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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 372/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
San Cataldo il 02/09/1946 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pirrello (c.f.: ), con C.F._2 domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- opponente- CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo (c.f. Controparte_2 [...]
), giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 a Roma con C.F._3 rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. con domicilio Persona_1 digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale t;
Email_2
- convenuto -
E CONTRO con sede a Roma via Controparte_3
G. Grezar n. 14 (c.f. e p. Iva ), subentrata a titolo universale a P.IVA_2 ai sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con Controparte_4 modifiche dalla L. 106/2021, in persona del Sig. in qualità di CP_5
Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto No-taio repertorio nr 177893 raccolta Controparte_6 nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cantaro
[...]
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._4
Email_3
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/03/2023, il sig. ha Parte_1 opposto l'intimazione di pagamento n. 292 2023 90003963 29/000 con riferimento a tredici avvisi di addebito:
1 1. avviso n. 59220160001592113000 di € 1.173,07 asseritamente notificato in data 21/12/2016 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2016;
2. avviso n. 59220160001604443000 di € 618,28 asseritamente notificato in data 21/12/2016 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2016;
3. avviso n. 59220170000090445000 di € 3.480,32 asseritamente notificato in data 25/07/2017 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2016; 4. avviso n. 59220170000961110000 di € 3.523,80 asseritamente notificato in data 02/12/2017 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2017; 5. avviso n. 59220180000358916000 di € 2.947,29 asseritamente notificato in data 09/07/2018 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2017;
6. avviso n. 59220180000942384000 di € 625,69 asseritamente notificato in data 04/12/2018 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
7. avviso n. 59220180001545268000 di € 5.259,20 asseritamente notificato in data 11/01/2019 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
8. avviso n. 59220180001545369000 di € 414,66 asseritamente notificato in data 11/01/2019 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
9. avviso n. 59220190000023687000 di € 1.352,84 asseritamente notificato in data 30/01/2019 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
10. avviso n. 59220190000814902000 di € 3.646,51 asseritamente notificato in data 13/08/2019 per omesso versamento contributi ex modello DM10 rettificativo relativi agli anni 2016 e 2017;
11. avviso n. 59220190000913962000 di € 3.494,06 asseritamente notificato in data 03/10/2019 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi agli anni 2018 e 2019;
12. avviso n. 59220190001721648000 di € 4.583,68 asseritamente notificato in data 19/12/2019 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2019; 13. avviso n. 59220210000091480000 di € 5.525,37 asseritamente notificato in data 03/11/2021 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2019.
Parte ricorrente ha negato la debenza della contribuzione facendo valere:
- l'inesistenza della notifica via PEC dell'intimazione impugnata in quanto effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un dominio PEC non risultante da pubblici registri;
- l'omessa notifica degli avvisi presupposti;
- la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999;
- la prescrizione di una parte dei carichi contributivi di cui è stato intimato il pagamento. Parte opponente, infine, ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
2 Fissata l'udienza di comparizione, e si sono costituiti in giudizio, CP_1 CP_3 hanno censurato la prospettazione avversaria e si opposti all'accoglimento dell'istanza di sospensione L'Ente previdenziale ha rilevato:
- la tardività delle doglianze sollevate con riferimento alla notifica dei titoli esecutivi per mancato rispetto del termine di venti giorni ex art. 617 cpc;
- l'infondatezza del rilievo avversario riguardante l'utilizzo da parte di CP_3 di un indirizzo PEC non ricompreso tra i pubblichi elenchi alla luce dei dettami esegetici sia della giurisprudenza di legittimità (SU 15979/2020) sia della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 198/2023 e Trib. Roma 89/2022);
- l'avvenuta notifica via PEC degli avvisi di addebito nelle date riportate nell'intimazione opposta [doc. 1 e 2 ]; CP_1
- la natura processuale della decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999; l'eventuale decadenza, infatti, non farebbe <venire meno il diritto dell'Ente previdenziale alla riscossione perché nel giudizio di opposizione, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale, allo stesso modo in cui si procederebbe in un'opposizione a decreto ingiuntivo>>;
- l'insussistenza di problematiche prescrizionali tenuto conto dei periodi di sospensione COVID. L dal canto suo: CP_3
- ha ribadito l'infondatezza della deduzione attorea riguardante l'utilizzo da parte di di un indirizzo PEC non ricompreso tra i pubblichi elenchi alla luce CP_3 dei dettami esegetici sia della giurisprudenza di legittimità (SU 15979/2020) sia della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 198/2023 e Trib. Roma 89/2022);
- ha messo in luce l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione rispetto a tutti gli avvisi opposti;
- ha eccepito la propria estraneità rispetto alla questione della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999 nonché rispetto ad asseriti vizi di notifica degli atti presupposti
[comunque, regolarmente notificati].
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
2. Le domande formulate dall'opponente non possono essere accolte per le ragioni di cui infra.
3. Deve preliminarmente rammentarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito, il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla
3 notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
4. Occorre precisare che, “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso… (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019, SU n. 7514/2022). Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019). L'azione di opposizione all'iscrizione a ruolo si caratterizza in tali casi - ferma la natura di titolo esecutivo del ruolo, ai sensi dell'art. 49, primo comma d.P.R.
602/1973 - per la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento, per l'accertata mancanza di prova di una rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella stessa “con riconoscimento a tale opposizione al ruolo di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035)” (Cass. Cass. 594/2016; conf. SU n. 7514/2022).
Dunque, a seguito della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, è onere di colui che intenda far valere la prescrizione del credito contributivo precedentemente maturata o comunque l'infondatezza della pretesa dell'ente impositore, proporre opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999, nei 40 giorni successivi alla notificazione.
Allo stesso modo è onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella o l'avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione (ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”.
4.1. La prescrizione dei crediti previdenziali sopravvenuta alla notificazione dell'avviso/cartella, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere fatta valere, invece, tramite opposizione all'esecuzione, ex art. (29 co. 2 d.lgs. n. 46/1999 e) 615 c.p.c., senza alcun termine, trattandosi di azione di accertamento negativo.
Detta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha dunque ad oggetto, in tal caso, “… la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione)” (Cass. n. 594/2016).
4 “… La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa
Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (ancora Cass. n. 16425/2019; conf. SU n. 7514/2022).
4.2. Inoltre, “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall Controparte_7 per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni,
5 che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014; conf. Cass. nn. 28583 del 2018, 594 del 2016, 24215 del 2009, 6119 del 2004)”.
L'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere proposta entro 20 gg. dalla notificazione dell'atto viziato (o del primo atto successivo, in caso di mancata notificazione del precedente e, quindi, di opposizione “recuperatoria”: v. ancora Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019).
5. Il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente agli atti prodromici sopra elencati, ha proposto: a. un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per l'accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita”) notificazione degli avvisi di addebito;
b. un'opposizione “recuperatoria” di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999, onde far valere la prescrizione dei crediti maturata prima (e in costanza della omessa) della notifica degli avvisi di addebito. c. un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc nella parte in cui ha eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999 e l'omessa notificazione dei titoli presupposti.
6. È necessario innanzitutto vagliare la carenza di legittimazione passiva eccepita da CP_3 L'eccezione coglie nel segno. Sia l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, che quella ex art. 615 c.p.c., attengono al merito della pretesa degli enti impositori relativa a contributi/premi.
Infatti, la stessa azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
6 In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, “l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)” (Cass. SU n. 7514/2022). Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. SSUU 7514/2022). La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore, avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412)>> (Cass. SSUU 7514/2022). In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale “… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo” (Cass. ord. n. 5625/2019).
Alla luce delle principi ora ricordati, risulta estranea alla lite. CP_3
La medesima conclusione intercetta l'eccepita decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/1999, poiché gli atti presupposti corrispondono ad avvisi di addebito, cioè ad atti formati e notificati direttamente da [infatti, dal 1° gennaio 2011, l'avviso di CP_1 addebito ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale].
7. L'opponente lamenta la nullità della notifica dell'intimazione opposta in quanto eseguita da avvalendosi di un indirizzo PEC CP_3
non incluso all'interno dei pubblici Email_4 elenchi. Il vizio dedotto non sussiste. Per quanto riguarda le intimazioni di pagamento, prevede l'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 (nel testo applicabile ratione temporis) che:
7 “
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, a sua volta, stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli atti in questione debbono rispondere alle regole dettate in via generale per l'utilizzo della pec dal
D.P.R. n. 68 del 2005, che a propria volta sono ispirate al principio generale dell'equiparazione alla posta ordinaria. Ai sensi del d.P.R. n. 68/2005:
“Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” (art. 3);
“3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (art. 6). Secondo tali regole la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente
(sebbene in modo non fidefacente) all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. n. 25819/2017).
Pertanto, la ricevuta di avvenuta consegna offerta in comunicazione dalla difesa attorea [cfr. doc. “RICEVUTA PEC NOTIFICA INTIMAZIONE.pdf”] è certamente idonea a dare riscontro dell'avvenuta regolare notificazione dell'atto oggetto di causa.
Nella specie, è stata fornita la prova della notificazione tramite deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, dalla quale è desumibile l'atto notificato (appunto l'intimazione di pagamento n. 292 2023 90003963 29/000).
È principio acquisito, nella giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 20039/2020 e 6912/2022; Cass. SU n. 15979/2022), quello per cui anche la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna “… è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale… [di una Amministrazione pubblica]…,
8 rinvenibile nel rispettivo sito… e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art. 3 bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (Cass. SU n. 15979/2022, cit.). Siffatte coordinate esegetiche consentono di riprendere quanto in precedenza accennato e di riallacciarsi alla difesa dell'opponente, secondo la quale l'effettuazione delle notifiche mediante indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi, comporterebbe l'inesistenza delle stesse. L'art. 26, co. 2 sopra citato, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005, come detto, fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC e non detta alcuna prescrizione in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Si può ritenere che l'art. 26, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 (e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 per gli avvisi di addebito) consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3-bis, co. 1 L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 30, co. 4 DL n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Analoghe indicazioni si ritrovano nella più recente (v. Cass. SU n. 15979/2022, cit.) giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur nell'ambito del processo civile telematico, non può ritenersi che la notificazione proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non risultante dai pubblici registri, infici di nullità l'atto spedito;
a condizione che (come nella specie) l'indirizzo utilizzato sia indirizzo istituzionale, riconoscibile in relazione al dominio di appartenenza
(“@pec.agenziariscossione.it”) siccome appunto idoneo ad assicurare il raggiungimento dello scopo della notifica. Infatti, “la più stringente regola secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi…” è “… invocabile come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati”.
9 “Né vale osservare che, per l'art. 16 ter decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo
16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art. 6 ter co. 3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art. 3 bis co.
1 secondo periodo legge n. 53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo
PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art. 16 ter, co. 1 ter, d.l. n. 179 del
2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art. 6 ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso…” (ibidem)>> [nella medesima direzione, Cass. sez. 5 n. 18684/2023 (Rv. 668249 – 01) secondo cui <In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>>].
In virtù delle superiori coordinate esegetiche, quindi, si può ritenere validamente perfezionata la notificazione dell'intimazione opposta in data 14/02/2023.
Peraltro, se si dovesse ipotizzare l'inesistenza della notifica dell'intimazione, l'opposizione “anticipata” o “diretta” risulterebbe comunque in oggi inammissibile per carenza dell'interesse (“tipizzato”) ad agire, quale delineato dal legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, e dovrebbe essere respinta.
8. Non sembra potersi accogliere, poi, la domanda attorea (da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.) relativa all'accertamento della
10 decadenza, da parte dell' , dal diritto di procedere all'iscrizione a ruolo dei CP_1 crediti contributivi, ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999. Prevede l'art. 25 cit., nel testo applicabile ratione temporis, che:
<
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo>>.
La domanda de qua in primo luogo è tardiva.
Come detto, l'intimazione di pagamento è stata correttamente notificata, secondo quanto documentato dall'opponente [cfr. il doc. “RICEVUTA PEC NOTIFICA INTIMAZIONE.pdf””] in data 14/02/2023 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto a fine marzo 2023, dunque dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 617 c.p.c. [tale termine è scaduto il 06/03/2023]. In secondo luogo, appare dubbio che l'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 possa trovare applicazione nella fattispecie di causa, incentrata sulla riscossione dei crediti contributivi mediante avviso d'addebito. Deve rammentarsi che il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l.
n. 122/2010, ha modificato il sistema di recupero dei crediti , con l'introduzione CP_1 dell'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo in luogo della precedente cartella di pagamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. L'art. 30, co. 5, prevede che
“L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”. Il nuovo sistema di riscossione dei crediti previdenziali così delineato non fa menzione, quindi, dell'iscrizione a ruolo (destinata, semmai, ad intervenire dopo l'emissione dell'avviso), né di termini di decadenza. La “discontinuità” del nuovo sistema di riscossione, rispetto al precedente, sembra potersi ricavare anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato come la sospensione triennale (sino al 31 dicembre 2012) degli effetti dell'applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, di cui al D.L. n. 78/2010, art. 38, comma 12, dimostri, da un punto di vista logico e sistematico, che non si sono perseguite finalità dilatorie temporanee, essa “legandosi saldamente al contenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 10, convertito in L. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali (Cass. n. 14368/2020, ex plurimis). CP_1
In ogni caso, la decadenza de qua è, per giurisprudenza ormai consolidata, di natura processuale, onde "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale [o, nel caso, all'avviso d'addebito] che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (Cass.
11 ord. n. 24134/2021: nel provvedimento, pur relativo ad opposizione avverso avviso d'addebito, si indica che il giudice di II grado aveva “… accolto l'eccezione con cui il M. aveva dedotto la decadenza dell'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 25, opponendo che era onere dell'istituto appellante iscrivere a ruolo i crediti pretesi entro un anno dalla notificazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti”; ma non si svolge alcun tipo di riflessione in merito ai rapporti tra “iscrizione a ruolo” ed emissione dell'avviso d'addebito).
9. Venendo agli aspetti sostanziali, preme innanzitutto evidenziare come l'opposizione “recuperatoria” di merito appaia anch'essa tardiva e infondata. Le doglianze correlate alla omessa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento/avvisi di addebito danno luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, assoggettate pertanto al rispetto del richiamato termine perentorio di 20 giorni.
Si è già focalizzato come, nella vicenda odierna, a fronte di una intimazione di pagamento pervenuta via PEC il 14/02/2023, il ricorrente abbia depositato il proprio ricorso a fine marzo 2023, quindi oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 617
c.p.c. [tale termine è scaduto il 06/03/2023]. Comunque, l' ha fornito riscontro documentale della notifica degli avvisi CP_1 di addebito nelle date riportate nell'intimazione [cfr. docc. 1 e 2 ]. CP_1
Al riguardo, sono state prodotte le ricevute di avvenuta consegna da cui si evince che tutti gli avvisi di addebito presupposti sono stati notificati via PEC al domicilio digitale del ricorrente pubblicato Email_5 in seno a RegIndE [circostanza, quest'ultima, non contestata]. L' , inoltre, ha correttamente puntualizzato come gli avvisi di addebito CP_1 ricompresi all'interno delle buste telematiche rappresentino non una copia scansionata ma il file con estensione “.pdf” nativo digitale [vedi Cass. 21338/2020 secondo cui <la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel Controparte_8 messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
(portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico"(cfr. Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) …. " nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
Nel caso in questione, dunque, l'opposizione (“recuperatoria”) contro l'iscrizione a ruolo deve ritenersi tardiva. Infatti, alla luce delle produzioni documentali di , gli avvisi di addebito sono stati senza alcun dubbio CP_1 regolarmente notificati, cosicché il ricorrente è decaduto dalla domanda, non avendola proposta nel termine di 40 giorni dalla loro notificazione.
12 10. Detto della inammissibilità e, in ogni caso, della infondatezza dell'opposizione “recuperatoria, occorre occuparsi dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
La domanda è infondata, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi connessa alla pandemia da Covid-19. Infatti, l'articolo 37 del d. l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. E l'articolo 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha ulteriormente sospeso i predetti termini dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021. Per un totale di 311 giorni di sospensione dei termini di prescrizione.
Ora, è evidente che, tenuto conto della predetta sospensione e della data di notificazione degli avvisi di addebito sub n. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e
13) alcun credito di cui ai menzionati avvisi può dirsi prescritto al momento della ricezione dell'intimazione opposta da parte del ricorrente.
Del pari, nemmeno gli avvisi di addebito più datati [il n. 592 2016 00015921
13 000 sub n. 1) e il n. 592 2016 00016044 43 000 sub n. 2)] appaiono incisi dalla prescrizione.
Invero,
• entrambi sono stati notificati il 21/12/2016;
• ha comprovato che, in data 28/06/2018, è stato notificato via CP_3
PEC l'avviso di mora n. 292 2018 90000611 17 000 specificatamente riferito ai suddetti avvisi [con efficacia di atto di costituzione in mora e, quindi interruttivo della prescrizione - cfr. doc. 7 ]; CP_3
• a tutto ciò, inoltre, si dovrebbe aggiungere la sospensione di 311 giorni introdotta dal legislatore emergenziale.
11. Alla luce dell'impostazione ermeneutica sopra tratteggiata, il ricorso va integralmente respinto.
12. La reiezione dell'opposizione colora di legittimità la richiesta delle somme aggiuntive, cioè sanzioni civili ed interessi, dovuti ai sensi dell'art. art. 116 co. 8 l.
388/2000.
13. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei coefficienti tariffari minimi [date le semplici e limitate questioni di fatto e di diritto trattate] delle cause di previdenza di valore compreso tra € 26001 ed € 52000, esclusa la fase istruttoria/trattazione.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) respinge il ricorso in opposizione;
b) condanna parte ricorrente a rifondere ad Controparte_9
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] CP_1
13 le spese di lite, spese che liquida, in relazione a ciascuna parte convenuta, nella somma di € 3291, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 17/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
San Cataldo il 02/09/1946 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pirrello (c.f.: ), con C.F._2 domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- opponente- CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo (c.f. Controparte_2 [...]
), giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 a Roma con C.F._3 rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. con domicilio Persona_1 digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale t;
Email_2
- convenuto -
E CONTRO con sede a Roma via Controparte_3
G. Grezar n. 14 (c.f. e p. Iva ), subentrata a titolo universale a P.IVA_2 ai sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con Controparte_4 modifiche dalla L. 106/2021, in persona del Sig. in qualità di CP_5
Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto No-taio repertorio nr 177893 raccolta Controparte_6 nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cantaro
[...]
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._4
Email_3
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/03/2023, il sig. ha Parte_1 opposto l'intimazione di pagamento n. 292 2023 90003963 29/000 con riferimento a tredici avvisi di addebito:
1 1. avviso n. 59220160001592113000 di € 1.173,07 asseritamente notificato in data 21/12/2016 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2016;
2. avviso n. 59220160001604443000 di € 618,28 asseritamente notificato in data 21/12/2016 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2016;
3. avviso n. 59220170000090445000 di € 3.480,32 asseritamente notificato in data 25/07/2017 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2016; 4. avviso n. 59220170000961110000 di € 3.523,80 asseritamente notificato in data 02/12/2017 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2017; 5. avviso n. 59220180000358916000 di € 2.947,29 asseritamente notificato in data 09/07/2018 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2017;
6. avviso n. 59220180000942384000 di € 625,69 asseritamente notificato in data 04/12/2018 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
7. avviso n. 59220180001545268000 di € 5.259,20 asseritamente notificato in data 11/01/2019 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
8. avviso n. 59220180001545369000 di € 414,66 asseritamente notificato in data 11/01/2019 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
9. avviso n. 59220190000023687000 di € 1.352,84 asseritamente notificato in data 30/01/2019 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2018;
10. avviso n. 59220190000814902000 di € 3.646,51 asseritamente notificato in data 13/08/2019 per omesso versamento contributi ex modello DM10 rettificativo relativi agli anni 2016 e 2017;
11. avviso n. 59220190000913962000 di € 3.494,06 asseritamente notificato in data 03/10/2019 per omesso versamento contributi ex DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi agli anni 2018 e 2019;
12. avviso n. 59220190001721648000 di € 4.583,68 asseritamente notificato in data 19/12/2019 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2019; 13. avviso n. 59220210000091480000 di € 5.525,37 asseritamente notificato in data 03/11/2021 per omesso versamento contributi ex
DM10 (oltre somme aggiuntive) relativi all'anno 2019.
Parte ricorrente ha negato la debenza della contribuzione facendo valere:
- l'inesistenza della notifica via PEC dell'intimazione impugnata in quanto effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un dominio PEC non risultante da pubblici registri;
- l'omessa notifica degli avvisi presupposti;
- la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999;
- la prescrizione di una parte dei carichi contributivi di cui è stato intimato il pagamento. Parte opponente, infine, ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
2 Fissata l'udienza di comparizione, e si sono costituiti in giudizio, CP_1 CP_3 hanno censurato la prospettazione avversaria e si opposti all'accoglimento dell'istanza di sospensione L'Ente previdenziale ha rilevato:
- la tardività delle doglianze sollevate con riferimento alla notifica dei titoli esecutivi per mancato rispetto del termine di venti giorni ex art. 617 cpc;
- l'infondatezza del rilievo avversario riguardante l'utilizzo da parte di CP_3 di un indirizzo PEC non ricompreso tra i pubblichi elenchi alla luce dei dettami esegetici sia della giurisprudenza di legittimità (SU 15979/2020) sia della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 198/2023 e Trib. Roma 89/2022);
- l'avvenuta notifica via PEC degli avvisi di addebito nelle date riportate nell'intimazione opposta [doc. 1 e 2 ]; CP_1
- la natura processuale della decadenza ex art. 25 dlgs 46/1999; l'eventuale decadenza, infatti, non farebbe <venire meno il diritto dell'Ente previdenziale alla riscossione perché nel giudizio di opposizione, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale, allo stesso modo in cui si procederebbe in un'opposizione a decreto ingiuntivo>>;
- l'insussistenza di problematiche prescrizionali tenuto conto dei periodi di sospensione COVID. L dal canto suo: CP_3
- ha ribadito l'infondatezza della deduzione attorea riguardante l'utilizzo da parte di di un indirizzo PEC non ricompreso tra i pubblichi elenchi alla luce CP_3 dei dettami esegetici sia della giurisprudenza di legittimità (SU 15979/2020) sia della giurisprudenza di merito (Trib. Roma 198/2023 e Trib. Roma 89/2022);
- ha messo in luce l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione rispetto a tutti gli avvisi opposti;
- ha eccepito la propria estraneità rispetto alla questione della decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999 nonché rispetto ad asseriti vizi di notifica degli atti presupposti
[comunque, regolarmente notificati].
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno discusso la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
2. Le domande formulate dall'opponente non possono essere accolte per le ragioni di cui infra.
3. Deve preliminarmente rammentarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito, il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla
3 notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
4. Occorre precisare che, “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso… (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019, SU n. 7514/2022). Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019). L'azione di opposizione all'iscrizione a ruolo si caratterizza in tali casi - ferma la natura di titolo esecutivo del ruolo, ai sensi dell'art. 49, primo comma d.P.R.
602/1973 - per la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento, per l'accertata mancanza di prova di una rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella stessa “con riconoscimento a tale opposizione al ruolo di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035)” (Cass. Cass. 594/2016; conf. SU n. 7514/2022).
Dunque, a seguito della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, è onere di colui che intenda far valere la prescrizione del credito contributivo precedentemente maturata o comunque l'infondatezza della pretesa dell'ente impositore, proporre opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999, nei 40 giorni successivi alla notificazione.
Allo stesso modo è onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella o l'avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione (ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”.
4.1. La prescrizione dei crediti previdenziali sopravvenuta alla notificazione dell'avviso/cartella, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere fatta valere, invece, tramite opposizione all'esecuzione, ex art. (29 co. 2 d.lgs. n. 46/1999 e) 615 c.p.c., senza alcun termine, trattandosi di azione di accertamento negativo.
Detta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha dunque ad oggetto, in tal caso, “… la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione)” (Cass. n. 594/2016).
4 “… La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa
Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (ancora Cass. n. 16425/2019; conf. SU n. 7514/2022).
4.2. Inoltre, “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall Controparte_7 per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni,
5 che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014; conf. Cass. nn. 28583 del 2018, 594 del 2016, 24215 del 2009, 6119 del 2004)”.
L'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere proposta entro 20 gg. dalla notificazione dell'atto viziato (o del primo atto successivo, in caso di mancata notificazione del precedente e, quindi, di opposizione “recuperatoria”: v. ancora Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019).
5. Il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente agli atti prodromici sopra elencati, ha proposto: a. un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per l'accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita”) notificazione degli avvisi di addebito;
b. un'opposizione “recuperatoria” di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999, onde far valere la prescrizione dei crediti maturata prima (e in costanza della omessa) della notifica degli avvisi di addebito. c. un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc nella parte in cui ha eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999 e l'omessa notificazione dei titoli presupposti.
6. È necessario innanzitutto vagliare la carenza di legittimazione passiva eccepita da CP_3 L'eccezione coglie nel segno. Sia l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, che quella ex art. 615 c.p.c., attengono al merito della pretesa degli enti impositori relativa a contributi/premi.
Infatti, la stessa azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
6 In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, “l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)” (Cass. SU n. 7514/2022). Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. SSUU 7514/2022). La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore, avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412)>> (Cass. SSUU 7514/2022). In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale “… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo” (Cass. ord. n. 5625/2019).
Alla luce delle principi ora ricordati, risulta estranea alla lite. CP_3
La medesima conclusione intercetta l'eccepita decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/1999, poiché gli atti presupposti corrispondono ad avvisi di addebito, cioè ad atti formati e notificati direttamente da [infatti, dal 1° gennaio 2011, l'avviso di CP_1 addebito ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale].
7. L'opponente lamenta la nullità della notifica dell'intimazione opposta in quanto eseguita da avvalendosi di un indirizzo PEC CP_3
non incluso all'interno dei pubblici Email_4 elenchi. Il vizio dedotto non sussiste. Per quanto riguarda le intimazioni di pagamento, prevede l'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 (nel testo applicabile ratione temporis) che:
7 “
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, a sua volta, stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli atti in questione debbono rispondere alle regole dettate in via generale per l'utilizzo della pec dal
D.P.R. n. 68 del 2005, che a propria volta sono ispirate al principio generale dell'equiparazione alla posta ordinaria. Ai sensi del d.P.R. n. 68/2005:
“Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” (art. 3);
“3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (art. 6). Secondo tali regole la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente
(sebbene in modo non fidefacente) all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. n. 25819/2017).
Pertanto, la ricevuta di avvenuta consegna offerta in comunicazione dalla difesa attorea [cfr. doc. “RICEVUTA PEC NOTIFICA INTIMAZIONE.pdf”] è certamente idonea a dare riscontro dell'avvenuta regolare notificazione dell'atto oggetto di causa.
Nella specie, è stata fornita la prova della notificazione tramite deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, dalla quale è desumibile l'atto notificato (appunto l'intimazione di pagamento n. 292 2023 90003963 29/000).
È principio acquisito, nella giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 20039/2020 e 6912/2022; Cass. SU n. 15979/2022), quello per cui anche la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna “… è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale… [di una Amministrazione pubblica]…,
8 rinvenibile nel rispettivo sito… e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art. 3 bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (Cass. SU n. 15979/2022, cit.). Siffatte coordinate esegetiche consentono di riprendere quanto in precedenza accennato e di riallacciarsi alla difesa dell'opponente, secondo la quale l'effettuazione delle notifiche mediante indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi, comporterebbe l'inesistenza delle stesse. L'art. 26, co. 2 sopra citato, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005, come detto, fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC e non detta alcuna prescrizione in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Si può ritenere che l'art. 26, co. 2 d.P.R. n. 602/1973 (e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 per gli avvisi di addebito) consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3-bis, co. 1 L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 30, co. 4 DL n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Analoghe indicazioni si ritrovano nella più recente (v. Cass. SU n. 15979/2022, cit.) giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur nell'ambito del processo civile telematico, non può ritenersi che la notificazione proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non risultante dai pubblici registri, infici di nullità l'atto spedito;
a condizione che (come nella specie) l'indirizzo utilizzato sia indirizzo istituzionale, riconoscibile in relazione al dominio di appartenenza
(“@pec.agenziariscossione.it”) siccome appunto idoneo ad assicurare il raggiungimento dello scopo della notifica. Infatti, “la più stringente regola secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi…” è “… invocabile come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati”.
9 “Né vale osservare che, per l'art. 16 ter decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo
16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art. 6 ter co. 3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art. 3 bis co.
1 secondo periodo legge n. 53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo
PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art. 16 ter, co. 1 ter, d.l. n. 179 del
2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art. 6 ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso…” (ibidem)>> [nella medesima direzione, Cass. sez. 5 n. 18684/2023 (Rv. 668249 – 01) secondo cui <In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>>].
In virtù delle superiori coordinate esegetiche, quindi, si può ritenere validamente perfezionata la notificazione dell'intimazione opposta in data 14/02/2023.
Peraltro, se si dovesse ipotizzare l'inesistenza della notifica dell'intimazione, l'opposizione “anticipata” o “diretta” risulterebbe comunque in oggi inammissibile per carenza dell'interesse (“tipizzato”) ad agire, quale delineato dal legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, e dovrebbe essere respinta.
8. Non sembra potersi accogliere, poi, la domanda attorea (da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.) relativa all'accertamento della
10 decadenza, da parte dell' , dal diritto di procedere all'iscrizione a ruolo dei CP_1 crediti contributivi, ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999. Prevede l'art. 25 cit., nel testo applicabile ratione temporis, che:
<
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo>>.
La domanda de qua in primo luogo è tardiva.
Come detto, l'intimazione di pagamento è stata correttamente notificata, secondo quanto documentato dall'opponente [cfr. il doc. “RICEVUTA PEC NOTIFICA INTIMAZIONE.pdf””] in data 14/02/2023 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto a fine marzo 2023, dunque dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 617 c.p.c. [tale termine è scaduto il 06/03/2023]. In secondo luogo, appare dubbio che l'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 possa trovare applicazione nella fattispecie di causa, incentrata sulla riscossione dei crediti contributivi mediante avviso d'addebito. Deve rammentarsi che il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l.
n. 122/2010, ha modificato il sistema di recupero dei crediti , con l'introduzione CP_1 dell'avviso d'addebito con valore di titolo esecutivo in luogo della precedente cartella di pagamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. L'art. 30, co. 5, prevede che
“L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”. Il nuovo sistema di riscossione dei crediti previdenziali così delineato non fa menzione, quindi, dell'iscrizione a ruolo (destinata, semmai, ad intervenire dopo l'emissione dell'avviso), né di termini di decadenza. La “discontinuità” del nuovo sistema di riscossione, rispetto al precedente, sembra potersi ricavare anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato come la sospensione triennale (sino al 31 dicembre 2012) degli effetti dell'applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, di cui al D.L. n. 78/2010, art. 38, comma 12, dimostri, da un punto di vista logico e sistematico, che non si sono perseguite finalità dilatorie temporanee, essa “legandosi saldamente al contenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 10, convertito in L. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali (Cass. n. 14368/2020, ex plurimis). CP_1
In ogni caso, la decadenza de qua è, per giurisprudenza ormai consolidata, di natura processuale, onde "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale [o, nel caso, all'avviso d'addebito] che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)” (Cass.
11 ord. n. 24134/2021: nel provvedimento, pur relativo ad opposizione avverso avviso d'addebito, si indica che il giudice di II grado aveva “… accolto l'eccezione con cui il M. aveva dedotto la decadenza dell'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 25, opponendo che era onere dell'istituto appellante iscrivere a ruolo i crediti pretesi entro un anno dalla notificazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti”; ma non si svolge alcun tipo di riflessione in merito ai rapporti tra “iscrizione a ruolo” ed emissione dell'avviso d'addebito).
9. Venendo agli aspetti sostanziali, preme innanzitutto evidenziare come l'opposizione “recuperatoria” di merito appaia anch'essa tardiva e infondata. Le doglianze correlate alla omessa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento/avvisi di addebito danno luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, assoggettate pertanto al rispetto del richiamato termine perentorio di 20 giorni.
Si è già focalizzato come, nella vicenda odierna, a fronte di una intimazione di pagamento pervenuta via PEC il 14/02/2023, il ricorrente abbia depositato il proprio ricorso a fine marzo 2023, quindi oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 617
c.p.c. [tale termine è scaduto il 06/03/2023]. Comunque, l' ha fornito riscontro documentale della notifica degli avvisi CP_1 di addebito nelle date riportate nell'intimazione [cfr. docc. 1 e 2 ]. CP_1
Al riguardo, sono state prodotte le ricevute di avvenuta consegna da cui si evince che tutti gli avvisi di addebito presupposti sono stati notificati via PEC al domicilio digitale del ricorrente pubblicato Email_5 in seno a RegIndE [circostanza, quest'ultima, non contestata]. L' , inoltre, ha correttamente puntualizzato come gli avvisi di addebito CP_1 ricompresi all'interno delle buste telematiche rappresentino non una copia scansionata ma il file con estensione “.pdf” nativo digitale [vedi Cass. 21338/2020 secondo cui <la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel Controparte_8 messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
(portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico"(cfr. Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) …. " nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
Nel caso in questione, dunque, l'opposizione (“recuperatoria”) contro l'iscrizione a ruolo deve ritenersi tardiva. Infatti, alla luce delle produzioni documentali di , gli avvisi di addebito sono stati senza alcun dubbio CP_1 regolarmente notificati, cosicché il ricorrente è decaduto dalla domanda, non avendola proposta nel termine di 40 giorni dalla loro notificazione.
12 10. Detto della inammissibilità e, in ogni caso, della infondatezza dell'opposizione “recuperatoria, occorre occuparsi dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
La domanda è infondata, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi connessa alla pandemia da Covid-19. Infatti, l'articolo 37 del d. l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. E l'articolo 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha ulteriormente sospeso i predetti termini dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021. Per un totale di 311 giorni di sospensione dei termini di prescrizione.
Ora, è evidente che, tenuto conto della predetta sospensione e della data di notificazione degli avvisi di addebito sub n. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e
13) alcun credito di cui ai menzionati avvisi può dirsi prescritto al momento della ricezione dell'intimazione opposta da parte del ricorrente.
Del pari, nemmeno gli avvisi di addebito più datati [il n. 592 2016 00015921
13 000 sub n. 1) e il n. 592 2016 00016044 43 000 sub n. 2)] appaiono incisi dalla prescrizione.
Invero,
• entrambi sono stati notificati il 21/12/2016;
• ha comprovato che, in data 28/06/2018, è stato notificato via CP_3
PEC l'avviso di mora n. 292 2018 90000611 17 000 specificatamente riferito ai suddetti avvisi [con efficacia di atto di costituzione in mora e, quindi interruttivo della prescrizione - cfr. doc. 7 ]; CP_3
• a tutto ciò, inoltre, si dovrebbe aggiungere la sospensione di 311 giorni introdotta dal legislatore emergenziale.
11. Alla luce dell'impostazione ermeneutica sopra tratteggiata, il ricorso va integralmente respinto.
12. La reiezione dell'opposizione colora di legittimità la richiesta delle somme aggiuntive, cioè sanzioni civili ed interessi, dovuti ai sensi dell'art. art. 116 co. 8 l.
388/2000.
13. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei coefficienti tariffari minimi [date le semplici e limitate questioni di fatto e di diritto trattate] delle cause di previdenza di valore compreso tra € 26001 ed € 52000, esclusa la fase istruttoria/trattazione.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) respinge il ricorso in opposizione;
b) condanna parte ricorrente a rifondere ad Controparte_9
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] CP_1
13 le spese di lite, spese che liquida, in relazione a ciascuna parte convenuta, nella somma di € 3291, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 17/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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