Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/07/1980, residente in [...]29A/6 16033 LAVAGNA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
NORELLI GIOVANNA (C.F. , che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 06/09/1977, residente in [...]438 16033
CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. NORELLI GIOVANNA (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in VERNAZZA il 28/08/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 20/01/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectius,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
VERNAZZA il 28/08/2010 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) Conferma, così' come disposto nella separazione consensuale dei predetti coniugi del 14/1/2023 che i figli minori (nato in [...], il 22 marzo Per_1
2011) e (nato in [...], il [...]) verranno affidati in Per_2
modo esclusivo alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa, nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Cogorno, alla Via Parma n. 30, che rimane assegnata alla stessa.
2) Dare atto che il padre potrà vedere e tenere con sé e sia Per_1 Per_2 durante l'anno scolastico che nel corso del periodo estivo, il martedì, dalle ore
18 fino al mattino seguente, in cui provvederà ad accompagnarli direttamente presso i rispettivi Istituti Scolastici e/o presso il Centro Estivo frequentato dai figli;
3) Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli durante ogni weekend con le seguenti modalità: nella prima settimana, dal venerdì pomeriggio al sabato sera in cui il padre provvederà ad accompagnarli presso la casa materna e nella settimana successiva, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, in cui il padre provvederà ad accompagnarli presso la casa materna e tali modalità seguiranno l'alternanza di settimana in settimana;
4) Eventuali periodi di ferie, durante la stagione invernale, ivi incluse le
“settimane bianche”, verranno concordati dai genitori compatibilmente ai propri impegni lavorativi e nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di ed . Per_2 Per_1
5) Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con la madre un periodo di ferie di due settimane, anche non consecutive e con il padre dieci giorni consecutivi;
6) Le festività principali del Santo Natale, Santo Stefano, Epifania, Santa
Pasqua, Lunedì dell'Angelo, i Ponti e le altre festività, ivi incluso il Capodanno, saranno trascorsi dai figli con ciascun genitore, in modalità alternate di anno in anno, mentre durante il giorno del compleanno di e di i Per_1 Per_2
genitori cercheranno, nell'interesse esclusivo dei propri figli, di trascorrere insieme la suddetta festività;
7) Dal punto di vista economico, disporre che il padre, Sig. Parte_2
versi un assegno per contributo al mantenimento di e pari Per_1 Per_2
ad € 200,00 mensili, per ciascun figlio e quindi € 400,00 mensili complessivi, da
3 corrispondersi a favore della Sig.ra a mezzo bonifico bancario, Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat;
8) Inoltre, durante i periodi in cui ed saranno presso il Per_2 Per_1
padre, nel rispetto dell'esercizio del diritto di visita ed ivi inclusi gli eventuali periodi di vacanza che il padre trascorrerà con i propri figli, in tali casi, il padre provvederà direttamente ed in via esclusiva al mantenimento di ed Per_2
nonché ai di loro fabbisogni ed esigenze personali ed altresì ad ogni Per_1
spesa, connessa e/o riconducibile ai predetti periodi di vacanza e/o alle modalità di visita, trascorsi con i propri figli.
9) Disporre a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche per i figli, e in proporzione Per_1 Per_2
dei rispettivi redditi e quindi per il 70% a carico della Sig.ra e per il Parte_1
30% a carico del Sig. ; Parte_2
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale del 15.9.2016, ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova che le Parti dichiarano di accettare e conoscere e che si intende far parte integrale ed essenziale del presente atto;
10) Il padre si impegna, quando terrà con sé i figli a far loro eseguire i compiti e ove necessario, a condurli alle attività sportive, extra scolastiche e ludiche dagli stessi frequentate.
11) Esonerare i coniugi dal corrispondersi vicendevolmente un qualsivoglia assegno divorzile in quanto reciprocamente riconoscono che non sussistano i relativi presupposti.
12) Si dà atto e si riconosce che la Sig.ra potrà richiedere-qualora Pt_1 sussistenti i presupposti- l'assegno unico per i figli, e e, per Per_1 Per_2
l'effetto, il Sig. manifesta – con la sottoscrizione dell'atto Parte_2
introduttivo - il proprio assenso da valere ad ogni fine ed effetto di legge presso gli Uffici competenti ed in ogni caso si impegna ad agevolare da parte della
Sig.ra la presentazione e l'ottenimento della relativa pratica nonché a Pt_1
fornire alla stessa eventuale documentazione in suo possesso.
4 13) Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno a favore esclusivamente della
Sig.ra Parte_1
14) I genitori si impegnano, quando ed resteranno presso Per_2 Per_1
ciascuno di loro, a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute degli stessi ed a comunicare l'uno all'altro, le località ed i recapiti telefonici ove eventualmente si recheranno con i figli, in modo che possano essere contattati dall'altro genitore.
15) I genitori si impegnano inoltre a non svalutare l'altrui figura genitoriale, anche di fronte a terzi.
16) I coniugi si concedono vicendevolmente il permesso di espatriare e di conseguire la concessione del passaporto. Altresì per i minori resta inteso che l'eventuale espatrio, anche semplicemente al fine di una vacanza, dovrà essere deciso di comune accordo, dando al momento tutte le opportune garanzie che verranno meglio viste”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010, Numero 7, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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