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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1148/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DE LUCA FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito – disconoscimento prestazioni agricole – iscrizione elenchi braccianti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2018, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in conseguenza della revoca delle CP_1
prestazioni per il periodo 31.01.2017 – 21.04.2017, connesse alla comunicazione della sopravvenuta cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2016.
2. La ricorrente esponeva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato per l'espletamento di mansioni di bracciante agricola alle dipendenze del sig. CP_2
, nel periodo compreso tra il 19.08.2016 e il 31.12.2016, per un totale di 102
[...]
giornate lavorative, risultando regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
1 3. Deduceva, altresì, di aver avuto notizia del provvedimento di cancellazione solo in data
16.02.2018, a seguito della notifica del rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016, motivato dall'asserita assenza di iscrizione.
4. L' si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione, CP_1
assumendo che il ricorso sarebbe stato depositato in data 18 agosto 2018, e dunque oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale recante la cancellazione.
5. All'esito dell'istruttoria, venivano escussi testimoni indicati dalla ricorrente, i quali confermavano l'effettiva prestazione lavorativa resa presso l'azienda del sig.
[...]
nel periodo indicato. Controparte_2
6. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto.
8. L' ha dedotto che il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine di centoventi CP_1 giorni decorrente dalla pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale, indicando come data di deposito quella del 18 agosto 2018.
9. Tale assunto è smentito dagli atti di causa, da cui risulta che il ricorso è stato tempestivamente depositato in data 18 giugno 2018, come da nota di iscrizione a ruolo.
10. Anche a voler assumere quale dies a quo il termine finale della seconda pubblicazione dell'elenco (25 marzo 2018), il termine di decadenza scadeva il 24 luglio 2018. Il deposito del ricorso, avvenuto il 18 giugno 2018, è dunque avvenuto nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 38, comma 7, L. n. 111/2011.
11. L'eccezione risulta pertanto infondata.
12. Nel merito, le risultanze istruttorie confermano l'effettiva esecuzione dell'attività lavorativa agricola da parte della ricorrente nel periodo compreso tra agosto e dicembre
2016, come dichiarato dai testimoni escussi.
13. Ne consegue che la cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno 2016 risulta priva di giustificazione, sicché deve essere dichiarata l'illegittimità del correlato provvedimento dell' , e per l'effetto, dell'avviso di addebito impugnato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
2 1.Accoglie il ricorso;
2.Annulla l'avviso di addebito impugnato e il provvedimento di revoca delle prestazioni;
3.Accerta il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2016 e, per l'effetto, all'erogazione della prestazione di disoccupazione agricola correlata;
4.Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, 28/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1148/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DE LUCA FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito – disconoscimento prestazioni agricole – iscrizione elenchi braccianti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2018, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito emesso dall' in conseguenza della revoca delle CP_1
prestazioni per il periodo 31.01.2017 – 21.04.2017, connesse alla comunicazione della sopravvenuta cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2016.
2. La ricorrente esponeva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato per l'espletamento di mansioni di bracciante agricola alle dipendenze del sig. CP_2
, nel periodo compreso tra il 19.08.2016 e il 31.12.2016, per un totale di 102
[...]
giornate lavorative, risultando regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
1 3. Deduceva, altresì, di aver avuto notizia del provvedimento di cancellazione solo in data
16.02.2018, a seguito della notifica del rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016, motivato dall'asserita assenza di iscrizione.
4. L' si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione, CP_1
assumendo che il ricorso sarebbe stato depositato in data 18 agosto 2018, e dunque oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale recante la cancellazione.
5. All'esito dell'istruttoria, venivano escussi testimoni indicati dalla ricorrente, i quali confermavano l'effettiva prestazione lavorativa resa presso l'azienda del sig.
[...]
nel periodo indicato. Controparte_2
6. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto.
8. L' ha dedotto che il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine di centoventi CP_1 giorni decorrente dalla pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale, indicando come data di deposito quella del 18 agosto 2018.
9. Tale assunto è smentito dagli atti di causa, da cui risulta che il ricorso è stato tempestivamente depositato in data 18 giugno 2018, come da nota di iscrizione a ruolo.
10. Anche a voler assumere quale dies a quo il termine finale della seconda pubblicazione dell'elenco (25 marzo 2018), il termine di decadenza scadeva il 24 luglio 2018. Il deposito del ricorso, avvenuto il 18 giugno 2018, è dunque avvenuto nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 38, comma 7, L. n. 111/2011.
11. L'eccezione risulta pertanto infondata.
12. Nel merito, le risultanze istruttorie confermano l'effettiva esecuzione dell'attività lavorativa agricola da parte della ricorrente nel periodo compreso tra agosto e dicembre
2016, come dichiarato dai testimoni escussi.
13. Ne consegue che la cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'anno 2016 risulta priva di giustificazione, sicché deve essere dichiarata l'illegittimità del correlato provvedimento dell' , e per l'effetto, dell'avviso di addebito impugnato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
2 1.Accoglie il ricorso;
2.Annulla l'avviso di addebito impugnato e il provvedimento di revoca delle prestazioni;
3.Accerta il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2016 e, per l'effetto, all'erogazione della prestazione di disoccupazione agricola correlata;
4.Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, 28/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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