Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 586/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , entrambi con l'Avv. SCALIA MANUELA, Parte_2 C.F._2
presso il cui studio hanno eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/03/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi al- legati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale:
e diretto a conseguire la regolamentazione
[...] Parte_2 dell'affidamento e del mantenimento della figlia nata a [...] il [...] dal Per_1
loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. La potestà genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genito- ri, secondo i criteri dell'affido condiviso. Tutte le decisioni relative alla figlia verranno, pertanto, prese dai genitori di comune accordo.
2. La figlia vivrà con la madre nell'attuale abitazione famigliare sita in Somma Lombardo via Cri- stoforo Colombo, di proprietà dei ricorrenti così come descritto in premessa. Il sig. ha già Pt_2
lasciato la casa familiare e finirà di asportare tutti i propri effetti personali entro la data dell'udienza.
3. La figlia vedrà il padre con le seguenti modalità: weekend alternati dal sabato alle ore 16:00 quando il padre la preleverà dal corso di ginnastica a Sesto Calende a martedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
durante la settimana in cui il weekend è di spettanza della madre, Per_2
[..
starà con il padre il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16:50, quando il padre la preleverà da scuola e la riporterà a scuola il giorno seguente;
durante la settimana in cui il weekend è di spet- tanza del padre vedrà lo stesso il mercoledì dalle ore 16:50 quando il padre la preleverà Per_1
da scuola e la riporterà a scuola il giorno seguente.
4. Durante le vacanze estive trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con il padre Per_1
ed il relativo periodo sarà concordato con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo estivo la figlia frequenterà l'oratorio estivo. Per quanto riguarda il periodo la figlia tra- Per_3
scorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre il periodo dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
06.01, con la precisazione che per il 2024 inizierà la madre con il periodo 23.12-30.12. Il periodo delle vacanze Pasquali verrà diviso a metà, a partire dal 2025: ad anni alterni la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore dal giovedì alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Le altre festività civili e religiose da calendario verranno trascorse con il padre e con la madre con il criterio dell'alternanza. Sono fatti salvi eventuali accordi migliorativi.
5. Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento di Pt_2 Pt_1 Per_1
la somma mensile di euro 200,00. Tale somma verrà versata dal padre alla madre entro il giorno
10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT a partire dal mese di gennaio
2026. L'assegno unico per la figlia sarà percepito dalla signora in misura del 100%; le de- Pt_1
trazioni fiscali per la minore spetteranno alla madre in ragione del 100%.
6. Le spese straordinarie per la figlia, come di seguito precisate richiamando le “Linee Guida” del
Tribunale di Milano del 14.11.2017 ed eventuali modifiche, saranno a carico dei genitori in ragio- ne del 50% ciascuno: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tratta- menti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo speciali- sta;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventi- vo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previ- sti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo sco- lastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scola- stica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spe- se per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Ita- lia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare con qualsiasi mezzo all'altro genitore la docu- mentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro quindici dalla richiesta.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 7 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla stessa.
7. La rata mensile del mutuo relativo alla casa familiare e cointestato tra le parti verrà pagata in- tegralmente dalla signora Le utenze relative alla casa familiare rimarranno domiciliare sul Pt_1
conto corrente n. 7922 cointestato a e . Parte_1 Parte_2
8. Gli esponenti provvederanno ad aprire autonomi conti correnti, mentre quello cointestato verrà mantenuto in essere solo per il pagamento della rata di mutuo.
9. L'autovettura RAV 4 Tg. Fg784JN cointestata alle parti sarà assegnata in uso esclusivo alla si- gnora Lazzati e gli esponenti provvederanno a formalizzare il passaggio di proprietà a favore della stessa.
10. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in relazione alla figlia minore”; rilevato che in data 25//02/2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 05/02/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia
[...]
e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
Pt_3
visto il parere del P.M.;
visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con collo- Persona_4 C.F._3
camento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito