Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9432/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 9432/2021
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Calogero Armando E_
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Controparte_1
Bruno Elena
Resistente
Oggetto: accertamento esistenza rapporto lavorativo subordinato e differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.09.2021 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver lavorato dal 03/05/2012 al 30/06/2015 alle dipendenze della società CP_1
[...
presso il suo omonimo Centro Dialisi, sito in Aversa al Viale della Libertà n. 90, formalmente inquadrata come lavoratrice autonoma, con le mansioni di infermiera;
- che il rapporto era cessato a seguito di dimissioni rassegnate dalla ricorrente, sposata con un infermiere del centro e con un figlio, a causa della gelosia morbosa del figlio
1
- di aver svolto, sin dalla data di assunzione, e per tutta la durata del rapporto, le mansioni di infermiera, assistendo i pazienti del centro, monitorandone lo stato di salute, somministrando le cure prescritte ed i relativi trattamenti sanitari, anche facendo iniezioni e mettendo flebo, prelevando i campioni per esami, sistemando i pazienti, aggiornando le cartelle cliniche, ecc.;
- di aver lavorato in conformità delle direttive datoriali, soggetta al potere gerarchico datoriale, senza alcuna autonomia organizzativa, nei locali e con gli strumenti e le attrezzature messi a disposizione da parte della resistente;
- di dover avvisare tempestivamente in caso di assenze e di essere tenuta a giustificare eventuali assenze o ritardi;
- di aver lavorato per quaranta ore settimanali, con turni di volta in volta stabiliti dalla resistente;
- di aver prestato lavoro straordinario, mai retribuitole, e di aver goduto solo di due settimane di ferie all'anno, quindi 12 giorni lavorativi, secondo i turni aziendali, di non aver mai avuto permessi;
- che le mansioni espletate erano riconducibili al Livello II del CCNL Studi
Professionali;
- di aver ricevuto una retribuzione mensile di importo sempre variabile, nonostante l'omogeneità della prestazione lavorativa espletata, per cui emetteva, secondo le direttive datoriali, fatture mensili, dotandosi, all'uopo di Partita IVA, poi estinta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la resistente;
- di non aver ricevuto alla cessazione del rapporto alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto.
Ha chiesto quindi accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 30/05/2012 al 30/06/2015, con mansioni corrispondenti al Livello II del CCNL
Studi Professionali e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante, a corrispondere in suo favore la somma di euro 37.072,64 a titolo di differenze retributive ordinarie, di tredicesima e quattordicesima mensilità, di lavoro straordinario, di retribuzione per festività, permessi, ferie maturate e mai godute, TFR, interessi e rivalutazioni;
vinte le spese di lite.
Con memoria depositata il 11.11.2022 si è costituita in giudizio la società resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, eccependo altresì la prescrizione delle somme
2 richieste e, in via gradata, in subordine, chiedendo disporsi la compensazione tra quanto dovesse essere eventualmente riconosciuto alla lavoratrice e quanto da quest'ultima percepito nel corso del rapporto;
il tutto, vinte le spese di lite.
Esperito invano il tentativo di conciliazione fra le parti, la causa è stata istruita con la prova testimoniale e, rinviata per la decisione, è decisa con la presente sentenza all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate.
Ciò brevemente premesso in fatto, osserva il Tribunale che la ricorrente invoca l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo che va dal 3.05.2012 al 30.06.2015, mentre la controparte, pur non contestando lo svolgimento dell'attività dedotta, nega la sussistenza del carattere della subordinazione della prestazione svolta dalla , E_ eccependo che la prestazione sarebbe stata resa in regime di autonomia, senza alcun vincolo di disponibilità per la ricorrente.
E' necessario, quindi, verificare la sussistenza, nel rapporto certamente intercorso tra le parti, dei requisiti della subordinazione, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
I successivi artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., puntualizzano la definizione specificando come il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, debba osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, la Suprema Corte ha più volte ribadito che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 17-10-2011, n. 21439; Cass. civ., sez. lav., 18-04-2011, n. 8845; Cass. civ., sez. lav., 09-03-2009, n. 5645; Cass. civ., sez. lav., 30-
01-2007, n. 1893; più risalenti, Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
3 Tale vincolo va, evidentemente, apprezzato in relazione alla natura dell'attività svolta ed alle caratteristiche delle mansioni affidate al lavoratore.
D'altro canto, qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. civ., sez. lav., 17-06-2010, n. 14639; Cass. civ., sez. lav., 08-02-2010, n. 2728); sicché, quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. civ., sez. lav., 02-10-2009, n.
21122; Cass. civ., sez. lav., 17-04-2009, n. 9256; Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav.,
18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98 n., 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804).
In via meramente esemplificativa, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
L'onere della prova della sussistenza di un rapporto di subordinazione fra le parti, grava, come noto e come già precisato, secondo i principi generali in materia, sulla parte che vuol provare i fatti costitutivi del preteso diritto, ossia, nel caso di specie, sul lavoratore che chiede accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ebbene, queste essendo le coordinate ermeneutiche, all'esito della prova orale, osserva il
Tribunale che emerge con evidenza il contrasto fra le rispettive dichiarazioni dei testi escussi per l'una e per l'altra parte.
Per la ricorrente è stato escussa la teste , che ha dichiarato:”…conosco i fatti Testimone_1 di causa perchè ho lavorato per la dal 1.11.2007 al 13.11. 2020; ho contenzioso pendente CP_1 con la società; conosco la ricorrente perché era mia collega alla , io ero infermiera CP_1 professionale, come la , ho conosciuto la mi pare dicembre 2012- E_ E_ gennaio 2013, questo era il periodo, lo ricordo perché l'ho conosciuta al rientro dalla maternità dopo la nascita di mio figlio, a maggio 2012. La ha lavorato sino al 2015 per la E_
, ricordo che era giugno-luglio 2015, non ricordo la data precisa ma ricordo il periodo CP_1 perché avevo appena scoperto di essere incinta del secondo figlio. adr 2 vero adr 3 il nostro
4 lavoro era articolato su 3 turni, mattina dalle 7 alle 13, pomeriggio dalle 13 alle 19 e nei giorni dispari c'era il turno serale dalle 17.30 alle 23. Adr 4 il nostro orario di lavoro era di 36 ore settimanali, 6 giornaliere, come figurava in busta paga, anche se poi in realtà facevamo più ore perché facevamo doppi turni per la mole di lavoro che c'era, c'erano dai 60 ai 67 pazienti, le turnazioni erano stabilite dal dott. che ci comunicava i turni sia via Persona_1 whattapp nel gruppo che avevamo " " con tutti i dipendenti sia in cartaceo, o lui o Per_2
l'amministratrice ce li comunicava la dott.ssa , non c'era una regola, alle volte ce li Per_3 comunicava settimanalmente a volte mensilmente, a volte capitava che la domenica sera non sapevamo se il lunedi eravamo o meno di turno, è capitato che alle 2 di notte arrivasse il messaggio con i turni, spesso, minimo 2 volte alla settimana, facevamo il doppio turno;
nel periodo estivo, cioè da fine maggio a metà settembre circa ci venivano concesse le ferie e quindi chi restava in servizio copriva anche le assenze dei colleghi e quindi i doppi turni settimanali diventavano 3 o 4 o facevamo turno continuo nel senso che per es. facevamo il doppio turno anche in giorni consecutivi, senza il giorno di riposo, in genere invece doppio il doppio turno c'è il giorno di riposo. Lei aveva i turni come i nostri, in caso di assenza lei come noi doveva chiedere autorizzazione, giustificare l'eventuale malattia o ferie, le chiedevamo o al dott.
o alla dott.ssa , lavoravamo con strumenti dati dalla società, Persona_1 Per_3 noi effettuavamo dialisi extracorporea e quindi gestivamo le macchine di dialisi, osmosi che aveva il centro;
io so che era libero professionista, nel senso che aveva la p.iva, lei ci ha fatto vedere a noi colleghi delle volte le fatture emesse a suo carico che non superavano i mille euro, da quello stipendio lei ci diceva che ovviamente doveva pagare le tasse, ecc. Quanto alle ferie, avevamo 15 giorni in estate, la domenica non eravamo mai di turno, i festivi si, la E_ anche se prendeva ferie non le erano pagate, durante l'anno anche noi tendevamo a non prenderle perché la nostra assenza gravava, come detto, sui colleghi che dovevano fare i doppi turni, non pagati tra l'altro. Adr so che la non ha più lavorato per il centro perché E_ si lamentava che era pagata poco, lo stesso motivo per cui poi sono andata via anche io, eravamo anche demansionati, sfruttati, nel senso che la mole di lavoro era grande e quindi in turno eravamo in 4 con un numero di pazienti che a volte superava il numero dei posti letto, non c'erano OSS, e quindi aiutavamo a preparare anche noi le sale;
nel turno serale non c'era proprio la signora che si occupava della sala e quindi l'infermiere di turno si occupava pure della pulizia della sala, del rifacimento del letto, di pulire per es. per terra se c'era del sangue, chiusura dei rifiuti speciali, e caricavamo anche l'immondizia al turno di mattina ecc. preciso che era sottopressione, era mal pagata come detto, era a disagio con i colleghi perché per es facevamo anche il caffe nei periodi di attacco o stacco dei pazienti, e non ci potevamo aiutare tra noi se eravamo in pochi, adr non ha avuto il tfr, così mi ha detto lei, non l'ho avuto nemmeno
5 io;
adr facevamo spesso, se non quasi sempre, turni insieme io e la ricorrente, o ci vedevamo allo smonto eravamo 8-9 infermieri, non di più, le mansioni che ho riferito le faceva anche la
. Adr loro ci davano in dotazione solo due divise, però capitava anche che le E_ buttassimo perché eravamo a contatto anche con soggetti con epatite, malattie a rischio infettivologico e quindi nell'attesa di avere altre divise compravamo noi altre divise. Adr so che lei era fidanzata con un infermiere del centro, si sono poi sposati, ad agosto, sono andata anche al matrimonio, quando si sono sposati lei era in attesa”.
Per la ricorrente è stato escusso anche il teste , che ha dichiarato: “sono il Testimone_2 marito della ricorrente;
sono in regime di comunione legale;
adr. 1 anche io ho lavorato per la come infermiere dal 2010 al 2020, mia moglie ha lavorato per la dal 2013 al 2016; CP_1 CP_1 io ho avuto contenzioso contro la , definita in appello e pendente termine per il ricorso in CP_1
Cassazione. Mia moglie era infermiere come me, io ero dipendente del centro, anche mia moglie, lavoravamo con le stesse modalità, i turni ci venivano comunicati su whatsapp dal datore di lavoro, noi non davamo disponibilità, il datore decideva i turni, non ricordo il nome, mi pare fosse il dott. che ci dava i turni, che è il figlio della dott.ssa mia Persona_4 Per_5 moglie non faceva domiciliari, i turni erano divisi in tre fasce orarie, mattina, pomeriggio e notte;
dalle 7 alle 13; dalle 13 alle 19; dalle 17 alle 23. Alle 23 chiudeva il centro. Alle volte capitava invece che si facessero due fasce orarie di turno: dalle 7 alle 13 e dalle 13 alle 23; eravamo pagati mensilmente, anche mia moglie, all'inizio ero pagato con assegno poi con bonifico, mia moglie pure era pagata con bonifico il 20 del mese successivo;
utilizzavamo i macchinari del centro;
non facevamo gli stessi turni, non sempre, mia moglie faceva più ore di me perché lei spesso faceva il turno lungo del pomeriggio, non so dire specificamente la frequenza ma a lei capitava più spesso che a me il turno lungo. Nel caso di impossibilità mia moglie doveva comunicare l'assenza perché doveva essere sostituita perché ci deve essere un rapporto numerico fiosso tra pazienti ed infermieri. Non ci assentavamo mai, mi pare che non si sia mai assentata. Non so dire quanto mia moglie avesse di stipendio, all'epoca non eravamo sposati, ci siamo sposati il 3.8.2016 e lei già non lavorava più per la . Non ha mai avuto CP_1
13esima 14esima straordinari, ecc lo so perché lei si lamentava di questo. Lei aveva 15 giorni di ferie all'anno non retribuite, lei faceva le fatture, aveva un contratto diverso dal mio, io invece ero inquadrato, e avevo il pagamento delle ferie, con bonifico regolarmente. Adr il rapporto di lavoro di mia moglie è finito perché ha ricevuto delle pressioni sul luogo di lavoro, delle attenzioni da parte del figlio della titolare, non corrisposte e che la infastidivano, quando ci siamo fidanzati mia moglie è rimasta incinta quasi subito, dopo ha avuto un aborto, e poi ha deciso di allontanarsi ma di sua spontanea volontà. Non ha avuto il TFR né indennità di fine rapporto. Adr avv Bruno : ho testimoniato in altre cause contro la ”. CP_1
6 Per la società resistente è stata escussa la teste , che ha dichiarato: Testimone_3
“indifferente; conosco i fatti di causa in quanto lavoro per la dal 2008 come infermiera;
CP_1 conosco la ricorrente perché lavorava anche lei per la , ma a prestazione, io sono una CP_1 dipendente, lavoravo 6 ore al giorno, dal lunedì al sabato, o il turno della mattina o quello del pomeriggio, la invece dava le sue disponibilità di giorni e orari al centro e sulla E_ base di ciò, e insieme alle altre disponibilità date dagli altri soggetti a partita iva si elaboravano i turni. La si occupava esclusivamente della seduta dialitica, che E_ constava massimo di 4 ore anche se dipendeva dal paziente. Ogni infermiere gestiva 4 pazienti al massimo. Adr: confermo adr 2 se ricordo bene lei ha iniziato nel 2012, lo ricordo perché è
l'anno in cui io sono andata in maternità, vennero altre persone a partita iva a sostituirmi per la maternità. So che lei lavorava anche in altri centri, se non sbaglio, ad Orta di Atella;
preciso che il rapporto da rispettare tra numero pazienti e numero infermieri è di 1 infermiere per 4 pazienti, ma dipendeva anche dal numero dei pazienti presenti in turno quel giorno, capitava anche che un infermiere avesse meno di 4 pazienti da gestire in un giorno. Preciso che ho lavorato 6 ore al giorno nel primo periodo, poi abbiamo avuto una rimodulazione oraria, i turni erano da 5 ore, 5 ore e trenta circa, ciò dal 2013 circa. La non veniva tutti i E_ giorni. Non la vedevo sempre, come detto, io avevo o il turno di mattina o quello di pomeriggio.
Non so dire dei pagamenti alla , so ma per sentito dire che lei faceva fatture ma non E_ ne ho conoscenza diretta. Sapevo che la faceva altro oltre al centro , forse E_ CP_1 anche domiciliari, ma non so. Ricordo che il 13.6.2015 il direttore sanitario festeggiava il compleanno e l'onomastico, dott. , e ricordo che dopo i festeggiamenti la Persona_6
mi disse che era in attesa e che non sarebbe più venuta. Non l'ho più vista nei giorni E_ seguenti. Adr. Noi abbiamo l'obbligo di sospensione immediata nel caso di gravidanza. Lei di solito veniva mezzora dopo noi dipendenti e andava via mezzora prima di noi dipendenti perché lei si occupava solo della seduta dialitica, mentre noi dipendenti dovevamo preparare la sala prima della seduta e dopo dovevamo interessarci del riordino della stessa. Che io sappia non ha mai avuto problemi disciplinari, siamo tutti autonomi nella seduta, con la supervisione del medico del turno, gestiamo il paziente dall'attacco allo stacco della dialisi. Non aveva postazione fissa. Aveva una divisa diversa dalla nostra, la nostra all'epoca era verde, lei e aveva una propria, ricordo una divisa bianca sua personale, che io ricordi non ha mai indossato una divisa del centro, forse qualche volta gliela abbiamo prestata, ma è passato del tempo, non ricordo. Adr avv Calogero: sono rientrata dalla maternità nell'ottobre 2012, lei ha iniziato a lavorare durante il periodo della mia assenza, quando sono rientrata ho lavorato part time sino al 30.3.2013, cioè o per 4 ore o a giorni alterni, in base alle esigenze. Avevamo
e abbiamo una chat turni, non ricordo se ci fosse pure la in questa chat. Adr ho già E_
7 testimoniato in altre cause in cui è stata parte la . Adr preciso che il prospetto turni, che, CP_1 come detto, veniva formato solo dopo che i lavoratori a p.iva davano le proprie disponibilità, veniva inviato nella chat turni”.
Per la è stato escusso poi anche il sig. , il quale ha dichiarato: “…sono CP_1 Testimone_4 dipendente della dal gennaio 2003 ad oggi, lavoro come magazziniere e mi occupo un CP_1 po' di amministrativi. Conosco la ricorrente perché ha lavorato per un po' alla come CP_1 infermiera;
lei aveva dei turni secondo le disponibilità che forniva, lei lavorava anche per altri centri, mi pare per il Centro di Orta di Atella, lo so perché lo diceva lei, io vado tutte le mattine dalle 7-7.10 sino alle 14-14:30. La vedevo perché ho l'ufficio difronte agli spogliatoi delle ragazze, i turni variavano perché lei dava le sue disponibilità e non sempre veniva di mattina, non sempre veniva, so queste cose perché tra colleghi si parla e so che lei, e Persona_7
davano disponibilità, e sulla base delle disponibilità date da questi 3 a p.iva si Persona_8 formavano i turni anche con i dipendenti;
quando la vedevo lei era presente per i turni della dialisi che durano 4 ore, lei andava via subito, i dipendenti si occupavano di preparare la sala prima e dopo. La aveva una divisa per entrare in sala, era bianca, era la sua, era E_ diversa dagli altri, noi l'avevamo verde all'inizio, poi azzurra, lei non aveva la nostra divisa.
Noi abbiamo regole rigide in dialisi per quanto riguarda il rapporto numerico pazienti- infermieri e quindi lei comunicava se non poteva venire per farsi sostituire, il centro deve rispettare un protocollo asi per il rapporto numerico pazienti-infermieri. So che lei presentava fatture, ricordo che lei accorpava dei turni e presentava la fattura per i turni. Non so se faceva domiciliari, mi pare di sì non avevo confidenza con lei. Ricordo che lei ci disse, il 13.6.2015, stavamo festeggiando il compleanno del direttore sanitario, dott. , e lei ci disse Persona_6 che era incinta, e siccome c'è il rischio biologico non poteva venire più. Mi venne a salutare e mi disse non ci vediamo più perché sono incinta;
non l'ho più vista poi. Adr preciso che io, come detto, lavoro solo di mattina e sino alle 14-14.10. Di pomeriggio saltuariamente sono stato presente per lo straordinario e alle volte l'ho vista la . Preciso che il turno E_ pomeridiano inizia alle 13.10. la non ha mai avuto problemi disciplinari. Adr: sono E_ stato testimone della in altro giudizio per altro giudizio di natura condominiale. adr il CP_1 timbro per la p.iva è nel cassetto dello studio a portata di tutti perché, quando vengono a scaricare e io non ci sono, il corriere vuole il timbro con la p.iva e quindi è a disposizione di chi c'è al ritiro;
non so dire se è stato preso per altri fini”.
Ebbene, queste essendo le dichiarazioni rese dai testi escussi, rileva il Tribunale che emerge con evidenza dalle dichiarazioni rese dai testi e qui riportate, che i testi escussi per la ricorrente hanno in buona sostanza confermato la prospettazione attorea, mentre i testi intimati da parte resistente hanno confermato la prospettazione di cui alla memoria difensiva.
8 Come precisato a più riprese dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi, occorre valutare le stesse al fine di escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate “di pari attendibilità e spessore”.
In una situazione di tal genere - di frequentissimo riscontro nella pratica - il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti,
l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
Ord. n. 1547 del 2015).
Ciò premesso, emerge quindi che, se è vero che i testi escussi per la resistente sono entrambi dipendenti della società, e che il teste , occupandosi del magazzino, non era Tes_4
verosimilmente pienamente a conoscenza delle mansioni, dei turni, e dei rapporti relativi agli infermieri, circostanza, questa, sicuramente nota alla teste , in quanto infermiera del Tes_3
Centro, come i testi di controparte, e quindi tutti inseriti nell'organizzazione lavorativa in discussione, deve rilevarsi che i due testi escussi per la ricorrente hanno l'una, la , Tes_1 contenzioso pendente con la società e l'altro, il non solo contenzioso pendente Tes_2 anch'egli con la società (definito con sentenza di appello all'epoca della testimonianza ma con termini pendenti per proporre ricorso in Cassazione, come dichiarato), ma anche rapporti di coniugio con la ricorrente, essendone il marito.
Orbene, rileva il giudicante che le dichiarazioni rese dai testi escussi per la ricorrente devono essere quindi valutate col massimo rigore dal punto di vista dell'attendibilità.
Come noto, la circostanza che un teste abbia contenzioso con una parte non determina di per sé
l'incapacità di quest'ultimo a rendere dichiarazioni, in quanto nelle controversie di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente ben possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti,
i quali abbiano instaurato altri analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti.
Tali considerazioni sono pacificamente condivise dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “anche avuto riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza (Cass. 9 febbraio 2005, n. 2621 e Cass. 16 aprile 2009, n. 9015) ha più volte affermato il principio secondo cui: "L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai
9 sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse
(per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni" - cfr. in tal senso ex plurimis Cass. 12 maggio 2005, n. 11034; id. 15 giugno 2006, n. 13783; 16 giugno 2003, n. 9650. E, comunque, la capacità a testimoniare (che, dunque, permane nonostante la disposta riunione, che lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni) differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende, come detto, dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto” (Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 11204 del 2014; cfr. in senso conforme: Cass. n. 21418 del 2015, Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003;
Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994; Cass. n. 6932 del 1987).
L'attendibilità del teste che ha contenzioso con l'altra parte deve quindi essere misurata verificando che le testimonianze trovino inequivoci riscontri in ogni altro elemento acquisito al giudizio, oltre che con riferimento alla loro intrinseca coerenza e alla natura più o meno dettagliata delle circostanze narrate.
Orbene, nel caso di specie, da tali dichiarazione non emerge alcuna precisa indicazione su taluni indici della subordinazione, come, ad esempio, la soggezione della ricorrente alle direttive impartite dalla parte datoriale - soggetto fisico, si osserva, invero neppure specificamente individuato in ricorso - non avendo i testi riferito di alcun episodio relativo alla cd.
10 eterodirezione, se non in modo generico, tanto in ordine alle assenze, alle ferie, ai permessi, all'esercizio del potere disciplinare o gerarchico.
Rileva lo scrivente che a ben vedere i due testi escussi per la ricorrente hanno reso dichiarazioni anche contraddittorie fra loro, e anche in parte con quanto dedotto in ricorso in ordine ai motivi relativi alla cessazione del rapporto tra le parti in causa: la teste ha difatti dichiarato sul Tes_1
punto che la ricorrente aveva cessato il rapporto perché era pagata poco, mentre il teste ha dichiarato che la moglie aveva ricevuto pressioni sul luogo di lavoro, attenzioni Tes_2
dal figlio della titolare, e per questo motivo era cessato il rapporto.
Non può inoltre prescindersi, sempre per quanto concerne la valutazione dell'attendibilità dei testi escussi per la ricorrente, che gli stessi hanno fornito diverse dichiarazioni nei giudizi che hanno riguardato entrambi e ove sono stati rispettivamente sentiti come testimoni (v. sentenze depositate in atti, passate in giudicato), ed in cui è stata sentita come loro testimone anche la ricorrente, e ove è stato diversamente ricostruito il regime orario, di turnazione, del Centro
Sean.
Tali considerazioni, atteso il contrasto fra le dichiarazioni dei testi dell'una e dell'altra parte, ed attesi gli oneri probatori gravanti sulla parte che agisce in giudizio, impongono di concludere per il rigetto della domanda, non potendosi ritenere provato quanto dedotto da parte della ricorrente.
Né le prove documentali fornite dalla consentono di superare le incertezze E_
probatorie scaturenti dalle dichiarazioni fornite dai due testimoni escussi per la stessa.
Infine, in tema di documentazione offerta, si osserva che le n. 4 fotografie allegate successivamente e al dichiarato fine di supportare l'accusa di falso relativamente alle dichiarazioni dei due testi escussi per la resistente, non provano la dipendenza della E_
dal Centro, né smentiscono quanto dichiarato dai testi e , ben potendo la Tes_3 Tes_4
ricorrente aver indossato la divisa del Centro in più di una occasione, come peraltro anche dichiarato dal medesimo nella propria memoria, avvalendosi lo stesso sia di lavoratori CP_1
dipendenti sia di lavoratori a partita iva.
Per tutto quanto esposto, quindi, non può ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della resistente. CP_2
Da ciò consegue quindi il rigetto anche delle altre domande relative alle presunte differenze retributive, ferie, tfr ecc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
11 Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 1.3.2025.
Si comunichi. il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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