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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6193 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Silvia Ferrari e Federico Brambilla presso i quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2
pagina 1 di 6 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Grassi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
in Milano il 22.10.1982
(n. 908, Reg. II Parte II, Serie A, Anno 1982) separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 22.11.2017 omologato dal Tribunale di
Milano (R.G. 36510/2017) in data 09.01.2018. con una figlia: maggiorenne ed autosufficiente economicamente, Persona_1
FATTO
Il sig. con ricorso giudiziale NRG. 11772/2025 conveniva avanti il Tribunale di Milano la Parte_1 signora Il Giudice fissava udienza al 23.09.2025. Nelle more i coniugi addivenivano ad Parte_2 un accordo e, in data 25.06.2025 depositavano, unitamente alla costituzione in giudizio della signora istanza di mutamento del rito e richiesta di fissazione termine per note scritte in sostituzione di Pt_2 udienza. Nei rispettivi atti sono indicate le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti che hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)A partire dal mese di luglio 2025 il sig. si impegna a versare alla signora la somma Pt_1 Pt_2 mensile di euro 1.200,00 (milleduecento) a titolo di assegno divorzile. Tale somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, entro e non oltre il 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire luglio 2026;
pagina 2 di 6 2)A sistemazione dei rapporti patrimoniali intercorsi fra le parti il sig. si impegna a Parte_1 cedere alla signora senza alcun corrispettivo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione Pt_2 della sentenza di divorzio, oppure, a scelta della signora entro 30 giorni dal momento in cui Pt_2
l'immobile risulterà libero da pegni, pesi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, la piena proprietà dell'immobile sito in Alta Valle Intelvi (CO), Via Fratelli Palli n. snc, piano terreno, identificato al catasto fabbricati al foglio n. 4, particella 594, subalterno 721, categoria C/6, classe 2; piano secondo foglio 4, particella 594, subalterno 780, categoria A/2, classe 2; piano terreno, foglio 4 particela 594, subalterno 742, categoria C/2, classe U.
3)La sig.ra al fine di cui sopra, convocherà il sig. avanti ad un notaio di sua fiducia, Pt_2 Pt_1 entro i termini sopra detti. Le spese di trasferimento rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_2
4)L'immobile verrà trasferito nell'attuale stato e consistenza, con tutto ciò che lo arreda, libero da persone e/o contratti di locazione / comodato, nonché libero da trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di quella relativa al pignoramento promosso dalla stessa signora con ogni Pt_2 accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione, eventuali servitù attive e passive.
5)Qualora vi fossero ragioni ostative al passaggio di proprietà non dipendenti dalla signora Pt_2 quali, ad esempio, irregolarità urbanistiche e/o catastali o qualsivoglia altra irregolarità che impedisca il passaggio della proprietà, il sig. si farà carico di tutti i costi e della procedura dell'eventuale Pt_1 sanatoria, alla quale pertanto sin da ora si impegna, affinchè si possa addivenire al rogito.
Al momento del trasferimento immobiliare il sig. dovrà essere in regola con il pagamento delle Pt_1 spese condominiali relative all'immobile. In difetto, lo stesso si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne la signora da oneri e spese condominiali sino alla data del rogito. Pt_2
6)Le parti dichiarano che il trasferimento dell'immobile di cui al punto 2), che avviene senza corrispettivo, è fatto ed accettato per regolarizzare, definire ed appianare questioni patrimoniali, anche pregresse, tra le parti che danno altresì atto che il trasferimento qui previsto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi della coppia.
7)A fronte di tale cessione la signora proporrà formale rinuncia, a sua cura e spese, alla Pt_2 procedura esecutiva promossa avanti il Tribunale di Como NRGE: 355/2024 Dott. CP_1 occupandosi altresì, sempre a sua cura e spese, delle formalità necessarie alla cancellazione del pignoramento trascritto.
pagina 3 di 6 8)Se terzi creditori dovessero intervenire nella procedura esecutiva di cui sopra le alternative saranno le seguenti, a insindacabile scelta della signora a) la signora liquiderà il terzo intervenuto
Pt_2 Pt_2 procedendo successivamente a rinunciare alla procedura esecutiva;
in tal caso il sig. si impegna a Pt_1 manlevare e tenere indenne la signora del relativo esborso (per capitale, spese, accessori ecc.),
Pt_2 sino alla concorrenza massima dell'importo di cui all'atto di precetto che ha dato origine al pignoramento immobiliare, impegnandosi a corrispondere il relativo importo alla signora a
Pt_2 prima richiesta della stessa;
b) qualora l'importo del credito di eventuali creditori intervenuti sia tale da non consentire alla signora di provvedere all'estinzione del credito del terzo intervenuto, la
Pt_2 procedura esecutiva proseguirà e la signora manterrà ogni proprio diritto di credito nei
Pt_2 confronti del sig. detratto quanto eventualmente recuperato dall'azione esecutiva. Pt_1
9)A fronte della cessione di cui al punto 2) e solo con il buon fine dell'estinzione della procedura esecutiva e salvo quanto previsto al precedente punto 8 a) , la signora non avrà più nulla a Pt_2 pretendere dal sig. a titolo di contributi al mantenimento omessi sino a giugno 2025, Parte_1 rivalutazione ISTAT ed interessi inclusi.
10)Il sig. si impegna inoltre a tenere indenne la figlia ed a manlevarla da ogni e qualsiasi Pt_1 Per_1 richiesta da parte dell'Erario/Agenzia delle Entrate/Enti governativi per imposte/tasse/tributi/sanzioni e/o interessi per mancato pagamento dei medesimi e derivanti a qualsiasi titolo dalla partecipazione alla società in relazione alla quale il sig. dichiara che la figlia non ha mai ricevuto alcun CP_2 Pt_1 utile.
11)Le spese di procedura si intendono compensate fra le parti.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1 [...]
a Milano il 22.10.1982 (n. 908, Reg. II Parte II, Serie A, Anno 1982); Pt_2
2.Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3.Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
4.Spese di lite compensate;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Silvia Ferrari e Federico Brambilla presso i quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2
pagina 1 di 6 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Grassi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
in Milano il 22.10.1982
(n. 908, Reg. II Parte II, Serie A, Anno 1982) separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 22.11.2017 omologato dal Tribunale di
Milano (R.G. 36510/2017) in data 09.01.2018. con una figlia: maggiorenne ed autosufficiente economicamente, Persona_1
FATTO
Il sig. con ricorso giudiziale NRG. 11772/2025 conveniva avanti il Tribunale di Milano la Parte_1 signora Il Giudice fissava udienza al 23.09.2025. Nelle more i coniugi addivenivano ad Parte_2 un accordo e, in data 25.06.2025 depositavano, unitamente alla costituzione in giudizio della signora istanza di mutamento del rito e richiesta di fissazione termine per note scritte in sostituzione di Pt_2 udienza. Nei rispettivi atti sono indicate le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti che hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)A partire dal mese di luglio 2025 il sig. si impegna a versare alla signora la somma Pt_1 Pt_2 mensile di euro 1.200,00 (milleduecento) a titolo di assegno divorzile. Tale somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, entro e non oltre il 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire luglio 2026;
pagina 2 di 6 2)A sistemazione dei rapporti patrimoniali intercorsi fra le parti il sig. si impegna a Parte_1 cedere alla signora senza alcun corrispettivo, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione Pt_2 della sentenza di divorzio, oppure, a scelta della signora entro 30 giorni dal momento in cui Pt_2
l'immobile risulterà libero da pegni, pesi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, la piena proprietà dell'immobile sito in Alta Valle Intelvi (CO), Via Fratelli Palli n. snc, piano terreno, identificato al catasto fabbricati al foglio n. 4, particella 594, subalterno 721, categoria C/6, classe 2; piano secondo foglio 4, particella 594, subalterno 780, categoria A/2, classe 2; piano terreno, foglio 4 particela 594, subalterno 742, categoria C/2, classe U.
3)La sig.ra al fine di cui sopra, convocherà il sig. avanti ad un notaio di sua fiducia, Pt_2 Pt_1 entro i termini sopra detti. Le spese di trasferimento rimarranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_2
4)L'immobile verrà trasferito nell'attuale stato e consistenza, con tutto ciò che lo arreda, libero da persone e/o contratti di locazione / comodato, nonché libero da trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di quella relativa al pignoramento promosso dalla stessa signora con ogni Pt_2 accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione, eventuali servitù attive e passive.
5)Qualora vi fossero ragioni ostative al passaggio di proprietà non dipendenti dalla signora Pt_2 quali, ad esempio, irregolarità urbanistiche e/o catastali o qualsivoglia altra irregolarità che impedisca il passaggio della proprietà, il sig. si farà carico di tutti i costi e della procedura dell'eventuale Pt_1 sanatoria, alla quale pertanto sin da ora si impegna, affinchè si possa addivenire al rogito.
Al momento del trasferimento immobiliare il sig. dovrà essere in regola con il pagamento delle Pt_1 spese condominiali relative all'immobile. In difetto, lo stesso si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne la signora da oneri e spese condominiali sino alla data del rogito. Pt_2
6)Le parti dichiarano che il trasferimento dell'immobile di cui al punto 2), che avviene senza corrispettivo, è fatto ed accettato per regolarizzare, definire ed appianare questioni patrimoniali, anche pregresse, tra le parti che danno altresì atto che il trasferimento qui previsto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi della coppia.
7)A fronte di tale cessione la signora proporrà formale rinuncia, a sua cura e spese, alla Pt_2 procedura esecutiva promossa avanti il Tribunale di Como NRGE: 355/2024 Dott. CP_1 occupandosi altresì, sempre a sua cura e spese, delle formalità necessarie alla cancellazione del pignoramento trascritto.
pagina 3 di 6 8)Se terzi creditori dovessero intervenire nella procedura esecutiva di cui sopra le alternative saranno le seguenti, a insindacabile scelta della signora a) la signora liquiderà il terzo intervenuto
Pt_2 Pt_2 procedendo successivamente a rinunciare alla procedura esecutiva;
in tal caso il sig. si impegna a Pt_1 manlevare e tenere indenne la signora del relativo esborso (per capitale, spese, accessori ecc.),
Pt_2 sino alla concorrenza massima dell'importo di cui all'atto di precetto che ha dato origine al pignoramento immobiliare, impegnandosi a corrispondere il relativo importo alla signora a
Pt_2 prima richiesta della stessa;
b) qualora l'importo del credito di eventuali creditori intervenuti sia tale da non consentire alla signora di provvedere all'estinzione del credito del terzo intervenuto, la
Pt_2 procedura esecutiva proseguirà e la signora manterrà ogni proprio diritto di credito nei
Pt_2 confronti del sig. detratto quanto eventualmente recuperato dall'azione esecutiva. Pt_1
9)A fronte della cessione di cui al punto 2) e solo con il buon fine dell'estinzione della procedura esecutiva e salvo quanto previsto al precedente punto 8 a) , la signora non avrà più nulla a Pt_2 pretendere dal sig. a titolo di contributi al mantenimento omessi sino a giugno 2025, Parte_1 rivalutazione ISTAT ed interessi inclusi.
10)Il sig. si impegna inoltre a tenere indenne la figlia ed a manlevarla da ogni e qualsiasi Pt_1 Per_1 richiesta da parte dell'Erario/Agenzia delle Entrate/Enti governativi per imposte/tasse/tributi/sanzioni e/o interessi per mancato pagamento dei medesimi e derivanti a qualsiasi titolo dalla partecipazione alla società in relazione alla quale il sig. dichiara che la figlia non ha mai ricevuto alcun CP_2 Pt_1 utile.
11)Le spese di procedura si intendono compensate fra le parti.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1 [...]
a Milano il 22.10.1982 (n. 908, Reg. II Parte II, Serie A, Anno 1982); Pt_2
2.Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3.Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
4.Spese di lite compensate;
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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