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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/12/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio e provvedendo ai sensi degli artt.
127-ter, 275-bis e 281-terdecies c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia" e ss.mm.ii.) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
osservato che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, il rito appli- cabile è quello previsto dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e che il pre- sente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-ter d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; pronuncia la seguente
Pag. 1 di 7 SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 499 / 2024 vertente
tra
nato in [...] il [...], rappresen- Parte_1 tato e difeso dall'avv. Francesco Perone, ed elettivamente domici- liato presso il suo studio sito in Pignola, alla trav. A. Moro n. 17, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
- Questura di Potenza, in per- Controparte_1 sona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Potenza, presso cui ope legis domicilia in
Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 (Palazzo degli Uffici Governa- tivi); parte resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 09.02.2024, l'odierno ricor- rente, cittadino nigeriano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Po- tenza con prot. n. 0020413 del 30.10.2023, e notificato il successi- vo 01.02.2024. Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente C.T. di Salerno – la Questura di Potenza non avrebbe tenuto in debito conto la situazione lavorativa e familiare del cit- tadino straniero, presente in Italia dal 2017 e protagonista di un significativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimonia- to anche dalla nascita della figlia del ricorrente, avvenuta nel
Pag. 2 di 7 2022 in Italia. In ragione di quanto evidenziato, ha quindi conclu- so nel merito, formulando le seguenti e testuali richieste:
− Nel merito Ritenere e dichiarare l'illegittimità del Decreto di Ri- getto emesso dal Questore di Potenza per violazione e falsa appli- cazione dell'art. 7 della L. 7-8-1990 n. 241 per omessa comunica- zione di avvio del procedimento;
− Riconoscere la protezione speciale ex art 5 comma 6 d.lgs 286/1998 ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 19 comma 1 del medesimo decreto legislativo considerato che il respingimento del ricorrente violerebbe gravemente il diritto alla vita privata e familiare dello stesso ovvero riconoscere al ricorrente il diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3 della Costituzione Italiana.
1.2. - Disposta l'instaurazione del contraddittorio, si è costitui- to in giudizio il resistente, chiedendo il ri- Controparte_1 getto del ricorso e rappresentando in fatto quanto segue: <Il ri- corrente riferisce di essere entrato nel territorio nazionale nell'anno
2017, presentando richiesta di protezione internazionale presso la
Questura di Potenza il 1°.09.2017, rigettata dalla
[...]
. Il provvedimento in questione è stato im- Controparte_2 pugnato dall'interessato, con ricorso rigettato dal Tribunale di Po- tenza, a seguito del quale non è stato proposto ulteriore gravame. Il ricorrente ha poi presentato istanza di protezione speciale ex art.
19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286/98 che, come previsto dalla nor- mativa, è stata trasmessa alla Commissione Territoriale competen- te per la valutazione. Quest'ultimo organo, a seguito di attenta analisi, ha espresso parere sfavorevole, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art.19 (doc.n.1). Di conseguenza, la Questura di Potenza ha rigettato l'istanza di protezione speciale formulata ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998 con decreto di rigetto del 30/10/2023, quivi impugnato, notificato il
1/2/2024>>.
1.3. - La causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni docu- mentali ed è stata concessa la sospensione del provvedimento im- pugnato;
all'esito della predetta istruttoria e di udienza fissata ai sensi degli artt. 127-ter, 275-bis, 281-terdecies c.p.c., è stata riser- vata per la decisione nelle forme di legge.
Pag. 3 di 7 2. - Ciò posto, in via preliminare, si rileva che alla controver- sia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, che, riformando la ma- teria della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19 comma1.1. t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione stabi- lendo che: “1.1. …Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fon- dati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naziona- le comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fi- ni della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo pre- cedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale non- ché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese di origine”.
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19 comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fonda- ti motivi di ritenere che all'allontanamento dal territorio comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – si osserva che, secondo la predetta normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è rico- nosciuto ogniqualvolta il respingimento (o esplosione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla
Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valu- tazione sono la natura e l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di le- gami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
2.1. – Alla luce dei richiamati criteri, si ritiene che, nel caso in esame, emergano elementi idonei a giustificare il riconoscimento della invocata protezione speciale.
Va rilevato, a tal riguardo, che l'autorità amministrativa non ha correttamente valutato il positivo e concreto sforzo di integra-
Pag. 4 di 7 zione compiuto dal ricorrente, presente sul territorio italiano sin dal 2017. Ed invero, il cittadino straniero ha prodotto documenta- zione attestante l'attività lavorativa svolta nel periodo di perma- nenza in Italia, nel settore agricolo ed in qualità di manovale alle Perso dipendenze della ditta Scoglietti Francesco, e segnatamente: delli Unilav Regione Puglia del 29.03.2023; cedolini relativi a marzo 2025, maggio 2025, giugno 2025 e luglio 2025 (recanti la data di assunzione 03.03.2025).
Sul punto, diversamente da quanto sostenuto dal CP_1 resistente, deve osservarsi che, in un caso analogo a quello di spe- cie, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato il se- guente principio di diritto: <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del
2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integra- zione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve inten- dersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nel- la realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro.
(Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ri- tenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione spe- ciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass.,
Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche la precedente Cass. n. 21596 del 2024).
E ancora, considerata la natura ed effettività dei vincoli fami- liari che il ricorrente ha stabilito in Italia, documentati dalla atte- stazione di avvenuta dichiarazione di nascita della figlia,
[...]
, rilasciata dal Comune di Foggia in data Persona_2
20.09.2022, nonché della dichiarazione di presa in carico del ricor- rente e della sua famiglia da parte del progetto SAI di Orsara di
Puglia, può dirsi desumibile il consolidato inserimento del ricor- rente e della sua famiglia nel Paese ospitante e, dunque, un prin- cipio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo, che in- duce a ritenere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricor- rente il permesso per protezione speciale.
Alla luce delle superiori considerazioni nonché della documen-
Pag. 5 di 7 tazione versata in atti dal ricorrente, non può dunque condividersi la valutazione operata dalla C.T. di in data 07.09.2023, CP_2 all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromico all'adozione del provvedimento di diniego della Questura di Po- tenza, in questa sede impugnato. Del resto, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo percorso compiuto dal cittadino stra- niero dal momento del suo arrivo in Italia, non considerando, in primo luogo, che l'asserita esiguità dei periodi lavorativi docu- mentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al carattere tipicamente sta- gionale e, per così dire “intermittente” dell'occupazione che il ri- corrente è riuscito finora a svolgere, ovvero quella di bracciante in ambito agricolo e manovale;
ed, in ogni caso, non considerando quanto allegato dal ricorrente in ordine alla sua situazione fami- liare, atteso che lo stesso risulta essere padre di una minore, nata in [...] nel 2022.
In definitiva, atteso che il ricorrente ha presentato documen- tazione idonea al riconoscimento della protezione invocata, si ri- tiene che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs.
286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezio- ne speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma
1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art5. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratio- ne temporis applicabile al caso di specie, sicché il ricorso va accol- to, conseguendone quanto in dispositivo.
3. - Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della pecu- liare natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, nonché del rapido susseguirsi in materia di novelle nor- mative e relative interpretazioni giurisprudenziali, si reputano sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa e/o assorbita, così provvede:
Pag. 6 di 7 - DICHIARA la sussistenza, in favore di Parte_1 nato in [...] il [...], dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, com- mi 1.1. e 1.2 d.lgs 286/1998, come disciplinato dal d.l. 130/2020 conv. in legge 173/2020;
- DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Que- store di Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rila- scio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. In l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 03.12.2025
Il Giudice rel./est. La Presidente
dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
Pag. 7 di 7
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio e provvedendo ai sensi degli artt.
127-ter, 275-bis e 281-terdecies c.p.c. (come risultanti a seguito del
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia" e ss.mm.ii.) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
osservato che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, il rito appli- cabile è quello previsto dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e che il pre- sente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-ter d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; pronuncia la seguente
Pag. 1 di 7 SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 499 / 2024 vertente
tra
nato in [...] il [...], rappresen- Parte_1 tato e difeso dall'avv. Francesco Perone, ed elettivamente domici- liato presso il suo studio sito in Pignola, alla trav. A. Moro n. 17, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
- Questura di Potenza, in per- Controparte_1 sona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Potenza, presso cui ope legis domicilia in
Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 (Palazzo degli Uffici Governa- tivi); parte resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 19-ter d.lgs. 150/2011.
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 09.02.2024, l'odierno ricor- rente, cittadino nigeriano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Po- tenza con prot. n. 0020413 del 30.10.2023, e notificato il successi- vo 01.02.2024. Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente C.T. di Salerno – la Questura di Potenza non avrebbe tenuto in debito conto la situazione lavorativa e familiare del cit- tadino straniero, presente in Italia dal 2017 e protagonista di un significativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimonia- to anche dalla nascita della figlia del ricorrente, avvenuta nel
Pag. 2 di 7 2022 in Italia. In ragione di quanto evidenziato, ha quindi conclu- so nel merito, formulando le seguenti e testuali richieste:
− Nel merito Ritenere e dichiarare l'illegittimità del Decreto di Ri- getto emesso dal Questore di Potenza per violazione e falsa appli- cazione dell'art. 7 della L. 7-8-1990 n. 241 per omessa comunica- zione di avvio del procedimento;
− Riconoscere la protezione speciale ex art 5 comma 6 d.lgs 286/1998 ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 19 comma 1 del medesimo decreto legislativo considerato che il respingimento del ricorrente violerebbe gravemente il diritto alla vita privata e familiare dello stesso ovvero riconoscere al ricorrente il diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3 della Costituzione Italiana.
1.2. - Disposta l'instaurazione del contraddittorio, si è costitui- to in giudizio il resistente, chiedendo il ri- Controparte_1 getto del ricorso e rappresentando in fatto quanto segue: <Il ri- corrente riferisce di essere entrato nel territorio nazionale nell'anno
2017, presentando richiesta di protezione internazionale presso la
Questura di Potenza il 1°.09.2017, rigettata dalla
[...]
. Il provvedimento in questione è stato im- Controparte_2 pugnato dall'interessato, con ricorso rigettato dal Tribunale di Po- tenza, a seguito del quale non è stato proposto ulteriore gravame. Il ricorrente ha poi presentato istanza di protezione speciale ex art.
19, comma 1.2, del d.lgs. n. 286/98 che, come previsto dalla nor- mativa, è stata trasmessa alla Commissione Territoriale competen- te per la valutazione. Quest'ultimo organo, a seguito di attenta analisi, ha espresso parere sfavorevole, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art.19 (doc.n.1). Di conseguenza, la Questura di Potenza ha rigettato l'istanza di protezione speciale formulata ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998 con decreto di rigetto del 30/10/2023, quivi impugnato, notificato il
1/2/2024>>.
1.3. - La causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni docu- mentali ed è stata concessa la sospensione del provvedimento im- pugnato;
all'esito della predetta istruttoria e di udienza fissata ai sensi degli artt. 127-ter, 275-bis, 281-terdecies c.p.c., è stata riser- vata per la decisione nelle forme di legge.
Pag. 3 di 7 2. - Ciò posto, in via preliminare, si rileva che alla controver- sia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, che, riformando la ma- teria della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19 comma1.1. t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione stabi- lendo che: “1.1. …Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fon- dati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naziona- le comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fi- ni della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo pre- cedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale non- ché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese di origine”.
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19 comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fonda- ti motivi di ritenere che all'allontanamento dal territorio comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – si osserva che, secondo la predetta normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è rico- nosciuto ogniqualvolta il respingimento (o esplosione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla
Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valu- tazione sono la natura e l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di le- gami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
2.1. – Alla luce dei richiamati criteri, si ritiene che, nel caso in esame, emergano elementi idonei a giustificare il riconoscimento della invocata protezione speciale.
Va rilevato, a tal riguardo, che l'autorità amministrativa non ha correttamente valutato il positivo e concreto sforzo di integra-
Pag. 4 di 7 zione compiuto dal ricorrente, presente sul territorio italiano sin dal 2017. Ed invero, il cittadino straniero ha prodotto documenta- zione attestante l'attività lavorativa svolta nel periodo di perma- nenza in Italia, nel settore agricolo ed in qualità di manovale alle Perso dipendenze della ditta Scoglietti Francesco, e segnatamente: delli Unilav Regione Puglia del 29.03.2023; cedolini relativi a marzo 2025, maggio 2025, giugno 2025 e luglio 2025 (recanti la data di assunzione 03.03.2025).
Sul punto, diversamente da quanto sostenuto dal CP_1 resistente, deve osservarsi che, in un caso analogo a quello di spe- cie, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato il se- guente principio di diritto: <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del
2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integra- zione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve inten- dersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nel- la realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro.
(Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ri- tenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione spe- ciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass.,
Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche la precedente Cass. n. 21596 del 2024).
E ancora, considerata la natura ed effettività dei vincoli fami- liari che il ricorrente ha stabilito in Italia, documentati dalla atte- stazione di avvenuta dichiarazione di nascita della figlia,
[...]
, rilasciata dal Comune di Foggia in data Persona_2
20.09.2022, nonché della dichiarazione di presa in carico del ricor- rente e della sua famiglia da parte del progetto SAI di Orsara di
Puglia, può dirsi desumibile il consolidato inserimento del ricor- rente e della sua famiglia nel Paese ospitante e, dunque, un prin- cipio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo, che in- duce a ritenere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricor- rente il permesso per protezione speciale.
Alla luce delle superiori considerazioni nonché della documen-
Pag. 5 di 7 tazione versata in atti dal ricorrente, non può dunque condividersi la valutazione operata dalla C.T. di in data 07.09.2023, CP_2 all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromico all'adozione del provvedimento di diniego della Questura di Po- tenza, in questa sede impugnato. Del resto, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo percorso compiuto dal cittadino stra- niero dal momento del suo arrivo in Italia, non considerando, in primo luogo, che l'asserita esiguità dei periodi lavorativi docu- mentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al carattere tipicamente sta- gionale e, per così dire “intermittente” dell'occupazione che il ri- corrente è riuscito finora a svolgere, ovvero quella di bracciante in ambito agricolo e manovale;
ed, in ogni caso, non considerando quanto allegato dal ricorrente in ordine alla sua situazione fami- liare, atteso che lo stesso risulta essere padre di una minore, nata in [...] nel 2022.
In definitiva, atteso che il ricorrente ha presentato documen- tazione idonea al riconoscimento della protezione invocata, si ri- tiene che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs.
286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezio- ne speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma
1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art5. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratio- ne temporis applicabile al caso di specie, sicché il ricorso va accol- to, conseguendone quanto in dispositivo.
3. - Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della pecu- liare natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, nonché del rapido susseguirsi in materia di novelle nor- mative e relative interpretazioni giurisprudenziali, si reputano sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa e/o assorbita, così provvede:
Pag. 6 di 7 - DICHIARA la sussistenza, in favore di Parte_1 nato in [...] il [...], dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, com- mi 1.1. e 1.2 d.lgs 286/1998, come disciplinato dal d.l. 130/2020 conv. in legge 173/2020;
- DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Que- store di Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rila- scio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. In l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 03.12.2025
Il Giudice rel./est. La Presidente
dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
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