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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 5152/2024 promossa da:
, con l'avv. MATTEO ORSI, che lo rappresenta e difende giusta delega Parte_1
in atti
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto di appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via istruttoria: omissis
In via principale: accertare e dichiarare che la ditta nella persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, si rendeva inadempiente al contratto concluso mediante accettazione, da parte del dott. , del preventivo n. 037/23 del Parte_1
23.03.2023 e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento da parte della ditta convenuta;
pagina 1 di 5 - conseguentemente dichiarare l'annullamento delle fatture nn. 525/23 del 04.08.2023, 624/23 del 20.10.2023 e 652/23 del 09.11.2023, con condanna della convenuta ad emettere note di credito di importo corrispondente;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la ditta convenuta a restituire all'attore la somma di € 44.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 25.08.2023 all'effettivo versamento;
CP_
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'attore in relazione ai ritardi nella realizzazione delle opere oggetto del contratto ed alla necessità di reperire aliunde i componenti e la manodopera necessari, ammontanti a €
40.000,00 o alla veriore somma accertanda in corso di causa o, in difetto, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- dichiarare tenuta e condannare la ditta convenuta al risarcimento dei danni che dovessero essere cagionati all'attore nelle more del presente giudizio in relazione ad eventuali iniziative poste in essere dal , in qualità di cessionario del credito portato dalla fattura n. CP_3
652/23, per l'incasso del credito medesimo.
Con vittoria di spese, onorari di causa, rimborso forfetario, IVA e CPA”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
la esponendo: che nel mese di marzo 2023 si era rivolto alla Controparte_1 [...]
per richiedere un preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di rifacimento CP_1
degli impianti di riscaldamento e condizionamento del fabbricato di sua proprietà sito in
Moncalieri, Strada Cesare Ferrero di Cambiano n. 28, nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico beneficiante delle agevolazioni di cui al c.d. “Superbonus 110%”; che tale preventivo, fornito dalla convenuta in data 23.03.2023, prevedeva la fornitura di tutto il materiale e della manodopera necessari alla realizzazione delle opere richieste, verso un corrispettivo di € 63.600,00, oltre Iva;
che a seguito dell'accettazione di tale preventivo da parte dell'attore, la emetteva in data 04.08.2023 la fattura n. 525/23 Controparte_1 dell'importo di € 44.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto, somma corrisposta dal sig.
in data 25.08.2023 a mezzo bonifico bancario;
che, tuttavia, la società convenuta non Pt_1
provvedeva né ad iniziare i lavori, né a consegnare il materiale necessario alla realizzazione delle opere, nonostante sia l'attore che il progettista dei lavori dallo stesso incaricato, ing.
, avessero sollecitato più volte la convenuta ad adempiere, evidenziando CP_4 inoltre come l'approssimarsi della scadenza dei termini di asseverazione dell'avanzamento pagina 2 di 5 dei lavori comportasse il rischio di perdita dei benefici di legge;
che, a causa del mancato riscontro da parte dalla convenuta, l'attore si era visto costretto ad acquistare i materiali presso altro fornitore – Ditta ON s.n.c. di FA e LO ON - corrispondendo la somma di € 40.700,00.
Concludeva chiedendo che venisse pronunciata la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dalle parti, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme già incassate ed al risarcimento dei danni.
La società convenuta non si è costituita e con decreto del 3.7.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
Come noto, sin dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001 è pacifico che, in materia di obbligazioni e contratti, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione;
sarà, di contro, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento.
Nella fattispecie in esame l'attore ha provato la fonte costitutiva delle proprie pretese, producendo il preventivo n. 37/2023 di € 63.600,00, oltre Iva, fornito dalla Controparte_1
comprendente materiali e manodopera per l'esecuzione dei lavori di efficientamento
[...] energetico presso l'immobile di proprietà dell'attore (doc. 1), la fattura n. 525/2023 di €
44.000,00 emessa a titolo di acconto (doc. 2) e la prova del relativo pagamento eseguito dal sig. mediante bonifico bancario del 25.8.2023 (doc. 3), elementi che confermano Pt_1
l'avvenuta conclusione del contratto.
L'attore ha poi allegato il totale inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte (cfr. anche docc. 4 e 5), lamentando come la abbia omesso di consegnare i Controparte_1 materiali (in parte già anche pagati con il versamento dell'acconto di € 44.000,00) e di eseguire le opere.
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare, l'adempimento, né l'esistenza di altri fatti estintivi delle obbligazioni assunte.
L'inadempimento totale giustifica dunque la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
3. Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma di 44.000,00 già incassata, oltre interessi legali dalla data del pagamento (25.8.2023) al saldo.
pagina 3 di 5 Non può riconoscersi la rivalutazione, richiesta dall'attore, in applicazione del principio per cui
“in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente”
(cfr. Cass., n. 14289/2018), non avendo l'attore allegato né tanto meno provato il maggior danno.
4. La domanda risarcitoria svolta dall'attore non può essere accolta, non essendovi prova dell'effettivo danno subito per il ritardo nel completamento delle opere.
Sul punto occorre poi osservare che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cass.
n. 4310/2018; Cass. n. 16344/2020); ed ancora “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato…e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ. Ord. 22/02/2017, n. 4534).
Il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera dunque la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune per la precisa determinazione del danno.
Nella fattispecie in esame, ai fini di provare il danno da ritardo parte attrice si è limitata a produrre una dichiarazione del progettista dei lavori (doc. 11), senza tuttavia meglio specificare, come sarebbe stato agevole fare, quali opere non fossero state terminate nel pagina 4 di 5 2023 e quale fosse il relativo controvalore economico;
anche le prove orali dedotte nulla avrebbero aggiunto sul punto.
La domanda risarcitoria deve dunque essere respinta.
La somma spesa dall'attore per l'acquisto dei materiali presso la ON S.n.c. (doc.10) non costituisce un ulteriore danno da porsi a carico della convenuta, sulla quale grava già
l'obbligo restitutorio dell'importo di € 44.000,00.
La risoluzione del contratto comporta l'inesigibilità degli ulteriori crediti portati dalle fatture nn.
624/2023 e 652/23, di talchè nessuna ulteriore pronuncia deve sul punto essere emessa.
5. Non può infine accogliersi la domanda di condanna della convenuta “al risarcimento dei danni che dovessero essere cagionati all'attore nelle more del presente giudizio in relazione ad eventuali iniziative poste in essere dal , in qualità di cessionario del credito CP_3 portato dalla fattura n. 652/23, per l'incasso del credito medesimo”, attesa l'assoluta incertezza in ordine all'esistenza di tali iniziative e degli eventuali danni.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento della convenuta
Controparte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire ad la somma di € 44.000,00, oltre interessi legali dalla data del Parte_1
25.8.2023 al saldo;
respinge le domande risarcitorie formulate dall'attore; condanna a rimborsare ad le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 5.260,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 5152/2024 promossa da:
, con l'avv. MATTEO ORSI, che lo rappresenta e difende giusta delega Parte_1
in atti
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto di appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via istruttoria: omissis
In via principale: accertare e dichiarare che la ditta nella persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, si rendeva inadempiente al contratto concluso mediante accettazione, da parte del dott. , del preventivo n. 037/23 del Parte_1
23.03.2023 e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento da parte della ditta convenuta;
pagina 1 di 5 - conseguentemente dichiarare l'annullamento delle fatture nn. 525/23 del 04.08.2023, 624/23 del 20.10.2023 e 652/23 del 09.11.2023, con condanna della convenuta ad emettere note di credito di importo corrispondente;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la ditta convenuta a restituire all'attore la somma di € 44.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 25.08.2023 all'effettivo versamento;
CP_
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento dei danni cagionati all'attore in relazione ai ritardi nella realizzazione delle opere oggetto del contratto ed alla necessità di reperire aliunde i componenti e la manodopera necessari, ammontanti a €
40.000,00 o alla veriore somma accertanda in corso di causa o, in difetto, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- dichiarare tenuta e condannare la ditta convenuta al risarcimento dei danni che dovessero essere cagionati all'attore nelle more del presente giudizio in relazione ad eventuali iniziative poste in essere dal , in qualità di cessionario del credito portato dalla fattura n. CP_3
652/23, per l'incasso del credito medesimo.
Con vittoria di spese, onorari di causa, rimborso forfetario, IVA e CPA”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
la esponendo: che nel mese di marzo 2023 si era rivolto alla Controparte_1 [...]
per richiedere un preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di rifacimento CP_1
degli impianti di riscaldamento e condizionamento del fabbricato di sua proprietà sito in
Moncalieri, Strada Cesare Ferrero di Cambiano n. 28, nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico beneficiante delle agevolazioni di cui al c.d. “Superbonus 110%”; che tale preventivo, fornito dalla convenuta in data 23.03.2023, prevedeva la fornitura di tutto il materiale e della manodopera necessari alla realizzazione delle opere richieste, verso un corrispettivo di € 63.600,00, oltre Iva;
che a seguito dell'accettazione di tale preventivo da parte dell'attore, la emetteva in data 04.08.2023 la fattura n. 525/23 Controparte_1 dell'importo di € 44.000,00 a titolo di acconto sul maggior dovuto, somma corrisposta dal sig.
in data 25.08.2023 a mezzo bonifico bancario;
che, tuttavia, la società convenuta non Pt_1
provvedeva né ad iniziare i lavori, né a consegnare il materiale necessario alla realizzazione delle opere, nonostante sia l'attore che il progettista dei lavori dallo stesso incaricato, ing.
, avessero sollecitato più volte la convenuta ad adempiere, evidenziando CP_4 inoltre come l'approssimarsi della scadenza dei termini di asseverazione dell'avanzamento pagina 2 di 5 dei lavori comportasse il rischio di perdita dei benefici di legge;
che, a causa del mancato riscontro da parte dalla convenuta, l'attore si era visto costretto ad acquistare i materiali presso altro fornitore – Ditta ON s.n.c. di FA e LO ON - corrispondendo la somma di € 40.700,00.
Concludeva chiedendo che venisse pronunciata la risoluzione del contratto d'appalto stipulato dalle parti, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme già incassate ed al risarcimento dei danni.
La società convenuta non si è costituita e con decreto del 3.7.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
Come noto, sin dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001 è pacifico che, in materia di obbligazioni e contratti, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione;
sarà, di contro, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento.
Nella fattispecie in esame l'attore ha provato la fonte costitutiva delle proprie pretese, producendo il preventivo n. 37/2023 di € 63.600,00, oltre Iva, fornito dalla Controparte_1
comprendente materiali e manodopera per l'esecuzione dei lavori di efficientamento
[...] energetico presso l'immobile di proprietà dell'attore (doc. 1), la fattura n. 525/2023 di €
44.000,00 emessa a titolo di acconto (doc. 2) e la prova del relativo pagamento eseguito dal sig. mediante bonifico bancario del 25.8.2023 (doc. 3), elementi che confermano Pt_1
l'avvenuta conclusione del contratto.
L'attore ha poi allegato il totale inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte (cfr. anche docc. 4 e 5), lamentando come la abbia omesso di consegnare i Controparte_1 materiali (in parte già anche pagati con il versamento dell'acconto di € 44.000,00) e di eseguire le opere.
La convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato, come sarebbe stato suo onere fare, l'adempimento, né l'esistenza di altri fatti estintivi delle obbligazioni assunte.
L'inadempimento totale giustifica dunque la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
3. Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma di 44.000,00 già incassata, oltre interessi legali dalla data del pagamento (25.8.2023) al saldo.
pagina 3 di 5 Non può riconoscersi la rivalutazione, richiesta dall'attore, in applicazione del principio per cui
“in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente”
(cfr. Cass., n. 14289/2018), non avendo l'attore allegato né tanto meno provato il maggior danno.
4. La domanda risarcitoria svolta dall'attore non può essere accolta, non essendovi prova dell'effettivo danno subito per il ritardo nel completamento delle opere.
Sul punto occorre poi osservare che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cass.
n. 4310/2018; Cass. n. 16344/2020); ed ancora “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato…e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ. Ord. 22/02/2017, n. 4534).
Il potere di liquidare il danno in via equitativa non esonera dunque la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune per la precisa determinazione del danno.
Nella fattispecie in esame, ai fini di provare il danno da ritardo parte attrice si è limitata a produrre una dichiarazione del progettista dei lavori (doc. 11), senza tuttavia meglio specificare, come sarebbe stato agevole fare, quali opere non fossero state terminate nel pagina 4 di 5 2023 e quale fosse il relativo controvalore economico;
anche le prove orali dedotte nulla avrebbero aggiunto sul punto.
La domanda risarcitoria deve dunque essere respinta.
La somma spesa dall'attore per l'acquisto dei materiali presso la ON S.n.c. (doc.10) non costituisce un ulteriore danno da porsi a carico della convenuta, sulla quale grava già
l'obbligo restitutorio dell'importo di € 44.000,00.
La risoluzione del contratto comporta l'inesigibilità degli ulteriori crediti portati dalle fatture nn.
624/2023 e 652/23, di talchè nessuna ulteriore pronuncia deve sul punto essere emessa.
5. Non può infine accogliersi la domanda di condanna della convenuta “al risarcimento dei danni che dovessero essere cagionati all'attore nelle more del presente giudizio in relazione ad eventuali iniziative poste in essere dal , in qualità di cessionario del credito CP_3 portato dalla fattura n. 652/23, per l'incasso del credito medesimo”, attesa l'assoluta incertezza in ordine all'esistenza di tali iniziative e degli eventuali danni.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00, ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento della convenuta
Controparte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire ad la somma di € 44.000,00, oltre interessi legali dalla data del Parte_1
25.8.2023 al saldo;
respinge le domande risarcitorie formulate dall'attore; condanna a rimborsare ad le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 5.260,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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