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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7301/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7301/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Landro e Parte_1 dall'Avv. Elisabetta Grottoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Fabio Violi del Foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Noceto (PR), il 24 luglio 2010, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 15 marzo 2014 e il 26 luglio 2018) le figlie e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario e al loro mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali, anche di natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti manifestavano espressamente la volontà di non conciliarsi e, depositando note scritte autorizzate, chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, dell'impossibile ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie e strumentali, anche di natura patrimoniale.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Noceto (PR) il 24 luglio 2010, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 20, p. 2, s. A, anno 2010.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 6 settembre 2024, depositato il 4 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 7 aprile 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7301/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Landro e Parte_1 dall'Avv. Elisabetta Grottoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Fabio Violi del Foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Noceto (PR), il 24 luglio 2010, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 15 marzo 2014 e il 26 luglio 2018) le figlie e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario e al loro mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali, anche di natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti manifestavano espressamente la volontà di non conciliarsi e, depositando note scritte autorizzate, chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, dell'impossibile ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie e strumentali, anche di natura patrimoniale.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Noceto (PR) il 24 luglio 2010, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 20, p. 2, s. A, anno 2010.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 6 settembre 2024, depositato il 4 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 7 aprile 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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