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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 , vertente
TRA in liquidazione (C.F. ), in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
ed ivi residente Via San Francesco, 4, con sede in Sant'Angelo di C.F._1
Brolo (ME) cap 98060; Controparte_2 CP_3
, nata a [...] P.G. il 27/04/1966 C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...], n.q. di fideiussore della Pt_1
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._1 residente in [...], n.q. di fideiussore della Pt_1
tutti in proprio e nelle rispettive qualità, con l'avv. STARVAGGI PAOLO che li
[...] rappresenta e difende per procura in atti;
- ATTORI OPPONENTI -
CONTRO
, c.f. Controparte_4
con l'avv. Daniele Passaro che la rappresenta e difende per procura in atti;
P.IVA_2
- CONVENUTA OPPOSTA–
1 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_4
, e (questi ultimi nelle spiegate qualità)
[...] Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 70/2020, emesso dal Tribunale di Patti in data 07.03.2020, notificato a mezzo pec il 10.06.2020 in cui, ad istanza della si ingiungeva alla società attrice nonché ai fideiussori, il Controparte_4
pagamento della complessiva somma di € 26.470,70, oltre gli interessi maturati al
27/05/2019, oltre ulteriori interessi contrattuali maturandi sino al soddisfo fino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese e l'onorario del monitorio.
Contestavano la legittimazione attiva di Controparte_4
nonché sotto svariati profili, la legittimità e validità del rapporto contrattuale sottostante al credito asseritamente ceduto, denunciando l'illegittima applicazione al rapporto sottostante di anatocismo, interessi ultralegali, interessi usurari, commissione di massimo scoperto, giorni valuta. Contestavano altresì la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la mancante o insufficiente prova scritta del presunto credito.
Eccepivano, inoltre la nullità delle fideiussioni omnibus perché stipulate su formulari redatti in esecuzione di intese anticoncorrenziali.
Ciò premesso, chiedevano che il Tribunale volesse revocare l'opposto decreto ingiuntivo e nel merito, dichiarare che nulla essi attori dovevano alla convenuta opposta, chiedevano altresì la condanna di essa al risarcimento del danno patito in conseguenza della segnalazione alla centrale rischi, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio ontestando le tesi Controparte_4
avversarie e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione. Essa spiegava, prima facie, istanza di chiamata del terzo che veniva rigettata dal Tribunale, ma Controparte_5
successivamente vi rinunziava espressamente come da memoria ex art. 183 n.
1. c.p.c. .
2 La causa veniva istruita documentalmente quindi, fatte depositare le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le istanze e conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
2.1.- L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a deducendo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., la Controparte_4
carenza di prova dell'effettiva cessione del credito oggetto del giudizio, dal momento che l'asserita creditrice non aveva prodotto alcun contratto di cessione da cui poter evincere il trasferimento del presunto credito in proprio favore.
Giova, in proposito, osservare che la questione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'appellante non costituisce un'eccezione di tipo processuale, né una eccezione in senso stretto, ma attiene invece al merito della contesa, riguardando proprio la sostanziale titolarità del rapporto dedotto in causa dal lato attivo, oggetto di mera difesa, che il giudice deve accertare ai fini dell'accoglimento o meno della domanda nel merito.
La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato, in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 2915 del 2016) che: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
3 È, pertanto, compito del giudice quello di delibare nel merito la relativa questione sulla base di quanto risulta dagli atti, indipendentemente dal costante impulso della parte, siccome trattasi di questione attinente alla fondatezza (o meno) della pretesa azionata in sede giudiziale, che può essere verificata d'ufficio dal giudice se risultante (come nella specie) dagli atti di causa (così Cass.SS.UU. n. 2951/2016; Cass. n. 23721/2021;
Cass.n 4. 11744/2018; Cass. n. 5478/2024).
Pertanto, a prescindere dalle ulteriori questioni, ordine logico di trattazione impone di esaminare tale preliminare eccezione idonea, se accolta, alla definizione della controversia.
Gli opponenti hanno contestato la titolarità, in capo a Controparte_4
del credito azionato in via monitoria.
[...]
Ora, di fronte a tale eccezione, avrebbe dovuto Controparte_4
dimostrare compiutamente in giudizio di essere titolare del credito in forza di atto di cessione valido ed efficace, dall'originaria dante causa ( ad essa opposta. Controparte_5
In realtà, la documentazione a supporto della pretesa titolarità del credito, versata in giudizio da consta dell'avviso pubblicato in Gazzetta Controparte_4
Ufficiale (GU Parte Seconda n.93 del 8-8-2017) in cui “La societa' Controparte_4
con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di
[...]
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e Controparte_5
7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, Controparte_5
16, 00186 Roma, Italia, codice fiscale n. , partita IVA e numero di iscrizione P.IVA_3
presso il registro delle imprese di Roma n. tutti i crediti (per capitale, P.IVA_3
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_5
erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo
4 compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Orbene, il link suddetto conduce ad una pagina web nell'ambito della quale si accede ad un elenco di debitori inclusi nella suddetta operazione di cessione.
L'elenco siffatto è per soli codici numerici “NDG/ CODICI CERI” e non conduce ad alcun nominativo.
Ciò posto, parte opposta ha prodotto, in uno alle memorie di cui all'art. 183
n. 1 c.p.c., il medesimo elenco di cui sopra (classificato come doc. 9 ed un segmento di una schermata di pagina informatica (doc. 10) nella quale figurano, con importo differente dal saldo debitore del C/C di cui si chiede il pagamento in via monitoria, due numeri: il primo reca un numero NDG 0000000003413523 non ravvisabile nell'elenco dei “debitori inclusi nell'operazione di cessione”, il secondo, cerchiato in giallo, rappresenta un numero pratica
2811117, neppure esso contenuto nel copioso elenco dei debiti ceduti (in tale elenco vi è un numero parzialmente corrispondente, il n. 442811117 che, tuttavia è un numero diverso da 2811117).
Le numerazioni con le quali è classificato il rapporto di C/C oggetto del decreto ingiuntivo variano ancora negli ulteriori documenti versati da
[...]
: più precisamente, nell'estratto autentico notarile (doc. 02 del fascicolo del CP_6
monitorio), il conto corrente da cui deriva l'originaria pretesa monitoria, avente saldo identico a quello ingiunto (euro 26.470,70) è classificato con i numeri “930010014368 (ex
300601449)”; ed ancora, il file pdf denominato “RICODIFICHE RAPPORTI” (sempre ravvisabile nel fascicolo del monitorio), rappresenta uno scambio di e-mail tra tale Parte_5
ed un non meglio precisato indirizzo mail “UniCredit Business Integrated
[...]
5 Solutions - Ex Capitalia Ristampe C/C”, nel quale si ravvisano i seguenti riferimenti per il rapporto bancario oggetto di causa: Ndg. 46849460 e 21800 – 300601449.
Ebbene, nessuno di tali numeri si identifica con uno solo dei numeri di cui all'elenco dei debiti oggetto della presunta operazione di cessione, con ciò rendendo impossibile a questo Tribunale verificare se il credito oggetto di causa sia effettivamente nella titolarità della . Controparte_4
Ma a ciò si aggiunga che, a fronte della specifica contestazione di parte opponente, di cui si è già detto supra, parte opposta avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione da cui sarebbe stato possibile ricavare la prova documentale dell'operazione di cessione del 14.7.2017 e dell'inclusione in essa del credito azionato in via monitoria da
[...]
. Controparte_4
Ciò non è stato fatto.
È stato già da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la mera produzione dell'avviso della cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto (cfr. Cass., n.
22268/18 e successivamente in senso conforme Cass., n. 2780/19).
La società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta non contestandola
(Cass., n. 10518/2016 e, sul punto, si veda anche Cass. n. 4116/2016; più di recente si vedano Cass. n. 23721/2021; Cass.n 4. 11744/2018; Cass. N. 3405/2024; Cass. n.
5478/2024).
Peraltro, costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di mutuo intercorso fra terzi, non idonea a
6 sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019, cit. in motiv.).
L'orientamento anzidetto è stato anche di recente confermato dagli ultimi arresti giurisprudenziali, ove la Suprema Corte ha affermato ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass.
N. 3405/2024).
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Circostanza, questa, non riscontrabile nel caso in oggetto laddove, come osservato supra, anche una defatigante interpretazione degli atti di causa non consente di rinvenire la prova certa dell'inclusione del credito oggetto di lite tra quelli che si assumono ceduti nell'operazione di cessione del 14.7.2017.
La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, non bastando la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti.
7 I suesposti principi sono stati fatti propri anche dalla Corte d'Appello di
Messina che, con una recente pronunzia, ha operato un ulteriore distinguo, affermando che
“in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB ,laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati. (v .Cass. 9412/2023).
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB (C. App. Messina, n.
950/2024).
Per quanto esposto, in difetto della produzione del contratto di cessione, e non essendo possibile ravvisare con certezza la presenza del credito controverso tra quelli indicati negli atti allegati all'avviso di cessione, manca la prova della titolarità del credito in
8 capo alla convenuta, e l'opposizione va in parte qua accolta, con conseguente revoca CP_7
del decreto ingiuntivo opposto, ed essendo assorbita ogni altra questione ed eccezione relativa al credito ivi azionato.
2.2.- Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata in seno all'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale troverebbe fondamento nel presunto comportamento illecito e contrario a buona fede da parte della con cui si CP_7
era intrattenuto, in origine, il rapporto da cui sarebbe derivato il credito ceduto, e che avrebbe proceduto alla segnalazione alla Centrale rischi dei nominativi degli odierni opponenti, cagionando loro dei danni derivanti dalla carenza di liquidità conseguente alla mancata possibilità di accedere al credito.
La domanda è mal posta nei riguardi di – ed è per Controparte_4
tale ragione che la pur richiesta prova, sul punto, non è stata ammessa perché inconducente
- dal momento che quest'ultima è parte del presente giudizio nella qualità di cessionaria (o presunta tale) del solo credito, non anche dell'intero rapporto contrattuale, sicché ad essa non potrebbero certamente ascriversi le presunte condotte illecite di cui sopra difettando la prova del nesso di causalità materiale tra il presunto evento dannoso e la condotta di
[...]
. Controparte_4
Ad ogni buon conto, seppure fosse stata provata la titolarità del credito in capo a , questa non avrebbe potuto rispondere di vicende facenti capo Controparte_6
alla cedente.
Valga richiamare sul punto quanto affermato, in modo dirimente, dalla
Suprema Corte, secondo cui “la legge n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che
9 formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma
1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.» (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.4. in motivazione)(...) Tale conclusione, del resto, come già affermato da Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019,
«trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nell'art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999». Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla "data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)", nonché, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la
10 compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e í crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data". Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti "sorti posteriormènte" alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del "patrimonio separato a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione». ” (Cass.
Civ. n. 13735/2022).
In definitiva, la domanda risarcitoria va rigettata.
3.- Le spese del giudizio debbono essere compensate stante la parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1044 /2020 vertente tra , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
(opponenti), contro Controparte_4
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. In accoglimento della relativa domanda revoca il decreto ingiuntivo N. 70/2020, emesso dal Tribunale di Patti in data 07.03.2020, notificato a mezzo pec il
10.06.2020;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
4. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti il 15/09/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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