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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1072/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 08.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 26.04.2024 da , e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Castaldo Ernesto, tendente ad ottenere la cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto in Arienzo (CE) in data 22.02.2003, e dalla cui unione sono nate le figlie il 24.04.2003, e il 17.04.2008; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 07.03.2014 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 22/04/2014, all'esito del procedimento RG 4836/2013; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
❖ i coniugi continueranno a vivere separatamente dalla data della presente con l'obbligo del reciproco rispetto;
❖ in relazione all'affidamento della prole, questa sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, ma sia che Per_1
continueranno a vivere con la mamma presso la loro abitazione, sita in S. Felice a Cancello, alla via Laurenza, Per_2
102, dove è già stabilita la loro residenza;
❖ il sig. s'impegnerà a versare la somma mensile di euro 450,00 a titolo di mantenimento di entrambe le figlie, Parte_1
oltre le spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50%, mentre la sig.ra Parte_2 percepirà, come sempre fatto in precedenza, l'intera somma riconosciuta dall'INPS a titolo di assegno unico, ovvero
230,00 mensili circa.;
❖ il potrà, previo accordo con la e compatibilmente con le esigenze delle figlie, far visita liberamente alle Parte_1 Parte_2 stesse con possibilità di tenerle con sé in luogo diverso dalla propria abitazione, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti.
Inoltre, il potrà trascorrere con le figlie le vacanze estive per una durata di quindici giorni consecutivi, previo Parte_1 accordo con la madre che dovrà essere assunto entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse da e alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i Per_1 Per_2 coniugi potranno concordare insieme.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arienzo (CE) il 22.02.2003 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Caserta il 24.08.1975 alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arienzo (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2003);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 08.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1072/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 08.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 26.04.2024 da , e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Castaldo Ernesto, tendente ad ottenere la cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio contratto in Arienzo (CE) in data 22.02.2003, e dalla cui unione sono nate le figlie il 24.04.2003, e il 17.04.2008; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 07.03.2014 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 22/04/2014, all'esito del procedimento RG 4836/2013; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
❖ i coniugi continueranno a vivere separatamente dalla data della presente con l'obbligo del reciproco rispetto;
❖ in relazione all'affidamento della prole, questa sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, ma sia che Per_1
continueranno a vivere con la mamma presso la loro abitazione, sita in S. Felice a Cancello, alla via Laurenza, Per_2
102, dove è già stabilita la loro residenza;
❖ il sig. s'impegnerà a versare la somma mensile di euro 450,00 a titolo di mantenimento di entrambe le figlie, Parte_1
oltre le spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50%, mentre la sig.ra Parte_2 percepirà, come sempre fatto in precedenza, l'intera somma riconosciuta dall'INPS a titolo di assegno unico, ovvero
230,00 mensili circa.;
❖ il potrà, previo accordo con la e compatibilmente con le esigenze delle figlie, far visita liberamente alle Parte_1 Parte_2 stesse con possibilità di tenerle con sé in luogo diverso dalla propria abitazione, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti.
Inoltre, il potrà trascorrere con le figlie le vacanze estive per una durata di quindici giorni consecutivi, previo Parte_1 accordo con la madre che dovrà essere assunto entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse da e alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i Per_1 Per_2 coniugi potranno concordare insieme.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arienzo (CE) il 22.02.2003 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Caserta il 24.08.1975 alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arienzo (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2003);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 08.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio