Ordinanza collegiale 30 maggio 2022
Sentenza breve 16 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 30/05/2022, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00881/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mangiatordi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
nei confronti
di: -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dipartimento Militare di Medicina Legale -Bari Palese – Reparto Osservazione prot. n. -OMISSIS-;
- della nota del Comando Legione allievi Carabinieri prot. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo;
nonché per l'accertamento dell'idoneità dell'odierno ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri;
nonché per l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al corso formativo presso la Scuola Allievi Carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Mangiatordi per la parte ricorrente.
1) Premesso che dagli di causa risulta quanto segue.
1.1) Il ricorrente, dopo un anno di ferma prefissata nella Marina, partecipava, con successo, al concorso per il reclutamento di 3581 allievi Carabinieri (superando quindi i relativi esami psico-attitudinali) e veniva ammesso a frequentare il 140° corso per allievi Carabinieri presso la Scuola di Taranto.
1.2) Dalla relazione comportamentale del 28 maggio 2021 (all. 2 memoria difensiva erariale del 18 maggio 2022) risulta che:
- a) il ricorrente, dopo circa un mese dal suo incorporamento, avvenuto il 13/04/2021, nella giornata del 13/05/2021 manifestava ai suoi superiori diretti la volontà di avanzare, nell’immediatezza, istanza di proscioglimento dal Corso per motivi personali, rappresentando perplessità circa l'opportunità di proseguire l'iter addestrativo, non essendo abbastanza convinto della scelta fatta;
- b) dopo essere stato ricevuto più volte a rapporto dai suoi superiori, all'interessato veniva accordato un permesso breve di cui fruire presso la propria famiglia (dalle ore 12:35 di sabato 15/05/2021 alle ore 22:00 di domenica 16/05/2021), al fine di riflettere, anche coi familiari, sulle intenzioni manifestate;
- c) il 16/05/2021, l'interessato informava dapprima telefonicamente il proprio comandante di Plotone circa la volontà di formalizzare l'istanza di proscioglimento già nella mattinata successiva, mentre, poco dopo, gli riferiva di non sentirsi pronto a rientrare in Caserma, aggiungendo che si sarebbe rivolto ad un medico;
- d) il ricorrente faceva quindi pervenire diversi certificai medici con prognosi fino al 23 maggio 2021.
1.3) Successivamente, il 24 maggio 2021 il ricorrente formalizzava la propria istanza di dispensa dal corso e di proscioglimento dalla ferma quadriennale, sulla quale si esprimeva favorevolmente il Comando di appartenenza (v. all. 3 e 4 memoria erariale del 18 maggio 2022).
1.4) Dopo due giorni, il ricorrente formulava il proprio ripensamento (v. all. 5 memoria erariale del 18 maggio 2022) e il Comando Legione Allievi Carabinieri di Roma archiviava la precedente istanza di proscioglimento ma chiedeva contestualmente di attivare il protocollo di cui alla circolare 52/2-2018 del 31.7.18, al fine di valutare l’idoneità psicofisica del militare e il mantenimento dei requisiti previsti dal bando di concorso (art. 2 comma 5).
1.5) Dal 25 maggio 2021 il ricorrente accumulava assenze per malattia che comportavano il superamento del limite massimo delle 47 giornate addestrative previste dal Corso e, quindi, il ricorrente veniva dispensato dalla frequenza del 140° corso e veniva messo a disposizione del Comando scuola allievi di Taranto in attesa di poter essere ammesso al primo corso formativo utile (2° ciclo del 140° corso formativo).
1.6) Successivamente con nota -OMISSIS-, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari giudicava il ricorrente « non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio nei CC, per attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica PS del profilo sanitario, ai sensi del codice 02 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014 », per « pregresso stato ansioso con somatizzazioni, in soggetto con caratteristiche di sensibilità emotiva ».
1.7) Quindi, il Comando Legione Allievi Carabinieri di Roma, con nota -OMISSIS-, determinava l’esclusione del ricorrente dal 140° corso formativo e il proscioglimento dalla ferma quadriennale.
2) Premesso, ancora, che dell’accertamento medico del 2 dicembre 2021 e della conseguente determinazione del 9 dicembre 2021 si duole il ricorrente col gravame in esame (assistito da domanda cautelare, per la cui trattazione la causa è stata chiamata all’odierna camera di consiglio del 24 maggio 2022), con cui si deduce che:
- a) il coefficiente 2 PS (psiche) contemplato nel decreto del Ministero della Difesa dal 4 giugno 2014 (citato nel verbale medico-legale) viene attribuito per caratteristiche somato-funzionali solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni senza rilevanza ai fini dell’espletamento del servizio militare;
- b) nel bando di concorso per l’arruolamento era previsto che il candidato avesse un profilo di PS 1, che veniva riconosciuto al ricorrente, il quale era infatti risultato vincitore;
- c) ne deriva che l’accertamento medico qui contestato non ha tenuto conto di tale precedente idoneità;
- d) inoltre, a seguito della prima convocazione del 19.10.2021, il ricorrente veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio e, dopo, in occasione della convocazione del 1° dicembre 2021 (cioè dopo soli 13 giorni dal termine della temporanea inidoneità), il ricorrente veniva ritenuto permanentemente non idoneo;
- e) il giudizio medico-legale espresso sarebbe quindi inattendibile (v. primo motivo di ricorso, per come sin qui sintetizzato);
- f) inoltre, il ricorrente veniva sottoposto a un solo questionario psicodiagnostico e a due colloqui collegiali, i quali sfociavano nel contestato giudizio di non idoneità, contrastante con le relazioni mediche di parte del 18.10.2021 e 8.11.21 – all. 11 e 12 ricorso – (v. secondo motivo di ricorso).
3) Ritenuto necessario, ai fini del decidere, accertare l’idoneità fisio-psico-attitudinale del ricorrente al servizio nell’Arma dei Carabinieri e di dover individuare, a tal fine, un organo verificatore cui demandare, in contraddittorio tra le parti, il suddetto accertamento.
4) Ritenuto che per l’espletamento di detta verificazione, ai sensi dell’art. 66 del cod. proc. amm., debba essere incaricato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di Commissione medica, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture territoriali, legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, parte II, Titolo VII.
5) Ritenuto che la verificazione dovrà essere svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) l’Amministrazione intimata fornirà tutta la documentazione al riguardo richiesta dall’Organo di verificazione;
- b) sia parte ricorrente che l’Amministrazione intimata potranno produrre ogni documentazione ritenuta utile;
- c) se ritenuto necessario dall’Organo della verificazione, il ricorrente potrà essere sottoposto a visita diretta, presso una struttura territoriale della Puglia, la quale dovrà essere espletata nel rispetto della piena facoltà dell’interessato di farsi assistere da un proprio medico di fiducia, e, comunque, previo preavviso di almeno 5 giorni, da rendere anche nei confronti dell’Amministrazione resistente, al fine di garantire la partecipazione anche di quest’ultima alla visita;
- d) la relazione sulla verificazione dovrà essere depositata nella Segreteria di questa Sezione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione - se anteriore - della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, da effettuare - inequivocabilmente - presso la sede reale dell’Organo verificatore;
- e) per la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore – che potrà al riguardo depositare specifica nota spese e relativa documentazione entro lo stesso termine di deposito della relazione di verificazione –, si provvederà al momento della definizione del presente giudizio.
6) Ritenuto, infine, di fissare per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 13 settembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone la verificazione nei termini di cui in motivazione.
Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 13 settembre 2022.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al ricorrente, all’Amministrazione resistente e all’organo accertatore indicato in parte motiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.