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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1745/2024 R.G.
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Guareschi, avente C.F._1
pec Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Adiutrice Barretta, avente pec Email_2
E NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale Controparte_2
; P.IVA_2
1
Con sentenza n. 89/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024, il Tribunale di Parma, su istanza di ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_1
della sul presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei CP_2
limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 22.11.2024, , socio Parte_1
unico della suindicata società, proponeva reclamo.
Deduceva l'insussistenza dei limiti dimensionali, depositando a riprova ampia documentazione.
Chiedeva, in conclusione, revocarsi l'impugnata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
*
Costituendosi in giudizio, il creditore istante chiedeva il rigetto del reclamo.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale.
*
Il curatore trasmetteva, piuttosto, una sua relazione, per come richiesto con il provvedimento presidenziale di fissazione di udienza.
*
In relazione all'udienza cartolare del 14.3.2025, parte reclamante e la società resistente, con le rispettive note, insistevano nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, osservato come sia pacifica la cessazione, di fatto, alla fine del 2022 dell'attività di impresa.
2)Il curatore ha, infatti, riferito:
2 -che la società gestiva il ristorante/albergo “Al Clandestino” di Lesignano Bagni, in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda con la proprietaria Persona_1
-che a causa della pandemia si era verificata una diminuzione dei guadagni;
--che, pertanto, la non provvedeva al regolare pagamento del canone di CP_2
affitto;
-che nel maggio 2022 veniva raggiunto un accordo con la proprietaria, che prevedeva la cessazione dell'attività da parte della entro il 13.12.2022; CP_2
-che, dunque, dopo tale data, la società non potè più proseguire l'attività, in mancanza tanto dei locali, quanto della stessa licenza;
-che tale cessazione trova risconto all'anagrafe tributaria.
3)Il curatore ha, inoltre, sintetizzato, col seguente schema, le risultanze dei bilanci degli ultimi tre anni di attività:
Esercizio Attivo patrimoniale ricavi debiti
2020 € 98.764,64 € 132.926,45 €102.069,98
2021 €91.854,46 €122.399,20 €149.779,16
2022 €35.212,85 €94.107,68 €121.108,82
4)Risulta, dunque, fondato l'unico motivo di reclamo, con il quale si è contestata la sussistenza dei requisiti dimensionali, occorrendo solo evidenziare, per completezza, che risultano allo stato debiti per € 176.368,79.
5)Occorre, in conclusione, disporre la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, disponendo le prescritte comunicazioni, oltre che l'integrale compensazione delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata dichiarata se la società oggetto di liquidazione giudiziale si fosse costituita in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1745/2024
3 R.G., in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_3
compensando interamente fra le parti le spese.
[...]
Dispone che tale società assolva, sotto la vigilanza del curatore e fino al passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con comunicazioni a cadenza bimestrale.
Dispone che, con la medesima cadenza, depositi una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in data 11.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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