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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/08/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1786/2024 RG avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.312/2024 del 19.09.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1397/2024”
promossa da
(CF: rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1 cui st Cascione n.42 n.2 è eletto domicilio
– parti attrice/opponente –
contro
(CF/PI: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 r (CF/PI: Controparte_2
), rappresentata e difes Matteo P.IVA_2
presso il cui studio in Milano alla via Matteo BANDELLO n.5 è eletto domicilio
– parte convenuta/opposta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parti attrice/opponente Parte_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Imperia, in data 18.09.2024 portante il n. 312/2024 R.G. 1397/2024, notificato in data 10.10.2024; - rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio»
⁃ per la parta convenuta/opposta Controparte_1 « Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione respinta, in via preliminare: solo per tuziorismo, per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, concedere, ordinare e disporre la provvisoria esecuzione del D.I. n. 312/2024; in via principale: per i motivi di fatto e diritto dedotti in espositiva, integralmente rigettare e respingere tutte le infondate domande svolte in sede di opposizione dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 312/2024; in ogni caso, per quanto Parte_1 occorrer possa, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di € 50.000,00, oltre interessi sul capitale, come da Parte_1 ricorso per D.I.; in ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. 4% e IVA 22%, del presente giudizio e del giudizio monitorio, oltre successive spese occorrende»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa da Controparte_1
, quale cessionaria del credito vantato, in ragione Controparte_2 del contratto di mutuo fondiario del 9.9.2009, da nei confronti di Parte_2
e assistito da fideiussione prestata in data 09.09.2009 da Parte_3 [...] ento di tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo fondiar Parte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI alla concorrenza dell'importo di € 250.000,00, il decreto ingiuntivo n.312/2024 del 19.09.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1397/2024, col quale le veniva intimato, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma complessiva di € 50.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a fronte del mancato pagamento da parte di delle rate del mutuo fondiario, dedotta la nullità della Parte_3 fid della normativa antitrust (art. 2 della L. 287/1990 e della risoluzione della banca d'Italia n.55 del 22.04.2005), eccepita la prescrizione del credito azionato in via monitoria per violazione dell'art. 1957 cc, avendo la banca agito nei suoi confronti a distanza di oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, essendo nulla la deroga dei detti termini contenuta nella lettera di fideiussione per violazione della normativa antitrust, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e per essa , instando Controparte_2 per la revoca del decreto ingiuntivo n.312/2024 del 19.09.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1397/2024, con vittoria di spese e compensi. 1.1) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e per essa che, allegata Controparte_2 la propria legittimazione attiva, contestata l'applicabilità della sanzione di nullità ex L. 287/1990 e art. 1419 cc in quanto si versava in ipotesi di fideiussioni specifiche e non omnibus, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 1.2) Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 22.07.2025 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla legittimazione attiva di Premesso che la legittimazione ad agire Controparte_1 attiene al diritto di azione e che la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, nella specie la
[...]
ha offerto la prova della titolarità del credito azionat Controparte_1 propria legittimazione attiva. 2.1) La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D, Lgs 385/1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cass. 4116/2016; cass. 16368/2025). 2.1.1) Al riguardo la pubblicazione dell'avviso della cessione della Gazzetta Ufficiale – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva, è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (cass. ,22548/2018; cass. 5617/2020; cass. 16368/25). 2.1.2) In particolare, «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs n.385 del 1993, è sufficiente dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cass. n. 31188/2017; cass. n. 4277/2023; cass. n. 16368/2025). 2.1.3) Non è, pertanto, necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione
2 dott. Pasquale LONGARINI per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. 2.1.4) Qualora, pur non essendo in sé contestata l'esistenza dell'operazione di cessione dei crediti “in blocco”, sia stata contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuati in blocco oggetto di cessione (come nella specie, laddove l'attore/opponente, in sede di note di replica, lamenta che la pubblicazione in GU «…. di sicuro non da contezza – in questa sua minima struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere»), è stato precisato dal giudice di legittimità (cass. n. 17944/2023 e ribadito da cass. n. 16368/2025): (i) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs 385/1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla GU ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs; (ii) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella GU potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
(iii) che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. 2.2) Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza se in concreto, avendo acquistato pro soluto tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora e altri accessori derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari, chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafogli e conto anticipi, indicati nella GU n.74 del 24.06.2017 (doc. n. 1 di parte convenuta/opposta), tra i crediti acquistati e relativi interessi maturati indicati nella detta GU sia ricompreso il credito per la cui tutela ha agito in via monitoria, , avendo prodotto in giudizio l'estratto Controparte_1 conto certi i parte convenuta/opposta), ha offerto la prova della titolarità del credito azionato e della propria legittimazione attiva. Invero, il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Tale vantaggio, infatti, vale anche per i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione – e conseguentemente anche ai loro mandatari – e ciò sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 4, comma 1, L. n. 130 del 1999 (cassazione n. 31577 del 3/12/2019)
(3) sui motivi di opposizione. I motivi di opposizione sono infondati e, pertanto, l'opposizione va rigettata. 3.1) La eccezione di nullità della fideiussione è priva di pregio. 3.1.1) In ordine alla qualificazione del contratto di garanzia posto a fondamento dell'ingiunzione, che reca l'importo massimo garantito dalla in € 250.000 pari al Pt_1 mero valore capitale del finanziamento, si ritiene che abbia natura fideiussoria specifica, non già omnibus, in quanto contenente disposizioni riferite al solo contratto di mutuo fondiario stipulato, in data 9.9.2009, con rogito Notaio RE rep. 58413/Racc.26794, tra e e non già a tutte le obbligazioni Parte_2 Parte_3 intercorrenti tra la e la . Parte_3 Parte_2
3 dott. Pasquale LONGARINI 3.1.2) L'unica differenza tra le fideiussioni omnibus e quelle specifiche consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni di un debitore;
le seconde, riguardano le obbligazioni nascenti da una (o plurime) specifica operazione. 3.1.3) La mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di questa fideiussione siano nulle poiché non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Nelle fideiussioni cc.dd. “specifiche”, ovverosia nelle fideiussioni rilasciate (sia pure a favore di creditore bancario ma) a garanzia di una singola operazione, non essendo state oggetto di specifica istruttoria da parte della Banca d'Italia e non potendo dirsi sanzionate dal provvedimento n.55/2025, la nullità non scaturisce dalla mera coincidenza tra il contenuto delle clausole contrattuali e di quelle contenute nell'intesa anticoncorrenziale, in quanto il loro inserimento nel singolo contratto potrebbe essere dovuto a circostanze specifiche e rivelarsi obiettivamente giustificato. 3.1.4) Pertanto, diversamente da ciò che accade per le fideiussioni omnibus (essendo state queste oggetto di specifica istruttoria da parte della Banca d'Italia e sanzionate), mancando un'intesa a monte, che possa ritenersi replicata nel singolo contratto, in spregio alle regole della libera concorrenza, oltre alla produzione dello schema ABI, evidenziando la nullità delle singole clausole del contratto, è onere del garante dimostrare che vi è stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si è riflessa anche sulla validità della fideiussione rilasciata. Il fideiussore dovrà, dunque, provare l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate. Prova che potrà essere fornita con l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc a quanti più altri istituti possibile, mediante il deposito, circoscritto in un determinato lasso temporale, del modello delle fideiussioni specifiche applicato. 3.1.5) Pur contenendo l'art. 6 del contratto di fideiussione oggetto di contesa la clausola, esaminata nella sentenza delle sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, di deroga ai termini di cui all'art. 1957 cc, che costituisce pedissequa applicazione dell'articolo 6 dello schema ABI, non avendo le parti opponenti provato l'utilizzo diffuso ed uniforme del cd. schema ABI, deve dunque rigettarsi la domanda principale volta alla declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione per riproduzione delle clausole abusive dello schema ABI. La ridetta clausola incriminata, contenuta in un contratto di fideiussione a garanzia di uno specifico rapporto (nella specie, di mutuo fondiario) con l'ente finanziatore, potrebbe essere legittima, in quanto espressione di autonomia privata e del corretto svolgimento delle dinamiche del mercato. 3.2) Ugualmente priva di pregio è la ritenuta indeterminatezza/incertezza del credito vantato. 3.2.1) Dall'esame del conteggio analitico del credito (doc. 4 di parte convenuta/opposta), del contratto di mutuo fondiario e del piano di ammortamento, si inferisce che nulla abbia versato dal momento della percezione Parte_3 delle somme da parte dell'istituto di credito. Pertanto, è chiara l'origine, la natura (capitale e interessi) e l'entità degli importi azionati. 3.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 312/2024 del 19/09.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1397/2024, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
(4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo
4 dott. Pasquale LONGARINI rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio,
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla società Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa Controparte_1 CP_2
, le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così Controparte_2 ivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza di una fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001 a € 260.000: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 3.341,90, di cui € 2.906,00 per compenso tabellare ed € 435,90 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 312/2024 del 19/09.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1397/2024 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc 3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) al Parte_1 pagamento delle spese della fase monitoria
5 dott. Pasquale LONGARINI 4) condanna al pagamento in favore società Parte_1 [...] l legale rappresentante pro-tempore, e per essa Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio di opposizione che Controparte_2 i € 2.906,00 per compenso tabellare ed € 435,90 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.08.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1786/2024 RG avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n.312/2024 del 19.09.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1397/2024”
promossa da
(CF: rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1 cui st Cascione n.42 n.2 è eletto domicilio
– parti attrice/opponente –
contro
(CF/PI: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 r (CF/PI: Controparte_2
), rappresentata e difes Matteo P.IVA_2
presso il cui studio in Milano alla via Matteo BANDELLO n.5 è eletto domicilio
– parte convenuta/opposta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parti attrice/opponente Parte_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Imperia, in data 18.09.2024 portante il n. 312/2024 R.G. 1397/2024, notificato in data 10.10.2024; - rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio»
⁃ per la parta convenuta/opposta Controparte_1 « Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione respinta, in via preliminare: solo per tuziorismo, per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, concedere, ordinare e disporre la provvisoria esecuzione del D.I. n. 312/2024; in via principale: per i motivi di fatto e diritto dedotti in espositiva, integralmente rigettare e respingere tutte le infondate domande svolte in sede di opposizione dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 312/2024; in ogni caso, per quanto Parte_1 occorrer possa, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di € 50.000,00, oltre interessi sul capitale, come da Parte_1 ricorso per D.I.; in ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. 4% e IVA 22%, del presente giudizio e del giudizio monitorio, oltre successive spese occorrende»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa da Controparte_1
, quale cessionaria del credito vantato, in ragione Controparte_2 del contratto di mutuo fondiario del 9.9.2009, da nei confronti di Parte_2
e assistito da fideiussione prestata in data 09.09.2009 da Parte_3 [...] ento di tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo fondiar Parte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI alla concorrenza dell'importo di € 250.000,00, il decreto ingiuntivo n.312/2024 del 19.09.2024, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1397/2024, col quale le veniva intimato, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma complessiva di € 50.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a fronte del mancato pagamento da parte di delle rate del mutuo fondiario, dedotta la nullità della Parte_3 fid della normativa antitrust (art. 2 della L. 287/1990 e della risoluzione della banca d'Italia n.55 del 22.04.2005), eccepita la prescrizione del credito azionato in via monitoria per violazione dell'art. 1957 cc, avendo la banca agito nei suoi confronti a distanza di oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, essendo nulla la deroga dei detti termini contenuta nella lettera di fideiussione per violazione della normativa antitrust, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e per essa , instando Controparte_2 per la revoca del decreto ingiuntivo n.312/2024 del 19.09.2024 emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG 1397/2024, con vittoria di spese e compensi. 1.1) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e per essa che, allegata Controparte_2 la propria legittimazione attiva, contestata l'applicabilità della sanzione di nullità ex L. 287/1990 e art. 1419 cc in quanto si versava in ipotesi di fideiussioni specifiche e non omnibus, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 1.2) Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 22.07.2025 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla legittimazione attiva di Premesso che la legittimazione ad agire Controparte_1 attiene al diritto di azione e che la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, nella specie la
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ha offerto la prova della titolarità del credito azionat Controparte_1 propria legittimazione attiva. 2.1) La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D, Lgs 385/1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cass. 4116/2016; cass. 16368/2025). 2.1.1) Al riguardo la pubblicazione dell'avviso della cessione della Gazzetta Ufficiale – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva, è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (cass. ,22548/2018; cass. 5617/2020; cass. 16368/25). 2.1.2) In particolare, «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs n.385 del 1993, è sufficiente dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cass. n. 31188/2017; cass. n. 4277/2023; cass. n. 16368/2025). 2.1.3) Non è, pertanto, necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione
2 dott. Pasquale LONGARINI per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. 2.1.4) Qualora, pur non essendo in sé contestata l'esistenza dell'operazione di cessione dei crediti “in blocco”, sia stata contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuati in blocco oggetto di cessione (come nella specie, laddove l'attore/opponente, in sede di note di replica, lamenta che la pubblicazione in GU «…. di sicuro non da contezza – in questa sua minima struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere»), è stato precisato dal giudice di legittimità (cass. n. 17944/2023 e ribadito da cass. n. 16368/2025): (i) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs 385/1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla GU ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs; (ii) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella GU potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
(iii) che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. 2.2) Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza se in concreto, avendo acquistato pro soluto tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora e altri accessori derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari, chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafogli e conto anticipi, indicati nella GU n.74 del 24.06.2017 (doc. n. 1 di parte convenuta/opposta), tra i crediti acquistati e relativi interessi maturati indicati nella detta GU sia ricompreso il credito per la cui tutela ha agito in via monitoria, , avendo prodotto in giudizio l'estratto Controparte_1 conto certi i parte convenuta/opposta), ha offerto la prova della titolarità del credito azionato e della propria legittimazione attiva. Invero, il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Tale vantaggio, infatti, vale anche per i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione – e conseguentemente anche ai loro mandatari – e ciò sulla base dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 4, comma 1, L. n. 130 del 1999 (cassazione n. 31577 del 3/12/2019)
(3) sui motivi di opposizione. I motivi di opposizione sono infondati e, pertanto, l'opposizione va rigettata. 3.1) La eccezione di nullità della fideiussione è priva di pregio. 3.1.1) In ordine alla qualificazione del contratto di garanzia posto a fondamento dell'ingiunzione, che reca l'importo massimo garantito dalla in € 250.000 pari al Pt_1 mero valore capitale del finanziamento, si ritiene che abbia natura fideiussoria specifica, non già omnibus, in quanto contenente disposizioni riferite al solo contratto di mutuo fondiario stipulato, in data 9.9.2009, con rogito Notaio RE rep. 58413/Racc.26794, tra e e non già a tutte le obbligazioni Parte_2 Parte_3 intercorrenti tra la e la . Parte_3 Parte_2
3 dott. Pasquale LONGARINI 3.1.2) L'unica differenza tra le fideiussioni omnibus e quelle specifiche consiste nell'oggetto della garanzia: le prime riguardano tutte le obbligazioni di un debitore;
le seconde, riguardano le obbligazioni nascenti da una (o plurime) specifica operazione. 3.1.3) La mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di questa fideiussione siano nulle poiché non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Nelle fideiussioni cc.dd. “specifiche”, ovverosia nelle fideiussioni rilasciate (sia pure a favore di creditore bancario ma) a garanzia di una singola operazione, non essendo state oggetto di specifica istruttoria da parte della Banca d'Italia e non potendo dirsi sanzionate dal provvedimento n.55/2025, la nullità non scaturisce dalla mera coincidenza tra il contenuto delle clausole contrattuali e di quelle contenute nell'intesa anticoncorrenziale, in quanto il loro inserimento nel singolo contratto potrebbe essere dovuto a circostanze specifiche e rivelarsi obiettivamente giustificato. 3.1.4) Pertanto, diversamente da ciò che accade per le fideiussioni omnibus (essendo state queste oggetto di specifica istruttoria da parte della Banca d'Italia e sanzionate), mancando un'intesa a monte, che possa ritenersi replicata nel singolo contratto, in spregio alle regole della libera concorrenza, oltre alla produzione dello schema ABI, evidenziando la nullità delle singole clausole del contratto, è onere del garante dimostrare che vi è stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si è riflessa anche sulla validità della fideiussione rilasciata. Il fideiussore dovrà, dunque, provare l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate. Prova che potrà essere fornita con l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc a quanti più altri istituti possibile, mediante il deposito, circoscritto in un determinato lasso temporale, del modello delle fideiussioni specifiche applicato. 3.1.5) Pur contenendo l'art. 6 del contratto di fideiussione oggetto di contesa la clausola, esaminata nella sentenza delle sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, di deroga ai termini di cui all'art. 1957 cc, che costituisce pedissequa applicazione dell'articolo 6 dello schema ABI, non avendo le parti opponenti provato l'utilizzo diffuso ed uniforme del cd. schema ABI, deve dunque rigettarsi la domanda principale volta alla declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione per riproduzione delle clausole abusive dello schema ABI. La ridetta clausola incriminata, contenuta in un contratto di fideiussione a garanzia di uno specifico rapporto (nella specie, di mutuo fondiario) con l'ente finanziatore, potrebbe essere legittima, in quanto espressione di autonomia privata e del corretto svolgimento delle dinamiche del mercato. 3.2) Ugualmente priva di pregio è la ritenuta indeterminatezza/incertezza del credito vantato. 3.2.1) Dall'esame del conteggio analitico del credito (doc. 4 di parte convenuta/opposta), del contratto di mutuo fondiario e del piano di ammortamento, si inferisce che nulla abbia versato dal momento della percezione Parte_3 delle somme da parte dell'istituto di credito. Pertanto, è chiara l'origine, la natura (capitale e interessi) e l'entità degli importi azionati. 3.3) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n. 312/2024 del 19/09.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1397/2024, deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531° e 6541° Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
(4) sulle spese di giudizio. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo
4 dott. Pasquale LONGARINI rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. 4.1) Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.2) In ragione della soccombenza, confermate le spese del giudizio monitorio,
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla società Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa Controparte_1 CP_2
, le spese di lite del presente giudizio di opposizione, così Controparte_2 ivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'assenza di una fase istruttoria, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 52.001 a € 260.000: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 3.341,90, di cui € 2.906,00 per compenso tabellare ed € 435,90 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 312/2024 del 19/09.2024 concesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1397/2024 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6531 e 6541 Cpc 3) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) al Parte_1 pagamento delle spese della fase monitoria
5 dott. Pasquale LONGARINI 4) condanna al pagamento in favore società Parte_1 [...] l legale rappresentante pro-tempore, e per essa Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio di opposizione che Controparte_2 i € 2.906,00 per compenso tabellare ed € 435,90 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 06.08.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
6 dott. Pasquale LONGARINI