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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 382/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 15.01.2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Roberto
Baratta (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti – C.F._2
APPELLANTE PRINCIPALE –
E
(c.f. CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giulio
Cesare Villoni (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in C.F._4
atti -APPELLANTE INCIDENTALE-
E
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore -APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello principale di e appello incidentale di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza parziale, resa tra le parti, dal Tribunale di Latina, in data
[...]
27.12.2017, n. 2886/2017; avverso la sentenza parziale, resa tra le parti, dal Tribunale
r.g. n. 1 di Latina, in data 05.11.2019, n. 2645/2019; avverso la sentenza definitiva, resa tra le parti, dal Tribunale di Latina, in data 03.12.2020, n. 2255/2020 , che complessivamente definiscono il giudizio recante n. r. g. 1768/2011, introdotto da nei CP_1
confronti di divisione giudiziale dei beni in regime di comunione Parte_1
legale tra coniugi-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.03.2011, conviene in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale di Latina, per:
In Via subordinata: laddove dovesse accertarsi la indivisibilità dei beni elencati in premessa e facenti parte della comunione ordinaria, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proposizione delle rispettive quote (50% pro -capite) oltre l'attribuzione all'attrice del 50% dei frutti civili e/o naturale accertati dal C.T.U. per i beni;
In ogni caso: Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario delle stesse>>.
La , a sostegno delle domande proposte, allega: CP_1
- Coniuge di dal 24.09.1961 all'11.11.1999, allorquando, nel Parte_1
giudizio di separazione personale, i coniugi sono stati autorizzati, dal Presidente del Tribunale di Latina, a vivere separatamente, per effetto del regime patrimoniale di comunione legale dei beni, perdurato dal 20.09.1975, sino al mutamento del regime patrimoniale, intervenuto, convenzionalmente, il
27.06.1988, di essere comproprietaria, al 50% con il convenuto, del fabbricato per uso abitativo in Bassiano (LT), del fabbricato per uso abitativo in Cisterna di r.g. n. 2 Latina, del complesso industriale in Latina e del terreno in RI, con annesso fabbricato, tutti beni meglio descritti in citazione.
- Parte del complesso industriale in Latina (Via Epitaffio) è stata destinata, dal
[...]
a sede della società (già , di cui lo Pt_1 CP_3 Controparte_4
stesso è socio e amministratore unico, traendone esclusivo beneficio economico;
altra porzione del medesimo complesso industriale è stata concessa, in locazione, dalla società (con contratto stipulato il 02.01.2003, tra CP_3
la società incorporata nella e la società Controparte_5 CP_3
D.S.A.), a fronte di un canone annuo, mai riconosciuto, dal per la Parte_1
parte spettante, alla deducente comproprietaria.
- Il avendo avuto il godimento economico, in via esclusiva, del Parte_1
complesso industriale, deve corrispondere, alla comproprietaria , la quota CP_1 parte del corrispettivo di tale godimento, dall' 11.11.1999, alla divisione.
- Quanto al terreno in RI, con annesso fabbricato, la non ha mai CP_1
percepito la propria quota dei frutti civili e/o naturali prodotti dai suddetti immobili, avendone diritto dall'11.11.1999, alla divisione.
Con comparsa depositata il 07.06.2011, si costituisce e rassegna le Parte_1 seguenti conclusioni: “1. In via principale rigettare le domande relative ai beni indicati sub. 1 e 4 della citazione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare la proprietà in capo al convenuto dell'intero relativo ai seguenti Parte_1
immobili per intervenuta usucapione della quota che spettava alla moglie in funzione del pregresso regime di comunione legale: 1) fabbricato per uso abitativo sito in
Bassiano (LT) – Loc Le Cornette – denominata Baita n. 15 di vani 6,5 con annessa area giardinata, censita nel catasto fabbricati del >Comune di Bassiano al foglio 12, particelle 282/283, cat. A/7, nonché relativa quota proporzionale di comproprietà del terreno adibito a centro servizi e parco censita al Catasto fabbricati medesimo al
Foglio 11 – particella 29 – sub 2 e 3 – cat. D08, derivante da atto di compravendita a rogito Notaio di Latina del 21.11.1979 rep. n. 151.868 e trascritto presso la Per_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari alla formalità n. 14051 del 14.12.1979; 2)
Terreno sito in RI – Loc. Colle Reale coltivato a vigneto, frutteto e castagneto, censito al Catasto Terreni del Comune di RI al Foglio 66 – p.lle 2316/407/128/173/213/288 con annesso fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di RI al foglio 66 – particella 2317 – cat. A/3 derivanti da decreti di trasferimento Parte_2
r.g. n. 3 trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina alle Pt_3
formalità n. ri 10339 del 29.09.1986 e 3300 del 19.03.1987
2 – Dichiarare altresì escluso dalla comunione il fabbricato ad uso abitativo sito in
Cisterna di Latina quantomeno fino all'esito della definizione della causa pendente innanzi al Tribunale di Latina promossa da
contro
Parte_4 Parte_1
ed iscritta al n. 3414/03 R.G.
3- Disporre la divisione del complesso industriale sito in Latina – Via Epitaffio Km.
0,500 – confinante con Via Epitaffio. Edic. Latina, serbatoio dell'acquedotto comunale, demanio pubblico, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al Foglio
139 – particella 948 – sub 1), 2) 3 3) – Cat. C/3 – (ex particella 124 Catasto Rustico), e al Foglio 139 – particelle 49, 502, 503, 506 e 507, nonché distinto al Catasto Terreni al
Foglio 139 – particelle 1093, 1094 e 1095 (ex particella 49 Catasto Rustico) derivante da decreto di trasferimento fallimento trascritto presso la Conservatoria dei CP_6
Registri Immobiliari di Latina alla formalità n. 8563 del 16.06.1981. Nel contempo, per l'ipotesi che venga richiesto dal titolare del diritto, soc. porre, ora per CP_3
allora, a carico dei condividenti in ragione del 50% ciascuno, il pagamento della indennità ad essa spettante ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c. Negli stessi termini e presupposti, porre a carico dei condividenti l'eventuale indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/78.
4 – Rigettare la domanda di restituzione dei frutti civili maturati fino all'11.11.2009 per intervenuta prescrizione. Porre a carico delle parti l'onere delle spese di lite, in rapporto alla rispettiva soccombenza in relazione alle domande formulate da ciascuna parte.”
, a sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: Parte_1
- Di essere separato di fatto, dalla , a far data dal 09.07.1990 e da tale data, CP_1 di aver esercitato il godimento esclusivo dell'immobile in Bassiano e del terreno in RI, palesando un dominio esclusivo, non contrastato dalla e utile CP_1 all'usucapione della quota di proprietà della stessa. CP_1
- Quanto al complesso industriale in Latina, Via Epitaffio, non si oppone allo scioglimento della comunione, ma chiede che venga posto, a carico di entrambi condividenti, il pagamento dell'indennità di avviamento eventualmente richiesta dal conduttore eccepisce la prescrizione del credito fino al CP_3
11.11.2009; chiede di essere rimborsato per le spese sostenute relative ai miglioramenti apportate ai beni indicati in citazione.
r.g. n. 4 All' udienza del 12.07.2011 vengono assegnati termini ai sensi dell'art 183 VI co. c.p.c.
Con la memoria ex art 183 VI comma n. 1 c.p.c. il convenuto rinuncia alla domanda di usucapione relativa all'immobile sito in Bassiano.
Espletati l'interrogatorio formale del convenuto;
la prova testimoniale e c.t.u. estimativa
(ing. ), la controversia è parzialmente definita con la sentenza n. CP_7
2886/2017 che: “rigetta la domanda di usucapione relativa all'immobile sito in RI, meglio descritto in motivazione, e la domanda di riconoscimento delle migliorie relative agli immobili in Latina, avanzate dal convenuto;
rimette la causa sul ruolo istruttorio con ordinanza in pari data;
spese alla sentenza definitiva”.
Di seguito, i motivi della decisione:
- La domanda di usucapione relativa all'immobile in Bassiano è rinunciata.
- La domanda di usucapione dell'immobile in RI è infondata: la istruttoria non fornisce adeguata prova dell'esercizio di un possesso esclusivo sul suddetto immobile, per il tempo necessario all'usucapione, con estromissione, dal compossesso, della;
i testimoni riferiscono dell'iniziativa esclusiva, del CP_1
convenuto, nella realizzazione dei lavori effettuati sul terreno e sul fabbricato che vi insiste e dei pagamenti sostenuti, dal medesimo convenuto, per la manutenzione del terreno stesso, ma tali circostanze, neppure chiaramente collocate nel tempo, non sono sufficienti a ritenere integrato il requisito del possesso esclusivo uti dominus in capo al convenuto stesso (il quale, per altro, fino all'11.11.1999, non era neppure legalmente separato dalla , CP_1 comproprietaria dell'immobile); la , poi, ha sostenuto gli oneri tributari a CP_1
proprio carico (la circostanza, espressamente dedotta, non è contestata ed è documentalmente provata).
- Le allegazione in punto di domanda riconvenzionale per il riconoscimento del valore delle migliorie apportate sono carenti (il convenuto non indica, nella comparsa di costituzione, in cosa tali migliorie sono consistite e non deposita la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c.); il non Parte_1
prova di aver realizzato migliorie;
non documenta esborsi per le opere rilevate dal c.t.u. negli immobili, che per gli immobili in Latina, secondo la stessa prospettazione del riscontrata dal c.t.u., sono state eseguite dalle Parte_1
società conduttrici ( e Officina Italia di De SI EL & Controparte_4
c. s.n.c.), soggetti giuridici diversi dal non rilevando che questi, in Parte_1
dette società, ricopra cariche.
r.g. n. 5 La causa è rimessa sul ruolo istruttorio per la istruttoria della domanda di pagamento dei frutti e di divisione proposta dalla nonché della domanda relativa alle ulteriori CP_1
migliorie asseritamente realizzate dal convenuto.
Avverso detta sentenza parziale il formula rituale riserva di appello (cfr. Parte_5
verbale di udienza del 22.05.2018).
Con ordinanza in data 26.12.2017, viene ordinata la integrazione del contraddittorio nei
Contr confronti della e disposto un supplemento di indagine a cura del c.t.u.
Contr Il 23.05.2018, si costituisce in giudizio la allega la mancanza di ragioni di credito nei confronti dell' e conclude per la estromissione dal giudizio. Controparte_9
Con atto del 29.05.2019, spiega intervento autonomo chiedendo il Controparte_9
riconoscimento di un diritto di credito maturato nei confronti del in Parte_1 subordine in solido con la nell'ipotesi che venga riconosciuta quale CP_1
comproprietaria, a seguito delle opere eseguite sugli immobili in Latina in Via Epitaffio
p.lle ex 49 e ex 124 (complesso industriale).
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega:
- Il 01.05.1982, stipula, con la di cui egli Parte_1 Controparte_4 stesso era A.U., mutata in a socio unico, per il fondo Controparte_2
contraddistinto con la p.lla ex 49; il contratto di locazione registrato il
21.05.1982, della durata di 9 anni, rinnovabile, per lo svolgimento dell'attività di concessionaria di auto, con annessa officina e vendita di ricambi, contratto risolto il 22.05.2019; per espressa previsione contrattuale, la società aveva la possibilità di eseguire addizioni, manutenzione ed edificazioni, previa autorizzazione alla demolizione dell'intero manufatto le cui condizioni strutturali, all'epoca della sottoscrizione del contratto, erano compromesse.
- Quanto al complesso aziendale Foglio 139 p.lla ex 124, l'interveniente espone che, in data 10.11.1995, stipula con la Officina Italia di De Parte_1
SI e C. S.n.c., il 30.04.2004 assorbita in a socio unico, un Controparte_2
contratto di locazione del fondo per la durata di nove anni, rinnovabile di sei anni in sei anni, per un corrispettivo annuo di euro 18.000,00, con espressa previsione della facoltà di edificazione di un manufatto da adibire a concessionaria auto, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte del
Comune.
Nella controversia viene resa la sentenza parziale, n. 2645/19, in data 03.11.2019, che:
r.g. n. 6 “dichiara inammissibile l'intervento della dichiara inammissibile Controparte_10 la domanda di scioglimento della comunione relativamente all'immobile in Bassiano, consistente in fabbricato per civile abitazione, sito in via delle Gardenie, censito in
NCEU al foglio 12, p.lle 282 -283 graffate, e 31 relativo terreno di pertinenza, in NCT al foglio 12, p.lle 282 e 283; dispone lo scioglimento della comunione esistente tra l'attrice ed il convenuto sui seguenti immobili, per la quota del 50% ciascuno: 1) immobile consistente in fabbricato per civile abitazione in Cisterna di Latina, via dei
Larici n. 10-12, in NCEU al foglio 161, p.lla 1004 sub 6, 7, 8, 9 con annesso terreno pertinenziale censito in NCT al foglio 161, p.lla 1004; 2) immobili in RI, consistenti in un appezzamento di terreno agricolo per complessivi mq 28.700 con sovrastante fabbricato rurale, siti in località Colle Reale, censiti in NCT al foglio 66, p.lle 407, 128,
213, 173, 228, 2316, 2317 (i terreni) ed in NCEU al foglio 66, p.lla 2317 (il fabbricato);
3) immobili in Latina, via Epitaffio, censiti come segue:
a) in NCT al foglio 139, p.lla ex 49, attualmente foglio 139, p.lle 1093, 1094, 1095, 502,
503, 504, 505, 506, 507 (soppresso), per una superficie complessiva di mq 10.535, e costruzioni ivi realizzate, in NCEU al foglio 139, p.lle 49, 502, 503, 506, 507; sui terreni insiste altresì una cabina elettrica ENEL, censita sia in NCT che nel NCEU con la particella 117; b) in NCT al foglio 139, p.lla ex 124, attualmente foglio 139, p.lla
948, superficie 2.710, e costruzioni ivi realizzate, in NCEU al foglio 139, particella 948 sub 1, 2, 3. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
€ 1.254.590,49; condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, dell'importo di € 107.831,56, oltre interessi al tasso legale su tale importo dal 20.6.2011; dichiara inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
dispone l'estromissione della dal presente giudizio;
dichiara Controparte_11
irripetibili le spese di lite sostenute dalla;
condanna Controparte_11 la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice e del convenuto, che CP_3 liquida, quanto a , in € 4.050,00 per compenso al difensore, oltre spese CP_1 generali, iva e cpa;
quanto ad in € 6.047,87 32 per compenso al Parte_1
difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
rimette la causa sul ruolo istruttorio con ordinanza in pari data;
riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite e di CTU con riferimento al rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto”.
Di seguito, le ragioni della decisione, per quanto utile alla definizione del gravame.
- L'intervento principale autonomo della con domande nei confronti CP_3
tanto della quanto del è inammissibile. CP_1 Parte_1
r.g. n.
7 - La domanda di scioglimento della comunione, tenuto conto della rinuncia del convenuto alla domanda riconvenzionale di usucapione relativamente all'immobile di Bassiano, e del rigetto, con sentenza n. 2886 del 2017, della domanda di usucapione relativa all'immobile di RI - ha ad oggetto i seguenti beni:
1) immobile consistente in fabbricato per civile abitazione in Cisterna di Latina, via dei
Larici n. 10-12;
2) immobili in RI, consistenti in un appezzamento di terreno agricolo per complessivi mq 28.700 con sovrastante fabbricato rurale, siti in località Colle Reale;
3) immobile in Bassiano, consistente in fabbricato per civile abitazione, sito in via delle
Gardenie;
4) immobili in Latina, via Epitaffio, censiti a) in NCT al foglio 139, p.lla ex 49 b) in
NCT al foglio 139, p.lla ex 124.
- La eccezione sollevata da per la improcedibilità della domanda Parte_1 ricondotta al mancato deposito, da parte dell'attrice, della documentazione ipocatastale nel termine assegnato all'udienza del 12.7.2011 è tardiva: all'udienza del 3.5.2012
(coincidente con la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito della suddetta documentazione), il convenuto nulla oppone sul mancato deposito di tale documentazione;
per contro, a tale udienza, avendo, la , dichiarato di avere CP_1
difficoltà a sostenere le spese necessarie al reperimento della documentazione e nell'inerzia del convenuto – comproprietario, è stato assegnato nuovo termine per tale incombente;
la difesa della concretizza istanza di rimessione in termini e CP_1
l'assegnazione del nuovo termine per il deposito, accoglimento della istanza;
il
[...]
non solleva questioni sulla concessione di tale termine né in ordine al Pt_1 conferimento dell'incarico al CTU e partecipa alle operazioni peritali, chiedendo, all'udienza del 3.12.2015,l'adozione di un progetto di divisione nei termini dallo prospettati dal c.t.u. e riproponendo tale richiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2017; neppure alla successiva udienza del 13.6.2019, all'esito della quale la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, il solleva Parte_1
questione di improcedibilità della domanda;
la questione, sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale, introduce un thema decidendum del tutto nuovo e come tale inammissibile.
La contestazione, comunque, è infondata in quanto la documentazione depositata dall'attrice con riferimento a tutti gli immobili oggetto della domanda di scioglimento r.g. n. 8 della comunione è completa, come verificato dal CTU nella seconda perizia, dallo stesso depositata telematicamente in data 10.5.2019.
Nel merito della domanda di divisione.
- Gli immobili in Latina, via Epitaffio, rientrano dapprima nell'ambito della comunione legale tra coniugi e, successivamente al suo scioglimento, intervenuto con la separazione delle parti, nella comunione ordinaria tra gli stessi, al 50% ciascuno.
Il convenuto non si è opposto alla domanda di scioglimento della comunione e solo all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.7.2017, con difesa tardiva e inammissibile, chiede escludersi dalla divisione il suddetto immobile, deducendo di averlo acquistato per decreto di trasferimento del 28.06.1981, in quanto necessario all'esercizio della sua impresa di venditore di autovetture, cosicché lo stesso avrebbe dovuto considerarsi caduto nella comunione solo al momento del suo scioglimento.
La difesa comunque è infondata: non vi è prova della destinazione del bene ad attività imprenditoriale del convenuto afferente imprese costituite antecedentemente al matrimonio;
lo stesso allega di aver locato Parte_1
l'immobile a terzi, sfruttandolo, dunque, non per la propria attività imprenditoriale, ma al solo fine di ricavarne un reddito da locazione;
non rileva che egli fosse amministratore delle società conduttrici;
tra le parti (coniugate) era intervenuto dapprima, in data 27.6.1988, il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, con conseguente scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.) e ricomprensione nella comunione legale anche dei beni eventualmente destinati all'esercizio dell'impresa (art. 178 c.c.), e successivamente, in ogni caso, era intervenuta sentenza di separazione personale passata in giudicato;
la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c. (…) tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto (Cass. SSUU n. 2951 del 2016) e la mancata opposizione, da parte del convenuto, alla domanda di scioglimento della comunione relativa all'immobile in Latina, via Epitaffio, presuppone r.g. n. 9 inequivocabilmente il riconoscimento in ordine alla originaria ricomprensione del suddetto immobile nell'ambito della comunione legale tra coniugi;
il convenuto fa riferimento, nella comparsa conclusionale depositata il 12.9.2019, al contenuto di un verbale di aggiudicazione non ritualmente versato in atti.
- L'immobile in Bassiano è urbanisticamente irregolare per la presenza di abusi non sanati;
dunque, la domanda di scioglimento della comunione, per tale bene è inammissibile.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. S.U. n. 25021/ 2019)
- L'immobile Cisterna di Latina rientra nell'ambito della comunione.
Non ricorre ipotesi di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (rectius, art. 337 comma II c.p.c.) fino al passaggio in giudicato della pronuncia in ordine alla domanda proposta dalla venditrice dell'immobile in Cisterna di Latina, Parte_4
nei confronti dei compratori, odierne parti in causa, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto il bene in questione (attualmente pendente, secondo quanto dedotto da innanzi alla Corte d'Appello Parte_1
di Roma, RG 686/16), come richiesto dal non sussiste alcun rischio di Parte_1
conflitto di giudicati e non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione.
- La pronuncia in ordine al merito della domanda attrice di scioglimento della comunione investe gli immobili in RI, Latina e Cisterna di Latina con annesso terreno pertinenziale, beni tutti acquistati in comunione legale tra i coniugi.
Sciolta, in data 27.06.1988, suddetta comunione, con il mutamento contrattuale del regime patrimoniale al quale ha fatto seguito anche la pronuncia della sentenza di separazione, passata in giudicato, la comunione legale si è trasformata in comunione ordinaria, con quote pari (art. 194 c.c.).
- Il diritto alla divisione ha natura potestativa (ex artt. 713 e 1116 c.c.).
- La chiede i frutti maturati sugli immobili in comunione dalla data CP_1 dell'11.11.1999 (nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'esito dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione).
r.g. n. 10 - Il eccepisce la prescrizione del diritto. L'eccezione di prescrizione è Parte_1
infondata: la prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del bene comune decorre soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti (Cass. n. 16700 del 11/08/2015). - La domanda della CP_1
per la condanna del al pagamento, pro quota, dei frutti degli Parte_1
immobili in comunione e la domanda del per il rimborso, pro quota, Parte_1
delle spese sostenute per le migliorie realizzate sui medesimi beni, vengono congiuntamente esaminate.
- La domanda della si riferisce esclusivamente corresponsione in proprio CP_1
favore dei frutti relativi ai beni in comunione (non ha proposto alcuna domanda risarcitoria in conseguenza di comportamenti di estromissione). Il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile.
- Le spese sostenute, dal convenuto, per la produzione dei frutti, coincidono, nel caso in esame, con le migliorie apportate agli immobili in comunione, delle quali il chiede la restituzione pro quota. Le opere di miglioria Parte_1
effettivamente realizzate sugli immobili si accertano come da c.t.u. e, in assenza della completa documentazione di spesa, ne viene considerata la stima dei costi di realizzazione delle medesime.
- Quanto alla domanda attorea di pagamento dei frutti.
Non è in contestazione che i beni sono stati goduti in via esclusiva da Parte_1
(che li ha concessi in locazione a società delle quali egli è socio unico ed
[...] amministratore), con conseguente diritto dell'attrice a percepire, pro quota, i frutti degli r.g. n. 11 immobili in comunione, in conseguenza del godimento esclusivo effettuatone dal convenuto.
Il valore dei suddetti frutti, da parametrarsi, come innanzi rilevato, al valore locatizio del complesso immobiliare, come calcolato dal CTU nominato nel presente giudizio, è pari
“– con riferimento ai beni insistenti sulla ex particella 49 del foglio 139 - ad €
1.400.385,14 per gli anni dal 1999 al 2014, e ad € 520.000,00 per il periodo 2014 –
2018, avendo il CTU determinato il valore locatizio, per tale ultimo quinquennio, in €
10.000,00 mensili (cfr. pagine 31- 32 dell'integrazione peritale depositata il 10.5.2019, nonché pagine 44-45 della CTU depositata in data 8.9.2014). Il valore locatizio da ultimo calcolato da parte del CTU, in assenza di apprezzabili variazioni nel mercato delle locazioni, né nella consistenza dei beni per cui è causa, deve ritenersi inalterato anche per il 2019, in relazione al quale i frutti ammontano pertanto, all'attualità, ad €
110.000,00). Il valore dei frutti spettanti all'attrice, con riferimento a tali beni, è pertanto pari ad € 1.015.192,57 (1.400.385,14 + 520.000,00 + 110.000,00, il tutto diviso due) Con riferimento, invece, agli immobili insistenti sulla ex particella 124, per gli anni ricompresi tra l'11.11.1999 ed il 2.1.2003 l'importo di frutti deve essere parametrato al contratto di locazione concluso in data 10.11.1995 tra Parte_1
e la (allegato 71 alla CTU
[...] Controparte_12 depositata in data 8.9.2014), il cui corrispettivo annuo, pari a lire 18.000.000 (€
9.296,22) tiene conto dell'obbligazione, da parte della società conduttrice, di costruire un manufatto a adibire a concessionaria auto (art. 6 del contratto). Per tale periodo, pertanto, il valore dei frutti ricavabili dall'immobile deve considerarsi pari all'ammontare del canone di locazione, tenuto conto dell'obbligazione della conduttrice di edificare un manufatto, con ciò realizzando, senza oneri per i proprietari, migliorie apportanti un apprezzabile aumento di valore del fondo. Il suddetto valore è pertanto pari ad € 29.438,03 (€ 9.296, 22 per tre anni, dal 2000 al 2002 compresi, per complessivi € 27.888,66, ed € 1549,37, per i mesi di novembre e dicembre 1999); la quota di spettanza dell'attrice, del 50%, è pari ad € 14.719,01. L'attrice ha inoltre depositato un contratto di locazione, concluso in data 2.1.2003 tra la
[...]
ora e la DSA s.r.l., riguardante in parte Controparte_13 CP_3
l'immobile in comunione di cui alla ex particella 124 (cfr. pagg. 45 e seguenti della
CTU depositata in data 8.9.2014), per il canone annuo di € 61.980,00 quanto all'anno
2003, e di € 80.580,00 a decorrere dal 1.1.2004, dei quali la metà (€ 30.990,00 per il r.g. n. 12 2003 ed € 40.290,00 per le successive annualità) riferiti all'immobile in comunione
(come correttamente stimato dal CTU). A partire dall'anno 2003, pertanto, il valore dei frutti ricavabile dall'immobile in questione deve essere commisurato al suddetto canone. Ciò, secondo quanto accertato dal consulente di ufficio, fino al 31.12.2013, data nella quale il contratto è stato risolto (la circostanza risulta dal contratto allegato
84 bis alla CTU), mentre il 10.2.2014 tanto l'attrice quanto il convenuto hanno concluso un contratto di comodato gratuito, con validità a tempo indeterminato, in relazione alla porzione di immobile insistente sulla ex particella 124 (allegato 84 ter della CTU depositata in data 8.9.2014). Da tale data, pertanto, viene meno il presupposto per il riconoscimento dei frutti in favore dell'attrice, consistente nel godimento esclusivo dell'immobile da parte del convenuto. Ne discende che il valore dei frutti spettanti all'attrice, pari al 50% del valore locatizio dell'immobile in comunione sito sulla ex particella 124 (ovvero € 14.719,01 per il periodo precedente al 2.1.2003; €
15.495,00 per il 2003 ed 20.145,00 annui per i successivi dieci anni, fino al
31.12.2013), è pari ad € 231.664,01. Le conclusioni della CTU depositata in data
8.9.2014 e del successivo elaborato, depositato il 10.9.2019, devono essere integralmente condivise, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini, che hanno tenuto conto di tutte le caratteristiche degli immobili oggetto di verifica, e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici. Deve aggiungersi che nessuna contestazione
è stata sollevata dalle parti in ordine all'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, della documentazione allegata alla consulenza depositata in data 8.9.2014 (diversa dai preventivi di spesa forniti dal convenuto, già oggetto di precedente disamina), cosicché ogni eventuale vizio della suddetta consulenza di ufficio risulta sanato in virtù del disposto dell'art. 157 comma II c.p.c. (cfr. Cass. n. 12231 del 19/08/2002: “Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale”; nonché, tra le altre, Cass. n. 15747 del
15/06/2018: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta r.g. n. 13 valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata”)”
- Le somme dovute dal alla , a titolo di quota parte dei frutti Parte_1 CP_1 dell'immobile in comunione di Latina, ammontano ad euro 1.246.856,58 (euro
1.015.192,57, con riferimento agli immobili insistenti sulla ex particella 49 + euro 231.664,01 quanto agli immobili insistenti sulla ex particella 124), escluse le unità abitative non locate.
- Per l'immobile in Bassiano, nessuna somma.
- Per l'immobile in RI: i costi sostenuti dal per le migliorie accertate Parte_1
ammontano a euro 618,89 per il permesso di costruire in sanatoria ed euro
117.680,00 per i lavori di ristrutturazione, per complessivi euro 118.298,89, di cui ha diritto a vedersi rimborsato il 50%, pari ad euro 59.149,44.
- La domanda della per il rimborso dei frutti dell'immobile in RI: il CP_1 [...] ha fruito in via esclusiva dell'immobile in RI ( tanto che ha proposto Pt_1
domanda di usucapione rispetto a tale immobile) e deve pagare, alla , il CP_1
50% dei frutti del bene commisurati ai canoni di locazione percepibili per l'immobile che, da c.t.u., sono pari a euro 92.491,62 per il fabbricato e a euro
34.198,20 per il terreno (fino a tutto il 2018) nonché, per il periodo successivo e sino alla presente sentenza (gennaio – novembre 2019), in euro 493,36 mensili per il fabbricato ed euro 149,99 per il terreno, dunque in euro 7.076,87, per un totale di euro 66.883,35 (euro 92.491,62 + euro 34.198,20 + 7.076,87 =
133.766,69, da dividersi per due).
Il diritto alla corresponsione dei frutti nasce limitato dalle spese necessarie alla relativa produzione (artt. 821 comma II e 1149 c.c.) e dal valore dei frutti (euro 66.883,35) deve essere detratto quello delle migliorie (euro59.149,44), con la conseguenza che per l'immobile sito in RI, l'attrice ha un credito nei confronti del pari a euro Parte_1
7.733,91.
- Quanto all'immobile di Cisterna di Latina.
- Le spese sostenute dal per i lavori di ristrutturazione dello stesso Parte_1
sono state quantificate dal c.t.u. in euro 16.432,65 (£ 31.810.050) per la concessione in sanatoria n. 246 del 6.12.1999; euro 1.585,00 per la concessione n. 112 dell'11.9.2002; euro 197.645,47 (£ 382.695.000) per lavori eseguiti sull'edificio, per complessivi euro 215.663,12, con la conseguenza che la
[...]
CP_14 deve rimborsare, al dell'importo di euro 107.831,56 (215.663,12 : Parte_1
2), a titolo di quota parte degli oneri.
- La domanda della per il riconoscimento, in proprio favore, dei frutti del CP_1
suddetto immobile non può invece essere accolta: il bene in questione non è in condizione di essere utilizzato a fini abitativi e non può ritenersi che lo sia stato in passato;
non risulta, per altro, che il sia stato nel possesso Parte_1
esclusivo del bene.
- Complessivamente, pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 1.254.590,49 (euro 1.246.856,58 + euro 7.733,91) per frutti dalla stessa non percepiti in ragione del godimento esclusivo effettuato dal convenuto di alcuni dei beni in comunione (immobili in
Latina ed in RI); la deve rimborsare al euro 107.831,56 per CP_1 Parte_1
l'immobile di Cisterna di Latina;
sugli importi riconosciuti in favore della convenuta a titolo di quota parte dei frutti dei beni in comunione non sono dovuti interessi in quanto debito di valuta con riferimento al quale non è stata proposta domanda di interessi.
- La domanda riconvenzionale per il pagamento, da parte della , del 50% CP_1 dell'indennità spettante alla ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c., CP_3 nonché dell'indennità di avviamento alle conduttrici è inammissibile: essa è stata formulata in termini meramente eventuali;
l'eventuale condanna della convenuta a sostenere pro quota gli esborsi eventualmente dovuti in favore della società conduttrice non consegue alla mera richiesta degli stessi da parte della ma al positivo accertamento della spettanza delle relative somme;
CP_3 tale indagine è preclusa dall'accertamento di inammissibilità dell'atto di intervento della conduttrice.
- viene estromessa dal giudizio. Controparte_11
- Spese di lite regolate solo in riferimento alla intervenuta e alla chiamata.
- La sentenza definitiva n. 2225/2020 definisce le rimanenti questioni tra le parti come di seguito:
<< (…) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra l'attrice ed il convenuto sui seguenti immobili, per la quota del 50% ciascuno: 1) immobile consistente in fabbricato per civile abitazione in Cisterna di Latina, via dei Larici n. 10-12, in NCEU al foglio 161, p.lla 1004 sub 6, 7, 8, 9 con annesso terreno pertinenziale censito in NCT al foglio 161, p.lla 1004; 2) immobili in RI, consistenti in un appezzamento di terreno r.g. n. 15 agricolo per complessivi mq 28.700 con sovrastante fabbricato rurale, siti in località
Colle Reale, censiti in NCT al foglio 66, p.lle 407, 128, 213, 173, 228, 2316, 2317 (i terreni) ed in NCEU al foglio 66, p.lla 2317 (il fabbricato); 3) immobili in Latina, via
Epitaffio, censiti come segue: a) in NCT al foglio 139, p.lla ex 49, attualmente foglio
139, p.lle 1093, 1094, 1095, 502, 503, 504, 505, 506, 507 (soppresso), per una superficie complessiva di mq 10.535, e costruzioni ivi realizzate, in NCEU al foglio 139,
p.lle 49, 502, 503, 506, 507; sui terreni insiste altresì una cabina elettrica ENEL, censita sia in NCT che nel NCEU con la particella 117; b) in NCT al foglio 139, p.lla ex
124, attualmente foglio 139, p.lla 948, superficie 2.710, e costruzioni ivi realizzate, in
NCEU al foglio 139, particella 948 sub 1, 2, 3; attraverso la formazione del lotto A), e del lotto B), composti come indicato in motivazione;
dispone che l'assegnazione dei lotti a ciascuno dei condividenti avvenga attraverso estrazione a sorte, su istanza delle parti successiva al passaggio in giudicato della presente sentenza;
condanna il convenuto alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore Parte_1 dell'attrice , quota che liquida in € 700,00 per spese ed € 12.998,00 per CP_1
compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa per il restante 50% le spese del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico 13 dell'attrice e del convenuto, al 50% ciascuno>>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
La soluzione inizialmente indicata dal consulente di ufficio (inclusione dell'intero cespite in un solo lotto, al fine di preservarne la destinazione di uso) non è condivisibile: escluso, dalla divisione, l'immobile di Bassiano, la formazione di un lotto composto esclusivamente dal complesso già individuato alla ex particella 49 del foglio 139, e di un secondo lotto composto da tutti gli altri beni comporterebbe un rilevante squilibrio tra i lotti;
l'inclusione di tutti gli altri immobili in comunione in un solo lotto comporterebbe, come conseguenza, il rischio, per il solo assegnatario del secondo lotto e in ipotesi di soccombenza nel separato giudizio avente ad oggetto l'acquisto di tale immobile, di vedersi privato dell'immobile in Cisterna di Latina, dunque si privilegia la formazione dei lotti attraverso il frazionamento del complesso di Latina, condividendo il progetto divisionale proposto dal consulente di ufficio, di cui alle pagine 27 e seguenti della “seconda integrazione definitiva alla relazione tecnica del CTU”, depositata il
10.5.2019.
r.g. n. 16 In assenza di accordo tra le parti, tenuto conto dell'uguaglianza delle quote e del valore delle porzioni, l'assegnazione sarà effettuata attraverso estrazione a sorte, su istanza delle parti e dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
- Spese di lite.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, ed alla natura dichiarativa della domanda di divisione, le spese sono compensate per il 50%.
Per il restante 50% (liquidato sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00, con aumento del 5% di ciascuno scaglione successivo rispetto a quello massimo, posto che l'elevato valore della controversia non ha inciso apprezzabilmente sulla difficoltà delle difese) seguono la prevalente soccombenza di . Parte_1
- Spese di CTU.
Liquidate in atti, sono a pari carico delle parti.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) 1) preliminarmente disporre la sospensiva dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione delle pronunce gravate sussistendo i motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; 2) in via preliminare rituale accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda attrice per tutte le motivazioni di cui al capo B/ n.1 della premessa, con riferimento alla omessa produzione documentale nei modi e termini di legge, in subordine accertati i motivi che legittimano e giustificano dichiarare la sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc sino alla definizione del giudizio di appello R.G. 686/16 o in alternativa escludere dal regime di comunione il fabbricato ad uso abitativo sito in
Cisterna di Latina;
3) in via principale nel merito nell'ipotesi in cui venissero disattese le eccezioni di natura rituale, dichiarare e ordinare lo scioglimento della comunione alle condizioni appresso indicate: a) accertare e dichiarare che gli immobili di Via
Epitaffio in Latina, foglio 139, p.lle ex 49 ed ex 124, sono da ritenersi di proprietà esclusiva del , ex artt. 177 - 178 e 179 c.c. e come tale da escludersi Parte_1 dall'asse immobiliare comune;
b) accertare e dichiarare che alla comproprietaria
, per tutti i motivi sopra esposti nulla è dovuto per somme relative ai frutti CP_1
di cui agli immobili siti in RI (LT) e Latina alla Via Epitaffio p.lle ex 49 e ex 124 dichiarando in subordine l'avvenuta prescrizione dei presunti crediti vantati dall'attrice, odierna appellata, così come dalla stessa individuati nel CP_1
dettaglio e quantificati e cronologicamente datati , e precisamente sino alla data r.g. n. 17 dell'11.11.2009, con applicazione del principio per eventuali crediti residuali, del dettato di cui all'art. 1148 C.C. con legittimità di richiesta a far data della domanda giudiziale;
c) accertare e dichiarare l'obbligo per l'appellata di CP_1 corrispondere all' in virtù degli art. 1592 e 1593 c.c. il 50% delle Controparte_2 indennità comprensiva anche di quella per l'avviamento, e per essa al Parte_1
, con conseguente detrazione della stessa indennità dai frutti che
[...] eventualmente venissero riconosciuti all'appellata; d) nella determinazione ed assegnazione delle quote e lotti divisionali, con riferimento sia alla individuazione dei beni , che a quella degli eventuali conguagli derivanti da conteggio di indennità e migliorie, prendere atto, se del caso, della duplice circostanza sia relativa alla proprietà esclusiva del dei beni siti in Latina alla Via Epitaffio, meglio Parte_1 descritti in atti, che alla circostanza che l'immobile sito in RI (LT) sia da attribuirsi al previa declaratoria di avvenuto usucapione;
e) nell'ipotesi di Parte_1 assegnazione dei lotti come determinati dal CTU ordinare l'imputazione a Parte_1
del lotto comprensivo dell'edificio sito in Latina alla Via Epitaffio, p.lla ex 49
[...]
e la quota del 50% dell'immobile sito in Cisterna di Latina con determinazione dei conguagli in denaro, evitando per l'assegnazione stessa il criterio del sorteggio. f) disporre ed ordinare la compensazione integrale delle spese legali per ambedue i gradi di giudizio”.
Con comparsa del 21.04.2021 si costituisce e rassegna le seguenti CP_1
conclusioni:
<< (…) A) in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; B) ancora in via preliminare e/o pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensiva ex art. 283, c.p.c., per assoluto difetto del fumus e del periculum e quella formulata ex art. 295 c.p.c.; C) nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto e comunque non provato, confermando in toto le sentenze impugnate, per quanto di ragione e motivato;
D) in via istruttoria: si chiede lo stralcio della documentazione prodotta dall'appellante in palese violazione dell'art. 345 c.p.c.;
E) in ogni caso: condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre IVA e CPA;
F) Accogliere l'appello incidentale proposto da CP_1
e quindi riformare parzialmente la sentenza non definitiva n. 2645/2019
[...]
pubblicata il 05/11/2019, sul punto indicato nel paragrafo n. 4 del presente atto e relativi motivi”.
r.g. n. 18 ha ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello in CP_3 data 15.01.2021, per la udienza dell'11.05.2021, come da documentazione prodotta in data 21.01.2021; non si è costituita e viene dichiarata contumace.
Motivi di appello principale di , avverso la sentenza non definitiva Parte_1
n. 2886/17, in data 26.12.2017.
1) Rubricato: “Erronea valutazione ed interpretazione delle richieste di parte convenuta in ordine alla divisione del complesso industriale sito in Latina alla
Via Epitaffio”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la condivisione, da parte del della domanda di scioglimento della Parte_1
comunione rispetto al complesso industriale in Latina (via Epitaffio p.lla ex 49 e p.lla ex 124). A tal fine, allega di aver esplicitato, nella comparsa conclusionale, difese in punto di titolarità esclusiva del bene;
che tale esplicitazione non concretizza una modifica delle allegazioni iniziali;
che sul merito della difesa il primo giudice non si è pronunciato.
La censura non ha pregio.
La sentenza in oggetto non decide la questione della titolarità del compendio industriale, riportata solo nelle premesse in fatto, ma solo la domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile in Bassiano, che accerta rinunciata dal con punto di motivazione non oggetto di censure e la Parte_1 domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile in RI (oggetto della successiva censura del , che rigetta unitamente alla domanda Parte_1
riconvenzionale proposta per rimborso delle migliorie (oggetto della cesura del sub 3). Parte_1
In ogni caso, la chiara lettera della comparsa di costituzione e risposta depositata, dal il 07.06.2011, consente di disattendere la censura, Parte_1
dato che alla pagina 5 di tale atto difensivo, si legge che il non si Parte_1
oppone allo scioglimento della comunione sul complesso immobiliare in oggetto.
2) Rubricato: “Quanto al rigetto della domanda di usucapione relativa all'immobile sito in RI (LT). Errata valutazione dei mezzi di prova. Errata interpretazione e violazione della norma di legge”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda di usucapione relativa al terreno, con annesso fabbricato, sito nel Comune di RI. A tal fine, sostiene la errata valutazione delle allegazioni e delle risultanze istruttorie sul punto. In
r.g. n. 19 particolare, la decisione non terrebbe conto del fatto che il per Parte_1
effetto di una separazione di fatto con la allora coniuge già in atto dal
09.07.1990, ha esercitato il possesso esclusivo sul suddetto immobile da tale data e dunque per oltre venti anni. Sostiene di aver eseguito, sull'immobile, una serie di lavori, indicativa della negazione dell'altrui possesso e del proprio animus possidendi, e che il possesso qualificato risulta da copiosa documentazione in atti.
La censura è generica e non inficia la decisione, motivata, sul punto, anche con l'esame delle risultanze della prova orale che, nella censura, non sono in alcun modo considerate in senso contrario a quello valutato in sentenza. Quanto alla esecuzione dei lavori: la esecuzione di lavori sull'immobile, di per sé non è indicativa della volontà di escludere, dal rapporto con il bene, la;
i CP_1
lavori sono genericamente richiamati e ciò non consente neppure di individuarli e di collocarli nel tempo, riproponendo, l'appellante, la generica difesa della comparsa di costituzione e risposta, laddove l'accertamento dell'elemento temporale è imprescindibile in sede di usucapione. La sentenza, poi, con riguardo al punto di decisione in oggetto, accerta la mancata prova di spese sostenute per la esecuzione di (non meglio precisati dall'appellante, né temporalmente collocati) lavori di “manutenzione” del terreno e il punto di motivazione non è efficacemente censurato dai generici richiami a documentazione in atti.
D'altra parte, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto tuttavia ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" ( Cass.
n. 6452 del 11/03/2025); non è sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune e non è sufficiente la esecuzione sul bene di qualsivoglia lavoro, con la conseguenza che la allegazione ( in primo grado e poi in questa sede) necessità di una adeguata allegazione, prima ancora che di una sufficiente prova, che nel concreto, per quanto sopra, difetta.
r.g. n. 20 3) Rubricato: “Quanto alle migliorie rivendicate da parte convenuta. Errata valutazione dei mezzi istruttori con particolare riferimento alle conclusioni e valutazioni del CTU. Contraddittorietà dell'impugnata sentenza”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui, a pag. 4 (rigo n. 3 e rigo n. 20), ritiene mancante la prova della realizzazione di migliorie, da parte del sugli Parte_1 immobili in Latina. A tal fine, allega che la sentenza, nell'accertare che le migliorie sono state realizzate dalle società conduttrici ( e Controparte_4
Officina Italia di De MO EL & c.), non considera il ruolo societario del (socio unico di;
che il c.t.u. accerta come Parte_1 CP_15
riconducibili, al le spese per la realizzazione degli immobili sulla Parte_1 particella ex 49, edifici costruiti ex novo, in quanto, alla data dell'acquisto, fatiscenti ed inagibili.
Le censure sono generiche e non inficiano la decisione, motivata innanzitutto, con il richiamo alla allegazione dello stesso convenuto in ordine alla circostanza che i lavori sono stati eseguiti dalle società conduttrici;
al tenore della consulenza tecnica espletata, della quale indica il passaggio motivazionale condiviso ( pagine 55 e seguenti della consulenza) e con la irrilevanza delle cariche ricoperte dal nella compagine societaria delle conduttrici, in Parte_1
regione della autonoma personalità giuridica delle società.
Il diffuso punto di motivazione non è intaccato dalle censure del in Parte_1
questa sede che riguardano la irrilevante consistenza dei lavori di ristrutturazione e, a fronte delle indicazioni specifiche del punto della CTU richiamato in sentenza, non indicano neppure il passaggio argomentativo della consulenza che sarebbe favorevole alla propria prospettazione difensiva, limitandosi a un generico richiamo della consulenza stessa e sostenendo, in assenza di argomenti specifici ancorati alle risultanze del consulente, la errata valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale. Quanto poi alla mancata considerazione del ruolo del nella compagine delle società Parte_1
conduttrici, si rileva, sul punto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la esistenza di una specifica motivazione, in sentenza, con inficiata da censure in questa sede.
Motivi di appello principale di avverso la (seconda) sentenza Parte_1
parziale n. 2645/19 in data 05.11.2019.
r.g. n. 21 1) Rubricato: “Inammissibilità della domanda a seguito di omessa produzione documentale”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui ne respinge l'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata produzione, da parte dell'attrice, della documentazione ipocatastale, nel termine assegnato. A tal fine, sostiene che non è ravvisabile la ritenuta tardività della eccezione del deducente, trattandosi, la produzione di tale documentazione nei termini assegnati, di requisito di ammissibilità della domanda.
La censura sostanzialmente si incentra sulla rilevabilità d'ufficio della mancanza di tale documentazione, ma non riguarda il punto di motivazione nel quale il giudice ritiene di dare rilevanza alle palesate difficoltà economiche, della , rispetto alla acquisizione della documentazione in oggetto;
ai CP_1
costi do 'acquisizione di tale documentazione;
al comportamento non collaborativo del condividente, pure interessato alla domanda di divisione e comproprietario dei beni nonché alla completezza della documentazione prodotta dalla con riguardo a tutti gli immobili oggetto della domanda CP_1
di scioglimento della comunione, completezza della documentazione ritenuta conformemente alle verifiche del consulente nel secondo elaborato peritale, quello depositato il 10 maggio del 2019. Tale diffusa motivazione non è inficiata dalla limitata censura sul punto sollevata dal che dunque si respinge. Parte_1
2) Rubricato: “Sulla richiesta di sospensione necessaria del processo ex art.295
c.p.c. Errata interpretazione e valutazione della norma di legge”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui non sospende, ai sensi dell'art 295 c.p.c., il presente giudizio, fino al passaggio in giudicato della pronuncia sulla domanda, proposta dalla venditrice dell'immobile in Cisterna di Latina, nei confronti delle parti in causa, per la nullità della vendita di detto immobile, che la include tra i beni oggetto di scioglimento della comunione. A tal fine, CP_1
l'appellante allega il possibile conflitto di giudicati (escluso in sentenza), tra la pronuncia relativa alla domanda di scioglimento della comunione introdotta dalla e il giudizio introdotto dalla venditrice che l'incertezza CP_1 Pt_4
sulla proprietà del bene causa incertezza sulla determinazione dei lotti del progetto divisionale. In riforma della sentenza chiede che venga accolta la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 cpc.
La censura non ha pregio. La causa con la venditrice, come accertato in sentenza e incontestato in questa sede, pendeva in appello (n.r.g. 686/2016). In
r.g. n. 22 tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma
2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità,
o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale ( Cass. n.
34966 del 17/11/2021). Dunque, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, ipotesi non ricorrente nel concreto, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza pur non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (S.U. 21763/2021)
3) Rubricato: “Omessa declaratoria di titolarità esclusiva dell'immobile sito in
Latina alla Via Epitaffio, in Catasto al foglio 139, p.lle ex 49 ed ex 124 in favore del , con conseguente inesatta individuazione dell'asse Parte_1
immobiliare oggetto dello scioglimento della comunione. Omessa e/o erronea interpretazione e valutazione delle norme di legge di cui agli artt. 177, 178 e
179 c.c. e 112 cpc. Violazione della norma stessa”. L'appellante censura la decisione ancora nella parte in cui accerta la mancata opposizione alla domanda di scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Latina in Via
Epitaffio. A al fine, richiama nuovamente il tenore delle difese svolte con la comparsa conclusionale del 09.10.2017; richiama il verbale di aggiudicazione e il successivo decreto di trasferimento, in ragione del quale avrebbe acquistato r.g. n. 23 l'immobile nella qualità di imprenditore titolare dell'omonima ditta costituita prima del matrimonio;
sostiene che l'acquisto è “personale” e non rientra nel regime della comunione e che la sentenza non motiva sul titolo di acquisto.
Le censure non hanno pregio.
Quanto alla configurabilità o meno della mancata contestazione, si rimanda a quanto sopra, nella valutazione del primo dei motivi di appello proposti con riguardo alla sentenza parziale n. 2886/2017.
Quanto alla annotazione contenuta nel decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato.
Il decreto di trasferimento reca la data del 06.06.1981.
Le parti hanno contratto matrimonio nel 1961 e dunque sono in regime di separazione legale fino al 1975, allorquando, per effetto della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, entrano nel regime della comunione legale, perdurato sino al 27.06.1988, allorquando, convenzionalmente, adottano il regime della separazione patrimoniale.
Il decreto di acquisto del bene, dunque, ricade pacificamente e secondo quanto documentalmente emerge, in un periodo per i coniugi vigeva il regime patrimoniale della comunione legale.
Non rileva la circostanza, per altro non oggetto di tempestiva allegazione, per la quale l'acquisto sarebbe stato fatto dal nella sua qualità di titolare Parte_1 della “omonima ditta”.
La indicazione contenuta nel decreto di trasferimento è irrilevante.
La ditta individuale non costituisce un soggetto di diritto distinto dalla persona del suo titolare, ma il nome con il quale l'imprenditore individuale esercita la sua attività; la “ditta” non ha una personalità giuridica autonoma rispetto alla persona fisica;
non vi è alcuna indicazione nel decreto di trasferimento in ordine alla circostanza che l'acquisto sia stato fatto con provvista esclusiva del
[...]
Pt_1
Il giudice di primo grado, inoltre, motiva sulla inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene ( includendo il bene nella comunione), non solo motivando con la tardiva e inammissibile contestazione della circostanza, ma anche con la mancata dimostrazione del fatto che l'immobile fosse destinato all'attività imprenditoriale relativa ad impresa costituita prima del matrimonio;
con la allegazione del di aver locato Parte_1
r.g. n. 24 a terzi l'immobile, ammettendo di utilizzare il bene, non per l'esercizio di impresa, ma per lucrare i canoni di locazione del bene;
con la irrilevanza del ruolo rivestito dal nella compagine delle società conduttrici del bene;
Parte_1
con la data del mutamento convenzionale del regime patrimoniale dei coniugi.
Tali punti di motivazione sono idonei ad escludere che il bene fosse personale e non sono oggetto di censura, essendosi limitato, l'appellante, a far valere la, ripetesi, irrilevante annotazione contenuta nel decreto di trasferimento del bene.
4) Rubricato: “Sulla richiesta di indennità di occupazione, frutti e profitti di ogni genere legati agli immobili in comunione. Errata interpretazione ed erronea applicazione delle norme di legge”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui respinge la eccezione di prescrizione del diritto a ripetere i frutti, liquidati, in sentenza, a far data dall'11.11.2009. Lamenta, a tal fine, la mancata applicazione del disposto dell'art. 1148 c.c., in punto di buona fede del possessore;
che il diritto alla corresponsione dei frutti non matura dal provvedimento di separazione dei coniugi, ma solo dalla data dell'introduzione della domanda e il disinteresse, della , rispetto alla gestione dei beni;
che, CP_1
nella formazione dei lotti, si sarebbe dovuto considerare il valore degli immobili così come individuati alla luce delle migliorie apportate dal che Parte_1
l'immobile di Via Epitaffio (p. lle ex 129 e ex 49) è costruzione nuova, edificata ad esclusivamente a cura e spese del che la sentenza non tiene conto Parte_1
del fatto che il contratto di locazione (tra e , avente ad CP_3 Parte_1 oggetto i locali dell'immobile sin Latina, via Epitaffio, si è risolto nel mese di maggio 2019.
Le censure sono meritevoli di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Le difese in punto di applicabilità dell'art. 1148 c.c. e di risoluzione del contratto, per l'immobile in Latina, a maggio 2019, non hanno pregio.
In materia di comunione , il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile ( Cass. n. 20394 del 05/09/2013, già richiamata nella sentenza impugnata).
r.g. n. 25 Deve essere esclusa, in tale caso, l'applicabilità dell'art. 1148 cod. civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede (estraneo alla proprietà del bene) e deve tenersi conto della percepibilità (e non della avvenuta percezione) dei canoni, con ciò disattendendosi entrambe le censure.
La censura sulla diversa decorrenza dell'obbligo di corrispondere i frutti è meritevole di accoglimento.
In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione (Cass. n. 28605 del
13/10/2023).
Non rileva il disinteresse genericamente allegato rispetto al disinteresse di controparte rispetto alla gestione dei beni.
La domanda di corresponsione dei frutti è stata proposta il 18.03.2011 ( non sono documentate né richiamate precedenti atti di messa in mora) e i frutti, dunque, in accoglimento della censura, sono riconosciuti dalla data della domanda, nella misura che segue , in ciò assorbita la valutazione delle censure che riguardano la eccezione di prescrizione, irrilevanti all'esito dell'accertamento della decorrenza, e la valutazione delle censure che hanno ad oggetto la avvenuta liquidazione, in sentenza, di frutti per le annualità precedenti alla proposizione della domanda.
Immobili in Latina (complesso industriale): in parziale accoglimento dell'appello di la deve avere, a tale titolo, il minor importo di euro 628.261,25 Parte_1 CP_1
(pari a euro 522.500,00 + euro 105.761,25).
Quanto alla particella ex 49 foglio 139.
La sentenza impugnata parametra la liquidazione dei frutti al valore locativo del bene
(per contratto di locazione in data 01.05.1982 - all. 3 della comparsa Parte_1
risolto il 22.05.2019); accerta il valore locatizio in euro 10.000,00 mensili, dunque, accerta frutti per euro 1.400.385,14 dal 1999 a 2014; euro 520.000,00 dal 2014 al
2018; euro 110.000,00 per gli 11 mesi dell'anno 2019, per un totale euro r.g. n. 26 2.030.385,14, liquidandoli, alla , nel minor importo di euro 1.015.192,57 (pari CP_1
al 50% di euro 2.030.385,14).
In parziale accoglimento delle censure dell'appellante in punto di decorrenza, il diritto della alla percezione della quota parte dei frutti viene riconosciuto dalla CP_1
domanda (18.03.2011).
A ciò consegue che l'importo di euro 10.000,00 al mese, viene liquidato, fino a novembre 2019, nonostante il contratto è allegato essersi risolto il 22.05.2019, per quanto sopra in punto di esclusiva disponibilità del bene da parte del e di Parte_1
rilevanza della percepibilità astratta del canone.
Dunque, i frutti che ha prodotto la particella in oggetto nel periodo in rilevo sono pari a euro 10.000 al mese, a far data dal 18.03.2011 a novembre 2019 (104 mesi e mezzo) per un totale di euro 1.045.000,00 di cui la deve avere il minor importo di euro CP_1
522.500,00 (pari al 50% di euro 1.045.000,00).
Quanto alla particella ex particella 124.
I frutti, in parziale accoglimento delle censure dell'appellante, vengono riconosciuti dalla domanda (18.03.2011), sino alla data del 31.12.2013, allorquando è accertato essere intervenuta la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto il 02.01.2003 e risolto il 31.12.2013, al quale è accertato essere conseguito, per tale particella, un comodato gratuito concesso da entrambi i comproprietari.
La sentenza accerta a far data da 01.01.2004, un canone annuo euro 80.580,00.
Dunque, dal 18.03.2011 al 31.12.2013 la particella ha prodotto frutti per un totale di euro 208.165,00 (pari a euro 80.580,00:12 mesi = euro 6.715,00 x 31 mesi e mezzo =
211.522,50), che il deve corrispondere, alla , nella misura di euro Parte_1 CP_1
105.761,25 (pari a euro 211.522,50: 2).
Immobile in RI.
La sentenza accerta migliorie eseguite dal per euro 118.298,89, che imputa Parte_1 alla per il minor importo di euro 59.149,44; accerta l'uso esclusivo del bene da CP_1 parte del e liquida frutti per terreno e fabbricato a far data dall'11.11.1999 e Parte_1
sino alla data della decisione, detraendo, dalla quota dei frutti riconosciuta alla CP_1 per tale periodo, l'importo che la deve corrispondere al detratto il CP_1 Parte_1
dovuto, dalla , al in ragione delle migliore apportate al bene, CP_1 Pt_6
accertando un credito residuo della per euro 7.733,91. CP_1
Per fabbricato e terreno in RI, la ha maturato diritti, a titolo di frutti, per CP_1
terreno e fabbricato, pari ad euro 30.239,75 (euro 22.195,35 + euro 8.044,40).
r.g. n. 27 In tal senso, le seguenti considerazioni.
Fabbricato.
Per effetto della accertata decorrenza del diritto ai frutti (18.03.2011) e sino alla sentenza 05.11.2019), il per fabbricato in RI, deve corrispondere alla Parte_1
, l'importo di euro 22.195,35 (pari a euro 19.728,55 + euro 2.466,80) CP_1
Dal 11.11.1999 a tutto il 2018 intercorrono 218 mesi;
l'importo liquidato in sentenza per tale periodo è pari a euro 92. 491,62, con accertamento, dunque, di frutti mensili pari a euro 424,27 (pari a euro 92.491,62 :218).
In ragione dell'accoglimento della censura sulla decorrenza, si accertano frutti limitatamente ai 93 mesi dalla domanda (18.03.2011) e sino dicembre 2018, per il minor importo di euro 39.457,11 (pari a euro 424,27 euro per ciascuno del 93 mesi in oggetto) che si liquidano, in favore della , per euro 19.728,55 (pari al 50% di CP_1
euro 39.457,11).
Per l'anno 2019, sempre per il fabbricato, si liquida il minor importo di euro 2.466,80
(pari a euro 493, 36: 2 = euro 246,68 x 10 mesi)
Terreno.
Per effetto della accertata decorrenza del diritto ai frutti (18.03.2011) e sino alla sentenza 05.11.2019), il per il terreno in RI, deve corrispondere alla Parte_1
, l'importo di euro CP_1
8.044,40 (pari a euro 7.294,45 + euro 749,95).
Dall'11.11.1999 a tutto il 2018 (218 mesi), infatti, è accertata la maturazione di frutti per un importo complessivo di euro 34.198,20, pari a euro 156,87 mensili;
in ragione dell'accoglimento della censura in punto di decorrenza, per i 93 mesi che intercorrono tra la proposizione della domanda (18.03.2011) a dicembre 2018, si accerta la maturazione di frutti per euro 14.588,91 (pari a euro 156,87 per ciascuno del 93 mesi in oggetto); il per il terreno in RI, deve corrispondere alla l'importo Parte_1 CP_1
di euro 7.294,45 (il 50% di euro 14.588,91).
Per l'anno 2019, la sentenza impugnata accerta frutti mensili per euro 149,99, dunque per il periodo in oggetto, per il terreno, si liquida l'importo di euro 749,95 (pari ad euro 149,99 x dieci mesi del 2019, il risultato diviso per 2).
Dunque, considerato l'importo per migliorie accertato e non oggetto di censure in questa sede (euro 59.149,44) e la minor misura di frutti dovuti, dal alla Parte_1
accertata in questa sede, per gli immobili in RI (euro 30.239,75) non CP_1
residua un credito della nei confronti del CP_1 Parte_1
r.g. n. 28 - Rubricato: “Sulla richiesta del convenuto di porre a carico dell'attrice il 50% delle indennità spettanti all' ai sensi degli artt.1592 e 1593 c.c. CP_3 nonché dell'indennità di avviamento”. L'appellante reitera la domanda riconvenzionale per il pagamento, da parte della , del 50% dell'indennità CP_1
dovuta ai sensi 1592 c.c. e 1593 c.c. nonché della indennità di avviamento spettante alla e per essa al e censura la decisione CP_3 Parte_1
impugnata nella parte in cui ritiene la domanda inammissibile.
La riproposizione della domanda di liquidazione delle indennità in oggetto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione della sentenza e come tale è inammissibile.
L'appellante non censura la pronuncia di inammissibilità dell'intervento della società conduttrice dell'immobile che, unica titolata ad azionare il contratto di locazione, in questa sede resta contumace. Né sono intaccati i punti di motivazione che escludono che sul punto sia intervenuta, in diversa sede, una condanna al pagamento di tali indennità.
Motivi di appello principale avverso la sentenza definitiva n. 2255/2020.
1) Rubricato:” Sulla individuazione dei lotti ed attribuzione degli stessi. Erronea interpretazione della norma di legge ex art.729 c.c.”. L'appellante censura la formazione dei lotti e le adottate modalità della loro assegnazione. Quanto alla formazione dei due lotti, contesta il frazionamento del complesso di Latina in
Via Epitaffio p.lla ex 49 e l'inclusione di una porzione dell'immobile in RI, tanto nel lotto A tanto nel lotto B;
sostiene che il primo giudice, con adottando tale formazione dei lotti, disattende le indicazioni del CTU di assoggettare il complesso industriale di Latina Via Epitaffio p.lla ex 49 al solo lotto A e che la decisione di dividere il complesso industriale, ne pregiudica le caratteristiche produttive. Quanto alla adozione del sistema di attribuzione dei lotti per estrazione a sorte, sostiene che viola il principio di opportunità e non tiene conto degli sforzi economici ed imprenditoriali del conclude per Parte_1
l'assegnazione del lotto consistente nel fondo e edifici posti alla particella ex 49 in Latina in Via Epitaffio.
Le censure non hanno pregio.
Quanto alla formazione dei lotti.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice esclude motivatamente la soluzione di ripartizione invocata dall'appellante, pur r.g. n. 29 inizialmente proposta dal c.t.u., chiarendo che l'adozione di tale soluzione non è praticabile, in ragione dello squilibrio tra i due lotti e dunque privilegia il frazionamento degli immobili e adotta la diversa soluzione, anch'essa proposta dal consulente tecnico d'ufficio in sede di integrazione.
Quanto alla omessa considerazione delle ragioni dell'appellante in punto di diversa formazione dei lotti: esplicita tutte le considerazioni che hanno portato alla individuazione della soluzione adottata (cfr. pagina 6 della sentenza definitiva) incluse quelle richieste dalle osservazioni delle parti.
Quanto alla decisione di procedere alla assegnazione mediante il sistema dell'estrazione a sorte dei due lotti.
Alla pagina 11 della sentenza definitiva, il giudice motiva la decisione di ricorrere all'estrazione a sorte con il mancato accordo raggiunto dalle parti sul punto;
tale motivazione, idonea a sostenere la decisione, non è oggetto di specifica censura da parte dell'appellante principale che si limita a rappresentare motivi di opportunità per l'assegnazione, a sé, del lotto comprendente il bene rispetto al quale assume aver investito denaro (l'edificio industriale).
Giova premettere che è accertato in sentenza, con punto di motivazione non oggetto di censure disattese, che le spese sui beni in Latina non sono riferibili al
Parte_1
Inoltre, nella ipotesi, ricorrente nel concreto, di quote paritarie ( la sentenza a pagina 11 accerta che i lotti sono sostanzialmente omogenei, pur tenuto conto della diversità dei cespiti in comunione, sia avuto riguardo ai beni dai quali lotti sono composti, sia avuto riguardo al valore complessivo delle due porzioni), il criterio dell'estrazione a sorte adottato nella sentenza impugnata e censurato in questa sede, garantisce la trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo;
né costituisce una valida ragione la richiesta di uno dei condividenti di assegnazione di una quota piuttosto che di un'altra , in difetto di un accordo sul punto, assegnazione che si presta alla violazione del il principio della "par condicio" dei condividenti, che è alla base del criterio del sorteggio.
2) Rubricato:” Sulla declaratoria circa le spese di giudizio e soccombenza. Errata interpretazione ed applicazione del dettato di cui all'art 92 cpc”. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui lo condanna a rifondere, alla , il CP_1
50% delle spese di lite, che ritiene avrebbero dovuto essere compensate r.g. n. 30 integralmente le spese di lite, sia in forza della natura della controversia, sia in forza di una soccombenza reciproca.
Con un unico motivo di appello incidentale proposto, contesta la CP_1
sentenza non definitiva n. 2645/2019 nella parte in cui, a pag. 28, non riconosce, in mancanza di apposita domanda, gli interessi maturati sugli importi dovuti.
Sostiene l'appellante incidentale che si tratterebbe di interessi moratori e non di interessi corrispettivi/compensativi e, in conseguenza di ciò, non sarebbe stato necessario proporre domanda.
La censura non ha pregio.
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello. (Cass. n. 36659 del 25/11/2021).
Spese di lite.
La regolamentazione delle spese va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, resta pertanto assorbita la valutazione del motivo di appello specifico proposto sul punto dall'appellante principale le cui considerazioni, tuttavia, sono tenute presenti nella regolamentazione delle spese seppure non condivise per quanto di seguito.
Le spese del doppio grado di giudizio, infatti, di compensano in misura del 50% in ragione della natura del nucleo centrale della controversia (comune ad entrambe le parti).
Per la restante parte (50%), seguono la maggior soccombenza e vanno poste a carico del che ha rinunciato alla domanda di usucapione proposta con riguardo ad uno Parte_1
dei due beni e è soccombente rispetto alla domanda di usucapione proposta con riguardo r.g. n. 31 al secondo bene;
il inoltre, è soccombente rispetto alla domanda di Parte_1
pagamento delle indennità relative ai contratti di locazione e, quanto alle reciproche domande di pagamento, è condannato a pagare il maggiore importo.
Le spese si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e applicati i valori medi.
Nella mancata contestazione della liquidazione delle spese, per il primo grado si conferma, sul punto, la decisione.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di Parte_1
e sull'appello incidentale di , anche nei confronti di
[...] CP_1 CP_3
avverso la sentenza parziale, resa tra le parti, dal Tribunale di Latina, in data
[...]
27.12.2017, n. 2886/2017; avverso la sentenza parziale, resa tra le parti, dal Tribunale di Latina, in data 05.11.2019, n. 2645/2019; avverso la sentenza definitiva, resa tra le parti, dal Tribunale di Latina, in data 03.12.2020, n. 2255/2020 , che complessivamente definiscono il giudizio recante n. r. g. 1768/2011, introdotto da nei CP_1
confronti di , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sola sentenza parziale, resa tra le parti, dal Tribunale di Latina, in data 05.11.2019, n.
2645/2019, ferma nel resto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 628.261,25.
- Respinge l'appello incidentale di . CP_1
- Compensa, tra le parti, il 50% delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio e condanna a rifondere, a , il restante Parte_1 CP_1
50% che per questa parte liquida, per il primo grado, come nella sentenza impugnata e per il giudizio di appello in euro 20.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 11.04.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 32
r.g. n.
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