Cass. civ., sez. I, ordinanza 27/03/2025, n. 8070
CASS
Ordinanza 27 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 18 dicembre 2024, con pubblicazione il 27 marzo 2025. Le parti in causa sono una società di subappalto e l'Università degli Studi di Udine. La società ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'appello di Trieste, che aveva respinto la sua richiesta di pagamento diretto per prestazioni eseguite, sostenendo che l'Università fosse responsabile per i mancati pagamenti da parte dell'appaltatore principale, in virtù di normative specifiche che avrebbero imposto tale obbligo.

Il giudice ha esaminato le questioni giuridiche sollevate, in particolare l'applicabilità dell'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 13 della l. n. 180 del 2011, ritenendo che non sussistesse un obbligo di pagamento diretto da parte dell'Università, poiché il bando di gara non lo prevedeva. La Corte ha inoltre chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento non era ammissibile, in quanto l'Università aveva acquisito le prestazioni in virtù di un contratto oneroso, escludendo quindi la possibilità di un arricchimento indiretto. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, confermando la decisione della Corte d'appello e imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese legali.

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Massime1

In tema di ingiustificato arricchimento, l'azione ex art. 2041 c.c. è ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento è ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita dall'impoverito in favore di un altro ente pubblico, ovvero quando l'arricchimento è conseguito dal terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, consegue la prestazione in virtù di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario.

Commentario1

  • 1Ingiustificato arricchimento indiretto: quando si può agire contro il terzo arricchito (Cass. 32808/25)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 31 gennaio 2026

    La Cassazione conferma l'azione ex art. 2041 c.c. anche contro chi si arricchisce indirettamente, se il vantaggio è gratuito e l'operazione è unitaria La Cassazione (sent. n. 32808/2025) chiarisce che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è esperibile anche contro il terzo che si sia arricchito solo indirettamente, purché l'arricchimento derivi da un'operazione economica unitaria e sia stato conseguito a titolo gratuito. In particolare, il depauperato può agire non solo contro chi ha materialmente ricevuto il denaro (accipiens), ma anche contro chi, pur estraneo al rapporto, abbia ottenuto un incremento patrimoniale (ad esempio l'acquisto di un diritto reale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 27/03/2025, n. 8070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8070
Data del deposito : 27 marzo 2025

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