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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 1455 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1455 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CIPOLLETTA GENY presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
CIPOLLETTA GENY presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/01/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/09/2010;
- che dalla loro unione sono nati i figli 22.09.2003) e (21.09.2014) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 08.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come modificate ed integrate con note di trattazione scritta:
a) dichiarare la separazione tra i coniugi e che vivranno Parte_1 Controparte_1 separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) la NOa continuerà ad abitare presso la casa coniugale alla stessa intestata, Controparte_1 unitamente sia al figlio minore che alla figlia maggiorenne in Napoli alla Salita Ugo Per_2 Per_1
Di Fazio, 5/A, mentre il NO , trasferirà provvisoriamente il proprio domicilio Parte_1 in Napoli alla Via Ettore Bellini, 54, presso il proprio fratello, per poi trasferirsi successivamente in altra abitazione;
c) disporre l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso il domicilio Per_2 della madre, autorizzando il padre a visitarlo ed a tenerlo con sè quando vuole, nonché nelle ore e nei giorni stabiliti, compatibili con le esigenze scolasti-che e sociali dei minori che di seguito si indicano:
c1) un fine settimana alternato dal sabato dalle ore 15:00 fino alle 20:00 della domenica successiva;
durante la settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
c2) durante le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 di-cembre al 07 gennaio alternativamente di anno in anno, restando stabilito che dal 23 dicembre 2025 al 30 dicembre 2025 il figlio minore resterà con la madre, mentre andrà con il padre dal 31 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026 e così di seguito alternativamente di anno in anno;
c3) durante le festività pasquali dal giovedì Santo al lunedì in Albis incluso, alternativamente di anno in anno restando stabilito che nel 2025 il figlio minore resterà con la madre, mentre nel 2026 con il padre e così di seguito alternativamente di anno in anno;
c4) quindici giorni continui ed ininterrotti durante il mese di luglio, ossia dal 01 al 15 luglio ovvero dal 16 al 31 luglio;
nonché quindici giorni continui ed ininterrotti durante il mese di agosto, ossia dal 01 al 15 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto;
da concordarsi tra i coniugi in base alle proprie esigenze lavorative;
c5) il Sig.re dovrà comunicare alla Sig.ra entro e non oltre il Parte_1 Controparte_1
30 maggio di ogni anno il periodo esatto in cui intende esercitare detto suo diritto, informandola anche della località ove condurrà il figlio minore ed il recapito telefonico. Uguale ed analogo obbligo ha la NO nei con-fronti del Sig.re nel caso che Controparte_1 Controparte_2 conduca il minore in villeggiatura;
d) il NO , corrisponderà alla NOa , per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 sia del figlio minore che della figlia maggiorenne (ma non autosufficiente economicamente),
l'importo totale di Euro 600,00 (seicento/00 euro) al mese, ovvero l'importo di euro 300,00
(trecento/00 euro) per ciascuno dei figli, oltre rivalutazione ISTAT, oltre spese mediche necessarie nonché quelle formative scolastiche e sportive per gli stessi da dividersi al 50% tra i coniugi;
e) entrambi i coniugi chiedono che il Magistrato adito Voglia autorizzare sin d'ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia in capo ai coniugi che in capo al figlio minore.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] (atto n.23, parte I, S. Sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 2010); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino