Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2023, n. 16808
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Sentenza 13 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 13 giugno 2023, con il numero di registro generale 19572/2020. Le parti in causa erano il Ministero della Salute, ricorrente, e gli eredi di una paziente deceduta, controricorrenti. Gli eredi avevano richiesto il risarcimento dei danni per la morte della loro congiunta, avvenuta a seguito di trasfusioni di sangue infetto, sostenendo che il Ministero fosse responsabile per la sua malattia e morte. Il Ministero, invece, eccepiva la prescrizione del diritto e contestava la liquidazione dei danni.

La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso del Ministero, confermando la responsabilità ministeriale per le trasfusioni avvenute nel 1980, nonostante la scoperta del virus HCV sia avvenuta solo successivamente. Tuttavia, ha accolto i motivi quarto e quinto, ritenendo che la Corte d'appello avesse commesso errori nella liquidazione dei danni, in particolare non avendo considerato il momento in cui la paziente aveva realmente iniziato a soffrire e non applicando correttamente i principi di compensazione per l'indennizzo già ricevuto. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Campobasso per una nuova valutazione.

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In tema di danni da emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della salute è di tipo extracontrattuale, rispetto alla quale quella della struttura dove materialmente è avvenuta la trasfusione ha natura di obbligazione solidale, con la conseguenza che è ammissibile la domanda risarcitoria proposta solo nei confronti del predetto Ministero, non essendo necessario che il danneggiato convenga in giudizio anche la struttura ospedaliera.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2023, n. 16808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16808
    Data del deposito : 13 giugno 2023

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