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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 6/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nata in GENOVA (GE) il Parte_1 C.F._1
13/10/1980, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA PESCHIERA, 33A - 16122
GENOVA (GE), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CANEPA PAOLO e ROPPO
VINCENZO appellante nei confronti di
(COD. FISC. – Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA R. CECCARDI, 2/10 - 16121 GENOVA
(GE) – rappresentato e difeso dall'Avv. PODESTA' STEFANO appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, Pt_1
previe le declaratorie tutte ed occorrende del caso,
1 - disposta, se ritenuto e ferma la già concessa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la sospensione del processo alla luce dell'art. 295 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di appello (pur non essendovene in realtà esigenza, essendo il giudizio penale pregiudicante definito con sentenza passata in giudicato, pur se tardivamente e inammissibilmente impugnata dal P.M.);
- previo altresì, occorrendo, l'accoglimento delle istanze istruttorie sopra reiterate;
- previo l'accoglimento integrale dei motivi di appello e in riforma, se ritenuto previa declaratoria della sua nullità, della Sentenza del Tribunale di Genova n. 2701/2023, resa nella causa R.G. 1099/2021, pubblicata il 4 novembre 2023, notificata in data 30 novembre 2023;
- accogliere le conclusioni già formulate nel corso del giudizio di primo grado e così:
1. In via preliminare e pregiudiziale accertato e dichiarato il coinvolgimento delle società e CP_2 [...]
nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ordinare l'integrazione del Controparte_3
contraddittorio nei confronti di tali soggetti, per litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c.;
2. In via preliminare di rito accertate e dichiarate, per le ragioni meglio viste in narrativa, la carenza di legittimazione attiva del , nonché la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva della Dott.ssa il tutto rispetto all'azione di arricchimento senza causa Parte_1
ex art. 2041 e ss. c.c., dichiarare la detta azione inammissibile e/o improcedibile;
3. In via preliminare di merito accertata e dichiarata la natura residuale e sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e ss. c.c. dichiararne l'inammissibilità e/o improcedibilità per le ragioni meglio viste in narrativa;
4. In via principale e di merito respingere la domanda ex art. 2041 c.c. di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
5. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui la dott.sa Parte_1
fosse condannata al pagamento delle somme richieste da parte del , ridurre la CP_1
condanna alla misura minore e/o meglio vista in corso di causa;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado, ivi comprese quelle di cui alla fase di sequestro conservativo e reclamo, svolte in corso di causa, oltre rimborso per spese forfettarie in misura del 15% ed oltre IVA e CPA per quanto dovuta.”
Per l'appellato : “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del
2 caso, salve e richiamate le istanze, difese ed eccezioni tutte formulate in primo grado:
Respingere la domanda di integrazione del contraddittorio avanzata dall'appellante in via preliminare e pregiudiziale e, con essa, respingere tutte le domande ex adverso avanzate con atto di appello del 29.12.2023 in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti e, per l'effetto, mandando integralmente assolto dalle stesse il convenuto, confermare l'impugnata Sentenza. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre, iva e c.p.a. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2701/2023 del 04/11/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa dal
[...]
, nei confronti di , al fine di sentire Controparte_1 Parte_1 condannare quest'ultima, stretta parente degli ex soci e amministratori di CP_1
alla restituzione di euro 1.419.796,00 euro, oltre interessi legali, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, comunque, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avendo indebitamente incassato la predetta somma tramite un sospetto sistema di triangolazione di società estere. si costituiva in giudizio chiedendo: i) in via Parte_1
pregiudiziale, di integrare il contraddittorio nei confronti di , socio della Parte_2
e padre della convenuta;
ii) in via preliminare, di dichiarare la carenza di CP_1
legittimazione passiva della convenuta, per non aver mai avuto rapporti con la CP_1
né, tantomeno, per aver ricevuto le somme in questione da parte della stessa;
CP_1
iii) sempre in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva del
, per non essere titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
iv) nel CP_1
merito, di accertare la natura risarcitoria ex art. 2043 c.c. della domanda creditoria del e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione nonché CP_1
l'inammissibilità o improcedibilità dell'azione di arricchimento senza causa;
v) di respingere comunque la domanda attorea in quanto infondata;
vi) in via riconvenzionale, di condannare il al risarcimento dei danni per lite temeraria. CP_1
Il Tribunale così decideva: «CONDANNA parte convenuta a versare al Fallimento attore la somma di euro 1.090.243,00 oltre rivalutazione monetaria dal versamento alla convenuta ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla domanda giudiziaria;
CONDANNA la stessa parte a rifondere al fallimento le spese di lite che si liquidano in euro 37.951, 00 per oneri di difesa oltre esborsi non imponibili, rimborso forfetario al 15%, iva e cpa da computarsi sulla prima somma».
3 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1
atto notificato in data 29/12/2023, con il quale chiedeva anche la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva , il Controparte_1 quale instava per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza ex artt. 351-283 c.c..
Con ordinanza in data 31/05/2024 la Corte, ravvisata la sussistenza del “fumus boni iuris”
e del “periculum in mora”, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando all'udienza del 12/3/2025 per rimessione della causa in decisione e assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito di tale udienza, con ordinanza dell'8/04/2025 il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE ACCOLTO.
1) PRIMO MOTIVO – “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA ESTENSIONE DEL
CONTRADDITTORIO A SOGGETTI LITISCONSORTI NECESSARI”.
L'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, laddove il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza di un'interposizione fittizia basata su un sistema di triangolazione di società estere, ha affermato che: «Il contraddittorio non deve essere certo integrato nei confronti delle società operanti i passaggi finanziari intermedi. Come illustrato le stesse hanno realizzato una parte della fattispecie in via mediata, sono state il mezzo attraverso cui si sono realizzati impoverimento ed arricchimento. Tuttavia esse non sono né la arricchita né la impoverita. L'emananda sentenza non avrà effetto verso di loro. Le parti che debbano partecipare al processo sono quelle avverso le quali il processo reca effetto, non certo tutti coloro di cui nel processo “si debba parlare” o tutti coloro delle cui condotta “si parli di fatto in atti”. Le premesse in fatto delle azioni sono accertate con effetto di giudicato solo per i legittimati attivi e passivi all'azione» (così, pag. 9 della sentenza impugnata).
si duole dell'erroneità e della contraddittorietà di detta statuizione, in Parte_1 quanto il riconoscimento dell'esistenza di un accordo simulatorio tra la società fallita e le società estere ( e spiega i suoi effetti nei confronti di Controparte_3 CP_2
tutte le parti della simulazione, facendo sorgere un litisconsorzio necessario. Inoltre, viene dedotto che «non è vero neppure, in concreto, che le dette società estere siano soggetti di cui semplicemente “si debba parlare” (come afferma il Giudice): se infatti la dott.sa Pt_1
dovesse restituire al le somme qui in gioco, non potrebbe farlo un domani a CP_1
4 vantaggio di e che pure (secondo la stessa Controparte_3 CP_2
ricostruzione dal Tribunale) ben potrebbero avanzare una pari pretesa restitutoria (per ripetizione di indebito); e ciò senza incontrare resistenze nel giudicato proprio perché, come dice ancora il Giudice, “Le premesse in fatto delle azioni sono accertate con effetto di giudicato solo per i legittimati attivi e passivi all'azione”» (pag. 7 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, conclude la censura chiedendo che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rinvio della causa al giudice a quo ex art. 354 c.p.c. allo scopo di integrare il contraddittorio.
LA CORTE OSSERVA.
I) In primo grado, parte attrice formulava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, domanda, ragione ed eccezione
1. In via Principale: accertare e dichiarare che le somme percepite dalla Sig.ra Parte_1
così come compiutamente individuate in atti, costituiscono indebito oggettivo ex art.
[...]
2033 c.c. e, conseguentemente, condannare e dichiarare tenuta la stessa alla restituzione in favore del della somma di € 1.419.796,00, Controparte_1
o quella meglio vista all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali dal dì degli effettivi incassi o come meglio ritenuto.
2. In via subordinata: accertare e dichiarare che le somme percepite dalla Sig.ra Parte_1
così come compiutamente individuate in atti, costituiscono arricchimento senza
[...] giusta causa ex art. 2041 c.c. in danno all'attrice e, conseguentemente, condannare e dichiarare tenuta la convenuta alla restituzione in favore del Controparte_1
della somma di € 1.419.796,00, o quella minore meglio vista all'esito del
[...]
giudizio, oltre agli interessi legali dal dì degli effettivi incassi o come meglio ritenuto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
II) In merito all'azione di ripetizione di indebito si legge nella sentenza impugnata (pag. 6):
«In ordine alla prima delle due azioni dette, a fronte della espressa eccezione di controparte e delle perplessità espresse in proposito dal provvedimento cautelare di prime cure, dal quale non si è discostato sul punto il Collegio, lo stesso prende CP_1
sostanzialmente atto che essa spetta solo al solvens di un pagamento non dovuto, e quindi nel caso alle società, non parti in causa, che effettuarono i versamenti finali di cui sopra».
III) In merito all'azione di arricchimento senza causa, si legge nella sentenza impugnata
(pag. 7): «Al contrario l'azione di arricchimento senza causa pone al proprio centro un diverso fatto, l'arricchimento, non coincide con un pagamento diretto, ed allude solo ad un
5 “trasferimento di ricchezza” suscettibile di svariate forme di realizzazione (negoziale, per mero atto, per serie di atti od anche per mero fatto), il tutto purché la fattispecie sia tale da impoverire un soggetto ed arricchirne un altro con nesso causale immediato. (c.f.r. Cass.
Civ., sez. III, 05/06/2020, n. 10810). Ne segue che lo spostamento consequenziale di un valore monetario, pur attraverso una serie di atti, compiuti tuttavia in sequenza senza alterare il valore detto, pur attraverso il suo vario configurarsi nei rapporti bancari, mediante i quali lo stesso transita, è idoneo a realizzare la fattispecie di cui all'art 2041 cc., come trasferimento di valore tra il pagante originario ed il soggetto cui la somma perviene intatta».
IV) Al riguardo, si ricorda che “L'ordine di integrazione del contradditorio da parte del giudice ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. suppone soltanto che oggetto della decisione sia una situazione giuridica, la quale impone il contraddittorio di più parti e non che tale situazione sia effettivamente esistente, poiché l'integrità del contraddittorio è imposta proprio in funzione del legittimo svolgimento del processo ai fini dell'accertamento dell'esistenza o meno di detta situazione. Ne consegue che, qualora il processo abbia avuto luogo "inter pauciores" e sia stata accertata l'inesistenza della situazione la cui decisione avrebbe imposto l'applicazione della regola di cui all'art. 102, il giudice che rilevi che tale regola è stata violata deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che lo svolgimento (invalido) dell'istruzione abbia fatto emergere detta inesistenza, mentre ove la violazione della integrità del contraddittorio sia rilevata in sede di impugnazione dev'essere disposta la rimessione al primo giudice” (Cass. Sez. 3,
28/03/2006, n. 7079, Rv. 587899 - 01); “La domanda con la quale sia richiesto l'accertamento dell'esistenza di un negozio giuridico coinvolgente una parte plurisoggettiva dev'essere decisa nel contraddittorio di tutti i componenti della parte plurisoggettiva, che, pertanto, sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio (Fattispecie in tema di azione di accertamento della contitolarità di un mutuo stipulato in funzione di preteso patto commissorio)” (Cass. Sez. 3, 28/03/2006, n. 7079, Rv. 587900 - 01).
V) La sussistenza della situazione determinante la necessità di integrazione del contraddittorio è peraltro da escludersi, sia con riferimento alla ripetizione di indebito sia con riferimento all'azione di arricchimento indebito.
VI) Nella ripetizione di indebito, il rapporto dedotto in giudizio intercorre per definizione tra
“solvens” e “accipiens”, tanto è vero che, nella sentenza impugnata, la relativa domanda viene, nella sostanza, respinta sull'assunto che al attore non può essere CP_1 riconosciuta la qualità di “solvens”, senza involgere nella decisione in alcun modo la
6 posizione delle altre “società, non parti in causa, che effettuarono i versamenti finali di cui sopra”.
VII) Con riguardo all'azione di arricchimento senza causa, ancora a maggiore ragione non
è configurabile nel caso specifico un rapporto, in cui siano coinvolti altre parti diverse da quelle del presente giudizio, dal momento che l'azione è riferita a una “fattispecie … tale da impoverire un soggetto ed arricchirne un altro con nesso causale immediato”. Nel caso specifico, quanto alle società c.d. interposte, l'accertamento della simulazione, indispensabile per stabilire quello che il Tribunale definisce “il nesso causale immediato”
(v. però infra) tra impoverimento della fallita a arricchimento della beneficiaria era effettuabile ed è stato effettuato dal Tribunale incidenter tantum e quindi, a priori, senza necessità di coinvolgere nel giudizio le società interposte, alle quali l'accertamento non è opponibile, ferma restando l'eseguibilità nei confronti dell'accipiens del dictum della sentenza, che pertanto non è “inutilter data”.
2) SECONDO MOTIVO – “IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE EX ART. 2041 C.C. PER
SUSSISTENZA DI ALTRE AZIONI ESPERIBILI, ALLA LUCE DELL'ART. 2042 C.C.”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto fondata la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e, in particolare, per aver ravvisato la sussistenza del requisito della residualità ex art. 2042 c.c., sulla base dell'assunto secondo cui «Non si pone un problema di residualità dell'azione di arricchimento rispetto a quella di indebito od a quella risarcitoria. Si è infatti ampliamente illustrato che quanto all'azione di indebito la stessa non poteva essere esercitata dal fallimento attore, non essendo la società fallita la diretta solvens, quanto alla azione di responsabilità contrattuale, difetta nella stessa prospettazione di causa una indicazione, che non sia ad colorandum, di una effettiva responsabilità di La stessa comunque è risultata Parte_1
assente in concreto. Ne discende che non vi era in concreto altra via giudiziaria per ottenere la retroversione pretesa e concedenda» (pag. 10 della sentenza impugnata).
, innanzitutto, richiama (e, in parte, ricostruisce attraverso la citazione di Parte_1
alcuni precedenti di legittimità) una serie di principi in materia di indebito arricchimento a cui il Tribunale di Genova non si sarebbe completamente conformato. Al riguardo, viene rammentato che: i) la condotta suscettibile di inquadramento nell'art. 2041 c.c. deve essere “genuinamente unitaria”, con la conseguenza che di norma l'azione non può essere esperita contro un soggetto terzo rispetto a quello che ha ricevuto il pagamento dal soggetto impoverito;
ii) la natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c. va valutata in astratto, in quanto la domanda «è esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non
7 appresti alcun rimedio per conseguire l'indennizzo, sicché la mera sussistenza di un'altra azione (avente fonte in un rapporto contrattuale o direttamente in una previsione legge) preclude la tutela residuale, indipendentemente dal fatto che l'interessato ne abbia usufruito (invano) o che essa sia divenuta improponibile per altra ragione» (cfr. pag. 9 dell'atto d'appello); iii) l'azione ex art. 2041 c.c. non è esperibile se l'impoverito dispone di una qualsiasi altra azione, anche nei confronti di un terzo diverso dall'arricchito; iv) la domanda ex art. 2041 c.c. è ammissibile soltanto quanto l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento.
Dopo aver richiamato tali principi e aver contestato il metodo utilizzato dal Giudice di primo grado che avrebbe separato artificiosamente la condotta distrattiva in una prima parte
“illecita”, con protagonisti la fallita e le società estere, e in una seconda parte “lecita”, relativa ai rapporti tra le dette società e , l'appellante sostiene che la Parte_1
domanda del non poteva essere accolta per difetto del requisito della CP_1 sussidiarietà, giacché quest'ultimo poteva esercitare l'azione aquiliana, l'unica astrattamente esperibile anche alla luce della ricostruzione dei fatti offerta dalla società fallita: «la scelta di ricorrere allo schema accusatorio di un disegno distrattivo unitario, strutturato a “triangolazione”, comporta infatti intrinsecamente l'onere di allegare e di dimostrare la responsabilità del beneficiato (anche solo per colpa) attraverso un'azione ex art. 2043 c.c.. L'azione Aquiliana non solo quindi era possibile: era necessitata alla luce delle tesi del , sicché l'esercitata domanda ex art. 2041 c.c. è improponibile e CP_1 preclusa per effetto dell'art. 2042 c.c., e la Sentenza che l'ha accolta dovrà pertanto essere integralmente riformata» (così, pag. 11 dell'atto d'appello).
, inoltre, aggiunge che l'appellata avrebbe comunque potuto agire nei Parte_1
confronti degli amministratori e delle società estere coinvolte, poiché i pagamenti contestati sono stati disposti dalla società fallita a favore di e di CP_2 [...]
in forza di un rapporto di fornitura di servizi, come si evincerebbe anche dai CP_3 documenti allegati dalla controparte. La Curatela, quindi, ad avviso dell'appellante,
«avrebbe, ad esempio, potuto: - esercitare azione di risarcimento nei confronti degli amministratori della fallita (e dei loro eventuali concorrenti, tra cui le due società estere) per il danno derivante dall'attuazione del preteso disegno distrattivo e delle relative condotte;
- esercitare azione contrattuale nei confronti degli amministratori della fallita per la responsabilità derivante dal loro incarico, in relazione ai pregiudizi conseguenti alla stipulazione e/o all'esecuzione (se ritenute improprie, o dannose) dei contratti con le dette società estere;
- esercitare azione contrattuale di adempimento e/o di risarcimento nei
8 confronti di RM e per l'inesatta o abusiva esecuzione degli Controparte_3 contratti di servizi sopra citati;
- financo esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti delle stesse società, se davvero le dazioni verso di esse si fossero dimostrate prive di causa giustificativa». Viene poi precisato che nel caso di specie neppure rileva la distinzione tra sussidiarietà astratta e concreta, in quanto «la fallita non risulta aver mai iniziato l'azione contro e mentre CP_2 CP_1 Controparte_3 rispetto alla posizione degli amministratori è persino il Tribunale a dare conto dell'avvenuto esercizio, da parte del Curatore, dell'azione di risarcimento, attraverso costituzione di parte civile nel procedimento penale di fronte al Tribunale di Genova, N. 7423/2017/21»: soprattutto quest'ultima circostanza confermerebbe che «esiste un'azione tipica a tutela del medesimo interesse sostanziale sotteso alla domanda accolta dalla Sentenza, sicché
l'esercizio dell'azione di arricchimento risulta abusivo e dovrà essere colpito con declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità ex art. 2042 c.c.» (così, pag. 12-13 dell'atto d'appello).
L'appellante, dunque, conclude la doglianza insistendo per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per carenza di residualità.
LA CORTE OSSERVA,
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 10): «Non si pone un problema di residualità dell'azione di arricchimento rispetto a quella di indebito od a quella risarcitoria. Si è infatti ampliamente illustrato che quanto all'azione di indebito la stessa non poteva essere esercitata dal fallimento attore, non essendo la società fallita la diretta solvens, quanto alla azione di responsabilità contrattuale, difetta nella stessa prospettazione di causa una indicazione, che non sia ad colorandum, di una effettiva responsabilità di La Parte_1
stessa comunque è risultata assente in concreto. Ne discende che non vi era in concreto altra via giudiziaria per ottenere la retroversione pretesa e concedenda.
II) Con riferimento all'azione di ripetizione di indebito esercitata in via principale, si ricorda che secondo la Giurisprudenza: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di
9 merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione dell'impossibilità, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante)”. (Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 27008,
Rv. 672490 - 01). Quindi, laddove – come nel presente caso in cui l'attore non è il
“solvens” – risulti impossibile l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito, l'azione di arricchimento di indebito deve considerarsi ammissibile.
III) Con riferimento alla disponibilità di azione nei confronti degli autori delle condotte distrattiva, si ricorda che secondo la Giurisprudenza: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto). (Cass. Sez. U.,
05/12/2023, n. 33954, Rv. 669447 - 01) la quale in motivazione precisa: «In giurisprudenza le varie rationes individuate in dottrina sono state spesso richiamate a giustificazione dell'interpretazione più o meno rigorosa della regola dettata dall'art. 2042
c.c., come si ricava anche dalla puntuale esposizione contenuta nell'ordinanza di rimessione, ma va segnalato come, in relazione al tema dell'arricchimento mediato, che del pari involge il profilo della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa
(potendo l'impoverito fruire dell'azione, di norma contrattuale, nei confronti del terzo soggetto, diverso da quello il cui patrimonio si sia arricchito, e mancando l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento), con l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sia stata ammessa l'azione de qua nei soli casi in cui l'arricchimento sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. In tale occasione la Corte ha però precisato che la deroga all'applicazione rigorosa della regola di sussidiarietà si
10 legittimava onde perseguire lo scopo di equità che permea la norma, a voler quindi rimarcare che le esigenze equitative ben possano sorreggere una lettura della norma in termini più elastici rispetto a quanto invece suggerito dal tenore letterale dell'art. 2042
c.c.”.
Così la sentenza delle Sezioni Unite richiamata nella citata pronuncia: «L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.
(Cass. Sez. U., 08/10/2008, n. 24772, Rv. 604830 - 01)
Così da ultimo: “In tema di ingiustificato arricchimento, l'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento
è ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita dall'impoverito in favore di un altro ente pubblico, ovvero quando l'arricchimento è conseguito dal terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, consegue la prestazione in virtù di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario” (Cass. Sez. 1, 27/03/2025, n. 8070, Rv. 674259 - 01), In motivazione, la Cassazione, dopo avere richiama la citata pronuncia delle Sezioni Unite n.
n. 33954 del 05/12/2023, prosegue: «Le stesse Sezioni Unite hanno, però, precisato di non voler mutare l'orientamento già espresso con riguardo ai casi di indebito arricchimento indiretto (o mediato). Secondo tale orientamento, nelle ipotesi di arricchimento indiretto (o mediato) l'azione ex art. 2041 c.c. è di regola esclusa – potendo l'impoverito fruire dell'azione, di norma contrattuale, nei confronti del terzo soggetto, diverso da quello il cui patrimonio si sia arricchito, e mancando l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento – ma, in via eccezionale, è ammessa nei casi in cui vi sia un arricchimento indiretto (o mediato) della P.A. rispetto ad un ente anch'esso di natura pubblicistica direttamente beneficiario o utilizzatore della prestazione dell'impoverito,
11 ovvero nei casi in cui l'arricchimento sia conseguito dal terzo in forza di un rapporto gratuito o meramente di fatto con il soggetto obbligato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24772 del 08/10/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 26/01/2011; Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 27891 del 23/11/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29672 del 22/10/2021). In tal modo si rivaluta la funzione propriamente equitativa della actio de in rem verso, la cui ratio è soprattutto quella di porre rimedio a situazioni giuridiche che altrimenti verrebbero ingiustamente private di tutela, tutte le volte in cui tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi (v. in particolare, Cass., Sez. U,
Sentenza n. 24772 del 08/10/2008). Questa Corte ha, peraltro, precisato che, in dette ipotesi di arricchimento indiretto, il beneficiario diretto della prestazione deve rendersi insolvente, ma la nozione di insolvenza è intesa come sinonimo di mancato adempimento,
e non nel senso proprio della materia concorsuale».
Nel presente caso, l'arricchimento, nella prospettazione attorea, risulterebbe in effetti conseguito dal terzo ( ) a titolo completamente gratuito. Parte_1
Si rientrerebbe, così pertanto, sempre a livello di allegazione, nel caso di arricchimento indiretto a titolo gratuito, il che rende ammissibile in via eccezionale l'azione di indebito arricchimento, considerando che proprio la prospettata distrazione è riconducibile alla nozione di inadempimento del beneficiario diretto, che secondo Giurisprudenza rappresenta una condizione indispensabile perché possa ritenersi applicabile l'eccezione relativa all'esperibilità dell'azione ex art. art. 2041 c.c. nei confronti del terzo indirettamente arricchito a titolo gratuito.
3) TERZO MOTIVO – “INFONDATEZZA NEL MERITO DELL'AZIONE EX ART. 2041 C.C.
PER INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO DISTRATTIVO, PRESUPPOSTO ALLA
CONDANNA DELLA DOTT.SA BUSI”.
deduce l'infondatezza anche nel merito dell'azione avversaria, Parte_1 contestando in primo luogo la carenza di motivazione circa la sussistenza dell'illecito distrattivo. Il Tribunale avrebbe basato la propria decisione assumendo come dato certo l'illiceità dei trasferimenti di denaro, senza attendere la definizione del giudizio penale pendente davanti al Tribunale di Genova per i medesimi fatti nonché senza alcuna «analisi sul come, sul quando e sul perché le somme sarebbero transitate dalla fallita verso le società estere, e per quale motivo ciò costituirebbe un illecito». Inoltre, viene rimproverato al Giudice di primo grado di aver accolto la domanda della società fallita sulla base di considerazioni la cui erroneità emergerebbe anche dall'esame delle produzioni avversarie, poiché: «- in nessun documento risulta che abbia percepito alcunché dalla CP_4
12 fallita, sicché il suo coinvolgimento è semplicemente irrilevante;
- RM e
[...] non hanno la “medesima composizione sociale di (pag. 4), ma CP_3 CP_3
sono società terze rispetto a e facenti parte del gruppo Finaswiss, cui la Controparte_1
fallita è estranea (cfr. all. nn. 15 e 16 in primo grado); - similmente privo di riscontro documentale è il preteso transito diretto di compensi che sarebbe avvenuto da ENI alle società estere, mai avvenuto, eppure (incidentalmente) menzionato dal Giudice;
si aggiunge che comunque detto transito avrebbe potuto benissimo avere una propria causa
(la quale, fino a prova contraria, è da presumere); - non è vero neppure che non vi fosse alcuna giustificazione ai versamenti di cui si discute: negli atti di indagine si parla delle fatture e degli stessi contratti tra la fallita e le società estere (all'epoca non ancora acquisiti agli atti, ma ivi menzionati); - dagli stessi atti di indagine, come si vedrà, emerge anche l'esistenza di controprestazioni da parte di e invece Controparte_3 CP_2 totalmente negate dal Giudice civile» (così, pag. 15 dell'atto d'appello).
La doglianza prosegue censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la distrazione sulla base di alcuni stralci degli atti investigativi e della richiesta di rinvio a giudizio provenienti dal procedimento penale pendente davanti al Tribunale di
Genova per i medesimi fatti. L'appellante deduce l'irrilevanza di tali atti in quanto privi di valenza probatoria non essendosi formati nel contraddittorio delle parti, bensì provenendo da una sola parte processuale, cioè l' , con la conseguenza che nel caso di specie Per_1
«risulta inibito il principio per il Giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, provenienti dal giudizio penale, in quanto detto principio limita la propria applicazione all'ipotesi in cui di tale giudizio siano imputate le medesime Parti, o le stesse diano specifico consenso al fine dell'utilizzo» (sic, pag. 16 dell'atto d'appello).
, poi, deduce che i documenti avversari, alla luce del loro contenuto, non Parte_1
sono idonei a sostenere la fondatezza della domanda, atteso che «compiendone una verifica men che superficiale è agevole avvedersi che, in più passaggi, essi riportano un coinvolgimento delle società estere tutt'altro che “fittizio”, descrivendone un ruolo effettivo ed operativo. Ciò ad esempio avviene rispetto ai noli delle navi, che risultano curati inequivocabilmente da personale di e alla stessa anche Controparte_3
formalmente intestati, nonché rispetto al fatto che fosse indispensabile CP_2 all'operazione perché in grado, a differenza della fallita, di anticipare il pagamento dei noli stessi rispetto alle tempistiche di ENI (cfr. docc. 17, 20 e 21 avversari)» (pag. 16 dell'atto d'appello).
13 Quindi, l'appellante insiste per la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio penale, qualora si esaminasse la domanda di indebito arricchimento nel merito, ponendo l'accento sul fatto che la domanda ex art. 2041 c.c. è fondata sui medesimi fatti oggetto del procedimento penale, «con ciò producendo una duplicazione che costituisce anzitutto palese violazione sia del principio sancito dall'art. 75
c.p.p, sia del principio del ne bis in idem. È infatti evidente che la dott.ssa on può, da Pt_1
un lato (civile), essere chiamata a restituire al Fallimento somme (che sarebbero) ingiustificatamente acquisite ex art. 2041 c.c., e dall'altro lato (penale), vedersi confiscate le medesime somme, perché “confluite” in un bene immobile considerato profitto del reato: prova ne sia il fatto che, nel caso, il otterrebbe un vantaggio superiore rispetto CP_1 al supposto danno subito» (pagg. 16-17 dell'atto d'appello).
, infine, a sostegno della liceità del trasferimento di denaro intercorso tra la Parte_1
società fallita e le società estere TU IL International e richiama e produce CP_2 la sopravvenuta relazione del dott. (docc. c e d), depositata nell'ambito del Per_2
predetto giudizio penale dopo che i termini istruttori del giudizio civile di primo grado erano ormai spirati. Dalla lettura di tale relazione emergerebbe che: a) la società fallita, per il buon fine dell'esecuzione del contratto di fornitura di servizi stipulato con ENI, doveva disporre di una struttura operativa adeguatamente patrimonializzata, esigenza alla quale ha risposto tramite il coinvolgimento di società capitalizzata con Controparte_3
un milione di euro attraverso risorse totalmente tracciabili (tra cui 242.000 USD provenienti dal conto corrente intestato alla dott.sa , che si è poi effettivamente occupata di Pt_1
gestire i rapporti con gli armatori ed i brokers e, previo anticipo delle mobilizations, di assumere la direzione delle navi opportunamente attrezzate per il servizio di vigilanza armata, richiesto da ENI per la difesa delle proprie piattaforme (cfr. le pagg. 10-14 della
Relazione); b) la società aveva inoltre la necessità di reperire un soggetto esperto e accreditato nel settore dell'assistenza finanziaria, che fosse in grado di interloquire con il ceto bancario internazionale, individuando per tale ruolo deputata alla gestione CP_2
e al coordinamento di tutti i flussi di denaro, nonché in grado di fornire all'occorrenza garanzie, referenze e credibilità nell'ambito del sistema bancario svizzero (cfr. pagg. 14-15 della relazione). Tale relazione – sopravvenuta alla sentenza impugnata e di cui si chiede l'ammissione agli atti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. o, se ritenuto, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. – escluderebbe la sussistenza delle presunte distrazioni a favore di , dal Parte_1
momento che il trasferimento del denaro verso e Controparte_3 CP_2
serviva effettivamente a remunerare le attività di queste ultime, senza le quali la società
14 fallita non sarebbe mai stata in grado di adempiere alle obbligazioni previste nel contratto stipulato con ENI.
A conferma della propria tesi, l'appellante, in sede di comparsa conclusionale, rappresenta che, «nelle more del presente giudizio, la sussistenza dell'illecito distrattivo è stata totalmente smentita dalla Sentenza del Tribunale Penale di Genova n. 2363, depositata il
28.10.2024, che ha definito il giudizio penale con assoluzione con formula piena ai sensi del cpv. dell'art. 530 c.p.p., “perché il fatto non sussiste” per il reato principale di bancarotta fraudolenta e per il reato di dichiarazione fraudolenta tramite emissione di fatture inesistenti per l'anno 2014 (e prescrizione per gli altri reati tributari di fatturazione falsa e dichiarazione fraudolenta relativa agli altri precedenti anni;
di seguito “Sentenza penale”, già prodotta sub doc. “E”, ma da rinominarsi e riallegata sub doc. “I”)». Il
Tribunale penale, sulla scorta delle osservazioni svolte dal dott. nella propria Per_2
relazione, ha invero concluso che «è stato dimostrato che i soggetti intervenuti,
[...]
, hanno svolto un effettivo ruolo e la loro presenza era Controparte_3 CP_2 CP_5
effettiva ed anche giustificata. Questa considerazione mina l'impostazione accusatoria e porta a valutare quali meri indizi le risultanze poste a fondamento dell'accusa. Consegue una dichiarazione di assoluzione, ai sensi del cpv. dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste”» (così, pag. 6 della sentenza penale).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: pagg. 4 – 5: « § 1.1. in data 28.11.2017 il Tribunale di Genova dichiarava il fallimento della società con sede in Genova Via Gaspare Buffa 6/1; Controparte_1
Il padre della convenuta era socio al 33% ed amministratore della società suddetta, ugualmente erano soci la madre ed il di lei fratello.
La società forniva ad Eni East Africa un servizio denominato Security Vassel finalizzato alla salvaguardia di piattaforme petrolifere al largo del Mozambico.
§ 1.2. La curatela del fallimento, nel ricostruire la vita economica della società fallita, lamentava numerose e consistenti distrazioni in favore di altre società, alcune estere, con la medesima composizione sociale di CP_3
Per quanto attiene alla presente controversia, tuttavia, essa origina dal rilievo, da parte della curatela, di ulteriori trasferimenti dai conti societari delle suddette, collegate a a quello dalla odierna convenuta, Avv. figlia dei soci CP_3 Parte_1
amministratori , conto acceso in Montecarlo, suo luogo di residenza. Pt_1 Parte_3
15 §1.3. Si ribadisce che le somme suddette risultano essere pervenute, per così dire, in seconda battuta, ovvero previo trasferimento, a sua volta ritenuto distrattivo, alle dette società intermedie menzionate (con la medesima composizione sociale di CP_3
società sui conti delle quali, in talune circostante, secondo la ricostruzione della Curatela sarebbero pervenuti, direttamente, i pagamenti destinati a CP_3
§ 1.4. La curatela ha stimato tali trasferimenti a in questione in euro Parte_1
1.783.865,48 e, non sussistendo gli estremi per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, né risultando elementi di una diretta partecipazione della convenuta Parte_1
d illeciti di sorta, ne ha richiesto la restituzione a titolo di “indebito oggettivo”, ovvero
[...] di “arricchimento senza causa”.
§ 1.5. La provenienza delle somme dette, con maggior precisione, risulta pacificamente la seguente:
− € 845.403,46 (dalla RM e versati alla convenuta tra il 12 e il 14);
- € 588.061,84 (da TU IL International Inc. e versati tra 11 e 13);
− € 345.400,00 (da Loanodue SA7 e versati alla convenuta nel 2014);
− € 5.000,00 (versati da questi alla convenuta nel 2015)».
Pagg. 7 -8: « § 2.4. Il sembra aver avuto successo nel ricostruire e dar prova CP_1
degli elementi propri della seconda delle ricostruzioni suddette, ovvero di quella relativa all'arricchimento.
I pagamenti alle società intermedie, sia dalla relazione del Curatore, che quanto a constatazioni ha valore quasi fidefacente, sia dagli atti delle indagini condotte dal locale nucleo di P.T. della G.di F, ed in particolare dalla sintesi espressa nella CNR agli atti, risultano senza meno illeciti. Tale illiceità non è nulla di più, o di particolare, rispetto alla assoluta irreperibilità nelle sedi dette di qualsiasi “giustificazione commerciale” dei transiti di somme menzionati. Le somme sono relative a prestazioni di sono CP_3
“dirottate” (ovvero immediatamente bonificate) ad altre società (se non dalle stesse direttamente ricevute), lo sono con atto dell'amministratore della senza che CP_3
risulti che la stessa abbia ricevuto altra prestazione delle beneficiarie. Si tratta quindi di distrazioni. Alle distrazioni segue di fallimento della TU IL con contributo delle stesse al dissesto. I pagamenti intermedi sono quindi illeciti, e non solo senza causa.
Al contrario, in ordine al trasferimento finale, ha riferito di nulla sapere del Parte_1
pervenire a lei delle somme. Considerata la delega ad operare sul conto al Padre ed il settore totalmente diverse dell'operato della convenuta non vi è alcuna ragione di non crederle. Ed in effetti nessuno ha contrastato la sua tesi.
16 Il trasferimento a o meglio l'acquisto da parte della stessa non risulta né Parte_1
illecito né consapevole, ma, nondimeno, è privo di causa, posto che neppure la stessa interessata ha menzionato alcun suo effettivo rapporto con tutte le “disponenti”
Quanto già cennato integra in effetti un arricchimento della convenuta a spese della società fallita dalla quale provennero le somme».
II) La sussistenza dell'attività distrattiva è stata esclusa dalla sentenza del Tribunale di
Genova n. 2363 del 20/6-28/10/2024, con la quale , Parte_2 CP_6
e sono stati assolti dal reato di
[...] Controparte_7 bancarotta fraudolenta per distrazione, del quale erano imputati, con la formula “il fatto non sussiste”. Tale sentenza è passata in giudicato (Docc. Appellante E, E-bis, I, I-bis, prodotti in allegato alle memorie ex art. 352 comma 1 c.p.c.; J, prodotto in sede di udienza ex art. 352 comma 2 c.p.c.)
III) L'accertamento circa l'insussistenza delle condotte distrattive comporta l'insussistenza dell'impoverimento della società fallita al quale, secondo la prospettazione della Curatela, dovrebbe essere collegato l'arricchimento dell'appellante.
IV) SI legge nella sentenza penale: pagg. 1 - 2
17 Pagg. 3 - 4
18 19 20 21 V) Con riguardo all'efficacia probatoria della sentenza penale si richiama Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024, Rv. 670078 – 01, relativa a sentenza di patteggiamento, ma nella cui motivazione viene in termini generali ricostruita la possibilità di utilizzare nel processo civile gli atti del processo, quali prove atipiche: «1.1.a. Non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta
22 come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale …
Più in generale … il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova … L'orientamento, ormai da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte… , secondo il quale i mezzi di prova espressamente tipizzati dal legislatore non costituiscono un numerus clausus implica che il giudice del merito, nell'esercizio dei poteri discrezionali che derivano dal principio del libero apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ., può attribuire inferenza probatoria anche a strumenti di convincimento non esplicitamente menzionati nel codice, i quali abbiano tuttavia l'attitudine a fornire la dimostrazione diretta o indiretta di fatti storici (c,d. prove innominate o atipiche), senza che da ciò risulti violato il principio della disponibilità delle prove. Nell'ambito di tali strumenti rientrano le sentenze emesse in altri processi anche tra parti diverse, la cui efficacia probatoria nel processo ad quem dipende, non già dall'attitudine al giudicato, che è circoscritto alle parti del processo a quo (oltre che ai loro eredi ed aventi causa: art.2909 cod. civ.), ma dall'idoneità della sentenza, quale elemento di prova documentale precostituito, a rappresentare una o più circostanze di fatto ed a permetterne la conoscenza …. Pertanto, nel trarre il proprio convincimento dai fatti accertati all'esito del giudizio penale e rappresentati nella relativa sentenza, ritualmente acquisita agli atti del giudizio civile, dalle emergenze istruttorie da essa risultanti e dai motivi della decisione del giudice penale, il giudice del merito non ha violato né il principio dispositivo né i limiti del giudicato…». V. ancora Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del
07/11/2023, Rv. 669457 – 02: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di
23 tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”. Nel porre tale onere di contestazione dei fatti accertati in sede penale, anche attraverso una sentenza di patteggiamento, la
Giurisprudenza si esprime nel senso di attribuire rilevanza all'allegazione che ne sia stata fatta dalla parte interessata e dal livello di analiticità della ricostruzione che ne sia stata fatta nella sentenza penale ritualmente prodotta e dall'illustrazione e dal vaglio ivi effettuati degli elementi probatori sorreggenti la ricostruzione compiuta. Onere di contestazione cui la parte nei confronti della quale nel presente giudizio è stata effettuata la produzione, non ha adempiuto sebbene le risultanze della consulenza fossero già menzionate in Per_2
atto di appello e la sentenza sia stata prodotta in sede di precisazione delle conclusioni, laddove né nella comparsa conclusionale, né nelle note di replica la parte appellata ha svolto alcuna specifica contestazione al riguardo, limitandosi a sostenere in comparsa conclusionale, a pag. 9, che «è proprio la sentenza penale prodotta da controparte sub E delle proprie note dell'08 gennaio 2024, a determinare la “potenziale carenza ab origine di un titolo giustificativo” per l'esperimento di una eventuale azione aquiliana di risarcimento del danno ex art. 2043 Cod. Civ.» e a richiamare, a pag. 10, gli argomenti dell'atto di appello del PM, che peraltro è stato dichiarato inammissibile perché tardivamente presentato (doc. J appellante).
4) QUARTO MOTIVO – “QUARTO MOTIVO: INFONDATEZZA, NEL MERITO,
DELL'AZIONE EX ART. 2041 C.C., PER CARENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI IN
CAPO ALLA DOTT.SA PER CARENZA ALTRESÌ DI UN NESSO DIRETTO TRA Pt_1
IMPOVERIMENTO E ARRICCHIMENTO, NONCHÉ – ANCHE IN RELAZIONE AL
QUANTUM – PER SOSTANZIALE ASSENZA DI UN RESIDUO A BENEFICIO DELLA
DOTT.SA BUSI”.
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante – oltre ad addurre, come in primo grado, la propria carenza di legittimazione passiva per non essere il soggetto a cui la società fallita ha distratto le somme reclamate – censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che: «Il trasferimento a o meglio l'acquisto da parte Parte_1
della stessa non risulta né illecito né consapevole, ma, nondimeno, è privo di causa, posto che neppure la stessa interessata ha menzionato alcun suo effettivo rapporto con tutte le
“disponenti” Quanto già cennato integra in effetti un arricchimento della convenuta a spese della società fallita dalla quale provennero le somme. (…) La prova che il fallimento doveva dare era solo quella, talvolta non elementare, di effettività e mancanza di causa dei passaggi di denaro prospettati. La effettività suddetta non è mai stata posta in
24 discussione, ed è documentale, la mancanza di causa si deduce dal complesso della inutile ricerca della stessa, nel contesto delle indagini penale, dalla mancata allegazione di essa, almeno a titolo defensionale in quella sede, dalla reiterata mancata allegazione in questa sede, a fronte di espressa affermazione contraria. Tale “vuoto assoluto” anche da parte della convenuta è di particolare significato in ordine ai rapporti con il padre posto che questi, come amministratore di con la sola menzione di una attività qualsiasi, CP_3 giustificante i trasferimenti antecedenti tra società, ovvero l'ultimo, avrebbe potuto preservare una ingentissima quota del patrimonio della figlia. Evidentemente quanto sopra, in difetto di menzione di particolare deterioramento dei rapporti tra i due, non ha potuto avvenire solo per la impossibilità di fornire una giustificazione minimamente plausibile. Ne deriva la prova finale della mancanza di causa degli spostamenti, monetariamente di cui si è detto, spostamenti, come detto, certi nella loro materialità»
(così, pag. 8 e pag. 10 della sentenza impugnata).
Le predette affermazioni, ad avviso di , sarebbero errate, lacunose e Parte_1
contraddittorie, dal momento che: i) la sentenza impugnata non ha svolto alcuna disamina sui presunti collegamenti tra gli spostamenti di denaro tra la società fallita e le società estere, da una parte, e le operazioni compiute a favore dell'odierna appellante, dall'altra; ii) quanto ai versamenti compiuti da è stato dimostrato che la tale società non ha CP_4
mai avuto alcun collegamento con la fallita e che il trasferimento era giustificato da una scrittura privata tra le parti (cfr. All. 7 in primo grado); iii) quanto alle somme ricevute da e è stato provato: - che era il padre di Controparte_3 CP_2 Parte_1
a gestire il conto;
- che quest'ultimo aveva effettuato in proprio le operazioni con le predette società; - che nulla era rimasto nella disponibilità della dopo le varie Pt_1
movimentazioni. Tutto ciò troverebbe riscontro documentale: al riguardo viene richiamata la relazione del dott. (cfr. doc. C). Per_2
L'appellante poi contesta al Giudice di primo grado di non aver scomputato tutti gli importi dal totale concesso in restituzione alla società fallita. Il Tribunale, in particolare, avrebbe dovuto decurtare non solo le somme ricevute da (€ 385.000,00) e da CP_4 [...]
(€ 168.055,00) nonché quelle poi trasferite da l padre 2011-2017 Controparte_3 Pt_1 attraverso 45 bonifici (€ 161.498,00), ma avrebbe dovuto anche decurtare «gli altri 37 prelievi segnalati dalla dott.sa effettuati dal padre o a favore dello stesso, per Pt_1
l'ammontare di € 333.300,00, che quindi con altrettanta certezza sono solo transitati sul conto dell'appellante senza che quest'ultima se ne sia arricchita (cfr. all. 12 e 13 in primo grado: la necessità di scomputare anche questi importi è sottolineata anche a pag. 17
25 della conclusionale del 21.7.2023)» (pag. 22 dell'atto d'appello). A tal proposito,
[...]
rappresenta di aver dedotto la rilevanza degli ulteriori 37 prelievi attraverso le Pt_1
istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rigettate senza alcuna motivazione sul punto con l'ordinanza del 24/10/2022. L'appellante, quindi, insiste per l'ammissione di tali istanze.
La doglianza si conclude con la deduzione che non ha comunque ricevuto Parte_1 alcun vantaggio economico, atteso che secondo la ricostruzione dell'Accusa nell'ambito del procedimento penale gli importi contestati erano sì transitati sul conto di Parte_1 ma erano poi stati integralmente utilizzati per l'acquisto e la costruzione di una villa in
Francia, oggetto di sequestro preventivo confermato in sede di riesame e di cassazione nei limiti della somma di euro 1.549.115,32, pari al profitto realizzato dal padre della Pt_1
Ne consegue, ad avviso dell'appellante, che «non residua margine per affermare il denegato arricchimento della dott.sa che anzi ha visto sequestrato un bene di sua Pt_1 proprietà, per essere, questo, considerato quale “prodotto o profitto” del reato imputato al padre. E poiché neppure alcuna delle risorse a suo tempo transitate sul conto corrente della Dott.sa rimasta effettivamente nella sua disponibilità l'azione ex art. 2042 c.c. Pt_1 risulta comunque totalmente infondata – oltre che per tutte le ragioni già viste – anche alla luce dell'assenza di un qualsiasi effettivo arricchimento» (così, pag. 23 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
L'accoglimento del terzo motivo di appello rende superfluo l'esame del presente motivo.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
ACCOLTO.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; per quanto attiene al giudizio di secondo grado.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
26 Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 17.594,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 37.951,00
SECONDO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 9.937,00
Fase decisionale, valore medio: € 12.333,00
Compenso tabellare (valori medi) € 34.001,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da , in totale riforma della impugnata Parte_1
sentenza pronunciata inter partes in data 04/11/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
1) Rigetta le domande formulate da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2) Condanna parte appellata a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 37.951,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 34.001,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 28/05/2025. Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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