Articolo 1149 del Codice civile
Articolo 1148Articolo 1150
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19 aprile 1942
Art. 1149.

(Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti).

Il possessore che e' tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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