Ordinanza collegiale 26 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 702 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Borra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in IA, via Gerolamo Romanino 1;
contro
il Questore pro tempore di IA,
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
A) del provvedimento Prot. n. 90/2023- MIS. PREV./D.A.SPO emesso dal Questore della Provincia di IA in data 22.07.2023 e notificato in data 26.07.2023 con cui veniva irrogato all’il divieto di accedere per anni 5 in tutti i luoghi, stadi ed impianti sportivi;
B) d’ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi i verbali o gli atti adottati di ritiro cautelare di armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 c. 2 TULPS nonché di ritiro del libretto porto d’armi ex art. 7, II comma l. 241/1990 operato nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di IA e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il 23 luglio 2023 è stato emesso nei confronti di -OMISSIS-, odierno ricorrente, un divieto quinquennale di accedere a manifestazioni sportive (DASPO), ex art. 6 l. 401/1989: più esattamente a tutti i luoghi, stadi ed impianti sportivi sia nel territorio nazionale che estero ove si svolgono manifestazioni sportive, compresi gli allenamenti, di qualsiasi livello agonistico, professionistico, dilettantistico ed amichevole nazionale ed internazionale connesse con gli sport calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby, pallanuoto, compresi i tempi di afflusso e deflusso dall’impianto sportivo per almeno 3 ore prima e dopo la conclusione della manifestazione sportiva.
1.2. La motivazione del provvedimento muove dai fatti avvenuti il 1 giugno 2023 all’interno dello stadio Mario Rigamonti di IA in occasione dell’incontro di calcio “IA F.C. – Cosenza Calcio”, cui andrebbe ricondotta la condotta di -OMISSIS-, tale da giustificare l’emissione del divieto di accesso alle strutture sportive.
1.3. Invero, egli si sarebbe reso responsabile di un comportamento vietato dall’art. 6 bis, II comma, della l. 13 dicembre 1989, n. 401, il quale punisce “chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco: dalla visione dei filmati lo-OMISSIS-sarebbe stato individuato “mentre, dopo essersi travisato con sciarpa calata sul volto, ha scavalcato la balaustra che divide settore Curva Nord dal campo di gioco, accedendo indebitamente alla zona interdetta al pubblico e ha invaso il campo di gioco unitamente ad altri ultras, provocando l’interruzione dell’incontro di calcio”. Una condotta – seguita il provvedimento – “evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia e intimidazione, tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica, creando turbativa per l’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive e che per tali motivi è stato deferito all’autorità giudiziaria”; né egli, nonostante l’intervento delle Forze di Polizia, avrebbe “mutato il suo comportamento, confermando, con la sua perseveranza nell’azione illecita, l’assoluto disprezzo nei confronti delle regole e delle disposizioni impartite dall’autorità di P.S.” (così ancora il provvedimento impugnato).
2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nella violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 octies, comma 2, in combinato disposto con gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 per omissione, da parte della stessa amministrazione, della comunicazione di avvio del procedimento.
2.2. La tesi di parte ricorrente è che il provvedimento, non preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, sarebbe per ciò stesso viziato.
2.3. Ebbene, il Collegio ritiene viceversa – in linea con la giurisprudenza maggioritaria - che di norma il DASPO non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l'appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico.
2.4. Va aggiunto che “l’inosservanza dell'obbligo di procedere all'avviso di avvio del procedimento amministrativo non determina l'annullamento dell'atto adottato laddove, secondo quanto previsto dal predetto art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto” (così, da ultimo, C.d.S., III, 27 ottobre 2022, n. 9144): e, come si vedrà, la sanzione irrogata è stata adeguatamente giustificata dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio.
3.1. Di seguito, tanto nel primo che nel secondo motivo di ricorso, parte ricorrente nega di aver tenuto, durante i fatti avvenuti il 1 giugno 2023, comportamenti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 6 e 6 bis della l. 401/1989.
Invero, delle articolate descrizioni del suo comportamento che egli svolge e delle giustificazioni che egli offre sembra sufficiente riportare le dichiarazioni, contenute in ricorso, per cui sarebbe “rimasto nella zona del proprio posto assegnato se non per allontanarsi per uscire dallo stadio durante i disordini indossando la sciarpa al solo di fine di evitare di ingerire il fumo, ma rimanendo nelle zone limitrofe sempre nello stadio e sempre nella zona dedicata ai tifosi del IA”, e “mai si è recato nel campo da gioco, né ha usato violenza”; per cui sarebbe probabile uno scambio di persona.
3.2. Ebbene, premesso che, in materia, per l’identificazione dei responsabili dei comportamenti che legittimano l'irrogazione del DASPO, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dall'autorità di pubblica sicurezza (cfr. C.d.S. III, 11 gennaio 2021, n. 317), in questo caso raffrontando la documentazione video e fotografica depositata dalle parti, lo-OMISSIS-è perfettamente riconoscibile: barbuto, corpulento, cranio rasato e avambracci tatuati, abbigliato con una t-shirt recante la scritta “CURVA NORD BRESCIA” e raffigurante un teschio, e con occhiali da sole dalla vistosa montatura bianca, la quale permette di individuarlo e seguirlo nei video anche quando copre la parte inferiore del volto con la sciarpa della sua squadra, nell’evidente tentativo di camuffarsi, non essendo costì presenti fumo o gas.
3.3. Lo si ritrova così ben oltre “il proprio posto assegnato”, durante i tumulti iniziati alla fine della partita (si veda la produzione video e fotografica dell’Amministrazione) nella zona oltre le transenne destinata a non essere occupata dai tifosi e dove invece si muovono i tifosi più esagitati: tra questi lo-OMISSIS-appare nel video allegato 1 (depositato dall’Amministrazione resistente) tra il minuto 6.40 circa al minuto 7.47 girovagando in quello spazio; esce poi dalla ripresa, ma ricompare intorno al minuto 8.50, ancora nella zona interdetta, prossimo a una scaletta, dove utilizza anche il proprio cellulare, per risalire infine nella zona consentita degli spalti verso il minuto 10.50 e a quel punto sparire; la sua posizione è confermata da un secondo video (Allegato 6), realizzato con un’altra telecamera, posta in una diversa posizione, dove appare intorno al ventesimo secondo.
3.4. Non è dunque revocabile in dubbio che il ricorrente ha tenuto, nell’occasione, una condotta riconducibile alla fattispecie di cui alle disposizioni citate, superando indebitamente una recinzione dell'impianto durante i predetti disordini e permanendo per più minuti in un’area interdetta.
4.1. Il terzo motivo riguarda la carenza di motivazione sulla proporzionalità, congruità e ragionevolezza della misura di prevenzione applicata, con richiesta di riduzione della sanzione in una forma meno afflittiva.
Secondo il ricorrente, i divieti imposti con il provvedimento sarebbero manifestamente sproporzionati per durata e portata rispetto alla condotta tenuta e all’assenza di precedenti penali a suo carico.
4.2. Inoltre, la misura interdittiva del DASPO deve essere sufficientemente dettagliata nelle sue previsioni, anche nella parte in cui vieta al destinatario di intrattenersi in luoghi potenzialmente interessati dalla presenza di tifosi.
Il provvedimento in esame sarebbe ictu oculi inconciliabile con le garanzie stabilite dalla legge, in quanto troppo generico ed ampio, comprendendo tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (pertanto anche all’estero) ad ogni livello, compresi ogni tipo di allenamenti: una limitazione insostenibile per il ricorrente, padre di famiglia, con abitazione prossima allo stadio e attività lavorativa in IA, cui sarebbe interdetto di muoversi nella città per cospicui intervalli in presenza di eventi sportivi relativi a discipline quali calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto.
4.3. In subordine, con il ricorso si chiede la riduzione della sanzione imposta per tutte le superiori ragioni con altra, meno afflittiva, in considerazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità sia in termini di durata che dei divieti imposti.
5.1. È anzitutto da escludere che il provvedimento de quo sia generico e sproporzionato nella sua portata.
Bisogna ribadire che il DASPO, il quale ha funzione eminentemente preventiva e non sanzionatoria, è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (C.d.S., III, 8 maggio 2024, n. 4141; id. 2 agosto 2023, n. 7487).
Il divieto come concretamente stabilito risponde all’interesse dell’ordine e della sicurezza, e va naturalmente con ragionevolezza letto in tali limiti: riguarderà le manifestazioni sportive che, con l’ordinaria diligenza, siano conoscibili e percepibili per tali, e non impedirà al diffidato di persistere nelle aree interdette per il tempo strettamente necessario al loro attraversamento quando senza volontà vi si sia imbattuto, purché egli non interferisca in alcun modo con le manifestazioni che vi si svolgano; né vi è dubbio che, ove sussistano validi motivi, egli potrà chiedere all’Autorità deroghe e modifiche all’interdizione.
5.2. Considerazioni diverse devono essere svolte per quanto concerne la durata del divieto che, stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo (Consiglio di Stato, sez. III, n. 866/2019).
5.3. Ebbene, va confermato che la condotta di -OMISSIS-, quale sopra descritta, ha realizzato tale situazione di pericolo e ha giustificato l’applicazione del DASPO, nonché delle ulteriori operazioni cautelative in relazione alle armi possedute.
Tuttavia, la documentazione depositata, e sopra ricordata, conferma che il soggetto, diversamente da quanto stabilito nel provvedimento, pur avendo acceduto indebitamente alla zona interdetta, aggirandosi poi in questa e familiarizzando con altri individui, alcuni assai più direttamente coinvolti negli scontri, non ha poi invaso il terreno di gioco, non si è direttamente scontrato con la polizia, non ha lanciato oggetti.
5.4. Sulla base di tali presupposti l’irrogazione della misura preventiva nella sua durata massima si presenta sproporzionata: la condotta tenuta dall’interessato fa ritenere che non sia necessario allontanarlo per un intervallo così lungo dalle manifestazioni sportive per ragioni di sicurezza; e comunque di ciò non è stata fornita un’adeguata motivazione.
Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente alla parte in cui il divieto viene fissato in cinque anni, e l’Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, si dovrà rideterminare motivatamente sul punto, svolgendo una prognosi sui potenziali rischi per la sicurezza pubblica, tenendo conto della limitata rilevanza, come sopra esposta, che l’effettivo comportamento tenuto dal ricorrente ha avuto in relazione ai disordini verificatisi.
6. Le spese del giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente
Così deciso in IA nella camera di consiglio addì 29 gennaio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.