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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE VOLONTARIA
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere rel.
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento n. 260 /2024 R.G.V.G. promosso con reclamo ex art. 26 L. Fall., depositato in data 4.11.2024 da:
(COD. FISC.: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CALATA PONTE DI CASANOVA, 28 80143
NAPOLI - rappresentata e difesa dagli avv.ti. FORESTIERI GIANFRANCO,
MOSCHETTA RICCARDO avverso il provvedimento in data 23.10.2024 emesso dal Tribunale di MASSA, in composizione collegiale, con il quale il Tribunale:
“dichiara inammissibile il reclamo;
condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese
[...]
1 di lite nei confronti della controparte, liquidante in € 3.228,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, CPA come per legge;
visto l'art. 96 c. 3 c.p.c. condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.p.t. pagamento in favore
[...]
della controparte della controparte della somma di € 3.228,00; visto l'art. 96 c. 4 c.p.c. condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante s.n.c. in persona del legale
[...]
rappresentante p.t.p.t. al versamento in favore della cassa delle e ammende di € 500; visto l'art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002 condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante s.n.c. p.t.p.t. al versamento
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.” con la costituzione del resistente:
AVV. nella qualità di commissario del concordato CP_2
preventivo di in proprio che ha chiesto Controparte_1
che il reclamo venga dichiarato inammissibile e la conseguente condanna della reclamante ex art. 96 c.p.c.
Visto l'art. 127 ter,
Viste le note depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 27.03.2025;
Rilevato che il P.G., con nota del 17.03.2025, ha chiesto il rigetto del reclamo;
Udito il relatore ed esaminati gli atti;
O S S E R V A
Ad avviso della Corte, il reclamo è inammissibile, atteso che, come insegnato dalla
Giurisprudenza “L'art. 26, primo comma, legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non può essere interpretato nel senso che il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato è, a
2 sua volta, impugnabile con ulteriore reclamo alla corte d'appello, altrimenti consentendosi di duplicare il mezzo di tutela e di disporre potenzialmente di quattro gradi di giudizio, con evidente abuso del processo e violazione della sua ragionevole durata”. (Cass. Sez. 1, 13/02/2015, n. 2949, Rv. 634330 - 01).
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto del GD emesso in data 31.05.2024, che aveva rigettato l'istanza ex art. 107 L. Fall., è già stato reclamato dinnanzi al
Collegio, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dall'odierna reclamante.
Tanto premesso, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la Corte osserva che, come ritenuto dalla Giurisprudenza, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva condannato le ricorrenti per responsabilità aggravata, limitandosi a richiamare le ragioni che avevano giustificato il rigetto dell'appello ed invocando l'uso strumentale e dilatorio del mezzo di impugnazione, in una fattispecie in cui le ricorrenti, dopo l'esito della querela di falso, avevano rinunciato a parte delle proprie domande e in cui l'appello era stato rigettato per difetto di prova, dopo la reiezione delle loro istanze istruttorie). (Cass. Sez. 3,
30/09/2021, n. 26545, Rv. 665014 - 02); nella specie la responsabilità aggravata non può discendere dalla mera proposizione di un reclamo inammissibile e pertanto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
3 SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della reclamante Pt_1
le spese del procedimento di reclamo, liquidate come da dispositivo in
[...]
applicazione della Tabella VII allegata al DM 55/2014, valore indeterminabile complessità media relativa agli affari di volontaria giurisdizione dinanzi al Tribunale.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_1
2. pone a carico della reclamante le spese del procedimento Parte_1
di reclamo, liquidate in € 2.833,00, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso);
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
4.manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova, 02/04/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
4
SEZIONE PRIMA CIVILE VOLONTARIA
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere rel.
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento n. 260 /2024 R.G.V.G. promosso con reclamo ex art. 26 L. Fall., depositato in data 4.11.2024 da:
(COD. FISC.: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CALATA PONTE DI CASANOVA, 28 80143
NAPOLI - rappresentata e difesa dagli avv.ti. FORESTIERI GIANFRANCO,
MOSCHETTA RICCARDO avverso il provvedimento in data 23.10.2024 emesso dal Tribunale di MASSA, in composizione collegiale, con il quale il Tribunale:
“dichiara inammissibile il reclamo;
condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese
[...]
1 di lite nei confronti della controparte, liquidante in € 3.228,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, CPA come per legge;
visto l'art. 96 c. 3 c.p.c. condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.p.t. pagamento in favore
[...]
della controparte della controparte della somma di € 3.228,00; visto l'art. 96 c. 4 c.p.c. condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante s.n.c. in persona del legale
[...]
rappresentante p.t.p.t. al versamento in favore della cassa delle e ammende di € 500; visto l'art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002 condanna la parte reclamante in proprio e Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante s.n.c. p.t.p.t. al versamento
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.” con la costituzione del resistente:
AVV. nella qualità di commissario del concordato CP_2
preventivo di in proprio che ha chiesto Controparte_1
che il reclamo venga dichiarato inammissibile e la conseguente condanna della reclamante ex art. 96 c.p.c.
Visto l'art. 127 ter,
Viste le note depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 27.03.2025;
Rilevato che il P.G., con nota del 17.03.2025, ha chiesto il rigetto del reclamo;
Udito il relatore ed esaminati gli atti;
O S S E R V A
Ad avviso della Corte, il reclamo è inammissibile, atteso che, come insegnato dalla
Giurisprudenza “L'art. 26, primo comma, legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non può essere interpretato nel senso che il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato è, a
2 sua volta, impugnabile con ulteriore reclamo alla corte d'appello, altrimenti consentendosi di duplicare il mezzo di tutela e di disporre potenzialmente di quattro gradi di giudizio, con evidente abuso del processo e violazione della sua ragionevole durata”. (Cass. Sez. 1, 13/02/2015, n. 2949, Rv. 634330 - 01).
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto del GD emesso in data 31.05.2024, che aveva rigettato l'istanza ex art. 107 L. Fall., è già stato reclamato dinnanzi al
Collegio, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dall'odierna reclamante.
Tanto premesso, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la Corte osserva che, come ritenuto dalla Giurisprudenza, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva condannato le ricorrenti per responsabilità aggravata, limitandosi a richiamare le ragioni che avevano giustificato il rigetto dell'appello ed invocando l'uso strumentale e dilatorio del mezzo di impugnazione, in una fattispecie in cui le ricorrenti, dopo l'esito della querela di falso, avevano rinunciato a parte delle proprie domande e in cui l'appello era stato rigettato per difetto di prova, dopo la reiezione delle loro istanze istruttorie). (Cass. Sez. 3,
30/09/2021, n. 26545, Rv. 665014 - 02); nella specie la responsabilità aggravata non può discendere dalla mera proposizione di un reclamo inammissibile e pertanto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
3 SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della reclamante Pt_1
le spese del procedimento di reclamo, liquidate come da dispositivo in
[...]
applicazione della Tabella VII allegata al DM 55/2014, valore indeterminabile complessità media relativa agli affari di volontaria giurisdizione dinanzi al Tribunale.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_1
2. pone a carico della reclamante le spese del procedimento Parte_1
di reclamo, liquidate in € 2.833,00, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso);
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
4.manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova, 02/04/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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