TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1691/2023 RG avente ad oggetto: “ Risarcimento danni da infortunio ”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati CIMINO Parte_1
ANDREA e SANTAGA' MATTEO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato
TRAVANUT MARA ed elettivamente domiciliata in PIAZZA IV NOVEMBRE N.
36 SESTO AL REGHENA,
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avvocati SETTE LANFRANCO e MOZZATO
FABRIZIA ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
- resistente
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato
1 LOCATELLI LORENZO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
- terza chiamata
ED
[...]
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati GIRARDI
Andrea e DALL'O' ELENA ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
- terza chiamata
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le società resistente chiedendo che venissero accolte nei loro confronti le seguenti conclusioni: « NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data 03.05.2021 va ricondotto ad esclusivi fatto e colpa di Controparte_1
e di ognuno per il proprio titolo, anche in via
[...] Controparte_2 solidale ai sensi degli art. 1294 c.c. e 2055 c.c. 2) per l'effetto condannarsi gli odierni resistenti, anche in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig.
di tutti i danni da quello patiti a seguito del sinistro e meglio Parte_2 indicati in narrativa, o di quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del procedimento, al netto dell'importo già riconosciuto da
, oltre interessi legali dal giorno del fatto a quello della domanda CP_5 giudiziale ed interessi moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo il diritto;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio»
Nel costituirsi Controparte_1
ha contestato la pretesa del ricorrente e concluso «in rito: autorizzare la
[...] chiamata in giudizio della società Compagnia Assicuratrice in CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore (p.IVA ) con sede P.IVA_1 in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento (TN) – PEC:
per i motivi di cui agli atti e disporre lo Email_1 spostamento della prima udienza, concedendo i provvedimenti ritenuti più opportuni onde consentire la chiamata nel rispetto dei termini previsti ex lege
2 onde poter chiedere di essere dalla stessa garantita, manlevata, tenuta indenne da ogni pregiudizievole conseguenza in caso di eventuale soccombenza nel presente giudizio, per tutte le ragioni indicate in premessa ed in virtù del contratto di assicurazione in essere tra le parti;
nel merito in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le domande del ricorrente accertando e conseguentemente dichiarando che nulla è dovuto da Controparte_1
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di
[...] accoglimento delle domande del ricorrente si chiede che vengano rideterminate le somme asseritamente dovute al ricorrente alla luce dell'espletanda CTU e comunque dichiarare che la società Compagnia
Assicuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
(p.IVA è tenuta a garantire, manlevare, tenere indenne la P.IVA_1 società da ogni esborso e Controparte_1 conseguentemente condannare in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore (p.IVA al pagamento in favore della P.IVA_1 società di una somma pari a Controparte_1 quella che la predetta società sarà tenuta a pagare nei confronti del Sig.
[...]
in via riconvenzionale trasversale: accertare e dichiarare la Pt_2 responsabilità anche in via esclusiva e diretta della società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (p.IVA )
[...] P.IVA_2 con sede in Via Maggiore n. 34 a San Michele al Tagliamento (VE) in ordine al sinistro occorso al ricorrente in data 03.05.2021 presso l'Hotel Pigalle di Jesolo per i motivi esposti in narrativa ed accertare e dichiarare che l'evento è stato causa dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente e per l'effetto, condannare società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (p.IVA ) in via riconvenzionale P.IVA_2 trasversale a tenere indenne e/o manlevare e/o risarcire la
[...] con riguardo alle somme che la stessa sarà tenuta a Controparte_1 versare al ricorrente (e quindi a corrispondere dette somme al ricorrente); in caso di mancata costituzione della società (p.IVA Controparte_2
) nel presente giudizio si chiede venga differita la prima udienza P.IVA_2
3 con concessione del termine ai fini della notifica al destinatario di tale domanda (Ord. Corte Cass. n. 9441/2022). Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge».
Si è altresì costituita contestando la pretesa Controparte_2 del ricorrente, eccependo e chiedendo « IN VIA PRELIMINARE 1) autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 106 c.p.c., a chiamare Controparte_2 in causa in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Corte di Appello 11
(CAP: 10122), Codice Fiscale e P.IVA: PEC P.IVA_3
e di conseguenza si chiede che il G.I. Voglia Email_2 differire, sempre ai sensi dell'art. 415 c.p.c e 418 cpc, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2)
[...] chiede Volersi disporre la trattazione di udienza da remoto ex art. CP_2
127 bis cpc IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Rigettare le domande proposte dal ricorrente nei confronti di in quanto Parte_2 Controparte_2 infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui nelle premesse del presente atto. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannarsi la terza chiamata Società Reale
Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne da ogni domanda promossa Controparte_2 dal ricorrente nei suoi confronti. IN OGNI CASO: Spese Parte_2 rifuse». Part Lette le istanze di chiamata in causa formulate dalle resistenti la ha autorizzato la chiamata in causa di Controparte_4
e la chiamata in causa di limitatamente
[...] Controparte_2 all'accertamento del responsabile e/o della percentuale di responsabilità
(esclusa domanda di manleva) a cura dell'istante
[...] ed altresì la chiamata in causa di Controparte_1 [...]
a cura dell'istante Controparte_3 Controparte_6
[...]
4
[...] Si è costituita dunque Controparte_4 chiedendo « In via principale: - rigettare le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità della Controparte_1 circa l'infortunio occorso al sig. in data 3.05.2021, previa Parte_2 corretta quantificazione dell'importo da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, contenere la domanda di manleva nei confronti di CP_4 nei limiti e alle condizioni della polizza e pertanto al netto del
[...] massimale e della franchigia di polizza, respingendo ogni domanda dell'assicurato di rimborso delle spese legali e/o delle spese per tecnici di cui questi si sia avvalso. (...) In ogni caso: - con vittoria delle spese e compensi del procedimento, oltre C.N.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge».
Si altresì costituita la Controparte_3 concludendo «che l'Ill.mo Tribunale di Venezia, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, voglia fissare ai sensi dell'art. 418 c.p.c., con decreto la nuova udienza di discussione della causa per ivi sentire, reiectis contrariis, così provvedere: NEL MERITO: rigettarsi, comunque, ogni domanda proposta nei confronti della società perché infondata in fatto e in Controparte_2 diritto e, conseguentemente, mandarsi assolta la medesima, e con lei la terza chiamata Società Reale Mutua di Assicurazioni, da ogni avversa pretesa;
rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata Società
Reale Mutua di Assicurazioni, da chiunque espressa;
NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità della convenuta società e Controparte_2 nell'ipotesi in cui venisse, pure, riconosciuta come operativa in relazione a tutte le domande proposte da parte attrice la polizza stipulata dalla convenuta società con Società Reale Mutua di Assicurazioni: - Controparte_2 accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza della convenuta società secondo criteri tecnici di prova rigorosi Controparte_2
e, comunque, ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- in conseguenza,
5 mantenersi l'obbligazione della terza chiamata limitata al risarcimento dei danni che parte attrice avrà analiticamente provato e dimostrato in corso di causa con riferimento all'an e al quantum risarcitorio;
- in conseguenza, valutarsi l'obbligazione della compagnia nel rispetto degli stretti limiti del contratto assicurativo, con particolare riguardo – tra gli altri - al massimale di un limite assicurativo per persona di € 5.000.000,00 alle esclusioni, alle riduzioni di ogni genere, inclusa quella, ulteriore, relativa alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, di cui si chiede l'accertamento, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante in via di solidarietà passiva, agli scoperti e alle franchigie;
in ogni caso, ampiamente ridimensionandosi le pretese di parte attrice, escludendosi dal risarcimento le voci prive di supporto istruttorio e le voci già oggetto di intervento da parte dell'Assicuratore sociale;
decurtarsi, comunque, da quella che verrà riconosciuta come la somma definitivamente dovuta, gli importi indennizzati/indennizzandi dall' CP_5 nonché gli importi erogati da e trattenuti a titolo di acconto da CP_3 parte degli attori, al fine di evitare inammissibili duplicazioni di risarcimento;
riservata ogni azione di regresso. IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE: accertare e dichiarare la responsabilità anche in via esclusiva e diretta della società in ordine al sinistro Controparte_1 occorso al ricorrente in data 03.05.2021 presso l'Hotel Pigalle di Jesolo per i motivi esposti in narrativa ed accertare e dichiarare che l'evento è stato causa dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente e per l'effetto, condannare società persona Controparte_7 del legale rappresentante pro tempore in via riconvenzionale trasversale, anche in forza delle obbligazioni contrattuali assunte, a tenere indenne e/o manlevare e/o risarcire la società e con essa la sua compagnia Controparte_2 garante per la RCT con riguardo alle somme che la stessa sarà tenuta a versare al ricorrente (e quindi a corrispondere dette somme al ricorrente); IN OGNI
CASO: con vittoria di spese e compensi di lite;
».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, dell'acquisizione della capitalizzazione della rendita erogata dall' e CP_5 dell'espletamento di CTU medico legale.
6 *** *** ***
1. Il ricorrente deduce: di essere stato assunto da con contratto di Controparte_1 apprendistato professionalizzante in data 8/1/2020 e poi in data 6/11/2018
(sigh!); di essere rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in data
3/5/2021 mentre era impiegato presso il cantiere dell'Hotel Pigalle di Jesolo, via Padova n. 82, sotto la direzione e supervisione di , socio Persona_1 lavoratore della società datrice e figlio del titolare, che si svolgeva come segue: stava aiutando ad installare una colonna di scarico per i Persona_1 materiali di risulta derivanti dal rifacimento dell'impianto idraulico del piano primo dell'Hotel Pigalle, la colonna di scarico doveva essere applicata al terrazzo del primo piano onde consentire lo smaltimento dei calcinacci verso il suolo, nell'applicare il tubo convogliatore al parapetto del terrazzo il ricorrente e procedevano al fissaggio della colonna alla struttura di cemento CP_1 costituente l'elemento verticale di protezione del terrazzo, mentre erano intenti a far questo, la struttura cementizia, fortemente ammalorata in ragione della vetustà e dell'incuria di chi ne aveva la custodia, cedeva improvvisamente facendo precipitare entrambi i lavoratori a terra da un'altezza di 4,70 metri;
di aver subito a seguito dello schianto al suolo importanti lesioni che ne determinavano l'immediato trasporto al P.S. dell'Ospedale di San Donà di
Piave dove gli veniva diagnosticato “Politrauma, frattura bacino, polso sinistro e ossa nasali”; che l' gli aveva riconosciuto una invalidità permanente CP_5 pari al 26%; deduce la sussistenza di un danno biologico temporaneo come meglio riportato in ricorso e permanente (33-34%) oltre ad un danno alla capacità lavorativa specifica (nella misura del 66%); che dovevano considerarsi responsabili la società datrice ai sensi dell'art. 2087 c.c. e Controparte_2
– società committente dei lavori e gerente l'albergo – ex art. 2051 c.c.
[...] come emergeva dalla relazione redatta dallo SPISAL e dalla perizia stilata dall'Ing nel proc. Pen. 3639/2021 nonché ai sensi degli artt. 2043 Per_2
c.c., 1294 c.c. e 2055 c.c., nonché degli artt. 15, 17, 26, 90, 91, 92, 93, 95, 96
e 97 del D.Lgs 81/08; di non aver ricevuto adeguata formazione e di non aver ricevuto formazione quanto alla specifica operazione posta in essere, né di aver
7 avuto imbragatura e caschetto;
che egli a seguito dell'infortunio si era trovato sostanzialmente nell'impossibilità di esercitare la professione che amava
(idraulico) e solo in quest'anno aveva trovato un'occupazione stagionale quale assistente ai bagnanti sino ad ottobre (2023); che in ogni caso, qualora non fosse rinvenibile una lesione alla capacità lavorativa specifica, dovrebbe riconoscersi il pregiudizio da c.d. cenestesi lavorativa nella misura pari alla riconosciuta invalidità lavorativa.
2. I resistenti si sono costituiti contestando non tanto i fatti - ad eccezione di per quanto concerne la formazione e la CP_1 circostanza che il ricorrente la sera stessa dell'infortunio aveva voluto andare a casa - quanto piuttosto la loro valutazione e il criterio di imputazione della responsabilità per l'infortunio.
DINAMICA DELL' INFORTUNIO
3. Alla luce degli accertamenti compiuti nel procedimento penale vd. doc 12 ric. p. 89 e della consulenza PM doc. 10 ric., nonché delle difese delle parti, è pacifico che l'infortunio è accaduto come descritto in ricorso ovvero che il 3/5/2021 il ricorrente e , uno dei due soci Persona_1 della società datrice di lavoro e figlio dell'altro socio, erano impiegati presso il cantiere dell'Hotel Pigalle di Jesolo, via Padova n. 82, ove dovevano procedere al rifacimento dell'impianto idraulico del piano primo, nel mentre stavano installando una colonna di scarico per i materiali di risulta il parapetto della terrazza/poggiolo del primo piano, al quale la colonna di scarico veniva fissata, cedeva improvvisamente e i due lavoratori precipitavano a terra da mt 4,70. Il cedimento è da ricondurre allo stato di degrado e ammaloramento del parapetto.
4. Gli Ufficiali di dello SPISAL della ULSS 4 di San CP_8
Donà di Piave con la relazione del 22/10/2021 hanno, invero, esposto che e il giorno 3/5/2021 stavano operando Persona_1 Parte_2 presso il cantiere dell'Hotel Pigalle di Jesolo nella sostituzione delle linee idrauliche dell'acqua calda e fredda al primo e secondo piano della struttura;
i due lavoratori si trovavano sulla terrazza/poggiolo di una camera situata al primo piano dell'albergo in quanto dovevano agganciare il tubo convogliatore
8 di macerie al parapetto della suddetta terrazza. Si evidenzia nella relazione – ciò che corrisponde al contenuto delle SIT rese dai due infortunati – che le dichiarazioni dei lavoratori, unici in grado di riferire su quanto accaduto, divergono in ordine alle modalità con le quali è stata posta in essere detta operazione.
5. Invero, l'attuale ricorrente ha riferito che egli ed il collega avevano provveduto a portare il tubo convogliatore sulla Persona_1 terrazza, a fissare la staffa di ferro al parapetto della medesima, ad agganciare il tubo convogliatore alla staffa e a calarlo gradualmente dalla ridetta terrazza;
che dopo aver completato detta operazione entrambi si erano appoggiati al parapetto, ai due lati del tubo, e si erano leggermente sporti per verificare che questo fosse dritto ed eventualmente regolarlo e che mentre stavano effettuando detto controllo il parapetto aveva ceduto ed entrambi erano caduti a terra.
6. ha, invece, dichiarato che egli ed il Persona_1 ricorrente avevano prima provveduto ad installare la staffa di ferro al parapetto della terrazza, erano poi scesi al piano terra per agganciare delle corde alle catenelle del tubo convogliatore in modo da poterlo poi sollevare gradualmente, si erano poi recati sulla terrazza al primo piano ed avevano iniziato a sollevare gradualmente il tubo convogliatore tramite le corde, ancora prima di riuscire ad agganciare il tubo convogliatore alla staffa di ferro il parapetto della terrazza cedeva ed i due lavoratori precipitavano al suolo.
7. Si evidenzia, altresì, nella relazione che nel corso del sopralluogo nell'imminenza del fatti erano stati eseguiti rilievi fotografici della terrazza ove si era verificato l'infortunio e nella medesima giornata era stato acquisito dalla POS (Piano Operativo della Controparte_9
Sicurezza) composto di 101 pagine, il quale alla p. 18 indicando le attrezzature utilizzate per lo scarico delle macerie e le misure di sicurezza da adottare disponeva « (...) lo scarico dei materiali di risulta verrà scaricato tramite aggancio ai parapetti dei terrazzi in cemento (...)»; che pertanto era stato elevato atto di prescrizione, verifica dell'adempimento ed ammissione al pagamento n. prot 60550/2021 DS del 18/10/2021 nei confronti del legale
9 rappresentante della per la violazione dell'art. 96, Controparte_1
Contr co. 1, lett. g) d.lgs. 81/2008 per non aver valutato nel in relazione alla fase di aggancio del tubo convogliatore al parapetto della terrazza, i rischi connessi allo stato del parapetto ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. a).
8. Continua la relazione evidenziando che dalle SIT dei due infortunati è altresì emerso che gli stessi il giorno dell'infortunio pesavano circa
98 + 85-90 kg e che probabilmente si sono appoggiati e sporti dal parapetto della terrazza – sia che ciò sia avvenuto dopo aver calato il tubo convogliatore per controllare che fosse dritto (come riferito dall'odierno ricorrente) sia che ciò sia avvenuto per sollevare il tubo convogliatore da terra mediante corde
(come riferito da ) – sicché indipendente dal fatto che il Persona_1 tubo convogliatore sia stato calato dal terrazzo o sollevato da terra l'evento appariva riconducibile alla violazione posta in essere dal datore di lavoro che non aveva provveduto a valutare, nel POS, in relazione alla fase di aggancio del tubo convogliatore di macerie al parapetto della terrazza, i rischi connessi allo stato del parapetto stesso.
9. Il rilievo per cui, indipendentemente dalla modalità con la quale si era proceduto, i lavoratori si erano appoggiati e sporti dal parapetto della terrazza da cui erano precipitati, deve essere condivisa, in quanto, se i lavoratori non si fossero appoggiati al parapetto ma si fossero trovati dietro allo stesso non sarebbero caduti, salvo sostenere che nel mentre il parapetto cedeva siano stati trascinati giù dal tubo convogliatore.
10. Dalla relazione del CT del PM, Ing. emerge poi che il Per_2 parapetto per cui è causa è costituito da una lastra in cemento – scarsamente - armato, di dimensioni 4 x 45 x 136 cm, incastrata alla base sul cordolo del poggiolo alle sole due estremità, alla sommità della lastra è fissato, mediante due staffe, un tubolare metallico orizzontale e nel suo insieme il manufatto ha dimensioni 4 x 60 x 136; il parapetto del poggiolo di tutto il primo piano è composto da più elementi come quello ceduto, affiancati tra di loro e strutturalmente indipendenti uno dall'altra, atteso che i correnti metallici superiori risultano interrotti in corrispondenza di ciascuna lastra;
i punti di incastro alla base del parapetto oggetto di causa risultano rotti, quello a
10 sinistra all'interno e quello a destra all'esterno; il tubo convogliatore è costituito da elementi in plastica ad imbuto di colore giallo del peso di 39,50 Kg e da un supporto metallico di fissaggio al poggiolo del peso di 14,50 kg per 54 kg complessivamente.
11. Rileva il CT del PM che dai calcoli eseguiti il momento sollecitante (MS) ha dei valori molto simili al momento resistente minimo (MR) di un parapetto correttamente eseguito e correttamente manutenuto;
dal sopralluogo è emerso che nei punti di incastro del parapetto crollato sono risultati evidenti segni di ammaloramento il quale sicuramente ha influito in modo negativo sulla resistenza del manufatto;
in particolare i ferri di armatura sono corrosi e quindi appare evidente che si è innescato da tempo un fenomeno di distacco del cls (= calcestruzzo) di copriferro;
nell'incastro di destra risulta invece evidente come a cedere sia stato anche lo spigolo della lastra in calcestruzzo, atteso che un frammento della stessa risulta ancora incastrato e detto pezzo presenta delle tracce di un ripristino con prodotto/resina di colore bianco.
12. Rileva il CT che il fenomeno di evidente ammaloramento presente sul parapetto crollato risulta presente anche sugli altri parapetti, indice di un non ottimale stato di conservazione/manutenzione degli stessi ed addirittura evidenzia come alcuni parapetti, sottoposti a semplice sollecitazione manuale da parte dello stesso Ingegnere, presentavano evidenti oscillazioni, a conferma di un incastro non perfetto e non perfettamente solidale con il poggiolo.
13. L'Ing. ha, dunque, concluso, alla luce delle suesposte Per_2 evidenze, che:
14. -le cause del cedimento del parapetto sono molteplici: da un lato, durante la messa in opera del sistema di scarico dei calcinacci le sollecitazioni a cui è stato sottoposto il parapetto sono state vicine al suo limite teorico di resistenza e, dall'altro, la resistenza del parapetto è stata ridotta in modo significativo per effetto del suo stato di manutenzione non ottimale.
Oltre a quanto già evidenziato riferisce altresì l'Ing. che in più punti Per_2 si notano evidenti fenomeni fessurativi e di distacco del copriferro causati
11 principalmente dalla corrosione delle armature più esposte, con la conseguenza che sia le sezioni resistenti della lastra di calcestruzzo sia quelle del sistema di incastro risultano ridotte e con esse la resistente del parapetto. A questo – deve aggiungersi – sottolinea ancora l'Ing – che i corrimani Per_2 superiori dei parapetti sono interrotti in corrispondenza di ogni lastra in calcestruzzo, sicché nel caso di spinta accidentale di un elemento quelli adiacenti non contribuiscono ad assorbire gli sforzi e non offrono alcuna sicurezza aggiuntiva in caso di cedimento di uno di essi;
15. -dunque la particolare tipologia del parapetto - costituito da brevi spezzoni lunghi solo 136 cm e non solidalmente collegati tra loro-, le precarie condizioni di manutenzione - « desumibili da un semplice controllo visivo»- le sollecitazioni cui il parapetto veniva sottoposto dalle operazioni di sollevamento – fissaggio, richiedevano una verifica accurata prima di eseguire l'operazione di fissaggio, verifica che avrebbe dovuto sconsigliare l'esecuzione dell'attività che poi ha portato al crollo;
16. -l'operazione di utilizzo del tubo convogliatore per l'eliminazione dei calcinacci era stata corretta ed era prevista nel POS, ciò che
è mancata è stata la verifica della natura del parapetto, la sua consistenza, lo stato di manutenzione al fine di accertare che l'operazione di sollevamento- fissaggio del tubo convogliatore avvenisse senza rischio per i lavoratori.
17. I risultati degli accertamenti compiuti dallo SPISAL e dal CT del
PM sopra riferiti non meritano ulteriore commento o parafrasi in ordine allo stato del parapetto del terrazzo/poggiolo e alla circostanza che è stata tale condizione, di carente manutenzione ammaloramento, a determinare il crollo del parapetto e la caduta dei lavoratori.
RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO – art. 2087 C.C. e D.lgs.
81/2008 E RESPONSABILUTA' CONCORRENTE DEL COMMITTENTE EX ART.
2051 c.c.
18. Dell'infortunio occorso al ricorrente devono rispondere pertanto solidalmente il datore di lavoro Controparte_1
e
[...] Controparte_2
12 19. Quanto al datore di lavoro deve rammentarsi che nonostante ormai l'azione di risarcimento dei danni patiti a causa di un infortunio sul lavoro ( per postumi permanenti non inferiori al 6%) sia a titolo di «danno differenziale» e quindi operi nell'ambito dell'esclusione della regola dell'esonero ex art. 10 d.p.r. 1124/1965, tuttavia la responsabilità ex art. 2087
c.c. è di natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., spetta al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tanto che il fatto ignoto grava sul debitore dell'obbligo di sicurezza;
ciò significa che il datore di lavoro, nell'ambito del predetto obbligo di sicurezza dell'integrità psicofisica del datore di lavoro, è tenuto ad adottare le misure nominate e tutte quelle necessarie secondo l'esperienza e l'evoluzione della tecnica, ed altresì è tenuto a vigilare che il lavoratore si attenga alle disposizioni impartite e alle procedure adottate in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattia professionali e utilizzi i d.p.i.
20. Come ripetutamente affermato, infatti, a norma dell'art. 2087
c.c. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
trattandosi di responsabilità contrattuale, trova applicazione l'art. 1218
c.c. in virtù del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
21. L'art. 2087 cod. civ. non configura, peraltro, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia di responsabilità del datore di lavoro basata su di un criterio puramente oggettivo di imputazione dell'evento lesivo collegato al rischio inerente all'attività svolta nel suo interesse, potendo il datore di lavoro, in linea con i principi generali in tema di obbligazioni, fornire la prova, quando sia dedotta la violazione da parte sua dell'obbligo contrattuale di cui al citato art. 2087 cod. civ., dell'avvenuto adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi
13 commessi all'attività lavorativa, ivi compresi i rischi inerenti al luogo in cui è sito l'ambiente di lavoro (vd. ex plurimis Cass. n. 6169 del 20/06/1998).
22. Costituiscono inoltre principi consolidati i seguenti:
23. -l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma secondo, che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vd. Cass. n. 17314 del 30/08/2004);
24. -il datore di lavoro deve non solo predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest'ultimo (vd. ex plurimis Cass. n. 10097 del
09/05/2011);
25. -per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (vd. Cass. n. 18786 del 05/09/2014);
26. -sotto quest'ultimo aspetto si è chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute;
conseguentemente, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione
14 dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (vd. Cass. n. 27127 del 04/12/2013).
27. Va poi rilevato che come precisato dalla S.C. con la sentenza
12041 del 19/06/2020 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall deve essere condotto secondo le regole comuni della CP_5 responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
28. Ciò posto, nel caso in esame vi è stata una palese e macroscopica omissione da parte del datore di lavoro il quale doveva sincerarsi di quale fosse la situazione del luogo nel quale mandava il proprio dipendente ad operare, tra l'altro, verificando la stabilità del parapetto al quale doveva essere fissato il tubo convogliatore, predisponendo le misure atte ad evitare il pericolo di caduta, quale la necessità di ancorarsi a solida struttura oppure non utilizzare il parapetto per il tubo convogliatore o, in ogni caso, doveva il datore di lavoro allegare e dare prova di avere impartito disposizioni al lavoratore nel senso di accertarsi della stabilità del predetto parapetto con ordine di astenersi in caso di dubbio.
29. E' questa una norma di prudenza che discende direttamente dall'art. 2087 c.c. e quindi dall'obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all'attività lavorativa ma è anche prevista espressamente dall'art. 96 co. 1 lett. g) che impone ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, di redigere il piano operativo di sicurezza, i quale, come disposto dall'art. 89 lett. h) cit. che richiama l'art. 17 co. 1, lett. a) e l'allegato XV, deve
15 contenere la «valutazione di tutti i rischi». Non si tratta di un mero adempimento formale: il datore di lavoro redige il POS al fine di individuare, indicare e valutare tutti i possibili rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore e adottare le misure per prevenirli od evitarli, ciò che nel caso in esame non è stato fatto. Lo stato di degrado e cattiva manutenzione dei parapetti era piuttosto evidente e bastava sollecitarli – come ha fatto il CT del
PM – per verificare empiricamente che non erano stabili, conseguentemente doveva essere o vietato ai lavoratori di ancorare il tubo convogliatore a uno dei parapetti del primo piano e adottare misure alternative per l'utilizzo di tale tubo o comunque per lo smaltimento dei calcinacci oppure adottare misure quale l'utilizzo di imbragatura da ancora a solida struttura.
30. Va peraltro evidenziato che unitamente al ricorrente c'era uno dei due soci della società rispetto al quale il ricorrente è da considerare un sottoposto da una punto di vista gerarchico.
31. Con la responsabilità del datore di lavoro concorre anche quella di in quanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile CP_11 del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
32. La norma di cui all'art. 2051 c.c., come noto, è fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechi danni a terzi e costituisce arresto giurisprudenziale consolidato che qualora il dipendente di una società, appaltatrice di lavori da eseguire in un'area in proprietà del committente, riporti un infortunio, dei danni risponde la società medesima, a cui la consegna dell'area è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva;
tale regola tuttavia trova eccezione nell'ipotesi in cui l'area in questione continui ad essere destinata all'uso precedente durante l'esecuzione dell'appalto, ancorché in parte e/o con apposite precauzioni, ovvero quando i lavori effettuati siano estranei al dinamismo della cosa che ha determinato l'evento dannoso, sempre che, in questa seconda ipotesi, non sia dimostrato che per l'esecuzione dell'appalto la zona interessata fosse stata completamente enucleata ed affidata
16 all'esclusiva custodia dell'appaltatore (si veda ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 1146 del 22/01/2015).
33. In questo stesso senso la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimane sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie, affermando che nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (vd
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018).
34. Orbene, pur non essendo proprietaria è Controparte_2 il gestore dell'Hotel Pigalle di Jesolo di cui aveva dunque all'epoca del fatto la piena disponibilità, mentre dal contratto di appalto non risulta che la zona interessata all'infortunio, cioè la terrazza del primo piano, fosse stata completamente enucleata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore.
35. Il contratto d'appalto, alla cui lettura si rimanda, contiene indicazioni totalmente generiche, si fa menzione dei lavori di «sostituzione linee acqua corridoi I piano e II piano con realizzazione scavi presso i cantieri della società committente» e pertanto l'attestazione di cui al punto 7) « il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere la qualità e quantità dei lavori da eseguire, per aver presa diretta conoscenza, di essersi recato sul posto e di aver preso perfettamente conoscenza di tutte le condizioni ambientali nonché delle circostanze generali e particolari», induce a ritenere che la disponibilità esclusiva dei luoghi sia riferita ai corridoi in cui dovevano essere svolti i lavori e non ad ogni luogo dell'Hotel
36. Piuttosto, dall'attività d'indagine è emerso che tutti i parapetti di tutta la terrazza/di tutti i poggioli del primo piano presentavano problemi di ammaloramento e scarsa manutenzione tali, in definitiva, da mettere in
17 pericolo chiunque si fosse appoggiato e sporto dagli stessi, tanto che l'area è stata sequestrata.
37. quale detentore, era tenuta a verificare lo Controparte_2 stato dei luoghi e in questo dei parapetti dei terrazzi al fine di prevenire che i soggetti che legittimamente vi accedevano corressero pericoli per la loro incolumità e riferire di tale situazione al datore di lavoro.
38. Per contro alcuna responsabilità può essere addossata al ricorrente per le seguenti ragioni: il ricorrente si è limitato a svolgere le proprie mansioni secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro, il quale non ha allegato né provato di avere impartito disposizioni atte ad evitare il pericolo;
ha operato unitamente ad uno dei due soci della società e quindi ad altro lavoratore che nell'ambito della dinamiche aziendali aveva un ruolo per così dire di superiore gerarchico;
non vi è prova che il ricorrente abbia ricevuto alcuna specifica formazione in ordine all'operazione di installazione del tubo convogliatore e che abbia violato disposizioni specificamente impartite sul punto.
39. Va, infine, rilevato che in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire ( vd ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 8372 del
09/04/2014; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24405 del 09/09/2021).
40. Pertanto, le resistenti società debbono essere riconosciute responsabili in solido dell'infortunio e dei danni patiti dal ricorrente, atteso che le loro omissioni hanno cooperato nel non evitare l'evento lesivo, e nel
18 rapporto interno tale responsabilità deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno non essendovi elementi che depongano in senso diverso.
DANNI PATITI DAL RICORRENTE: DANNO NON PATRIMONIALE- DANNO
PATRIMONIALE
41. Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico temporaneo e permanente, dinamico relazionale e della sofferenza soggettiva, e del danno patrimoniale attesa la riduzione della capacità lavorativa specifica in quanto « si trova sostanzialmente nell'impossibilità di esercitare la professione che amava, quella di idraulico, e solo quest'anno ha trovato un'occupazione stagionale quale assistente ai bagnanti, impiego che avrà termine ad ottobre, mese in cui il ricorrente si troverà nuovamente disoccupato», in subordine chiede che sia riconosciuto il pregiudizio da c.d. cenestesi lavorativa nella misura pari alla riconosciuta invalidità lavorativa.
42. L'espletata CTU ha accertato che:
-a seguito dell'infortunio per cui è causa il ricorrente « ha riportato politrauma con trauma cranico commotivo ed emorragia occipitale destra, cui è conseguita una crisi epilettica, frattura dell'epifisi distale del radio sinistro ed infrazione dello scafoide carpale omolaterale, frattura bilaterale delle branche ileo ed ischiopubiche e frattura composta del sacro» con una inabilità temporanea totale di centonovantaquattro giorni (194 gg);
- il danno biologico temporaneo è pari: 25 gg totale, 30 giorni parziale al 75%, 51 giorni parziale al 50% 88 giorni parziale al 35%;
-il danno biologico permanente è pari al 26%;
- il danno alla capacità lavorativa specifica in relazione all'attività specifica di operaio termoidraulico è pari al 50%, con rilievo che «comunque l'interessato sta svolgendo ad oggi un'altra attività lavorativa (assistente bagnante) senza esposizione a rischi o ad usura»;
- il grado di sofferenza è risultato di entità elevata per i primi venticinque giorni e di entità medio-elevata per il restante periodo di malattia;
attualmente il periziato accusa un grado di sofferenza di entità media;
19 - le spese mediche, oggetto di risarcimento ammontano ad € 727,18, alle quali dovranno poi essere aggiunte le spese relative agli accertamenti medico-legali in sede extragiudiziale e giudiziaria, atteso che « Tali spese seppur non riguardanti indagini cliniche sono relative ad accertamenti indispensabili per un'adeguata ed approfondita analisi del caso»;
- non è prevedibile la necessità di ulteriori spese mediche future.
43. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale si intendono qui richiamati brevemente i principi espressi dalle SSUU 26972 del 11/11/2008 (c.d. sentenze di San Martino) e Cass. Sez. III, 7513 del
27/3/2018 e richiama la giurisprudenza in ordine all'applicazione delle
Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale del
2024 quest'ultimo deve essere così liquidato:
-danno biologico permanente: 26 x 27 anni = 145.446 di cui € 102.427 per danno biologico/dinamico relazionale ed € 43.019 per sofferenza soggettiva, entrambe aumentabili del 30% in considerazione delle gravità delle conseguenze = 189.079,80, detratta capitalizzazione rendita = CP_5
70.436,64 = 118.643,16 danno differenziale (vd infra).
- danno biologico temporaneo: € 115/die + 50% x 25 gg= 4312,50; 30 giorni parziale al 75%= 115x75%+40% x 30 gg= 3622,50, 51 giorni parziale al 50% : 115x50%+40%x 51gg = 4105,50, 88 giorni parziale al
35%= 115X35%+40%x 88 = 4958,80, complessivamente € 16.999,30.
44. Per quanto riguarda l'asserito aggravamento del danno patito a causa della scelta del ricorrente di non rimanere in Ospedale il giorno stesso dell'infortunio e di essere mandato a casa il CTU ha ben evidenziato che oltre ad essere il quesito di difficile soluzione in ogni caso «l'emorragia che si è verificata era intraparenchimale e non extraparenchimale. Mentre la prima provocando un'irritazione sulle cellule cerebrali causa il fenomeno epilettico, la seconda ottiene lo stesso effetto mediante compressione sul parenchima. La prima forma quindi esplica la sua azione indipendentemente dalle dimensioni a differenza della seconda. Conseguentemente anche se il fosse Pt_2 rimasto degente in Ospedale, posto che non sarebbe stato sottoposto ad intervento chirurgico», pertanto, alcuna influenza ha avuto la scelta del
20 ricorrente atteso che « l'emorragia cerebrale si sarebbe verificata comunque ed anche se di dimensioni ridotte (non si sarebbe somministrata l'eparina) il danno alle cellule encefaliche con i conseguenti effetti epilettogeni difficilmente si sarebbe potuto evitare» ed inoltre « nulla sarebbe cambiato per quanto attiene le conseguenze delle lesioni all'apparato locomotore».
45. Quanto al danno patrimoniale va rilevato che il ordine al danno alla capacità lavorativa specifica «l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass.
15238/2014; 11361/2014) consistendo il predetto danno «nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto» (vd.
Cass. Sez. 3, n. 12022 del 12/09/2000) e si differenzia dal danno alla capacità lavorativa generica la quale è ormai da tempo ricompresa nel danno all'integrità psico-fisica.
46. La S.C. ha, inoltre, ripetutamente affermato il principio secondo il quale il danno già verificatosi deve essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. civ. Sez. III, n. 12902/2012;
Cass. civ. Sez. III n. 11439/1997), sicché il giudice deve operare due liquidazioni: la prima, sulla base dell'elemento concreto costituito dalla flessione del reddito effettivamente subita dal danneggiato fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile;
la seconda, invece in via ipotetica, sulla base della presumibile flessione del reddito subita dal danneggiato dalla data della decisione in poi.
47. Mentre la valutazione del danno attuale non potrà prescindere dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo trascorso sino alla decisione, che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica (vd. ex plurimis Cass.
17061/2017), per quanto riguarda il danno futuro giova osservare che secondo indirizzo ormai acquisito nella giurisprudenza della S.C. «il danno permanente
21 da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 9 ottobre 1922, n. 1402, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un effettivo corretto risarcimento del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 cod. civ. (v. Cass. 04/10/2015, n. 20615; 12/04/2018, n. 9048; 31/05/2019, n.
14891).
48. Si è quindi affermato che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili (si tratta, ovviamente, di una valutazione sostanzialmente di merito rispetto al caso concreto), purché si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti, quali ad esempio, i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina, come quelli dell'Incontro di
Studio del CSM tenuto in data 30 giugno-1 luglio 1989 a Trevi» (Cass.
2463/2020; in ordine alla inadeguatezza dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 9 ottobre 1922, n. 1402 si veda altresì Cass. 18.93/2020,
16913/2019, 20615/2016).
49. Si è visto che nel caso in esame il CTU ha riconosciuto il 50% rilevando che sino al momento dell'infortunio il svolgeva l'attività di Pt_2 operaio termoidraulico e che «lo stato di epilessia farmacologicamente controllato, impedisce all'interessato di svolgere attività che prevedono il posizionamento su stazioni elevate, l'utilizzo di macchinari che possano sollecitare il suo sistema nervoso (trapani, avvitatori, macchinari rumorosi, soffioni, martello pneumatico)» mentre risulta «possibile lo svolgimento di attività che non prevedano queste situazioni» attività che il ricorrente sta ad oggi svolgendo quale assistente bagnante «senza esposizione a rischi o ad usura».
50. Non vi è dubbio, dunque, che il ricorrente non potrà svolgere la mansione di operaio termoidraulico, a cui probabilmente aspirava, ma tenuto conto degli studi compiuti, potrà svolgere altre attività di carattere pur sempre pratico-esecutivo, che però non potranno essere riconducibili a quelle
22 operaie qualificate ( non lavori su stazioni elevate, non utilizzo di macchinari che possano sollecitare il suo sistema nervoso quali trapani, avvitatori, macchinari rumorosi, soffioni, martello pneumatico), sicché se da una parte si giustifica il riconoscimento del 50% - residuando comunque altre mansioni esecutive svolgibili dal ricorrente – sussistono presunzioni gravi precise e concordanti che il ricorrente abbia subito e subirà una flessione della capacità di guadagno, tanto che allo stato ha svolto mansioni di assistente bagnante che
è un'attività stagionale.
51. Il ricorrente non si è tanto concentrato sul danno attuale quanto sul danno futuro proponendo la formula: triplo della pensione sociale x riduzione capacità lavorativa specifica (50%) X coefficiente indicato dalle
Tabelle di Milano avendo riguardo all'età del ricorrente al momento dell'infortunio (27 anni e ad una attività lavorativa di 41 anni).
52. Secondo la giurisprudenza costante della S.C. in assenza di un ragionevole parametro di riferimento deve farsi ricorso al criterio, residuale, del triplo della pensione sociale come nel caso di soggetto che non è mai stato percettore di reddito ( vd ex plurimis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del
13/06/2023) oppure nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa ( vd Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024) mentre nel caso di persona che al momento del fatto non svolgeva alcuna attività lavorativa, il danno da perdita di guadagno futuro deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti ( vd Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 5787 del 04/03/2024).
53. Atteso che il ricorrente al momento del fatto percepiva la retribuzione di apprendista - più bassa di quella di un operaio – in assenza di altre indicazioni sulla possibile progressione dello stipendio dell'operaio
23 termoidraulico appare equo operare una media tra la retribuzione percepita al momento dell'infortunio e il triplo della pensione sociale.
54. Come osservato da parte ricorrente l'assegno sociale, ad oggi, è pari ad € 534,41 mensili per 13 mensilità ovvero € 6.947,33 annui a cui si devono aggiungere le maggiorazioni (v. Cassazione civ. sez. III del 04.12.1992
n. 12916) previste ora dall'art. 38 L. 28.12.2001 n. 448 e seguenti, di importo pari ad € 190,15 mensili, ovvero € 2.471,95 annuali per un totale di €
9.419,28, cifra che, triplicata, porta al risultato di € 28.257,84 mentre il ricorrente quale apprendista percepiva una retribuzione di € 13.880,15.
55. Dunque il danno da lesione alla capacità lavorativa specifica deve essere così liquidato: € 28.257,84 + 13.880,15: 2= 21.068,57 x 34,12 x
50%= € 359.429,804. Si osserva che il coefficiente del 34,12 si rinviene nelle
Tabelle milanesi 2024 a p. 104 segg ed in particolare è il coefficiente corrispondente all'età 27 e alla presumibile numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita e pari alla media vita lavorativa indicato da parte ricorrente in 41 (vd tabella p. 121.
56. In punto di danno differenziale e danno complementare è appena il caso di osservare, nei limiti propri della presente motivazione, che esso discende dalla previsione di cui all'art. 10, commi 6 e 7 d.p.r. 1124/1965
e 1227 c.c. Pertanto il datore di lavoro – qualora, come nel caso in esame, non operi la regola dell'esonero - è tenuto a pagare la differenza tra quanto liquidato dall e quanto lo stesso è tenuto a pagare in base ai criteri CP_5 civilistici (c.d. danno differenziale quantitativo) ed a risarcire i danni non coperti dall'assicurazione ( c.d. danno differenziale qualitativo o danno CP_5 complementare), in quanto «la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10
d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni» ( vd. Cass. n. 10834 del
05/05/2010).
24 57. Seppur l'indennizzo assolve ad una funzione sociale ed CP_5
è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore - secondo quanto previsto dall'art. 38 della Cost. – ed il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato, tuttavia
«il principio della "compensatio lucri cum damno", in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, (...), se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo al risarcimento»(vd. Cass n. 23563 del
12/09/2008).
58. L'art. 13 d.lvo 38/2000 nel prevedere che «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produrre del reddito dal danneggiato» recepisce legislativamente l'orientamento della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di merito e di legittimità che hanno fino ad ora considerato il danno biologico come il danno al bene primario della salute, tutelato dall'art. 32 Cost., non avente natura patrimoniale, ma suscettibile di quantificazione in termini monetari. Ex art. 13
d.lgs. 38/2000 l'indennizzo copre il solo danno biologico per le CP_5 invalidità dal 6% al 16% e dal 16% in poi il danno biologico e il danno patrimoniale.
59. Come chiarito dalla S.C. le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono CP_5 considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del
1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd.
"danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della
25 responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti CP_5 del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso» (vd. CP_12
Sez. L - , Sentenza n. 9166 del 10/04/2017).
60. Si già provveduto a detrarre dal danno biologico permanente quanto indennizzato a tale titolo dall . Null'altro deve essere detratto CP_5 atteso che il danno patrimoniale indennizzato dall non è riconducibile CP_5 alla nozione di danno alla capacità lavorativa specifica.
61. A titolo di danno emergente devono poi riconoscersi le spese mediche ritenute congrue dal CTU in € 727,18, mentre lo stesso non ha ritenuto «prevedibile la necessità di ulteriori spese mediche future»
62. Sempre a titolo di danno emergente devono essere altresì riconosciute le spese relative agli accertamenti medico-legali in sede stragiudiziale – pari ad € 2.450 comprensivi di IVA (fatture allegate a note conclusive)- poiché tali spese, come sottolineato dal CTU «seppur non riguardanti indagini cliniche sono relative ad accertamenti indispensabili per un'adeguata ed approfondita analisi del caso» e trattandosi di spese necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento ( vd ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del
26/05/2021).
ASSICURAZIONI
63. ha aderito alle Controparte_3 difese dell'assicurata chiedendo che la stessa sia Controparte_2 mandata assolta da ogni responsabilità ed agendo in via riconvenzionale per
26 l'accertamento dell'unica o concorrente responsabilità di
[...]
Controparte_1
64. Sul punto, pur non avendo poi provveduto la giudicante, va ribadito quanto già affermato in riferimento alla chiamata in causa formulata da ammessa Parte_4 limitatamente all'accertamento del responsabile e/o della percentuale di responsabilità (esclusa domanda di manleva).
65. E sul punto si veda sopra quanto già accertato in ordine alla corresponsabilità di entrambe le resistenti.
66. Società Reale Mutua di Assicurazioni conferma l'esistenza della polizza assicurativa n. 2019/10/3195438 con copertura assicurativa dal 20 maggio 2019 al 15 marzo 2022, rinnovata con polizza n. 2022/10/3448056 con decorrenza dal 15 marzo 2022, e copertura per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva dei danni riportati dai dipendenti degli appaltatori, avente ad oggetto l'esercizio commerciale , via Padova, 82, Parte_5
Jesolo (doc. 3: polizza n. 2019/10/3195438, e doc. 4: condizioni CP_3 generali di polizza).
67. Pertanto Società Reale Mutua deve essere Controparte_3 condannata a manlevare e tenere indenne di quanto Controparte_2 la stessa è tenuta a corrispondere al ricorrente per capitale, interessi, rivalutazioni, spese di lite e di CTP oltre a spese di CTU, nei limiti contrattuali, convenzionalmente pattuiti, e dunque del limite assicurativo di € 5.000.00,00; non risultano franchigie, non sono state indicate e questa Giudice non le ha rinvenute in contratto.
68. Inoltre a norma dell'art.
7.18 delle Condizioni Generali di
Assicurazione sono estranee alla garanzia di le spese legali CP_3 dell'assicurato, atteso che, secondo contratto, sono al di fuori della garanzia prestata, le spese legali e per tecnici incaricati dall'assicurato e non nominati dalla Compagnia e pertanto le spese di lite tra assicurato e Compagnia andranno compensate.
69. Anche ha confermato la copertura assicurativa CP_4 rilevando di essere tenuta entro i limiti di polizza e per l'effetto, all'interno del
27 massimale e al netto delle eventuali applicabili franchigie, esclusa la refusione delle spese di lite e tecniche, poiché Controparte_1 non ha opzionato la garanzia Tutela Legale e in ogni caso si è avvalsa
[...] direttamente di un proprio difensore dei cui costi la Compagnia non è tenuta a farsi carico ex art. 5 sezione Responsabilità civile CGA (doc. 2).
70. Il danno rientra nel massimale pari ad € 1.000.000= e con franchigia di € 3.000 (vd. abrogazione franchigia art.
8.9 che però viene esclusa in polizza) e pertanto in tali limiti deve essere CP_4 condannata a manlevare e tenere indenne di quanto Controparte_1 la stessa è tenuta a corrispondere al ricorrente per capitale, interessi, rivalutazioni, spese di lite e di CTP oltre a spese di CTU, nei limiti contrattuali sopra indicati.
71. Anche in tal caso le spese tra assicurata e compagnia assicurativa andranno compensate.
SPESE DI LITE
72. Le spese di lite tra il ricorrente e le resistenti seguono la soccombenza, in solido, e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 260.000-520.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ( medio elevate, numerose), dei contrasti giurisprudenziali (sussistenti in riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
73. Devono riconoscersi le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, e pertanto
28 rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 03/01/2013), ove questo giudice ritiene gli onorari del consulente di parte congrui quanto alla fase giudiziale in € 3.050= comprensivi di IVA (vd. fatture allegate note conclusive).
74. Le spese di CTU in virtù della soccombenza rimangono definitivamente poste a carico delle resistenti in solido.
75. Le spese per onorari di avvocato, ctp e CTU sono poste a carico delle resistenti in solido e nella ripartizione interna nella misura del 50% ciascuna.
76. Il ricorrente ha autodichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accertato che l'infortunio occorso al ricorrente in data 3/5/2021 è da ascrivere alla responsabilità concorrente delle resistenti e Controparte_1 condanna queste ultime in solido tra loro – e con Controparte_2 ripartizione interna della responsabilità nella misura del 50% ciascuna – al risarcimento del danno in favore del ricorrente che liquida in € 118.643,16 per danno non patrimoniale differenziale (danno biologico permanente), €
16.999,30 danno biologico temporaneo, € 359.429,804 danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, € 727,18 per spese mediche ed €
2.450,00 per accertamenti medici stragiudiziali (danno emergente), oltre agli interessi legali dal sinistro (quanto al danno non patrimoniale e al danno alla capacità lavorativa specifica) e dagli esborsi (spese) e la rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna le resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 18.000,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1
DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di
29 avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese di CTP che liquida in € 3.050,00;
3) Condanna le compagnie assicurative
[...]
a Controparte_13 manlevare e tenere ciascuna la proprio assicurata di quanto la stessa sarà tenuta a pagare a parte ricorrente per capitale, interessi, rivalutazioni, spese di lite compreso CTP e CTU, nei limiti dei massimali e franchigie come indicato in parte motiva;
4) Compensa tra le resistenti e le proprie compagnie assicurative le spese di lite;
5) Pone definitivamente a carico delle resistenti le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
Venezia, all'udienza del 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
30