Articolo 3 della Legge 8 gennaio 1959, n. 14
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 febbraio 1959
Art. 3.
A decorrere dal 1 maggio 1958 il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' ridotto allo 0,65 per cento sulla retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
Il disavanzo della particolare gestione relativa alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523 , e successive modifiche e proroghe, a favore dei lavoratori dell'alta Italia e' addebitato alla Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1959