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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1273/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, sopra rubricata promossa da:
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , anche in qualità di eredi di
[...] C.F._2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Scoccini ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Giambattista Vico n.
31;
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco
Pellizzer e dall'Avv. Elisabetta Buranello;
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via Collegio di Spagna n. 15;
APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 18 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 453/2021, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 12.10.2021, a definizione del giudizio iscritto al n. 503/2015 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“1) In via preliminare di rito, autorizzare parte appellante al deposito delle foto dello stato dei luoghi depositate unitamente alle presenti note di trattazione.
2) in via preliminare di rito, Ammettere, in caso di persistenza della appellata nella negazione della mancata restituzione delle aree per le quali l'occupazione
d'urgenza è scaduta a novembre 2014 il giuramento decisorio sui capitoli sopra formulati;
3) In via preliminare di rito con ordinanza, rimettere la causa sul ruolo e disporre un supplemento di consulenza tecnica in ordine al deprezzamento della proprietà degli attori non valutata dal CTU, ed esattamente le particelle 31, 32, 33 del foglio 3 del Catasto del Comune di Porto Sant'Elpidio, con i sovrastanti fabbricati per mq. 965, nonché del parco della villa contraddistinto dalle particelle n. 27, 28,
30, 35, 36, 386, 388, 390, 392 & 400 del foglio n. 3 del Catasto del Comune di
Porto Sant'Elpidio ricomprese nell'area a Parco perimetrata dal P.R.G. come E3 per una superficie totale di 28.921 mq. e ciò in quanto l'esclusione è in aperta violazione del disposto dell'art. 44 T.U. espropriazioni, nonché richiedere al CTU i chiarimenti richiesti in ordine alla classificazione nel PRG di Porto Sant'Elpidio le aree occupate individuate al foglio 10, part. 7 (per mq. 2700), 402, 403.
4) Nel merito dichiarare che le aree temporaneamente occupate dalla società
non sono mai state restituite agli attori e per l'effetto Controparte_1 condannare la convenuta al pagamento del risarcimento per occupazione senza titolo delle aree di cui alle particelle 7 (mq. 2.700), 402 (mq. 460) e € 430 (ma.
470) nella misura di €.2.843,5 annui a decorrere dal 14/11/2014 fino alla data di effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione monetaria, ovvero subordinatamente €.1.294,45, per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 18 5) Riconoscere agli attori il diritto alla personalizzazione del danno biologico, riconoscendo la maggiorazione delle somme riconosciute dal primo Giudice del
30%, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse che la sentenza impugnata abbia stabilito che il calcolo della devoluzione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e della successiva rivalutazione oltre interessi debba essere effettuato al momento della immissione in possesso nelle proprietà degli attori (gennaio 2008), confermare sul punto la sentenza n 453/2021; qualora invece, l'ill.mo Giudice d'Appello ritenesse che il primo Giudice abbia inteso far decorrere la devoluzione e la successiva rivalutazione dal deposito delle due CTU, annullare la sentenza sul punto perché errata ed in contrasto con i principi espressi fin da Cass. SS.UU. 1712/1995 e per l'effetto dichiarare che la devoluzione delle somme dovute dalla società convenuta a titolo di risarcimento danni decorre dal deposito delle CTU all'immissione in possesso da parte della società nella proprietà degli attori e che da tale data deve essere CP_1 calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme progressivamente rivalutate.
7) Annullare la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e posto a carico in solido le spese delle CTU, condannando la società
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre Controparte_1 al rimborso integrale degli attori delle spese di CTU.
8) Dichiarare inammissibili ed infondati i motivi di appello incidentale della e CP_2 per l'effetto rigettarli.
9) Dichiarare la tenuto al pagamento di un risarcimento danni agli appellanti CP_2 ex art. 96 c.p.c. per aver resistito nel giudizio di appello in malafede con affermazioni e deduzioni su fatti falsi e per proposizione di motivi di appello incidentale su tesi assolutamente contrarie alla unanime giurisprudenza della
Cassazione (Cass. Civ. sez. 3° del 17-10-2019 n. 26299) nella misura che
l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia”.
Per l'appellante incidentale: “In via principale:
pagina 3 di 18 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri ed Parte_2
per tutti i motivi esposti in narrativa. Parte_1
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via incidentale:
3) Riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 453/2021 relativamente ai capi di sentenza impugnati e come individuati ai punti I, II e III dell'appello incidentale proposto e per l'effetto condannare l'appellante alla restituzione degli importi già pagati da ai Sig.ri in esecuzione della Controparte_1 Pt_1 sentenza di primo grado, nella misura che risulterà dall'accoglimento dell'appello incidentale medesimo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1 Parte_2 ed convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo
[...] Parte_1 la società per vedere accertato il proprio diritto alla Controparte_1 restituzione dei terreni di loro proprietà, siti nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM)
- occupati dalla convenuta per la realizzazione della terza corsia dell'A14 e non ancora rilasciati - nonché il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al necessario ripristino dei luoghi nello stato precedente l'occupazione e, infine, il diritto al ristoro dei danni subiti per effetto dell'illegittima occupazione - ed utilizzazione - dei terreni prima adibiti a colture ed in conseguenza dell'alterazione del naturale deflusso delle acque piovane.
Gli attori chiedevano, inoltre, che la società convenuta fosse condannata - previo accertamento del superamento dei limiti sonori stabiliti dal D.P.R. 142/2004 - ad eliminare gli effetti di detto inquinamento acustico mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti e al risarcimento del danno biologico asseritamente subito dagli attori a causa delle immissioni acustiche provenienti dal cantiere autostradale, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali da deprezzamento degli immobili di proprietà degli attori, anch'essi conseguenti alle lamentate immissioni rumorose.
pagina 4 di 18 Nel dettaglio, parte attrice esponeva che Persona_1 Parte_2 ed erano comproprietari di una villa del '600 - nella quale avevano Parte_1 la propria residenza - e degli annessi terreni - ubicati in Comune di Porto
Sant'Elpidio e identificati al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 3, mapp.
109, 11, 12, 13, 19, 20 114 e 7 - che erano stati interessati dai lavori di realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A14, tratto Ancona Sud-Porto
Sant'Elpidio ed erano stati - in parte - espropriati e - in parte - occupati a titolo temporaneo da , per l'esercizio di attività di cantiere, Controparte_1 mediante collocazione dei mezzi d'opera, e di altre attività strumentali ai suddetti lavori.
Si costituiva in giudizio , eccependo la legittimità della Controparte_1 procedura ablatoria finalizzata all'acquisizione dei terreni da parte dell'Autorità espropriante, oltre che l'inammissibilità - ed infondatezza - della domanda di retrocessione delle aree espropriate e rilevando, in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree, delle quali chiedeva l'integrale rigetto.
Il Tribunale di Fermo, in parziale accoglimento delle domande proposte, riconosceva il diritto degli attori ad ottenere l'indennità di occupazione sine titulo rispetto alla sola particella 402, per la superficie di mq. 480; il diritto al risarcimento dei danni per la (mancata) rimessione dei luoghi in pristino stato, nonché per i danni arrecati alle colture e ai terreni dal deflusso non naturale delle acque piovane.
Inoltre, il Giudice di prime cure liquidava agli attori il risarcimento dei danni alla salute derivati dall'accertato superamento dei limiti delle immissioni sonore e il danno da deprezzamento subito dagli immobili per effetto dell'inquinamento acustico.
Di conseguenza, il Tribunale di FERMO condannava la società convenuta al pagamento, in favore degli attori - in solido - della somma di €.226,59 (oltre interessi legali); della somma di €.212.189,00 (oltre interessi e rivalutazione); inoltre, condannava la medesima società al pagamento delle seguenti somme: in favore di €.9.771,50 (oltre interessi e rivalutazione); in favore di Persona_1
pagina 5 di 18 €.22.991,00 (oltre interessi e rivalutazione) e, in favore di Parte_2
€.11.884,50 (oltre interessi e rivalutazione). Parte_1
Infine, compensava tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti - in egual misura - le spese di C.T.U.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
- anche in qualità di eredi della madre , nelle more
[...] Persona_1 deceduta - previa richiesta di ammissione di supplemento di C.T.U. per la determinazione e riconoscimento del maggiore danno patrimoniale da deprezzamento del compendio immobiliare di loro proprietà derivanti dalle immissioni acustiche, chiedendo altresì di dichiarare che le aree temporaneamente occupate dalla società non sono mai Controparte_1 state restituite agli attori e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del risarcimento per occupazione sine titulo delle aree di cui alle particelle 7, 402
e 403 nella misura di €.2.843,5 annui a decorrere dal 14.11.2014 fino alla data di effettivo rilascio, ovvero - in subordine - nella misura di €.1.294,45 annui, per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Gli appellanti, inoltre, hanno chiesto che sia loro riconosciuto il diritto alla personalizzazione del danno biologico, con la maggiorazione del 30% rispetto alle somme liquidate dal primo Giudice, con condanna alle spese di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La , ritualmente costituitasi, ha chiesto in primo Controparte_3 luogo di dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Inoltre, ha formulato appello incidentale, chiedendo di condannare gli appellanti - in solido - alla restituzione degli importi già pagati da agli Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, nella misura che risulterà Pt_1 dall'accoglimento dell'appello incidentale medesimo.
In particolare, la società appellata ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la convenuta a versare la somma di €.54.395,00, per la
(necessaria) rimessione delle aree in pristino stato;
la somma di €.3.024,00, per danno danni da mancata regimentazione delle acque;
l'importo di €.154.770,00,
pagina 6 di 18 per deprezzamento degli immobili e, da ultimo, le somme riconosciute a favore degli attori quale danno non patrimoniale (conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica degli stessi).
In data 14.2.2024, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di gravame - da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico, trattandosi di questioni fra loro connesse - gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i terreni - già oggetto di occupazione temporanea - dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (26.11.2014), sarebbero sempre rimasti nella piena e materiale disponibilità dei proprietari, in considerazione dell'opposizione dagli stessi formulata a che la società convenuta - odierna appellata - potesse accedere alle aree per terminare i lavori e riportare in pristino stato le aree da riconsegnare.
Pertanto, nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale di merito avrebbe ingiustamente ed erroneamente disatteso la domanda attorea finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo, tuttora perdurante.
Com'è noto, l'art. 416, comma 3, c.p.c. prevede l'onere - per il convenuto - di prendere posizione nella memoria difensiva sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.
Tale norma costituisce - unitamente a quella di analogo contenuto prevista dall'art. 167 per il rito ordinario - il fondamento per l'affermazione del “principio di non contestazione”, alla cui stregua i fatti non contestati non sono bisognosi di prova.
Principio oggi recepito - espressamente ed in via generale - dall'art. 115, come riformato dall'art. 45, 14° co., L. 18.6.2009, n. 69.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute sul tema, hanno affermato che il principio di non contestazione si fonda sul principio dispositivo in senso ampio,
pagina 7 di 18 per il quale solo le parti hanno il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della stessa e, di conseguenza, solo le parti hanno il potere di scegliere - contestandoli o meno - se rendere i fatti allegati bisognosi - o meno - di prova.
Per quanto riguarda gli effetti della mancata contestazione, il giudice dovrà ritenere sussistente il fatto non contestato, astenendosi dal “controllo probatorio”, poiché la condotta processuale delle parti esclude la necessità stessa degli accertamenti richiesti e il fatto non deve essere provato perché non controverso.
L'orientamento prevalente tende a considerare la non contestazione dei fatti principali come vincolante per il giudice attraverso la mera applicazione del principio di non contestazione in termini di non necessità della prova del fatto pacifico.
Nel caso d'interesse, risulta pacifica - in quanto incontestata - la circostanza che a far data dalla scadenza della dichiarazione di CP_1 Controparte_1 pubblica utilità (e, dunque, a decorrere dal 26.11.2014), non abbia più avuto accesso alle aree di proprietà degli attori odierni appellanti, a seguito dell'espresso divieto, formalizzato con plurime diffide - sia scritte che verbali - anche nel corso delle operazioni di C.T.U.
Tale circostanza si evince dalle affermazioni del C.T.U., Ing. il quale nel Per_2 proprio elaborato tecnico scrive: “Al temine della legittima occupazione i suoli della particella 7 (2700 mq) sono tornati nella disponibilità della proprietà, che ha vietato l'accesso alla società, che li aveva occupati. Tuttavia i suoli della part. 7, o almeno una parte di essi, sebbene siano tornati nella disponibilità della proprietà, in quanto la stessa ha vietato alla convenuta di accedervi, hanno subito per effetto della realizzazione di opere provvisionali funzionali all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità (strada di accesso al cantiere, etc..) delle reversibili trasformazioni, che ne hanno determinato una limitazione delle facoltà proprietarie e dunque una diminuzione di valore. Andrà dunque stimato
l'indennizzo corrispondente a tale diminuzione di valore. Quest'ultimo può essere ragguagliato alla spesa necessaria al rispristino dello stato dei luoghi ex ante”.
pagina 8 di 18 Tali asserzioni sono state confermate anche dalle osservazioni presentate dai
C.T.P. degli appellanti.
In ogni caso, pur in assenza di un formale atto/verbale di riconsegna, il possesso dell'area da parte dei proprietari non può essere revocato in dubbio, in quanto desumibile ex actis e, in particolare, dal compendio probatorio offerto dalla parte appellata a seguito della contestazione della circostanza, sollevata dagli appellanti solo nel presente grado di giudizio (v. diffide inviate dall'Avv. alla società Pt_1
ad al C.T.P. e al difensore di Controparte_4 Controparte_1
nel giudizio di primo grado). CP_2
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Fermo ha ritenuto che “le difese attoree non abbiano superato le eccezioni svolte dalla convenuta proprio in ordine alla mancata restituzione delle particelle in questione successivamente al termine di durata massima dei lavori” e ha riconosciuto sussistente esclusivamente il diritto degli attori all'indennità di illegittima occupazione per tutto il periodo con riferimento alla sola particella 402, per una superficie di mq. 480, per un totale - stimato dal C.T.U., con riferimento ai valori di mercato del tempo - pari a complessivi €.226,59 (importo “da intendersi già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria”).
Le doglianze degli appellanti sul punto risultano, pertanto, destituite di fondamento.
Per ragioni di contiguità logica, occorre a questo punto esaminare il primo motivo di appello incidentale, con il quale lamenta l'erroneità della sentenza CP_2 gravata, nella parte in cui ha riconosciuto agli attori la somma di €.54.395,00, quale costo per la rimozione di materiale per ca. 2.150,00 mq. e per la posa di altrettanto terreno - per la riduzione del fondo in pristino stato - nonché la somma di €.3.024,00 per i danni da mancata regimazione delle acque, sull'assorbente rilievo che l'ASPI, nonostante la disponibilità in tal senso manifestata - anche in pendenza di giudizio - si sarebbe trovata nell'impossibilità di provvedere alla remissione in pristino delle aree proprio a causa del comportamento ostativo degli attori che avrebbero “concorso in modo
pagina 9 di 18 determinante alla causazione del danno stesso o, quantomeno, al suo aggravamento”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, come sopra osservato, gli attori risultavano legittimati ad esercitare il pieno possesso dei terreni per cui è causa, in quanto l'autorizzazione all'occupazione d'urgenza risultava scaduta nel novembre del 2014 (e, precisamente, in data 26.11.2014).
Dunque, nessuna condotta colposa è ascrivibile ai proprietari dell'immobile, in quanto gli appellanti principali - proprietari delle aree de quibus - hanno correttamente e legittimamente esercitato un loro diritto, ossia lo ius possidendi.
La società era, infatti, tenuta ad adottare nei tempi previsti Controparte_1
- e, dunque, prima della scadenza del permesso di occupazione - tutte le misure di salvaguardia che non richiedessero speciali cautele da parte dei terzi, ai quali non si può, quindi, imputare la mancata adozione di tali cautele.
Ed infatti, non può essere ascritto a colpa concorrente dello stesso danneggiato il non avere sopperito - mediante l'adozione di personali cautele ed autonome iniziative - al difetto in cui sia incorso l'esercente l'attività pericolosa con l'omessa adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, non assurge a fatto colposo neppure la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, anche nel caso in cui un'azione tempestiva avrebbe circoscritto l'entità del danno (v., in tal senso, Cass.
3797/2019).
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche rispetto a tale statuizione.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali contestano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur avendo riconosciuto un deprezzamento degli immobili di loro proprietà per effetto delle immissioni rumorose provenienti dall'autostrada, ha determinato il relativo danno - anziché rispetto alla totalità del compendio immobiliare - con esclusivo riferimento ad una parte dello stesso (la più vicina all'infrastruttura autostradale) nella quale,
pagina 10 di 18 peraltro, sono presenti le abitazioni di e della defunta Parte_2
Persona_1
Il motivo non ha pregio.
L'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni rumorose - e, conseguentemente, il risarcimento del danno riconosciuto in primo grado - è stato correttamente operato dal C.T.U. ed avallato dal Giudice, in quanto ritenuto pienamente conforme al quesito posto.
Tale valutazione appare congrua, poiché ha avuto ad oggetto l'unica porzione dell'immobile a destinazione abitativa, esposta direttamente all'infrastruttura autostradale (peraltro già presente da lungo tempo) ed in prossimità della quale sono stati effettuati i rilievi fonometrici autorizzati dallo stesso Giudice.
La restante parte del compendio immobiliare non è stata oggetto di alcun rilievo ed indagine peritale in quanto più distante dalla sede autostradale e, comunque, non adibita a civile abitazione (trattandosi di locali ad uso magazzino e/o pertinenze); inoltre, dal compendio probatorio fornito dagli appellanti non emerge che anche le restanti parti dell'immobile potessero essere interessate da un maggior rumore proveniente dall'autostrada, riconducibile alla realizzazione della
“terza corsia”.
In proposito, si osserva che, in applicazione della disciplina in subiecta materia, il deprezzamento dell'immobile deve essere liquidato ai sensi dell'art. 44, D.P.R.
327/2001, secondo cui è indennizzabile la “permanente diminuzione di valore per la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”; è chiaro, pertanto, come
- in virtù di tale disposizione - incombesse sul proprietario l'onere di provare l'esistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello già valutato (e, si presume, liquidato) in sede di stima in seno al procedimento di espropriazione.
Dunque, per rivendicare un maggior danno, non è sufficiente la mera allegazione di una pretesa unitarietà del compendio immobiliare interessato, o la sua riconducibilità ad un unico proprietario, poiché ciò implicherebbe l'ingiustificata - ed indimostrata - estensione del pregiudizio a porzioni del bene non inficiate da un minor godimento o dagli effetti pregiudizievoli delle immissioni provenienti dall'autostrada (e, più precisamente, dalla realizzazione della “terza corsia”).
pagina 11 di 18 Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di inquinamento acustico, i valori e le prescrizioni di cui alla l. n. 447 del 1995 e al d.p.c.m. del 5 dicembre 1997 sono volti a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare e non anche quella relativa a ciascun vano all'interno di quest'ultima, di talché l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari.” (Cass. Civ. ord. 20447/2023).
Ed invero, il danno da immissione acustica, liquidato ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve essere supportato da adeguati elementi probatori che dimostrino il pregiudizio effettivamente patito in concreto dall'asserito danneggiato.
Nella fattispecie, ciò non è avvenuto per l'intero immobile, ma soltanto per la porzione indicata dal C.T.U. e alla quale è stato correttamente circoscritto l'accertamento: trattandosi di un immobile molto vasto è verisimile che le immissioni acustiche possano disperdersi/attenuarsi grandemente nelle aree del terreno più distanti dall'autostrada.
Del resto, a supporto di quanto appena sostenuto, deve evidenziarsi che gli stessi attori - in citazione - avevano indicato (rispetto a tale voce di danno) un valore riferito solo alla porzione ospitante l'abitazione di parte attrice.
Il capo della sentenza di primo grado che - sulla base della pretesa intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall'autostrada - ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico in favore degli odierni appellanti è contestato da entrambe le parti processuali, sebbene per opposte ragioni.
Sul punto, merita accoglimento il gravame formulato dalla società CP_1 mediante il proprio appello incidentale.
Il danno non patrimoniale lamentato dagli attori, infatti, è stato riconosciuto sulla base delle conclusioni della C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, senza che fossero in alcun modo esaminate le eccezioni sollevate dalla convenuta
. Controparte_1
Nel merito, nel caso di specie, va riscontrata la funzione meramente esplorativa della C.T.U. medico-legale, in quanto gli attori non hanno mai prospettato - né in pagina 12 di 18 citazione, né successivamente - le specifiche menomazioni dell'integrità psico- fisica asseritamente subite a causa del lamentato inquinamento acustico, né gli elementi di fatto comportanti un'alterazione delle loro abitudini di vita e/o dei loro assetti relazionali.
Deve, pertanto, riscontrarsi sia un difetto di allegazione probatoria che di dimostrazione del danno biologico, tanto nella sua esistenza, quanto nella sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati dagli attori (odierni appellanti) e le immissioni sonore riconducibili alla realizzazione della “terza corsia” autostradale.
La C.T.U. è stata, dunque, disposta (ed espletata) senza che la stessa fosse giustificata da alcun elemento probatorio - documento o esame clinico, allegato da parte attrice - che prospettasse disturbi o sofferenze da cui i danneggiati fossero effettivamente afflitti e l'esistenza di conseguenti terapie, cure o rimedi di altra natura, a cui gli stessi si fossero sottoposti durante gli anni di pretesa esposizione ai rumori provenienti dal cantiere e/o riconducibili al traffico autostradale.
Com'è noto, la consulenza d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per “alleggerire” l'onere probatorio sulla stessa incombente.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità afferma che “Le parti (…) non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. Civ., sez. III, ord. 18.09.2020, n. 19631).
Le censure della società appellata, poi, sono avvalorate dalla circostanza che le indagini diagnostiche svolte dal C.T.U. per accertare l'eventuale presenza di disturbi psichici e/o uditivi nei soggetti esaminati si sia sostanziata in un mero interpello degli interessati - senza che sia stata effettuata un'anamnesi, né
pagina 13 di 18 un'analisi dei precedenti clinici - il tutto in assenza dei necessari riscontri oggettivi, tramite esami diagnostici o altro.
Va considerato, inoltre, che l'attore a prescindere dal dato Parte_1 formale della residenza - di per sé solo inidoneo a dimostrare l'effettiva stabile presenza in loco del soggetto, soprattutto ove tale circostanza si ponga in contrasto con altri elementi rilevati, quali, ad esempio, l'esercizio della professione legale nella città di Roma, molto distante dai luoghi di causa - non ha dimostrato di dimorare stabilmente nell'immobile interessato dei rumori e, quindi, di aver subito i lamentati danni derivanti dalle denunciate immissioni acustiche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la decisione del giudice di prime cure di ammettere la C.T.U. medico-legale e di fondare - sulle risultanze della stessa - il riconoscimento del danno biologico a favore degli attori, deve ritenersi errata, con conseguente riforma del capo della sentenza nel quale è stato liquidato il danno non patrimoniale in favore degli attori Parte_1 [...] ed Parte_2 Persona_1
Pertanto, gli odierni appellanti dovranno restituire alla società Controparte_1 tutte le somme ricevute dagli stessi e dalla comune dante causa
[...]
Persona_1
● nella misura di €.9.771,50 oltre interessi e rivalutazione, per il danno liquidato in favore della defunta Persona_1
● nella misura di €.22.991,00 oltre interessi e rivalutazione, per il danno liquidato a Parte_2
● nella misura di €.11.884,50 oltre interessi e rivalutazione, per il danno liquidato a Parte_1
Il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento della personalizzazione risulta assorbito.
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'errata quantificazione del maggior danno per svalutazione monetaria ex art. 2056 c.c., in relazione all'art. 348 n. 2 c.p.c.
Anche tale doglianza è infondata.
pagina 14 di 18 Posto che gli odierni appellanti non hanno fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme loro spettanti, il c.d. lucro cessante è stato equitativamente calcolato dal primo Giudice - ex art. 2056 c.c. - partendo da una base di calcolo costituita dal credito attuale.
In proposito, giova rammentare che “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.”
(Cass. civ. Sez. III Ord., 1.2.2023, n. 2979).
Pertanto, in linea di principio, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per deprezzamento degli immobili di proprietà attrice, va devalutata al momento in cui si è verificato il pregiudizio arrecato e, quindi, rivalutata - di anno in anno - fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie, tuttavia, non appare corretto ricondurre acriticamente la produzione del danno - da deprezzamento degli immobili, derivante dal maggiore inquinamento acustico conseguente alla realizzazione della “terza corsia” - al momento di immissione in possesso (eseguita da nel 2008, allo scopo di CP_2 iniziare i lavori per la realizzazione della “terza corsia”).
Ed invero, in mancanza di un riferimento temporale preciso rispetto al verificarsi dei lamentati danni, la devalutazione delle somme dovute dalla società convenuta a titolo di risarcimento va effettuata alla data di deposito della C.T.U. dell'Ing.
(2.10.2018), che rappresenta l'unico orizzonte certo, trattandosi del Per_2 momento in cui le parti hanno effettivamente avuto piena conoscenza dell'entità
pagina 15 di 18 delle immissioni (riconducibili al traffico autostradale e non ai lavori di realizzazione della terza corsia).
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento devalutata a tale data deve, poi, essere calcolata - anno per anno - la rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat Foi, come correttamente indicato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata.
Va, infine, rigettato, anche il secondo motivo di appello incidentale, con il quale la società appellata si duole che il Giudice di prime cure, nel riconoscere “il superamento dei limiti normativamente previsti” e, conseguentemente, accordando il risarcimento sia per il deprezzamento degli immobili per cui è causa, sia per il danno biologico subito dagli attori, ha implicitamente disatteso l'eccezione sollevata da in merito all'applicabilità - Controparte_1 alla fattispecie sub iudice - del D.P.C.M. 14.11.1997, che dà attuazione alla legge quadro n. 447/1995.
Invero, sostiene la difesa della società che il D.P.R. 447/1995 avrebbe
“prefigurato l'istituzione di un regime speciale”, in deroga a quelli fissati dallo stesso D.P.R.447/1995; tale deroga sarebbe stata attuata dal D.P.R. 142/2004.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ritiene che i limiti legali previsti per le immissioni acustiche valgano per le amministrazioni e per i soggetti pubblici che sono tenuti a rispettarli, ma non hanno alcun valore con riferimento alla tutela del diritto costituzionale alla tutela della salute, che trova attuazione nella previsione codicistica dell'art. 844 c.c.
Infatti, la tutela amministrativa e la tutela civilistica hanno uno scopo differente.
La Corte Suprema, in proposito, ha precisato che: "In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica
e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art.
6-ter conv., con modif., dalla L. n. 13 del
2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata,
pagina 16 di 18 il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione" (Sez. 3, Sent. n. 20198 del 2016; Sez. 3, Sent. n.
20927 del 2015).
Dunque, al caso di specie vanno applicati i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, e relative norme di attuazione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla società Controparte_1
, restano validi i principi richiamati dalla giurisprudenza sopra citata con
[...] riferimento al comma 1 anche dopo l'aggiunta - al D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter
- del comma 1 bis, convertito dalla L. n. 13 del 2009.
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, di contro,
l'eventuale rispetto degli stessi non può far ritenere senz'altro lecite siffatte immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi posti in subiecta materia dall'art. 844 c.c., tenendo presente - fra l'altro - la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi delle immissioni per la salute (ex plurimis, Cass. Ord. n. 35856 del 2021; Cass. Sentenza n. 939 del
17/01/2011; Cass. Sentenza n. 8474 del 27/04/2015).
In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado e va disposta l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
Le spese di C.T.U. medico-legale, invece, coerentemente con quanto sopra rilevato, devono essere poste interamente a carico degli attori (odierni appellanti), avuto riguardo al rigetto della relativa domanda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 [...]
e - anche quali eredi di - e sull'appello Pt_2 Parte_1 Persona_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
453/2021, emessa dal Tribunale di Fermo in data 12.10.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 17 di 18 - rigetta l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dagli attori e condanna e alla restituzione, in favore di Parte_2 Parte_1 CP_1
di quanto ricevuto - dai medesimi e della de cuius
[...] Controparte_1 Persona_1
- a tale titolo;
[...]
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
- pone interamente a carico di e , in solido, Parte_1 Parte_2 le spese della C.T.U. medico-legale espletata in primo grado.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5.6.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, sopra rubricata promossa da:
(C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , anche in qualità di eredi di
[...] C.F._2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Scoccini ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Giambattista Vico n.
31;
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco
Pellizzer e dall'Avv. Elisabetta Buranello;
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via Collegio di Spagna n. 15;
APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 18 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 453/2021, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 12.10.2021, a definizione del giudizio iscritto al n. 503/2015 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“1) In via preliminare di rito, autorizzare parte appellante al deposito delle foto dello stato dei luoghi depositate unitamente alle presenti note di trattazione.
2) in via preliminare di rito, Ammettere, in caso di persistenza della appellata nella negazione della mancata restituzione delle aree per le quali l'occupazione
d'urgenza è scaduta a novembre 2014 il giuramento decisorio sui capitoli sopra formulati;
3) In via preliminare di rito con ordinanza, rimettere la causa sul ruolo e disporre un supplemento di consulenza tecnica in ordine al deprezzamento della proprietà degli attori non valutata dal CTU, ed esattamente le particelle 31, 32, 33 del foglio 3 del Catasto del Comune di Porto Sant'Elpidio, con i sovrastanti fabbricati per mq. 965, nonché del parco della villa contraddistinto dalle particelle n. 27, 28,
30, 35, 36, 386, 388, 390, 392 & 400 del foglio n. 3 del Catasto del Comune di
Porto Sant'Elpidio ricomprese nell'area a Parco perimetrata dal P.R.G. come E3 per una superficie totale di 28.921 mq. e ciò in quanto l'esclusione è in aperta violazione del disposto dell'art. 44 T.U. espropriazioni, nonché richiedere al CTU i chiarimenti richiesti in ordine alla classificazione nel PRG di Porto Sant'Elpidio le aree occupate individuate al foglio 10, part. 7 (per mq. 2700), 402, 403.
4) Nel merito dichiarare che le aree temporaneamente occupate dalla società
non sono mai state restituite agli attori e per l'effetto Controparte_1 condannare la convenuta al pagamento del risarcimento per occupazione senza titolo delle aree di cui alle particelle 7 (mq. 2.700), 402 (mq. 460) e € 430 (ma.
470) nella misura di €.2.843,5 annui a decorrere dal 14/11/2014 fino alla data di effettivo rilascio, con interessi e rivalutazione monetaria, ovvero subordinatamente €.1.294,45, per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 18 5) Riconoscere agli attori il diritto alla personalizzazione del danno biologico, riconoscendo la maggiorazione delle somme riconosciute dal primo Giudice del
30%, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse che la sentenza impugnata abbia stabilito che il calcolo della devoluzione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e della successiva rivalutazione oltre interessi debba essere effettuato al momento della immissione in possesso nelle proprietà degli attori (gennaio 2008), confermare sul punto la sentenza n 453/2021; qualora invece, l'ill.mo Giudice d'Appello ritenesse che il primo Giudice abbia inteso far decorrere la devoluzione e la successiva rivalutazione dal deposito delle due CTU, annullare la sentenza sul punto perché errata ed in contrasto con i principi espressi fin da Cass. SS.UU. 1712/1995 e per l'effetto dichiarare che la devoluzione delle somme dovute dalla società convenuta a titolo di risarcimento danni decorre dal deposito delle CTU all'immissione in possesso da parte della società nella proprietà degli attori e che da tale data deve essere CP_1 calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme progressivamente rivalutate.
7) Annullare la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e posto a carico in solido le spese delle CTU, condannando la società
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre Controparte_1 al rimborso integrale degli attori delle spese di CTU.
8) Dichiarare inammissibili ed infondati i motivi di appello incidentale della e CP_2 per l'effetto rigettarli.
9) Dichiarare la tenuto al pagamento di un risarcimento danni agli appellanti CP_2 ex art. 96 c.p.c. per aver resistito nel giudizio di appello in malafede con affermazioni e deduzioni su fatti falsi e per proposizione di motivi di appello incidentale su tesi assolutamente contrarie alla unanime giurisprudenza della
Cassazione (Cass. Civ. sez. 3° del 17-10-2019 n. 26299) nella misura che
l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia”.
Per l'appellante incidentale: “In via principale:
pagina 3 di 18 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri ed Parte_2
per tutti i motivi esposti in narrativa. Parte_1
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via incidentale:
3) Riformare la sentenza del Tribunale di Fermo n. 453/2021 relativamente ai capi di sentenza impugnati e come individuati ai punti I, II e III dell'appello incidentale proposto e per l'effetto condannare l'appellante alla restituzione degli importi già pagati da ai Sig.ri in esecuzione della Controparte_1 Pt_1 sentenza di primo grado, nella misura che risulterà dall'accoglimento dell'appello incidentale medesimo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1 Parte_2 ed convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo
[...] Parte_1 la società per vedere accertato il proprio diritto alla Controparte_1 restituzione dei terreni di loro proprietà, siti nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM)
- occupati dalla convenuta per la realizzazione della terza corsia dell'A14 e non ancora rilasciati - nonché il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al necessario ripristino dei luoghi nello stato precedente l'occupazione e, infine, il diritto al ristoro dei danni subiti per effetto dell'illegittima occupazione - ed utilizzazione - dei terreni prima adibiti a colture ed in conseguenza dell'alterazione del naturale deflusso delle acque piovane.
Gli attori chiedevano, inoltre, che la società convenuta fosse condannata - previo accertamento del superamento dei limiti sonori stabiliti dal D.P.R. 142/2004 - ad eliminare gli effetti di detto inquinamento acustico mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti e al risarcimento del danno biologico asseritamente subito dagli attori a causa delle immissioni acustiche provenienti dal cantiere autostradale, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali da deprezzamento degli immobili di proprietà degli attori, anch'essi conseguenti alle lamentate immissioni rumorose.
pagina 4 di 18 Nel dettaglio, parte attrice esponeva che Persona_1 Parte_2 ed erano comproprietari di una villa del '600 - nella quale avevano Parte_1 la propria residenza - e degli annessi terreni - ubicati in Comune di Porto
Sant'Elpidio e identificati al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 3, mapp.
109, 11, 12, 13, 19, 20 114 e 7 - che erano stati interessati dai lavori di realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A14, tratto Ancona Sud-Porto
Sant'Elpidio ed erano stati - in parte - espropriati e - in parte - occupati a titolo temporaneo da , per l'esercizio di attività di cantiere, Controparte_1 mediante collocazione dei mezzi d'opera, e di altre attività strumentali ai suddetti lavori.
Si costituiva in giudizio , eccependo la legittimità della Controparte_1 procedura ablatoria finalizzata all'acquisizione dei terreni da parte dell'Autorità espropriante, oltre che l'inammissibilità - ed infondatezza - della domanda di retrocessione delle aree espropriate e rilevando, in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree, delle quali chiedeva l'integrale rigetto.
Il Tribunale di Fermo, in parziale accoglimento delle domande proposte, riconosceva il diritto degli attori ad ottenere l'indennità di occupazione sine titulo rispetto alla sola particella 402, per la superficie di mq. 480; il diritto al risarcimento dei danni per la (mancata) rimessione dei luoghi in pristino stato, nonché per i danni arrecati alle colture e ai terreni dal deflusso non naturale delle acque piovane.
Inoltre, il Giudice di prime cure liquidava agli attori il risarcimento dei danni alla salute derivati dall'accertato superamento dei limiti delle immissioni sonore e il danno da deprezzamento subito dagli immobili per effetto dell'inquinamento acustico.
Di conseguenza, il Tribunale di FERMO condannava la società convenuta al pagamento, in favore degli attori - in solido - della somma di €.226,59 (oltre interessi legali); della somma di €.212.189,00 (oltre interessi e rivalutazione); inoltre, condannava la medesima società al pagamento delle seguenti somme: in favore di €.9.771,50 (oltre interessi e rivalutazione); in favore di Persona_1
pagina 5 di 18 €.22.991,00 (oltre interessi e rivalutazione) e, in favore di Parte_2
€.11.884,50 (oltre interessi e rivalutazione). Parte_1
Infine, compensava tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti - in egual misura - le spese di C.T.U.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
- anche in qualità di eredi della madre , nelle more
[...] Persona_1 deceduta - previa richiesta di ammissione di supplemento di C.T.U. per la determinazione e riconoscimento del maggiore danno patrimoniale da deprezzamento del compendio immobiliare di loro proprietà derivanti dalle immissioni acustiche, chiedendo altresì di dichiarare che le aree temporaneamente occupate dalla società non sono mai Controparte_1 state restituite agli attori e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento del risarcimento per occupazione sine titulo delle aree di cui alle particelle 7, 402
e 403 nella misura di €.2.843,5 annui a decorrere dal 14.11.2014 fino alla data di effettivo rilascio, ovvero - in subordine - nella misura di €.1.294,45 annui, per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Gli appellanti, inoltre, hanno chiesto che sia loro riconosciuto il diritto alla personalizzazione del danno biologico, con la maggiorazione del 30% rispetto alle somme liquidate dal primo Giudice, con condanna alle spese di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La , ritualmente costituitasi, ha chiesto in primo Controparte_3 luogo di dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ex adverso interposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Inoltre, ha formulato appello incidentale, chiedendo di condannare gli appellanti - in solido - alla restituzione degli importi già pagati da agli Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, nella misura che risulterà Pt_1 dall'accoglimento dell'appello incidentale medesimo.
In particolare, la società appellata ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la convenuta a versare la somma di €.54.395,00, per la
(necessaria) rimessione delle aree in pristino stato;
la somma di €.3.024,00, per danno danni da mancata regimentazione delle acque;
l'importo di €.154.770,00,
pagina 6 di 18 per deprezzamento degli immobili e, da ultimo, le somme riconosciute a favore degli attori quale danno non patrimoniale (conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica degli stessi).
In data 14.2.2024, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di gravame - da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico, trattandosi di questioni fra loro connesse - gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i terreni - già oggetto di occupazione temporanea - dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (26.11.2014), sarebbero sempre rimasti nella piena e materiale disponibilità dei proprietari, in considerazione dell'opposizione dagli stessi formulata a che la società convenuta - odierna appellata - potesse accedere alle aree per terminare i lavori e riportare in pristino stato le aree da riconsegnare.
Pertanto, nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale di merito avrebbe ingiustamente ed erroneamente disatteso la domanda attorea finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo, tuttora perdurante.
Com'è noto, l'art. 416, comma 3, c.p.c. prevede l'onere - per il convenuto - di prendere posizione nella memoria difensiva sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.
Tale norma costituisce - unitamente a quella di analogo contenuto prevista dall'art. 167 per il rito ordinario - il fondamento per l'affermazione del “principio di non contestazione”, alla cui stregua i fatti non contestati non sono bisognosi di prova.
Principio oggi recepito - espressamente ed in via generale - dall'art. 115, come riformato dall'art. 45, 14° co., L. 18.6.2009, n. 69.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute sul tema, hanno affermato che il principio di non contestazione si fonda sul principio dispositivo in senso ampio,
pagina 7 di 18 per il quale solo le parti hanno il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della stessa e, di conseguenza, solo le parti hanno il potere di scegliere - contestandoli o meno - se rendere i fatti allegati bisognosi - o meno - di prova.
Per quanto riguarda gli effetti della mancata contestazione, il giudice dovrà ritenere sussistente il fatto non contestato, astenendosi dal “controllo probatorio”, poiché la condotta processuale delle parti esclude la necessità stessa degli accertamenti richiesti e il fatto non deve essere provato perché non controverso.
L'orientamento prevalente tende a considerare la non contestazione dei fatti principali come vincolante per il giudice attraverso la mera applicazione del principio di non contestazione in termini di non necessità della prova del fatto pacifico.
Nel caso d'interesse, risulta pacifica - in quanto incontestata - la circostanza che a far data dalla scadenza della dichiarazione di CP_1 Controparte_1 pubblica utilità (e, dunque, a decorrere dal 26.11.2014), non abbia più avuto accesso alle aree di proprietà degli attori odierni appellanti, a seguito dell'espresso divieto, formalizzato con plurime diffide - sia scritte che verbali - anche nel corso delle operazioni di C.T.U.
Tale circostanza si evince dalle affermazioni del C.T.U., Ing. il quale nel Per_2 proprio elaborato tecnico scrive: “Al temine della legittima occupazione i suoli della particella 7 (2700 mq) sono tornati nella disponibilità della proprietà, che ha vietato l'accesso alla società, che li aveva occupati. Tuttavia i suoli della part. 7, o almeno una parte di essi, sebbene siano tornati nella disponibilità della proprietà, in quanto la stessa ha vietato alla convenuta di accedervi, hanno subito per effetto della realizzazione di opere provvisionali funzionali all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità (strada di accesso al cantiere, etc..) delle reversibili trasformazioni, che ne hanno determinato una limitazione delle facoltà proprietarie e dunque una diminuzione di valore. Andrà dunque stimato
l'indennizzo corrispondente a tale diminuzione di valore. Quest'ultimo può essere ragguagliato alla spesa necessaria al rispristino dello stato dei luoghi ex ante”.
pagina 8 di 18 Tali asserzioni sono state confermate anche dalle osservazioni presentate dai
C.T.P. degli appellanti.
In ogni caso, pur in assenza di un formale atto/verbale di riconsegna, il possesso dell'area da parte dei proprietari non può essere revocato in dubbio, in quanto desumibile ex actis e, in particolare, dal compendio probatorio offerto dalla parte appellata a seguito della contestazione della circostanza, sollevata dagli appellanti solo nel presente grado di giudizio (v. diffide inviate dall'Avv. alla società Pt_1
ad al C.T.P. e al difensore di Controparte_4 Controparte_1
nel giudizio di primo grado). CP_2
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Fermo ha ritenuto che “le difese attoree non abbiano superato le eccezioni svolte dalla convenuta proprio in ordine alla mancata restituzione delle particelle in questione successivamente al termine di durata massima dei lavori” e ha riconosciuto sussistente esclusivamente il diritto degli attori all'indennità di illegittima occupazione per tutto il periodo con riferimento alla sola particella 402, per una superficie di mq. 480, per un totale - stimato dal C.T.U., con riferimento ai valori di mercato del tempo - pari a complessivi €.226,59 (importo “da intendersi già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria”).
Le doglianze degli appellanti sul punto risultano, pertanto, destituite di fondamento.
Per ragioni di contiguità logica, occorre a questo punto esaminare il primo motivo di appello incidentale, con il quale lamenta l'erroneità della sentenza CP_2 gravata, nella parte in cui ha riconosciuto agli attori la somma di €.54.395,00, quale costo per la rimozione di materiale per ca. 2.150,00 mq. e per la posa di altrettanto terreno - per la riduzione del fondo in pristino stato - nonché la somma di €.3.024,00 per i danni da mancata regimazione delle acque, sull'assorbente rilievo che l'ASPI, nonostante la disponibilità in tal senso manifestata - anche in pendenza di giudizio - si sarebbe trovata nell'impossibilità di provvedere alla remissione in pristino delle aree proprio a causa del comportamento ostativo degli attori che avrebbero “concorso in modo
pagina 9 di 18 determinante alla causazione del danno stesso o, quantomeno, al suo aggravamento”.
Il motivo è infondato.
Ed invero, come sopra osservato, gli attori risultavano legittimati ad esercitare il pieno possesso dei terreni per cui è causa, in quanto l'autorizzazione all'occupazione d'urgenza risultava scaduta nel novembre del 2014 (e, precisamente, in data 26.11.2014).
Dunque, nessuna condotta colposa è ascrivibile ai proprietari dell'immobile, in quanto gli appellanti principali - proprietari delle aree de quibus - hanno correttamente e legittimamente esercitato un loro diritto, ossia lo ius possidendi.
La società era, infatti, tenuta ad adottare nei tempi previsti Controparte_1
- e, dunque, prima della scadenza del permesso di occupazione - tutte le misure di salvaguardia che non richiedessero speciali cautele da parte dei terzi, ai quali non si può, quindi, imputare la mancata adozione di tali cautele.
Ed infatti, non può essere ascritto a colpa concorrente dello stesso danneggiato il non avere sopperito - mediante l'adozione di personali cautele ed autonome iniziative - al difetto in cui sia incorso l'esercente l'attività pericolosa con l'omessa adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, non assurge a fatto colposo neppure la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, anche nel caso in cui un'azione tempestiva avrebbe circoscritto l'entità del danno (v., in tal senso, Cass.
3797/2019).
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche rispetto a tale statuizione.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti principali contestano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur avendo riconosciuto un deprezzamento degli immobili di loro proprietà per effetto delle immissioni rumorose provenienti dall'autostrada, ha determinato il relativo danno - anziché rispetto alla totalità del compendio immobiliare - con esclusivo riferimento ad una parte dello stesso (la più vicina all'infrastruttura autostradale) nella quale,
pagina 10 di 18 peraltro, sono presenti le abitazioni di e della defunta Parte_2
Persona_1
Il motivo non ha pregio.
L'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni rumorose - e, conseguentemente, il risarcimento del danno riconosciuto in primo grado - è stato correttamente operato dal C.T.U. ed avallato dal Giudice, in quanto ritenuto pienamente conforme al quesito posto.
Tale valutazione appare congrua, poiché ha avuto ad oggetto l'unica porzione dell'immobile a destinazione abitativa, esposta direttamente all'infrastruttura autostradale (peraltro già presente da lungo tempo) ed in prossimità della quale sono stati effettuati i rilievi fonometrici autorizzati dallo stesso Giudice.
La restante parte del compendio immobiliare non è stata oggetto di alcun rilievo ed indagine peritale in quanto più distante dalla sede autostradale e, comunque, non adibita a civile abitazione (trattandosi di locali ad uso magazzino e/o pertinenze); inoltre, dal compendio probatorio fornito dagli appellanti non emerge che anche le restanti parti dell'immobile potessero essere interessate da un maggior rumore proveniente dall'autostrada, riconducibile alla realizzazione della
“terza corsia”.
In proposito, si osserva che, in applicazione della disciplina in subiecta materia, il deprezzamento dell'immobile deve essere liquidato ai sensi dell'art. 44, D.P.R.
327/2001, secondo cui è indennizzabile la “permanente diminuzione di valore per la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”; è chiaro, pertanto, come
- in virtù di tale disposizione - incombesse sul proprietario l'onere di provare l'esistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello già valutato (e, si presume, liquidato) in sede di stima in seno al procedimento di espropriazione.
Dunque, per rivendicare un maggior danno, non è sufficiente la mera allegazione di una pretesa unitarietà del compendio immobiliare interessato, o la sua riconducibilità ad un unico proprietario, poiché ciò implicherebbe l'ingiustificata - ed indimostrata - estensione del pregiudizio a porzioni del bene non inficiate da un minor godimento o dagli effetti pregiudizievoli delle immissioni provenienti dall'autostrada (e, più precisamente, dalla realizzazione della “terza corsia”).
pagina 11 di 18 Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di inquinamento acustico, i valori e le prescrizioni di cui alla l. n. 447 del 1995 e al d.p.c.m. del 5 dicembre 1997 sono volti a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare e non anche quella relativa a ciascun vano all'interno di quest'ultima, di talché l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari.” (Cass. Civ. ord. 20447/2023).
Ed invero, il danno da immissione acustica, liquidato ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve essere supportato da adeguati elementi probatori che dimostrino il pregiudizio effettivamente patito in concreto dall'asserito danneggiato.
Nella fattispecie, ciò non è avvenuto per l'intero immobile, ma soltanto per la porzione indicata dal C.T.U. e alla quale è stato correttamente circoscritto l'accertamento: trattandosi di un immobile molto vasto è verisimile che le immissioni acustiche possano disperdersi/attenuarsi grandemente nelle aree del terreno più distanti dall'autostrada.
Del resto, a supporto di quanto appena sostenuto, deve evidenziarsi che gli stessi attori - in citazione - avevano indicato (rispetto a tale voce di danno) un valore riferito solo alla porzione ospitante l'abitazione di parte attrice.
Il capo della sentenza di primo grado che - sulla base della pretesa intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall'autostrada - ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico in favore degli odierni appellanti è contestato da entrambe le parti processuali, sebbene per opposte ragioni.
Sul punto, merita accoglimento il gravame formulato dalla società CP_1 mediante il proprio appello incidentale.
Il danno non patrimoniale lamentato dagli attori, infatti, è stato riconosciuto sulla base delle conclusioni della C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, senza che fossero in alcun modo esaminate le eccezioni sollevate dalla convenuta
. Controparte_1
Nel merito, nel caso di specie, va riscontrata la funzione meramente esplorativa della C.T.U. medico-legale, in quanto gli attori non hanno mai prospettato - né in pagina 12 di 18 citazione, né successivamente - le specifiche menomazioni dell'integrità psico- fisica asseritamente subite a causa del lamentato inquinamento acustico, né gli elementi di fatto comportanti un'alterazione delle loro abitudini di vita e/o dei loro assetti relazionali.
Deve, pertanto, riscontrarsi sia un difetto di allegazione probatoria che di dimostrazione del danno biologico, tanto nella sua esistenza, quanto nella sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati dagli attori (odierni appellanti) e le immissioni sonore riconducibili alla realizzazione della “terza corsia” autostradale.
La C.T.U. è stata, dunque, disposta (ed espletata) senza che la stessa fosse giustificata da alcun elemento probatorio - documento o esame clinico, allegato da parte attrice - che prospettasse disturbi o sofferenze da cui i danneggiati fossero effettivamente afflitti e l'esistenza di conseguenti terapie, cure o rimedi di altra natura, a cui gli stessi si fossero sottoposti durante gli anni di pretesa esposizione ai rumori provenienti dal cantiere e/o riconducibili al traffico autostradale.
Com'è noto, la consulenza d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per “alleggerire” l'onere probatorio sulla stessa incombente.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità afferma che “Le parti (…) non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. Civ., sez. III, ord. 18.09.2020, n. 19631).
Le censure della società appellata, poi, sono avvalorate dalla circostanza che le indagini diagnostiche svolte dal C.T.U. per accertare l'eventuale presenza di disturbi psichici e/o uditivi nei soggetti esaminati si sia sostanziata in un mero interpello degli interessati - senza che sia stata effettuata un'anamnesi, né
pagina 13 di 18 un'analisi dei precedenti clinici - il tutto in assenza dei necessari riscontri oggettivi, tramite esami diagnostici o altro.
Va considerato, inoltre, che l'attore a prescindere dal dato Parte_1 formale della residenza - di per sé solo inidoneo a dimostrare l'effettiva stabile presenza in loco del soggetto, soprattutto ove tale circostanza si ponga in contrasto con altri elementi rilevati, quali, ad esempio, l'esercizio della professione legale nella città di Roma, molto distante dai luoghi di causa - non ha dimostrato di dimorare stabilmente nell'immobile interessato dei rumori e, quindi, di aver subito i lamentati danni derivanti dalle denunciate immissioni acustiche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la decisione del giudice di prime cure di ammettere la C.T.U. medico-legale e di fondare - sulle risultanze della stessa - il riconoscimento del danno biologico a favore degli attori, deve ritenersi errata, con conseguente riforma del capo della sentenza nel quale è stato liquidato il danno non patrimoniale in favore degli attori Parte_1 [...] ed Parte_2 Persona_1
Pertanto, gli odierni appellanti dovranno restituire alla società Controparte_1 tutte le somme ricevute dagli stessi e dalla comune dante causa
[...]
Persona_1
● nella misura di €.9.771,50 oltre interessi e rivalutazione, per il danno liquidato in favore della defunta Persona_1
● nella misura di €.22.991,00 oltre interessi e rivalutazione, per il danno liquidato a Parte_2
● nella misura di €.11.884,50 oltre interessi e rivalutazione, per il danno liquidato a Parte_1
Il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento della personalizzazione risulta assorbito.
Con ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'errata quantificazione del maggior danno per svalutazione monetaria ex art. 2056 c.c., in relazione all'art. 348 n. 2 c.p.c.
Anche tale doglianza è infondata.
pagina 14 di 18 Posto che gli odierni appellanti non hanno fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme loro spettanti, il c.d. lucro cessante è stato equitativamente calcolato dal primo Giudice - ex art. 2056 c.c. - partendo da una base di calcolo costituita dal credito attuale.
In proposito, giova rammentare che “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.”
(Cass. civ. Sez. III Ord., 1.2.2023, n. 2979).
Pertanto, in linea di principio, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per deprezzamento degli immobili di proprietà attrice, va devalutata al momento in cui si è verificato il pregiudizio arrecato e, quindi, rivalutata - di anno in anno - fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie, tuttavia, non appare corretto ricondurre acriticamente la produzione del danno - da deprezzamento degli immobili, derivante dal maggiore inquinamento acustico conseguente alla realizzazione della “terza corsia” - al momento di immissione in possesso (eseguita da nel 2008, allo scopo di CP_2 iniziare i lavori per la realizzazione della “terza corsia”).
Ed invero, in mancanza di un riferimento temporale preciso rispetto al verificarsi dei lamentati danni, la devalutazione delle somme dovute dalla società convenuta a titolo di risarcimento va effettuata alla data di deposito della C.T.U. dell'Ing.
(2.10.2018), che rappresenta l'unico orizzonte certo, trattandosi del Per_2 momento in cui le parti hanno effettivamente avuto piena conoscenza dell'entità
pagina 15 di 18 delle immissioni (riconducibili al traffico autostradale e non ai lavori di realizzazione della terza corsia).
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento devalutata a tale data deve, poi, essere calcolata - anno per anno - la rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat Foi, come correttamente indicato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata.
Va, infine, rigettato, anche il secondo motivo di appello incidentale, con il quale la società appellata si duole che il Giudice di prime cure, nel riconoscere “il superamento dei limiti normativamente previsti” e, conseguentemente, accordando il risarcimento sia per il deprezzamento degli immobili per cui è causa, sia per il danno biologico subito dagli attori, ha implicitamente disatteso l'eccezione sollevata da in merito all'applicabilità - Controparte_1 alla fattispecie sub iudice - del D.P.C.M. 14.11.1997, che dà attuazione alla legge quadro n. 447/1995.
Invero, sostiene la difesa della società che il D.P.R. 447/1995 avrebbe
“prefigurato l'istituzione di un regime speciale”, in deroga a quelli fissati dallo stesso D.P.R.447/1995; tale deroga sarebbe stata attuata dal D.P.R. 142/2004.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ritiene che i limiti legali previsti per le immissioni acustiche valgano per le amministrazioni e per i soggetti pubblici che sono tenuti a rispettarli, ma non hanno alcun valore con riferimento alla tutela del diritto costituzionale alla tutela della salute, che trova attuazione nella previsione codicistica dell'art. 844 c.c.
Infatti, la tutela amministrativa e la tutela civilistica hanno uno scopo differente.
La Corte Suprema, in proposito, ha precisato che: "In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica
e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art.
6-ter conv., con modif., dalla L. n. 13 del
2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata,
pagina 16 di 18 il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione" (Sez. 3, Sent. n. 20198 del 2016; Sez. 3, Sent. n.
20927 del 2015).
Dunque, al caso di specie vanno applicati i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, e relative norme di attuazione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla società Controparte_1
, restano validi i principi richiamati dalla giurisprudenza sopra citata con
[...] riferimento al comma 1 anche dopo l'aggiunta - al D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter
- del comma 1 bis, convertito dalla L. n. 13 del 2009.
In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, di contro,
l'eventuale rispetto degli stessi non può far ritenere senz'altro lecite siffatte immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi posti in subiecta materia dall'art. 844 c.c., tenendo presente - fra l'altro - la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi delle immissioni per la salute (ex plurimis, Cass. Ord. n. 35856 del 2021; Cass. Sentenza n. 939 del
17/01/2011; Cass. Sentenza n. 8474 del 27/04/2015).
In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado e va disposta l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
Le spese di C.T.U. medico-legale, invece, coerentemente con quanto sopra rilevato, devono essere poste interamente a carico degli attori (odierni appellanti), avuto riguardo al rigetto della relativa domanda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 [...]
e - anche quali eredi di - e sull'appello Pt_2 Parte_1 Persona_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
453/2021, emessa dal Tribunale di Fermo in data 12.10.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 17 di 18 - rigetta l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dagli attori e condanna e alla restituzione, in favore di Parte_2 Parte_1 CP_1
di quanto ricevuto - dai medesimi e della de cuius
[...] Controparte_1 Persona_1
- a tale titolo;
[...]
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
- pone interamente a carico di e , in solido, Parte_1 Parte_2 le spese della C.T.U. medico-legale espletata in primo grado.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5.6.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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