal Tribunale sul rilievo che il danno era da considerare quale «conseguenza del serio e doloroso sconvolgimento interiore della vita e della psiche degli attori determinato dall’evento luttuoso, tenendo conto dell’aspettativa di vita della signora D’IO». La liquidazione del danno iure hereditario, d’altra parte, era coerente con le tabelle milanesi richiamate dal giudice di primo grado, in base alle quali il danno non patrimoniale per la morte del congiunto, sia esso genitore o coniuge, oscillava tra un minimo di euro 163.990 e un massimo di euro 327.990, per cui la somma di euro 150.000 rientrava nel margine consentito. Quanto al danno iure proprio, la somma di euro 5.000 era tale da non potersi ritenere eccessiva. 2.5. In ultimo, la sentenza ha affrontato la questione della compensatio lucri cum damno. A questo proposito la Corte d’appello ha affermato che il Ministero appellante non aveva articolato alcuna richiesta di prova al fine di dimostrare l’effettiva corresponsione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e che le richieste di prova in tal senso (giuramento suppletorio, prova per testi) non potevano ritenersi adeguate all’obiettivo; per cui, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, la domanda di compensazione doveva essere rigettata. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorre il Ministero della salute con atto affidato a cinque motivi. 5 di 17 Resistono con un unico controricorso CI e DO CU, in proprio e quali eredi anche del padre LO CU, nelle more deceduto. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo che vangano accolti i motivi quarto e quinto del ricorso, con rigetto degli altri. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, oltre a motivazione meramente apparente in punto di prescrizione. Richiamato il contenuto dell’atto di appello in ordine alla questione della prescrizione e la motivazione resa dalla Corte territoriale, il ricorrente ritiene che l’indicazione dell’anno 2005 come momento nel quale si sarebbe dovuto collocare l’esordio della prescrizione sia corretto. Dalla c.t.u. svolta in primo grado, infatti, risultava che la D’IO, ricoverata nel 2005 per un intervento di eliminazione di calcoli, era risultata positiva al virus HCV. Il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero dovuto tenere conto di ciò e provvedere a calcolare in modo diverso il decorso della prescrizione, eventualmente avvalendosi anche di attività probatoria officiosa, atteso il raggiungimento della semiplena probatio sul punto. 1.1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello ha affrontato la questione della prescrizione, fornendo una ricostruzione dello svolgimento cronologico degli eventi e pervenendo alla conclusione che il diritto al risarcimento non era prescritto;
ragione per cui è evidente che la lamentata omissione di pronuncia non sussiste. 6 di 17 Quanto al secondo profilo, cioè quello della motivazione meramente apparente, si tratta di una censura che è del tutto priva di fondamento. La sentenza impugnata ha precisato che, diagnosticata alla D’IO la patologia in oggetto nel marzo 2005, la domanda per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 fu presentata in data 3 marzo 2008, mentre l’atto di citazione fu notificato il 18 giugno 2010. Da tanto conseguiva che il termine quinquennale non era decorso. Tale impostazione è coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che già da tempo ha affermato che, in materia di danno da emotrasfusione con sangue infetto, il diritto al risarcimento da parte di chi assume di aver contratto patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa;
in tal senso Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, n. 576, con un principio ribadito molte volte in seguito ed ormai definitivamente consolidato). È pur vero che, ragionando in astratto, è ben possibile che il soggetto interessato – ad esempio, alla luce di specifiche qualità professionali – abbia un’esatta percezione di aver contratto i virus HBV, HIV e HCV anche in data precedente rispetto a quella dell’inoltro della domanda in via amministrativa;
ma in tal caso è 7 di 17 onere di chi eccepisce il decorso della prescrizione dimostrare che tale conoscenza sia da collocare in un momento antecedente (v. in argomento la sentenza 28 giugno 2019, n. 17421, ribadita dall’ordinanza 30 marzo 2022, n. 10190). Nel caso in esame, invece, il Ministero ricorrente nulla ha dimostrato sul punto, limitandosi a sostenere che già nel 2005, sulla base della semplice diagnosi di contagio col virus HCV, la D’IO avrebbe dovuto sapere che tale patologia derivava dalle trasfusioni;
ma senza spiegare da quale elemento tale conoscenza sarebbe dovuta derivare, il che dimostra che il motivo è privo di ogni fondamento. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, oltre a motivazione meramente apparente in relazione all’erroneità della condanna esclusiva posta a carico del Ministero della salute. La censura torna a ribadire, come già fatto in appello, che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere considerata inammissibile perché gli attori non avevano convenuto in giudizio anche l’istituto ospedaliero nel quale le trasfusioni erano avvenute. Il Ministero avrebbe potuto, in tal caso, beneficiare dell’estromissione o, comunque, di un discarico parziale di responsabilità, dal momento che sarebbe solo la struttura che materialmente trasfonde il sangue ad essere responsabile per tutti gli accertamenti del caso. E la Corte d’appello, secondo il ricorrente, avrebbe potuto anche disporre una chiamata in causa iussu iudicis. Nel caso specifico, poi, il ricorrente sostiene, richiamando le conclusioni del c.t.u., che le due trasfusioni compiute nel 1980 non erano necessarie da un punto di vista terapeutico. 2.1. Il motivo non è fondato. 8 di 17 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il Ministero della salute è responsabile per il contagio coi virus HBV, HIV e HCV conseguente alle trasfusioni con sangue infetto. Si tratta di una responsabilità extracontrattuale (v. l’ordinanza 22 agosto 2018, n. 20882, in linea con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 576 del 2008), rispetto alla quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale. Ne consegue che, come correttamente ha osservato la Corte d’appello, non vi era alcuna ragione per la quale i danneggiati avrebbero dovuto necessariamente convenire in giudizio anche la struttura ospedaliera;
senza contare che il Ministero avrebbe potuto chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa della stessa, ma non risulta che tale iniziativa processuale sia stata assunta. Del tutto inammissibile è, poi, la considerazione circa la presunta non necessità delle trasfusioni, che pone una questione di merito non esaminabile in questa sede. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, oltre a motivazione meramente apparente, nonché violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. e degli artt. 41 e 42 cod. pen., per mancanza del nesso causale e assenza di una responsabilità omissiva in capo al Ministero. Il motivo torna a porre in discussione il fondamento della responsabilità ministeriale per la contrazione del virus HCV come conseguenza di trasfusioni avvenute nel 1980. Il Ministero ricorda, in proposito, che quel virus fu identificato soltanto a partire dal 1989. Non sarebbe corretta, quindi, la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite nella sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, secondo cui la conoscenza del virus dell’epatite B era di per sé idoneo a far 9 di 17 insorgere la responsabilità ministeriale anche in relazione al virus dell’epatite C. 3.1. Il motivo non è fondato. È appena il caso di ribadire l’ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte che estende la responsabilità del Ministero della salute, per il danno da emotrasfusioni con sangue infetto, anche in relazione a episodi antecedenti rispetto al momento in cui i virus dell’epatite B e C furono ufficialmente scoperti. La citata sentenza n. 576 del 2008 delle Sezioni Unite ha stabilito che in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. Questo principio è stato più volte ribadito in seguito (v., tra le più recenti, l’ordinanza 13 luglio 2018, n. 18520, 22 gennaio 2019, n. 1566, e 22 luglio 2021, n. 21145). Non è il caso di soffermarsi, peraltro, sul problema del limite temporale, risalendo all’indietro, a partire dal quale la responsabilità del Ministero debba dirsi sussistente (sul punto, v. la recente ordinanza 10 maggio 2022, n. 14748), posto che nel giudizio odierno si discute di trasfusioni avvenute nel 1980, in relazione alle quali deve ritenersi pacifica l’esistenza di una responsabilità ministeriale anche in relazione al virus HCV, benché esso sia stato formalmente scoperto solo alcuni anni dopo. 10 di 17 Merita, invece, una precisazione il punto della lamentata violazione delle norme in tema di causalità. Il Ministero ricorrente, infatti, sostiene che non vi sarebbe una sua responsabilità omissiva per mancanza del nesso di causalità tra il suo comportamento e l’insorgenza della malattia. Ritiene la Corte che non sia corretto il richiamo al principio di causalità. Quest’ultima, infatti, si collega solo alla circostanza, obiettiva e pacifica, per cui dal fatto “trasfusione” (causa) è derivato l’evento dannoso “malattia”. Ma è evidente che il Ministero non “esegue” direttamente le trasfusioni;
ne deriva che la sua responsabilità involge il problema della colpa e non quello della causalità, perché ciò di cui il Ministero risponde è l’omissione dei comportamenti doverosi da esso esigibili in considerazione dello stato delle conoscenze scientifiche in quel determinato momento storico. Il che, appunto, significa che viene in esame il profilo della colpa e non quello del nesso causale. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1227, 2041 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992 e degli artt. 115, 116, 183, 213 e 345 cod. proc. civ., per errori commessi nella liquidazione dei danni. Osserva il Ministero che la censura interessa esclusivamente la liquidazione del danno iure hereditatis e non anche quella del danno iure proprio. Il rilievo riguarda innanzitutto la decorrenza del risarcimento;
dall’espletata c.t.u., infatti, era emerso che la D’IO aveva sofferto di gravi sintomi, in conseguenza della patologia contratta, soltanto a decorrere dall’anno 2008, venendo poi a mancare nel 2009. Anche volendo calcolare il decorso dal momento della scoperta del virus, si potrebbe risalire tutt’al più all’anno 2006, per cui il risarcimento del danno spettante alla vittima, da lei trasmesso agli eredi a titolo di successione, doveva 11 di 17 essere liquidato tenendo presente un periodo molto breve (2006- 2009 oppure 2008-2009). Considerando che la paziente aveva settant’anni circa, la liquidazione del danno a lei spettante sarebbe potuta assurgere ad una somma non superiore a euro 100.000, posto che il danno valutabile iure hereditatis è soltanto il danno biologico inteso come peggioramento della qualità di vita della persona ammalata. La Corte d’appello, nel fare riferimento, ai fini della liquidazione, allo sconvolgimento della vita dei familiari per l’evento letale, avrebbe finito col confondere le nozioni di danno iure proprio e di danno iure hereditatis. 4.1. Il motivo è fondato per una serie di concorrenti ragioni. 4.2. Occorre innanzitutto ricordare che, in caso di morte di una persona a seguito dell’aggravarsi delle patologie conseguenti al contagio coi virus HIV, HBV e HCV, gli eredi sono titolari di due diverse poste risarcitorie: la prima, nota appunto come danno iure hereditatis, è costituita dal diritto ad essere risarciti, in qualità di eredi, del danno che la persona ammalata, e poi deceduta, ha sofferto mentre era in vita (lesione colposa); la seconda, nota invece come danno iure proprio, è costituita dal danno che essi hanno sofferto in prima persona per l’evento morte del loro congiunto. La diversità di tali titoli risarcitori si riflette, come da ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, sui diversi termini di prescrizione, quinquennale per il danno iure hereditatis e decennale per il danno iure proprio (sentenza 15 maggio 2012, n. 7553, e ordinanza n. 20882 del 2018 già citata). 4.3. Ciò premesso, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha commesso due errori. Il primo riguarda il problema della decorrenza. Poiché è in discussione, in questa sede, il solo danno ottenuto dai familiari iure hereditatis, la Corte molisana avrebbe dovuto considerare, ai fini della liquidazione, il momento a decorrere dal quale la D’IO aveva realmente cominciato a soffrire un peggioramento delle sue 12 di 17 condizioni di vita in conseguenza della malattia. Questa Corte ha infatti affermato che il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi una (impredicabile) fattispecie di danno in re ipsa, priva di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi. Ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente, il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e delle relative conseguenze peggiorative degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e non dalla contrazione dell’infezione (sentenza 2 settembre 2022, n. 25887, ribadita dalla recentissima ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5119). Tale principio è in sintonia con l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto la compromissione di una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico- legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (v. l’ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si trae la conclusione che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare il momento a decorrere dal quale il contagio col virus HCV aveva davvero determinato un danno a carico della D’IO; accertamento che è mancato del tutto nella sentenza impugnata e che dovrà essere compiuto in sede di rinvio. 4.4. Il secondo errore riguarda la tecnica risarcitoria. 13 di 17 La Corte molisana, infatti, ha assunto come parametro di liquidazione le tabelle milanesi, osservando che il danno andava calcolato secondo i criteri ivi stabiliti per il danno non patrimoniale da morte del congiunto. In questo modo, però, la liquidazione è stata compiuta come se si fosse in presenza di un danno proprio, mentre qui, come si è detto, si discute del danno iure hereditatis;
ne consegue che la relativa liquidazione dovrà avvenire considerando correttamente quale sia l’effettiva natura del danno in esame, costituita dal danno che la persona ammalata, e poi deceduta, ha sofferto mentre era in vita e che si è trasmesso agli eredi. A tale compito dovrà provvedere in giudice di rinvio, il quale si atterrà alle indicazioni fornite nella presente decisione. 5. Con il quinto motivo di ricorso, erroneamente rubricato come quarto, si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2043, 2056, 2041 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992 e degli artt. 115, 116, 183, 213 e 345 cod. proc. civ., in riferimento ai principi in materia di compensatio lucri cum damno. Osserva il Ministero ricorrente, dopo aver richiamato la motivazione della Corte d’appello sul punto, che la documentazione comprovante l’effettiva erogazione dei benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 era pervenuta, da parte delle Amministrazioni competenti, in pendenza del giudizio di secondo grado. Se la Corte d’appello avesse dato seguito alle richieste istruttorie formulate in primo grado, disattese dal Tribunale, quella documentazione sarebbe stata ritualmente acquisita. Ciò premesso, il ricorrente aggiunge che, trattandosi di una somma erogata iure proprio in caso di morte della vittima, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, la somma è predeterminata per legge (150 milioni di lire); per cui, considerando la questione della compensatio come un’eccezione in senso lato, la Corte d’appello 14 di 17 avrebbe dovuto rilevarla anche d’ufficio, provvedendo ad una corretta liquidazione del danno residuale che tenesse conto della somma già erogata a titolo di indennizzo. 5.1. Il motivo è fondato. 5.2. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato, a partire dalla sentenza 11 gennaio 2008, n. 584, delle Sezioni Unite di questa Corte, che il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Tale principio è stato più di recente esteso anche ad una serie di fattispecie diverse da quella oggi in esame (v. Sezioni Unite, sentenza 22 maggio 2018, n. 12564). È stato poi anche affermato, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità, che l’eccezione di compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio 15 di 17 (sentenze 14 gennaio 2014, n. 533, 24 settembre 2014, n. 20111, e 24 novembre 2020, 26757). Allo stesso modo, però, è stato anche più volte ribadito che la citata compensazione non può operare qualora la somma versata non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare (così l’ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2778, in linea con la sentenza 14 giugno 2013, n. 14932; nonché l’ordinanza 31 marzo 2021, n. 8866). Per cui, mancando la prova della somma esattamente versata – prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest’ultima non può avere luogo (v. la sentenza 22 agosto 2018, n. 20909, e le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, e 3 settembre 2019, n. 21967). Da ultimo, questa Corte ha stabilito che l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi (compensatio lucri cum damno) solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l’obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (ordinanza 9 novembre 2022, n. 32916). 5.3. Nel caso specifico la Corte d’appello non ha fatto buon governo di tali principi. La questione della già avvenuta percezione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 era stata pacificamente posta, in sede di merito, fin dal giudizio di primo grado. Il Ministero ricorrente ha ammesso di aver prodotto solo in appello la documentazione attestante l’avvenuta erogazione dei benefici e ha aggiunto che tale produzione è stata considerata tardiva e, come tale, non esaminata. 16 di 17 Poiché, come si è detto, si è in presenza di un’eccezione in senso lato, non sussistevano le preclusioni che normalmente valgono per le produzioni nuove in sede di appello;
per cui la documentazione avrebbe potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, eventualmente anche avvalendosi il giudice di merito del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. È da rilevare, infatti, che gli odierni ricorrenti non hanno mai negato di aver percepito l’indennizzo in questione e si sono limitati maliziosamente a contestare la tardività e la mancanza della prova offerta dal Ministero in sede di appello in ordine all’effettivo versamento della somma. Né può essere taciuto, come rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, che la prestazione assistenziale di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992, spettante al ristretto novero di familiari ivi indicati (aventi diritto), è determinata dalla legge nel suo preciso ammontare, senza che sia possibile un’oscillazione tra un minimo e un massimo, per cui lo scomputo era un’operazione facilmente realizzabile. Da ciò consegue che il motivo di ricorso è fondato e che la compensazione dovrà essere calcolata in sede di giudizio di rinvio. 6. In conclusione, sono rigettati i primi tre motivi di ricorso e sono accolti i motivi quarto e quinto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, la quale deciderà i punti di cui ai motivi accolti attenendosi alle indicazioni della presente decisione (nn. 4.3, 4.4. e 5.2. della motivazione). Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla 17 di 17 Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza