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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32493/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
FANIS FEDERICA e , elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO N.25 MILANO presso il difensore avv. DE FANIS FEDERICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAZZUCCHI ALESSANDRO FRANCESCO e elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. MAZZUCCHI ALESSANDRO
FRANCESCO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n.9281/2023 del 19.5.2023 – n.13120/2023 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso per l'udienza del 11.3.2025:
Parte_1
Nel merito: revocare, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e, comunque, di nessun effetto nei confronti del signor , in quanto illegittimo e infondato, Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 9281/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.05.2023, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, nonché in caso di pagina 1 di 7 contestazione da parte della e ove ritenuto necessario, ordinare, Controparte_1 ex art. 210 c.p.c., a , Banca Centropadana Credito Cooperativo, Controparte_1
Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena, Banca nazionale del Lavoro, Banco di Desio e della Brianza, Banca di Credito Cooperativo di
Milano, Credit GR (anche quale avente causa di Cariparma), Banca di Piacenza, Banca
Generali, Banca Mediolanum, Banca Popolare di Bari, Banca Sella e Banca del Territorio
Lombardo Credito Cooperativo, l'esibizione in giudizio dei modelli standard utilizzati negli anni 2015 e 2016 per il rilascio di fideiussioni il loro favore o, in mancanza di modelli standard, di tutte le fideiussioni rilasciate in loro favore nei predetti anni
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte s'impugnano, così decidere:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di chiamata in causa del terzo Controparte_2
per i motivi meglio dedotti nella comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa dal signor perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta in data 27.12.2023 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere ogni avversa domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 34.636,26 oltre interessi al tasso contrattuale del 2,880% dall'1.01.2023 sino al soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso nei confronti della società Parte_2
C&C s.r.l. (debitrice principale), e (fideiussori) decreto CP_3 Parte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della somma di € 34.636,26 quale saldo pagina 2 di 7 debitore di un contratto di finanziamento del 24.10.2016 di originari € 150.000,00, garantito da
Confirete – Soc. Coop., controgarantito da Parte_3
Ha tempestivamente proposto opposizione che ha chiesto di revocare, Parte_1
annullare, dichiarare inefficace e/o nullo il decreto opposto, con istanze preliminari di autorizzare la chiamata in causa di (già Controparte_2 Controparte_4
, per essere dalla stessa manlevato e tenuto indenne, e di sospendere la provvisoria
[...]
esecuzione del decreto.
L'opponente ha dedotto:
1- la nullità del decreto per violazione dell'art.641 comma 2 c.p.c.: indicazione del termine di 40 giorni per proporre opposizione anziché di quello di 50 giorni per essere il sig. residente in [...]; Pt_1
inferiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 641 c.p.c. (50 giorni perchè residente in [...]), non comporta alcuna nullità del decreto >>
l'atto ha raggiunto lo scopo (art.156 c.3 c.p.c.).
2- la fideiussione (omnibus) rilasciata da il 10.10.2016 è diretta conseguenza della Pt_1
permanenza dell'intesa anticoncorrenziale ed illecita già sanzionata dalla Banca di Italia con provvedimento n.55 del 2005 e presenta quale clausola 6 lo stesso contenuto della clausola 6 del modello Abi 2003 censurato;
la deroga all'art.1957 c.c. è pertanto nulla e la banca non ha agito nei sei mesi dalla scadenza della prima rata insoluta (del 30.4.2022) con conseguente decadenza dal diritto di escutere la garanzia
3- la nullità del decreto perchè la banca avrebbe dovuto escutere (già Controparte_2
, costituita garante alla stipula del contratto di CP_4 Controparte_4
finanziamento fino alla misura del 80% dell'importo finanziato, ente che l'opponente ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa per essere manlevato, tenuto indenne, garantito.
Si è costituita con richiesta di rigetto della opposizione rilevando: Controparte_1
-la assegnazione del termine di 40 giorni anziché di quello di 50 giorni indicato dall'art.641 comma 2
c.p.c. non ha avuto alcuna conseguenza: l'atto ha raggiunto il suo scopo, ha presentato Pt_1
tempestiva e completa opposizione e nessuna nullità può essere dichiarata ex art.156 comma 3 c.p.c.;
-la garanzia rilasciata da non esclude il diritto della banca di agire nei confronti del debitore CP_2
principale e dei garanti che, come , hanno sottoscritto in data 10.10.2016 Parte_1
fideiussione omnibus a prima richiesta (doc. 5 fascicolo monitorio). La garanzia prestata dal CP_2
pagina 3 di 7 è autonoma e distinta da quella prestata dal terzo garante , con conseguente esclusione del Pt_1
vincolo di coobbligazione e della confideiussione;
-si è opposta alla chiamata in causa di , inammissibile e comunque non utile;
CP_2
-ha ribadito la correttezza dell'importo ingiuntivo, sebbene non contestato nel quantum dall'opponente.
Respinte la richiesta di chiamata del terzo e la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alla prima udienza è stato assegnato a parte convenuta termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Il giudizio è stato trasmesso a questo giudice per eventuale riunione alla opposizione promossa contro lo stesso decreto ingiuntivo dagli altri ingiunti, la società C&C s.r.l. debitrice principale e il garante ma la sola parziale connessione, sia soggettiva sia oggettiva, e il diverso stato delle cause CP_3
hanno sconsigliato la riunione.
Respinta la istanza attorea ex art.210 c.p.c., sulle conclusioni come precisate dalle parti e all'esito del deposito degli atti conclusivi, all'udienza del 11.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Premesso che la pretesa creditoria di nei confronti di tutti i soggetti ingiunti Controparte_1
è dimostrata dai documenti già prodotti dalla banca in sede monitoria: contratto di mutuo chirografario, certificazione ex art.50 TUB e fideiussione omnibus sottoscritta (docc.2, 4 e 5) e che la stessa non è contestata nel quantum dall'opponente, l'opposizione non è fondata sotto alcuno dei motivi denunciati.
• L'opponente è residente in [...]e il decreto ingiuntivo indica quale Parte_1
termine perentorio per proporre opposizione quello di 40 giorni dalla notifica anziché quello di 50 di cui all'art.641 comma 2 c.p.c..
Il decreto è stato notificato il 28.7.2023 e l'opposizione risulta proposta il 18.9.2023 e dunque nel rispetto del termine assegnato (peraltro con assegnazione alla convenuta di termini a comparire inferiori a quelli di legge).
Trova pertanto applicazione la disposizione di cui all'art.156 comma 3 c.p.c. secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, come avvenuto nel caso di specie nel quale ha proposto tempestiva opposizione, svolgendo tutte le sue contestazioni e Pt_1
pagina 4 di 7 senza neppure dolersi che la assegnazione di un termine inferiore gli avrebbe precluso il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
• E' infondata anche la questione svolta in via di eccezione di nullità della fideiussione prestata perché asseritamente redatta su modulo ABI censurato dalla Banca di Italia con provvedimento n.55 del
2.5.2005 per violazione dell'art.2 comma 2 lett.a) L.n.287/1990 con riferimento agli artt.2, 6 e 8.
Premesso che la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale non è fatta valere in via di azione bensì è sollevata in via di eccezione, e pertanto non necessita di essere decisa dal collegio in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr Cass. n.3248/2023), la parte ha indicato che la clausola 6 della fideiussione oggetto del presente giudizio corrispondere a quella censurata con conseguente nullità della deroga all'art.1957
c.c..
È pacifico e documentato, tuttavia, che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 quale (all'epoca) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione rilasciata dal sig. nel 2016, con la conseguenza che l'accertamento compiuto da Pt_1
Banca d'Italia per il periodo 2003-2005 non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dall'opponente oltre dieci anni dopo l'accertamento compiuto dall'autorità garante.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2019) all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza è infatti limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo, delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990.
Nel caso di specie, tuttavia, il raffronto tra il modello ABI del 2003, e la fideiussione omnibus prestata dall'opponente consentono di escludere che la fideiussione prestata da sia frutto Pt_1 dell'applicazione pedissequa di tale modello, poiché quest'ultima -come ben segnalato dalla convenuta pagina 5 di 7 opposta- riproduce solo alcune delle condizioni generali di contratto proposte nel 2003 dall'associazione di categoria e segue uno schema differente da quello oggetto di tale modello.
Inoltre parte opponente non ha offerto alcun elemento a sostegno della sua pretesa della permanenza o comunque della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale anche nel 2016 né tale prova avrebbe potuto essere fornita con l'accoglimento della istanza ex art.210 c.p.c. posto che il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI non può ritenersi di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust. Esclusa dunque la fondatezza della eccezione di nullità, anche solo parziale, della garanzia prestata, la deroga alla previsione di cui all'art.1957 c.c. in essa contenuta è stata validamente pattuita tra le parti e specificamente approvata.
• E' infondato anche il motivo di opposizione rappresentato dalla presenza della garanzia di CP_2 sino all'importo di € 120.000,00 che, secondo l'opponente precluderebbe alla banca di agire nei suoi confronti senza aver prima agito nei confronti di . CP_2
La prospettazione non è fondata e sono pienamente condivisibili sul punto le argomentazioni di
[...]
: la garanzia rilasciata da non esclude né limita il diritto della banca di Controparte_1 CP_2
agire nei confronti del garante posto che la garanzia prestata dal è affatto autonoma e distinta CP_2
da quella prestata dal terzo garante , con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione Pt_1
e della confideiussione.
Quanto alla rilevanza del doc.8 prodotto dall'opponente con la comparsa conclusionale e dunque al di fuori del contradditorio tra le parti, va osservato che si tratta di semplice mail non sottoscritta, di non certa provenienza, il cui contenuto non è univoco nell'attestare l'avvenuto pagamento di parte della somma ingiunta.
• Conclusivamente l'opponente non ha fornito la prova, come suo onere, di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa della banca che, al contrario, non è stata oggetto di alcuna doglianza nel quantum così come non sono risultate fondate le contestazioni relative alla validità della garanzia prestata.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le vigenti tariffe per le cause di bassa complessità, con esclusione di compensi per l'attività istruttoria. pagina 6 di 7
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto n.9281/2023 del Parte_1
19.5.2023 - n.13120/2023 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di Parte_2 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente
[...]
; Parte_1
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa
e Iva.
Milano, 23 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32493/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
FANIS FEDERICA e , elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO N.25 MILANO presso il difensore avv. DE FANIS FEDERICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAZZUCCHI ALESSANDRO FRANCESCO e elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. MAZZUCCHI ALESSANDRO
FRANCESCO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n.9281/2023 del 19.5.2023 – n.13120/2023 R.G.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso per l'udienza del 11.3.2025:
Parte_1
Nel merito: revocare, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e, comunque, di nessun effetto nei confronti del signor , in quanto illegittimo e infondato, Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 9281/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.05.2023, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, nonché in caso di pagina 1 di 7 contestazione da parte della e ove ritenuto necessario, ordinare, Controparte_1 ex art. 210 c.p.c., a , Banca Centropadana Credito Cooperativo, Controparte_1
Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena, Banca nazionale del Lavoro, Banco di Desio e della Brianza, Banca di Credito Cooperativo di
Milano, Credit GR (anche quale avente causa di Cariparma), Banca di Piacenza, Banca
Generali, Banca Mediolanum, Banca Popolare di Bari, Banca Sella e Banca del Territorio
Lombardo Credito Cooperativo, l'esibizione in giudizio dei modelli standard utilizzati negli anni 2015 e 2016 per il rilascio di fideiussioni il loro favore o, in mancanza di modelli standard, di tutte le fideiussioni rilasciate in loro favore nei predetti anni
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte s'impugnano, così decidere:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di chiamata in causa del terzo Controparte_2
per i motivi meglio dedotti nella comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa dal signor perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta in data 27.12.2023 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere ogni avversa domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, in ipotesi - che si esclude - di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 34.636,26 oltre interessi al tasso contrattuale del 2,880% dall'1.01.2023 sino al soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di questo Tribunale ha emesso nei confronti della società Parte_2
C&C s.r.l. (debitrice principale), e (fideiussori) decreto CP_3 Parte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della somma di € 34.636,26 quale saldo pagina 2 di 7 debitore di un contratto di finanziamento del 24.10.2016 di originari € 150.000,00, garantito da
Confirete – Soc. Coop., controgarantito da Parte_3
Ha tempestivamente proposto opposizione che ha chiesto di revocare, Parte_1
annullare, dichiarare inefficace e/o nullo il decreto opposto, con istanze preliminari di autorizzare la chiamata in causa di (già Controparte_2 Controparte_4
, per essere dalla stessa manlevato e tenuto indenne, e di sospendere la provvisoria
[...]
esecuzione del decreto.
L'opponente ha dedotto:
1- la nullità del decreto per violazione dell'art.641 comma 2 c.p.c.: indicazione del termine di 40 giorni per proporre opposizione anziché di quello di 50 giorni per essere il sig. residente in [...]; Pt_1
inferiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 641 c.p.c. (50 giorni perchè residente in [...]), non comporta alcuna nullità del decreto >>
l'atto ha raggiunto lo scopo (art.156 c.3 c.p.c.).
2- la fideiussione (omnibus) rilasciata da il 10.10.2016 è diretta conseguenza della Pt_1
permanenza dell'intesa anticoncorrenziale ed illecita già sanzionata dalla Banca di Italia con provvedimento n.55 del 2005 e presenta quale clausola 6 lo stesso contenuto della clausola 6 del modello Abi 2003 censurato;
la deroga all'art.1957 c.c. è pertanto nulla e la banca non ha agito nei sei mesi dalla scadenza della prima rata insoluta (del 30.4.2022) con conseguente decadenza dal diritto di escutere la garanzia
3- la nullità del decreto perchè la banca avrebbe dovuto escutere (già Controparte_2
, costituita garante alla stipula del contratto di CP_4 Controparte_4
finanziamento fino alla misura del 80% dell'importo finanziato, ente che l'opponente ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa per essere manlevato, tenuto indenne, garantito.
Si è costituita con richiesta di rigetto della opposizione rilevando: Controparte_1
-la assegnazione del termine di 40 giorni anziché di quello di 50 giorni indicato dall'art.641 comma 2
c.p.c. non ha avuto alcuna conseguenza: l'atto ha raggiunto il suo scopo, ha presentato Pt_1
tempestiva e completa opposizione e nessuna nullità può essere dichiarata ex art.156 comma 3 c.p.c.;
-la garanzia rilasciata da non esclude il diritto della banca di agire nei confronti del debitore CP_2
principale e dei garanti che, come , hanno sottoscritto in data 10.10.2016 Parte_1
fideiussione omnibus a prima richiesta (doc. 5 fascicolo monitorio). La garanzia prestata dal CP_2
pagina 3 di 7 è autonoma e distinta da quella prestata dal terzo garante , con conseguente esclusione del Pt_1
vincolo di coobbligazione e della confideiussione;
-si è opposta alla chiamata in causa di , inammissibile e comunque non utile;
CP_2
-ha ribadito la correttezza dell'importo ingiuntivo, sebbene non contestato nel quantum dall'opponente.
Respinte la richiesta di chiamata del terzo e la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alla prima udienza è stato assegnato a parte convenuta termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Il giudizio è stato trasmesso a questo giudice per eventuale riunione alla opposizione promossa contro lo stesso decreto ingiuntivo dagli altri ingiunti, la società C&C s.r.l. debitrice principale e il garante ma la sola parziale connessione, sia soggettiva sia oggettiva, e il diverso stato delle cause CP_3
hanno sconsigliato la riunione.
Respinta la istanza attorea ex art.210 c.p.c., sulle conclusioni come precisate dalle parti e all'esito del deposito degli atti conclusivi, all'udienza del 11.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Premesso che la pretesa creditoria di nei confronti di tutti i soggetti ingiunti Controparte_1
è dimostrata dai documenti già prodotti dalla banca in sede monitoria: contratto di mutuo chirografario, certificazione ex art.50 TUB e fideiussione omnibus sottoscritta (docc.2, 4 e 5) e che la stessa non è contestata nel quantum dall'opponente, l'opposizione non è fondata sotto alcuno dei motivi denunciati.
• L'opponente è residente in [...]e il decreto ingiuntivo indica quale Parte_1
termine perentorio per proporre opposizione quello di 40 giorni dalla notifica anziché quello di 50 di cui all'art.641 comma 2 c.p.c..
Il decreto è stato notificato il 28.7.2023 e l'opposizione risulta proposta il 18.9.2023 e dunque nel rispetto del termine assegnato (peraltro con assegnazione alla convenuta di termini a comparire inferiori a quelli di legge).
Trova pertanto applicazione la disposizione di cui all'art.156 comma 3 c.p.c. secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, come avvenuto nel caso di specie nel quale ha proposto tempestiva opposizione, svolgendo tutte le sue contestazioni e Pt_1
pagina 4 di 7 senza neppure dolersi che la assegnazione di un termine inferiore gli avrebbe precluso il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
• E' infondata anche la questione svolta in via di eccezione di nullità della fideiussione prestata perché asseritamente redatta su modulo ABI censurato dalla Banca di Italia con provvedimento n.55 del
2.5.2005 per violazione dell'art.2 comma 2 lett.a) L.n.287/1990 con riferimento agli artt.2, 6 e 8.
Premesso che la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale non è fatta valere in via di azione bensì è sollevata in via di eccezione, e pertanto non necessita di essere decisa dal collegio in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr Cass. n.3248/2023), la parte ha indicato che la clausola 6 della fideiussione oggetto del presente giudizio corrispondere a quella censurata con conseguente nullità della deroga all'art.1957
c.c..
È pacifico e documentato, tuttavia, che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 quale (all'epoca) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione della fideiussione rilasciata dal sig. nel 2016, con la conseguenza che l'accertamento compiuto da Pt_1
Banca d'Italia per il periodo 2003-2005 non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche la fideiussione prestata dall'opponente oltre dieci anni dopo l'accertamento compiuto dall'autorità garante.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2019) all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza è infatti limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo, delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990.
Nel caso di specie, tuttavia, il raffronto tra il modello ABI del 2003, e la fideiussione omnibus prestata dall'opponente consentono di escludere che la fideiussione prestata da sia frutto Pt_1 dell'applicazione pedissequa di tale modello, poiché quest'ultima -come ben segnalato dalla convenuta pagina 5 di 7 opposta- riproduce solo alcune delle condizioni generali di contratto proposte nel 2003 dall'associazione di categoria e segue uno schema differente da quello oggetto di tale modello.
Inoltre parte opponente non ha offerto alcun elemento a sostegno della sua pretesa della permanenza o comunque della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale anche nel 2016 né tale prova avrebbe potuto essere fornita con l'accoglimento della istanza ex art.210 c.p.c. posto che il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI non può ritenersi di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust. Esclusa dunque la fondatezza della eccezione di nullità, anche solo parziale, della garanzia prestata, la deroga alla previsione di cui all'art.1957 c.c. in essa contenuta è stata validamente pattuita tra le parti e specificamente approvata.
• E' infondato anche il motivo di opposizione rappresentato dalla presenza della garanzia di CP_2 sino all'importo di € 120.000,00 che, secondo l'opponente precluderebbe alla banca di agire nei suoi confronti senza aver prima agito nei confronti di . CP_2
La prospettazione non è fondata e sono pienamente condivisibili sul punto le argomentazioni di
[...]
: la garanzia rilasciata da non esclude né limita il diritto della banca di Controparte_1 CP_2
agire nei confronti del garante posto che la garanzia prestata dal è affatto autonoma e distinta CP_2
da quella prestata dal terzo garante , con conseguente esclusione del vincolo di coobbligazione Pt_1
e della confideiussione.
Quanto alla rilevanza del doc.8 prodotto dall'opponente con la comparsa conclusionale e dunque al di fuori del contradditorio tra le parti, va osservato che si tratta di semplice mail non sottoscritta, di non certa provenienza, il cui contenuto non è univoco nell'attestare l'avvenuto pagamento di parte della somma ingiunta.
• Conclusivamente l'opponente non ha fornito la prova, come suo onere, di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa della banca che, al contrario, non è stata oggetto di alcuna doglianza nel quantum così come non sono risultate fondate le contestazioni relative alla validità della garanzia prestata.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le vigenti tariffe per le cause di bassa complessità, con esclusione di compensi per l'attività istruttoria. pagina 6 di 7
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto n.9281/2023 del Parte_1
19.5.2023 - n.13120/2023 R.G. emesso da questo Tribunale su ricorso di Parte_2 che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente
[...]
; Parte_1
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa
e Iva.
Milano, 23 maggio 2025
Il giudice
Laura Massari
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