Ordinanza presidenziale 30 maggio 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/06/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01904/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2022, proposto da La IC RA, CE IA, IE RO, IL AN AR, LE CA e LE OL, tutte rappresentate e difese dall’Avv. Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale – ASL Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Giuseppe Alfano e dall’Avv. Antonio Auletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- ND AR ET, PP LL, AU AN GR, ZZ ES PA AB ES e AS FA, rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Carrano e dall’Avv. Avv. Paolo Carrano;
- HI Di LA IA e DE GA AR Teresa, rappresentate e difese dall’Avv. Enrica Troisi e dall’Avv. Teresa Gambuti;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 104/2010:
1) della DEiberazione n. 15 del 12 Gennaio 2022 a firma del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo: a) ha preso atto “dei lavori della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 21 del 2021, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa, per n. 9 (nove) posti di Dirigente Psicologo – Dirigenza Sanitaria non Medica”; b) ha approvato “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 15, comma 4, del D.P.R. n. 487 del 1994 e 8 del Bando di Concorso, i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice e la pedissequa graduatoria di merito - allegato n.01 – che, annessa al presente atto amministrativo, ne forma parte integrante e sostanziale del Concorso Pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 21 del 2021 riservato al personale in possesso dei requisiti
previsti dalla citata normativa, per n. 9 (nove) posti di Dirigente Psicologo – Dirigenza Sanitaria non Medica”; c) ha nominato “vincitori della procedura concorsuale de qua le seguenti candidate: Dott.ssa ND AR ET 1°, Dott.ssa Ambrosio Paola 2°, Dott.ssa HI Di LA IA 3°, Dott.ssa PP LL 4°, Dott.ssa AU AN GR 5°, Dott.ssa ZZ ES 6°, DE GA AR Teresa 7°, Dott.ssa Parascandalo AB ES 8° e Dott.ssa AS FA 9°”; d) ha subordinato “l’immissione in servizio, a tempo indeterminato: della Dott.ssa ND AR ET 1°, della Dott.ssa Ambrosio Paola 2°, della Dott.ssa HI Di LA IA 3°, della Dott.ssa PP LL 4°, della Dott.ssa AU AN GR 5°, della Dott.ssa ZZ ES 6°, della DE GA AR Teresa 7°, della Dott.ssa Parascandalo AB ES 8° e della Dott.ssa AS FA 9° nel profilo professionale di Dirigente Psicologo – Dirigenza Sanitaria non medica -, alla verifica del possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione dei prefati vincitori, di cui agli artt. 1 e 2 del relativo Bando di Concorso, nel termine perentorio di presentazione delle istanze di partecipazione”; e) ha proceduto, “in ossequio all’art. 11, comma 5, del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2016/2018 -, alla stipula del contratto individuale di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Psicologo – Ruolo Sanitario non Medico - con i vincitori del Concorso Pubblico de quo, solo all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione dei vincitori, nel termine perentorio di presentazione delle istanze di partecipazione”; f) ha dotato “il presente provvedimento amministrativo dell’esecutività immediata, al fine di garantire con tempestività le attività giuridiche necessarie all’immediata immissione in servizio dei vincitori della procedura concorsuale riservata de qua”;
2) dei pareri favorevoli resi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 2 Nord richiamati nel provvedimento sub 1);
3) del verbale n. 1 del 2 Dicembre 2021 con il quale la commissione esaminatrice ha introdotto i criteri per la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, ha proceduto, sulla base di criteri introdotti, a valutare i titoli dichiarati dai candidati e ad assegnare loro i relativi punteggi;
4) del verbale n. 2 del 28 Dicembre 2021 con la quale la commissione esaminatrice ha proceduto al colloquio orale e assegnando ai candidati ammessi alla prova il relativo punteggio;
5) delle schede individuali di valutazioni titoli allegati al verbale sub 3);
6) della graduatoria finale del concorso indetto dall’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 2 Nord “per titoli e coloquio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 21 del 2021, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa, per n. 9 (nove) posti di Dirigente Psicologo – Dirigenza Sanitaria non Medica”;
7) ove per quanto di interesse dell’articolo 5 del bando di concorso pubblicato sul BURC n. 59 del 21.06.2021 nella parte in cui lo stesso dovesse essere inteso come possibilità in capo alla commissione
esaminatrice di determinare criteri di valutazione dei titoli successivamente alla conoscenza del contenuto dei curricula riportati dai singoli candidati nelle domande di partecipazione;
8) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord n. 959 del 31.5.2021 con cui è stato indetto il concorso nella parte in cui è stato approvato il bando laddove dovesse essere inteso nei termini sub 7);
9) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti
E PER L’EFFETTO DELL’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI
per l’annullamento del concorso pubblico indetto dall’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 2 Nord con deliberazione del Direttore Generale n. 959 del 31.05.2021 “per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 21 del 2021, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa, per n. 9 (nove) posti di Dirigente Psicologo – Dirigenza Sanitaria non Medica” e di cui al bando pubblicato sul BURC n. 59 del 21.06.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e delle controinteressate;
Vista l’O.P. n. 317 del 30 maggio 2024;
Vista la memoria del 13 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 14 marzo 2022 e depositato il successivo 12 aprile, le ricorrenti – candidate nell’ambito del concorso, per titoli e colloquio orale, indetto dall’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 2 Nord con deliberazione del Direttore Generale n. 959 del 31.05.2021 ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 21 del 2021, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa, per n. 9 (nove) posti di Dirigente Psicologo – Dirigenza Sanitaria non Medica e collocate, nella graduatoria di merito definitiva, in posizione non utile all’assunzione – impugnavano gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento. A sostegno del gravame, un unico articolato motivo con cui sostenevano l’illegittimità degli atti, sotto vari profili, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. - Si costituivano in giudizio le controinteressate (27 aprile ed 1 maggio 2022), chiedendo il rigetto del gravame; il 9 maggio 2022 si costituiva in giudizio l’ASL resistente parimenti chiedendo il rigetto del ricorso.
3.- Il 10 aprile 2023 le ricorrenti depositavano rinuncia all’istanza cautelare.
4. - Il 13 maggio 2025, le ricorrenti depositavano memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione. Chiedevano, pertanto, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carena di interesse.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 giugno 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto su piattaforma TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria 13 maggio 2025, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
6.1. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO