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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2848/2023
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2848/2023 promossa da:
Parte_1
– Attore– Contro
Controparte_1
Avv.ti Manuela Malavasi e Alberto Caccavale
– Convenuto –
CONCLUSIONI Per parte attrice: come in atto di citazione (“Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
2) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
3) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 10.279,75, a favore dell'attore, oltre interessi dalla domanda;
4) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, e competenze professionali di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.”)
- Per parte convenuta: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare − accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, per i motivi esposti in atti (cfr. § II Comparsa), e per l'effetto rigettare le domande avversarie;
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva di nei termini esposti in atti CP_2
(cfr. § III Comparsa), e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti (cfr. §§§§ IV-VII Comparsa); in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”) RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio affinché la
[...] CP_1 ta alla restituzione, ai sen 5 sexies TUB e dell'art. 2033 c.c., della somma di euro 10.279,75 a titolo di rimborso dei costi del credito, oltre interessi dalla domanda al saldo. Deduceva, a sostegno delle proprie pretese: 1.1 – che, nel mese di febbraio 2006, stipulava il contratto di finanziamento n. 86558 con (nel prosieguo, brevitas, ”), Controparte_1 CP_2 mediante cessio etribuzione, per un capital ro 70.680,00 e che estingueva lo stesso anticipatamente nel mese di maggio 2008; 1.2. – che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del debito include tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione up front o recurring; 1.3 – che il nuovo articolo 125 sexies TUB -recependo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18 in applicazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48, nonchè superando l'interpretazione data dalla prevalente giurisprudenza di merito-, ha riconosciuto il principio dell'omnicomprensività del rimborso, il quale deve includere non solo i costi cosiddetti recurring, ma anche i costi cosiddetti upfront, con esclusione dei soli oneri erariali;
1.4. – che il sistema di calcolo adoperato per quantificare il rimborso delle commissioni è rappresentato dal criterio pro rata temporis;
1.5. – che l'autonomia delle parti non può limitare in alcun modo l'entità del rimborso dei costi ed eventuali clausole contrattuali di tal genere risulterebbero nulle per violazione di norme imperative.
2. – , costituitasi, eccepiva, preliminarmente, la prescrizione CP_2 dell'azione è, non avendo l'attore avanzato alcun reclamo, nè potendo assumere alcuna valenza la diffida inoltrata a in Controparte_3 data 15.2.2008, risulta spirato il termine ordinario dec 6 c.c. Contestava, inoltre, la propria legittimazione passiva in ordine alla domanda tesa alla restituzione delle provvigioni corrisposte all'intermediario Nel merito, chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda ed assu 2.1. – che il nuovo articolo 125 sexies TUB non si applicava ratione temporis al finanziamento oggetto di causa, al quale, invece, risultava applicabile l'art. 125 comma 2 TUB secondo le modalità indicate dal CIRC con D.M. dell'8.7.1992, il quale non prevedeva obblighi di rimborsi di commissioni o premi assicurativi in capo alla banca mutuante;
2.2. - che le condizioni contrattuali non contrastano con l'art. 125 sexies TUB, in quanto le stesse prevedono un differente trattamento a seconda che le voci di costo delineate nel contratto siano up-front ovvero recurring ( pag. 11-15 comparsa di costituzione); 2.3. – che il contratto di finanziamento prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, non venissero rimborsate le commissioni;
2.4. – che il diritto alla restituzione della quota parte del premio assicurativo non goduta è comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.; 2.5. – che i costi di intermediazione hanno natura di costi up front poichè si riferiscono ad attività esaurite e completamente maturate;
2.6. – che la sentenza della CGUE c.d. TO è irrilevante in quanto non applicabile retroattivamente alla fattispecie in esame e che la direttiva 2008/48/CE non è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano;
2.7. – che, più recentemente, la CGUE (sentenza 9.2.23 all'esito della causa C-555/2021) si è espressa in senso opposto rispetto a quanto statuito con la c.d. sentenza per il credito al consumo;
CP_4
2.8. – che il criterio pro-rata temporis non trova riconoscimento normativo e che, in assenza di una specifica pattuizione, il criterio preferibile e maggiormente equo va individuato in quello del costo ammortizzato;
2.9. - che gli interessi non decorrono dalla estinzione anticipata del mutuo.
3. – La Giudice, all'udienza del 20.09.2023, concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
4. – Con la prima memoria, l'attore precisava, in ordine all'eccepita prescrizione, che, con pec del 15.02.2018, inoltrava regolare messa in mora alla mandataria di . Il convenuto precisava le Controparte_3 CP_2 pro
5. – Con la seconda memoria, insisteva nell'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata e, con terza me nsisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Parte attrice non depositava le memorie istruttorie nn. 2 e 3. 6. – All'udienza del 16.7.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
***** 7. – Sull'eccezione di prescrizione. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione della somma sollevata dalla società convenuta. Essa si basa sull'irrilevanza della costituzione in mora inoltrata dall'attore in data 15.2.2018 ed indirizzata alla società quale mandataria Controparte_3 della società convenuta in giudizio (s anche punto che segue). In diritto, si invoca il principio consolidato che predica la “normale operatività degli effetti della rappresentanza anche nell'ambito della materia della prescrizione e degli atti di essa interruttivi. Sicché l'atto interruttivo della prescrizione esplica i suoi effetti anche quando venga inviato non direttamente al debitore, ma al suo rappresentante;
ovvero a chi appaia ragionevolmente tale” (Cass. Civ. n. 5208/2015; Cass. Civ, n. 25984/2011). In fatto, si osserva che l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento è avvenuta nel maggio 2008, sicchè il termine decennale di prescrizione sarebbe scaduto nel maggio 2018; poichè la lettera di messa in mora inviata alla rappresentante è datata 15.2.2018, il Controparte_3 termine di prescrizione non è decor deve essere rigettata. 8. - Occorre ora vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da sui costi dei servizi di intermediazione e del CP_2 premio assicurativo nel contratto di finanziamento stipulato tra e in qualità di intermediaria finanziaria Parte_1 Controparte_3 mandataria di (doc. 1 opposta). CP_2
Deve premet diritto che l'azione di ripetizione dell'indebito, ivi esercitata, per costante giurisprudenza, vede come legittimato passivo l'accipiens, ossia colui al quale le somme sono state versate (cfr. in tal senso massima Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25170 del 07/12/2016: “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.”). Nella fattispecie, il contratto stipulato prevede che agisca Controparte_3
“quale mandataria della Sulla scorta di tale previsione, ove risulta “mandataria” di CP_3 CP_2
“... giusta procura”, deve conclu la prima abbia agit procuratrice di , cosicchè, ai sensi dell'art. 1388 c.c., gli effetti del CP_2 contratto si producono direttamente nei confronti dell'odierna convenuta, quale soggetto rappresentato e, quindi, accipiens (sul punto si veda anche, a contrariis, Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 3596 del 08/02/2024: “nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante”). Non vale a minare tale conclusione la clausola A) a2) del contratto, citata dalla convenuta, in base alla quale:
“A) Il Cedente in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediane trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo: [...]
Essa va infatti letta congiuntamente al frontespizio del contratto:
Orbene, dall'esame complessivo del contratto, risulta che la somma
“dovuta” a sia una voce, precisamente a titolo di intermediazione, CP_3 del contr anziamento –pacificamente (cfr. Pag. 5 comparsa)- stipulato tra e , mediante la rappresentanza sopra Parte_1 CP_2 ricostruita. Identiche argomentazioni valgono per i costi di assicurazione. Ne discende che è il soggetto legittimato passivamente della CP_2 presente azione ex 3 c.c. 9. – Sulla rimborsabilità dei costi cd. recurring e up front. In primis, occorre ripercorrere l'iter legislativo ed interpretativo svoltosi sul tema:
- l'art. 16 della direttiva 2008/48/CEE ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di finanziamento. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”;
- l'art. 125 sexies, primo comma, TUB –introdotto dall'art. 141 d.lgs. 141/2020 in recepimento della direttiva di cui sopra- ha stabilito che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- la Banca d'Italia ha emesso il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 ed ha affermato che il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del credito, investe gli oneri che maturano nel corso del rapporto per la parte non maturata;
- tale impianto normativo è stato perlopiù interpretato, nell'evoluzione giurisprudenziale successiva, come configurante il diritto alla restituzione dei soli costi cd. recurring, ossia alle sole voci soggette a maturazione nel tempo, e non di quelli cd. up front, ossia i costi relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata;
a tale approdo si è giunti in forza dell'integrazione della disposizione interna ad opera delle norme secondarie della Banca di Italia
–congegnanti, appunto, in quel senso i costi ripetibili- e la differenza lessicale tra la norma europea – la quale contiene la locuzione “che comprende”- e quella interna –la quale contempla la dizione “pari a ...”;
- in questo quadro, è intervenuta la sentenza TO, in causa C-383/18, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino ed affermando il diritto del consumatore alla riduzione, in caso di rimborso anticipato, del costo totale del credito, il quale deve includere tutti gli oneri posti a carico del consumatore, recurring e up front; la Corte ha infatti statuito che l'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo –la quale ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio- debba essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi. Inoltre, ha precisato ai punti 31 e 33 della sentenza: che non possa ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32); che la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33);
- in seguito a questa decisione, anche la giurisprudenza interna ha iniziato ad orientarsi verso una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, evidenziando che non assume particolare rilievo la distinzione lessicale tra la disposizione interna e quella comunitaria (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019, Tribunale Torino, Sez. I, 21.03.2020). A tale conclusione si è giunti in forza del principio per cui le disposizioni legislative nazionali, specie ove costituiscano attuazione, come nel caso che ci occupa, di direttive comunitarie, vanno interpretate in conformità al diritto dell'unione. Si rammenta, sul punto, che l'obbligo di interpretazione conforme è funzionale ad assicurare un'interpretazione e applicazione omogenea del diritto comunitario nell'intera Unione Europea con conseguente obbligo a carico degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva .., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, V.C. e K. e molte altre conformi). Limite invalicabile all'obbligo di interpretazione conforme è rappresentato dalla c.d. interpretazione contra legem (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, . Per_1
Pertanto, l'interpretazione conforme è criterio vincolante per il giudice nazionale se e nella misura in cui non sfoci in una ricostruzione del significato della disposizione interna attuativa manifestamente contrastante con il contenuto letterale della stessa disposizione;
- nel 2021, in Italia, è stato emanato l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il quale ha disposto che: “… (omissis) c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: "Art. 125-sexies (Rimborso anticipato).
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Tale disposizione ha, di fatto, positivizzato il concetto della onnicomprensività della riduzione, precisando tuttavia che l'art. 125 sexies nel suo testo originario continuasse ad applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma, operando anche un rinvio alle norme contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- il Collegio di Coordinamento ABF (decisione 21676/2021) ha così affermato che il legislatore, creando una netta cesura tra il regime post ed ante novella, ha espresso la chiara volontà di riconoscere il diritto al rimborso dei costi up front solo per il futuro. Tale ricostruzione mira anche a salvaguardare esigenze di politica economica e di tutela dell'affidamento; parimenti, il Tribunale di Torino (ordinanza 02.11.21) ha sostenuto la medesima tesi: la nuova norma denota la chiara volontà del legislatore di escludere la ripetibilità dei costi up front per i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della novella. Tale Giudice, ritenendo che questo sia l'unico approdo interpretativo possibile della disposizione, stante anche il richiamo, per il periodo anteriore, alle norme secondarie, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost.;
- il Giudice delle Leggi si è pronunciato con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ove, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione legislativa ed interpretativa, nazionale ed europea, dopo aver valorizzato il principio della cd. interpretazione conforme al diritto comunitario, ha concluso che
“… posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e CP_4 posto che, econdo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. 14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza TO. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1. 15.– In conclusione, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”;
- pertanto, l'attuale assetto normativo sancisce il diritto alla restituzione dei costi recurring ed up front in via proporzionale alla vita residua del rapporto;
- tale estensione del rimborso a tutte le spese non trova ostacolo nella sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in quanto le considerazioni contenute in tale decisione non sono applicabili ai contratti di finanziamento, riguardando la diversa ipotesi del credito immobiliare. Sul punto si richiamano le ampie argomentazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza n. 1790/2023 (dott.ssa Cazzato), dalla scrivente condivise: “... Deve però notarsi come il richiamo appaia inconferente, riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato F giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17, intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”. Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente fattispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima, e della Corte Costituzionale, poi, con il completo adeguamento della normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. TO, con una maggiore tutela dei consumatori. Ne discende che il rimborso deve essere riconosciuto a tutti i costi connessi all'erogazione del credito. 10. - Sul criterio di quantificazione dei costi Il calcolo di tali costi non può parametrarsi al costo ammortizzato per le condivise ragioni espresse dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 855/2023: “va escluso, invece, il riferimento al criterio del costo ammortizzato, posto che siffatta modalità di calcolo per la restituzione dei costi esprime una norma di chiusura e risulta applicabile, secondo la normativa vigente e per il principio di irretroattività, solo per i nuovi contratti ed ove non previsto diversamente dal contratto stesso”. Peraltro, all'art. 4 delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” si legge che: “il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue”. Nella fattispecie, parte attrice ha correttamente applicato il criterio di calcolo del c.d. pro-rata temporis, che si differenzia rispetto a quello del c.d. costo ammortizzato, il quale non consente al consumatore la chiara percezione, né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata. Ebbene, si evidenzia come il criterio cd. pro rata temporis risulta essere più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza TO (in tal senso, cfr. la sentenza della Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
11. – Conclusivamente, la domanda di è fondata e, Parte_1 pertanto, deve essere accolta.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del D.M. 147/2022, e avuto riguardo ai valori medi -salvo l'applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione- dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 ad € 26.000,00. La somma liquidata è da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) in accoglimento della domanda di rivolta Parte_1 verso dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna Controparte_1 mento, in favore di Controparte_1 Parte_1
.279,75 a titolo di restituzio credito di cui al contratto di finanziamento n. 86558, oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di d e Parte_1 liquida nella somma di € ltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore, che se ne dichiara antistatario. Genova, 4.12.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2848/2023 promossa da:
Parte_1
– Attore– Contro
Controparte_1
Avv.ti Manuela Malavasi e Alberto Caccavale
– Convenuto –
CONCLUSIONI Per parte attrice: come in atto di citazione (“Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
2) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
3) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 10.279,75, a favore dell'attore, oltre interessi dalla domanda;
4) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, e competenze professionali di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.”)
- Per parte convenuta: come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare − accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie, per i motivi esposti in atti (cfr. § II Comparsa), e per l'effetto rigettare le domande avversarie;
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva di nei termini esposti in atti CP_2
(cfr. § III Comparsa), e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti (cfr. §§§§ IV-VII Comparsa); in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”) RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio affinché la
[...] CP_1 ta alla restituzione, ai sen 5 sexies TUB e dell'art. 2033 c.c., della somma di euro 10.279,75 a titolo di rimborso dei costi del credito, oltre interessi dalla domanda al saldo. Deduceva, a sostegno delle proprie pretese: 1.1 – che, nel mese di febbraio 2006, stipulava il contratto di finanziamento n. 86558 con (nel prosieguo, brevitas, ”), Controparte_1 CP_2 mediante cessio etribuzione, per un capital ro 70.680,00 e che estingueva lo stesso anticipatamente nel mese di maggio 2008; 1.2. – che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del debito include tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione up front o recurring; 1.3 – che il nuovo articolo 125 sexies TUB -recependo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18 in applicazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48, nonchè superando l'interpretazione data dalla prevalente giurisprudenza di merito-, ha riconosciuto il principio dell'omnicomprensività del rimborso, il quale deve includere non solo i costi cosiddetti recurring, ma anche i costi cosiddetti upfront, con esclusione dei soli oneri erariali;
1.4. – che il sistema di calcolo adoperato per quantificare il rimborso delle commissioni è rappresentato dal criterio pro rata temporis;
1.5. – che l'autonomia delle parti non può limitare in alcun modo l'entità del rimborso dei costi ed eventuali clausole contrattuali di tal genere risulterebbero nulle per violazione di norme imperative.
2. – , costituitasi, eccepiva, preliminarmente, la prescrizione CP_2 dell'azione è, non avendo l'attore avanzato alcun reclamo, nè potendo assumere alcuna valenza la diffida inoltrata a in Controparte_3 data 15.2.2008, risulta spirato il termine ordinario dec 6 c.c. Contestava, inoltre, la propria legittimazione passiva in ordine alla domanda tesa alla restituzione delle provvigioni corrisposte all'intermediario Nel merito, chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda ed assu 2.1. – che il nuovo articolo 125 sexies TUB non si applicava ratione temporis al finanziamento oggetto di causa, al quale, invece, risultava applicabile l'art. 125 comma 2 TUB secondo le modalità indicate dal CIRC con D.M. dell'8.7.1992, il quale non prevedeva obblighi di rimborsi di commissioni o premi assicurativi in capo alla banca mutuante;
2.2. - che le condizioni contrattuali non contrastano con l'art. 125 sexies TUB, in quanto le stesse prevedono un differente trattamento a seconda che le voci di costo delineate nel contratto siano up-front ovvero recurring ( pag. 11-15 comparsa di costituzione); 2.3. – che il contratto di finanziamento prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, non venissero rimborsate le commissioni;
2.4. – che il diritto alla restituzione della quota parte del premio assicurativo non goduta è comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.; 2.5. – che i costi di intermediazione hanno natura di costi up front poichè si riferiscono ad attività esaurite e completamente maturate;
2.6. – che la sentenza della CGUE c.d. TO è irrilevante in quanto non applicabile retroattivamente alla fattispecie in esame e che la direttiva 2008/48/CE non è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano;
2.7. – che, più recentemente, la CGUE (sentenza 9.2.23 all'esito della causa C-555/2021) si è espressa in senso opposto rispetto a quanto statuito con la c.d. sentenza per il credito al consumo;
CP_4
2.8. – che il criterio pro-rata temporis non trova riconoscimento normativo e che, in assenza di una specifica pattuizione, il criterio preferibile e maggiormente equo va individuato in quello del costo ammortizzato;
2.9. - che gli interessi non decorrono dalla estinzione anticipata del mutuo.
3. – La Giudice, all'udienza del 20.09.2023, concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
4. – Con la prima memoria, l'attore precisava, in ordine all'eccepita prescrizione, che, con pec del 15.02.2018, inoltrava regolare messa in mora alla mandataria di . Il convenuto precisava le Controparte_3 CP_2 pro
5. – Con la seconda memoria, insisteva nell'eccezione di CP_2 prescrizione sollevata e, con terza me nsisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Parte attrice non depositava le memorie istruttorie nn. 2 e 3. 6. – All'udienza del 16.7.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo la causa in decisione.
***** 7. – Sull'eccezione di prescrizione. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione della somma sollevata dalla società convenuta. Essa si basa sull'irrilevanza della costituzione in mora inoltrata dall'attore in data 15.2.2018 ed indirizzata alla società quale mandataria Controparte_3 della società convenuta in giudizio (s anche punto che segue). In diritto, si invoca il principio consolidato che predica la “normale operatività degli effetti della rappresentanza anche nell'ambito della materia della prescrizione e degli atti di essa interruttivi. Sicché l'atto interruttivo della prescrizione esplica i suoi effetti anche quando venga inviato non direttamente al debitore, ma al suo rappresentante;
ovvero a chi appaia ragionevolmente tale” (Cass. Civ. n. 5208/2015; Cass. Civ, n. 25984/2011). In fatto, si osserva che l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento è avvenuta nel maggio 2008, sicchè il termine decennale di prescrizione sarebbe scaduto nel maggio 2018; poichè la lettera di messa in mora inviata alla rappresentante è datata 15.2.2018, il Controparte_3 termine di prescrizione non è decor deve essere rigettata. 8. - Occorre ora vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da sui costi dei servizi di intermediazione e del CP_2 premio assicurativo nel contratto di finanziamento stipulato tra e in qualità di intermediaria finanziaria Parte_1 Controparte_3 mandataria di (doc. 1 opposta). CP_2
Deve premet diritto che l'azione di ripetizione dell'indebito, ivi esercitata, per costante giurisprudenza, vede come legittimato passivo l'accipiens, ossia colui al quale le somme sono state versate (cfr. in tal senso massima Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25170 del 07/12/2016: “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c.”). Nella fattispecie, il contratto stipulato prevede che agisca Controparte_3
“quale mandataria della Sulla scorta di tale previsione, ove risulta “mandataria” di CP_3 CP_2
“... giusta procura”, deve conclu la prima abbia agit procuratrice di , cosicchè, ai sensi dell'art. 1388 c.c., gli effetti del CP_2 contratto si producono direttamente nei confronti dell'odierna convenuta, quale soggetto rappresentato e, quindi, accipiens (sul punto si veda anche, a contrariis, Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 3596 del 08/02/2024: “nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore del mediatore, la legittimazione passiva alla ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata spetta al mediatore, ove non risulti che questi abbia incassato la somma in rappresentanza del promittente alienante”). Non vale a minare tale conclusione la clausola A) a2) del contratto, citata dalla convenuta, in base alla quale:
“A) Il Cedente in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediane trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo: [...]
Essa va infatti letta congiuntamente al frontespizio del contratto:
Orbene, dall'esame complessivo del contratto, risulta che la somma
“dovuta” a sia una voce, precisamente a titolo di intermediazione, CP_3 del contr anziamento –pacificamente (cfr. Pag. 5 comparsa)- stipulato tra e , mediante la rappresentanza sopra Parte_1 CP_2 ricostruita. Identiche argomentazioni valgono per i costi di assicurazione. Ne discende che è il soggetto legittimato passivamente della CP_2 presente azione ex 3 c.c. 9. – Sulla rimborsabilità dei costi cd. recurring e up front. In primis, occorre ripercorrere l'iter legislativo ed interpretativo svoltosi sul tema:
- l'art. 16 della direttiva 2008/48/CEE ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di finanziamento. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”;
- l'art. 125 sexies, primo comma, TUB –introdotto dall'art. 141 d.lgs. 141/2020 in recepimento della direttiva di cui sopra- ha stabilito che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- la Banca d'Italia ha emesso il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori» che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 ed ha affermato che il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del credito, investe gli oneri che maturano nel corso del rapporto per la parte non maturata;
- tale impianto normativo è stato perlopiù interpretato, nell'evoluzione giurisprudenziale successiva, come configurante il diritto alla restituzione dei soli costi cd. recurring, ossia alle sole voci soggette a maturazione nel tempo, e non di quelli cd. up front, ossia i costi relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata;
a tale approdo si è giunti in forza dell'integrazione della disposizione interna ad opera delle norme secondarie della Banca di Italia
–congegnanti, appunto, in quel senso i costi ripetibili- e la differenza lessicale tra la norma europea – la quale contiene la locuzione “che comprende”- e quella interna –la quale contempla la dizione “pari a ...”;
- in questo quadro, è intervenuta la sentenza TO, in causa C-383/18, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino ed affermando il diritto del consumatore alla riduzione, in caso di rimborso anticipato, del costo totale del credito, il quale deve includere tutti gli oneri posti a carico del consumatore, recurring e up front; la Corte ha infatti statuito che l'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo –la quale ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio- debba essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi. Inoltre, ha precisato ai punti 31 e 33 della sentenza: che non possa ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32); che la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33);
- in seguito a questa decisione, anche la giurisprudenza interna ha iniziato ad orientarsi verso una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, evidenziando che non assume particolare rilievo la distinzione lessicale tra la disposizione interna e quella comunitaria (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019, Tribunale Torino, Sez. I, 21.03.2020). A tale conclusione si è giunti in forza del principio per cui le disposizioni legislative nazionali, specie ove costituiscano attuazione, come nel caso che ci occupa, di direttive comunitarie, vanno interpretate in conformità al diritto dell'unione. Si rammenta, sul punto, che l'obbligo di interpretazione conforme è funzionale ad assicurare un'interpretazione e applicazione omogenea del diritto comunitario nell'intera Unione Europea con conseguente obbligo a carico degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva .., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, V.C. e K. e molte altre conformi). Limite invalicabile all'obbligo di interpretazione conforme è rappresentato dalla c.d. interpretazione contra legem (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, . Per_1
Pertanto, l'interpretazione conforme è criterio vincolante per il giudice nazionale se e nella misura in cui non sfoci in una ricostruzione del significato della disposizione interna attuativa manifestamente contrastante con il contenuto letterale della stessa disposizione;
- nel 2021, in Italia, è stato emanato l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il quale ha disposto che: “… (omissis) c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: "Art. 125-sexies (Rimborso anticipato).
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Tale disposizione ha, di fatto, positivizzato il concetto della onnicomprensività della riduzione, precisando tuttavia che l'art. 125 sexies nel suo testo originario continuasse ad applicarsi ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma, operando anche un rinvio alle norme contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- il Collegio di Coordinamento ABF (decisione 21676/2021) ha così affermato che il legislatore, creando una netta cesura tra il regime post ed ante novella, ha espresso la chiara volontà di riconoscere il diritto al rimborso dei costi up front solo per il futuro. Tale ricostruzione mira anche a salvaguardare esigenze di politica economica e di tutela dell'affidamento; parimenti, il Tribunale di Torino (ordinanza 02.11.21) ha sostenuto la medesima tesi: la nuova norma denota la chiara volontà del legislatore di escludere la ripetibilità dei costi up front per i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della novella. Tale Giudice, ritenendo che questo sia l'unico approdo interpretativo possibile della disposizione, stante anche il richiamo, per il periodo anteriore, alle norme secondarie, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost.;
- il Giudice delle Leggi si è pronunciato con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ove, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione legislativa ed interpretativa, nazionale ed europea, dopo aver valorizzato il principio della cd. interpretazione conforme al diritto comunitario, ha concluso che
“… posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e CP_4 posto che, econdo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. 14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza TO. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1. 15.– In conclusione, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”;
- pertanto, l'attuale assetto normativo sancisce il diritto alla restituzione dei costi recurring ed up front in via proporzionale alla vita residua del rapporto;
- tale estensione del rimborso a tutte le spese non trova ostacolo nella sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in quanto le considerazioni contenute in tale decisione non sono applicabili ai contratti di finanziamento, riguardando la diversa ipotesi del credito immobiliare. Sul punto si richiamano le ampie argomentazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza n. 1790/2023 (dott.ssa Cazzato), dalla scrivente condivise: “... Deve però notarsi come il richiamo appaia inconferente, riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato F giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17, intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”. Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente fattispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima, e della Corte Costituzionale, poi, con il completo adeguamento della normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. TO, con una maggiore tutela dei consumatori. Ne discende che il rimborso deve essere riconosciuto a tutti i costi connessi all'erogazione del credito. 10. - Sul criterio di quantificazione dei costi Il calcolo di tali costi non può parametrarsi al costo ammortizzato per le condivise ragioni espresse dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 855/2023: “va escluso, invece, il riferimento al criterio del costo ammortizzato, posto che siffatta modalità di calcolo per la restituzione dei costi esprime una norma di chiusura e risulta applicabile, secondo la normativa vigente e per il principio di irretroattività, solo per i nuovi contratti ed ove non previsto diversamente dal contratto stesso”. Peraltro, all'art. 4 delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” si legge che: “il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue”. Nella fattispecie, parte attrice ha correttamente applicato il criterio di calcolo del c.d. pro-rata temporis, che si differenzia rispetto a quello del c.d. costo ammortizzato, il quale non consente al consumatore la chiara percezione, né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata. Ebbene, si evidenzia come il criterio cd. pro rata temporis risulta essere più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza TO (in tal senso, cfr. la sentenza della Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
11. – Conclusivamente, la domanda di è fondata e, Parte_1 pertanto, deve essere accolta.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del D.M. 147/2022, e avuto riguardo ai valori medi -salvo l'applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione- dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 ad € 26.000,00. La somma liquidata è da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) in accoglimento della domanda di rivolta Parte_1 verso dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna Controparte_1 mento, in favore di Controparte_1 Parte_1
.279,75 a titolo di restituzio credito di cui al contratto di finanziamento n. 86558, oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di d e Parte_1 liquida nella somma di € ltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore, che se ne dichiara antistatario. Genova, 4.12.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel