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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
R.G. N. 3247/2021
All'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025, tenuta dal GOP, Dott. Paola
Scarabotti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, contenenti le conclusioni, il GOP, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa e viste le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott. Paola Scarabotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del GOP dott. Paola Scarabotti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. N. 3247/2021 promossa da
1 (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiana Francesconi C.F._2
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Mercatanti C.F._4
CONVENUTI avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) (codice 145999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte in sostituzione di udienza del 20.1.2025) per gli attori: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, accertati i fatti esposti in premessa, per quanto attiene alla posizione del sig. condannare ciascuno dei Parte_1 convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito o quella diversa ritenuta di giustizia;
per quanto attiene alla posizione della sig.ra : condannare ciascuno dei convenuti al Parte_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito o quella diversa ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e funzioni di causa, oltre spese generali e fiscalità di legge”; per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - respingere la domanda degli attori e Parte_3 Parte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi
[...] professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e , coniugi, hanno chiesto la condanna dei Parte_1 Parte_2
convenuti e padre e figlia, al risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_1
patrimoniali e non, in favore di ciascun attore, quale conseguenza dei fatti illeciti, di rilevanza penale, dagli stessi commessi per aver violato il domicilio degli attori con violenza sulle persone.
Gli attori facevano risalire i fatti alla data del 25.1.2017 allorchè e Controparte_2 CP_1
rispettivamente consuocero e nuora degli attori, si presentavano a casa di
[...] quest'ultimi, suonando direttamente alla porta dell'abitazione e penetrando all'interno della
2 stessa superando l'opposizione di figlio di nonché PE Parte_1 marito (all'epoca) di e dello stesso;
una volta Controparte_1 Parte_1 all'interno dell'abitazione oltre a schiaffeggiare l'allora marito Controparte_1 Per_1
seguiva nella stanza da letto -che lì si era rifugiata,
[...] Parte_2 accompagnata dall'amica per sfuggire al diverbio familiare insorto in quanto CP_3
reduce da un intervento al cuore - afferrandola al viso e gridandole “tanto non muori mai”.
liberatosi dalla presa di , chiamava l'autombulanza per la PE Controparte_2
madre che veniva portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Versilia. Gli attori querelavano i convenuti, a cui seguiva il decreto penale di condanna definitivo a carico degli stessi per violazione di domicilio aggravata da violenza sulle persone;
dal chè il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del descritto fatto illecito.
I convenuti, costituendosi, contestavano, oltre alla ricostruzione dei fatti negando sia la violazione di domicilio che la violenza sulle persone, anche la data dell'accaduto riconducendola al 19.1.2017; respingevano pertanto la domanda di danni.
Istruita la causa con le prove orali, documentali e CTU medico legale, è pervenuta in decisione all'udienza del 20.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note conclusive.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Premesso che il decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 460, co. 5, c.p.p., non ha efficacia vincolante nel giudizio civile, occorrerà in questa sede accertare la illiceità del fatto, tanto più che, come si vedrà infra, i convenuti hanno contestato tale allegazione.
Intanto, per quanto di interesse, il “quando” i fatti per cui è causa sono accaduti è riconducibile al 19.1.2017, data questa indicata dagli stessi convenuti e confermata in sede di interpello da entrambi gli attori.
Data, questa, avvalorata anche dal verbale del P.S. dell'Ospedale Versilia prodotto in atti, dietro ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dal Presidio ospedaliero il quale ha, contestualmente, escluso l'esistenza di un verbale di P.S. datato 25.1.2017.
Quanto al “come” i fatti si sono svolti, le versioni offerte dalle parti sono antitetiche, pur partendo entrambe dal fatto che i convenuti si sono presentati presso l'abitazione degli attori e lì vi è stata una discussione familiare che, per gli attori, è stata caratterizzata da una
3 introduzione forzata e da aggressione verbale e fisica mentre, per i convenuti, l'introduzione in casa è avvenuta pacificamente e si è limitata a chiedere al marito Controparte_1 spiegazioni in ordine all'abbandono della casa familiare. PE
A ristabilire la verità dei fatti soccorrono le prove orali esperite.
I testi addotti da parte attrice, sebbene abbiano entrambi dichiarato che i fatti sono avvenuti il
25.1.2017, non possono per questo essere tacciati di inattendibilità in quanto, a domande specifiche, hanno risposto in modo preciso offrendo un quadro fattuale coerente: il 19.1.2017 i convenuti si sono presentati, senza preavvertire, alla porta dell'abitazione degli attori, entrando in casa “con prepotenza” (teste , parlando a voce alta (“la CP_3 voce dei era concitata”, teste e spintonando e CP_1 CP_3 PE
(teste , per ottenere spiegazioni circa l'allontanamento dalla Parte_1 PE casa familiare da parte di e, nell'occasione, ha aggredito, PE Controparte_1 seguendola nella propria stanza da letto, sia a parole (“tanto non muori Parte_2 mai”) sia fisicamente (“scuotendole il viso con le mani”) (v. testi e PE
, procurandole uno stato di agitazione (“cominciò tutta a tremare”, teste CP_3
tale da dover far ricorso alle cure mediche, trasportata in autombulanza al P.S. e CP_3
poi ricoverata in cardiologia fino al 25.1.2017, come da verbale in atti.
Alla luce di tale comprovata ricostruzione fattuale può affermarsi la sussistenza della fattispecie della violazione del domicilio, tutelato dalla Carta costituzionale, poiché i convenuti si sono introdotti nell'abitazione degli attori contro la volontà di Parte_1
(e all'epoca ospite dei genitori), nonostante fossero stati invitati
[...] PE
a discutere fuori dall'abitazione, nel cortile, a protezione della salute della ed, Parte_2 inoltre, ha seguito nella stanza da letto dove l'ha Controparte_1 Parte_2
aggredita verbalmente e fisicamente.
Resta, quindi, da quantificare i danni scaturenti dalla già menzionata condotta illecita, ricordando che gli attori hanno chiesto il pagamento della somma di € 10.000,00 cadauno a carico di ciascuno dei convenuti per danno patrimoniale e non.
Rigettata la richiesta di danno patrimoniale formulata dagli attori per difetto di prova, per quanto riguarda la richiesta di di liquidazione del danno non Parte_1
patrimoniale, la stessa va pure rigettata, non essendovi la prova in atti, che la condotta illecita dei convenuti abbia determinato una menomazione della sfera personale del medesimo.
4 Quanto alla richiesta di danno non patrimoniale formulata da , invece, il Parte_2 danno trova fondamento nel fatto che, in occasione dell'introduzione in casa, l'attrice, operata neppure da un mese al cuore, è stata aggredita sia a parole che fisicamente da CP_1
e, dagli accertamenti medico legali eseguiti, il CTU nominato, dott.sa
[...] Persona_2
evidenziando che si tratta di un “soggetto con anamnesi patologica gravata da molto importante quadro di insufficienza cardiaca in soggetto dislipemico, diabetico , portatore di
IRC ( insufficienza renale cronica ndr.) obeso , fumatore e già sottoposta il 23 dicembre 2016 ad intervento di BPAC in CEC (LIMA>IVA e SAF>CDx) - ovvero bypass aortocoronarico in circolazione extracorporea con sostituzione dell'arteria interventricolare anteriore (IVA) con arteria mammaria interna sinistra (LIMA) e della Coronaria destra con vena safena” (v. relazione peritale in atti, pag. 11) ha ritenuto che la “possa aver accusato un quadro Parte_2
di tipo ansioso a prevalente evidenza clinica sull'apparato cardiocircolatorio, tale da condurla ad un nuovo ricovero” (v. ibidem, pag. 12), concludendo che “può essere riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di giorni 5 (cinque), pari al periodo in cui la donna fu ricoverata presso la UO di Cardiologia dell'Ospedale Unico della
Versilia. Il successivo ricovero, le medicazioni ed i controlli cardiologici furono motivati dall'usuale follow up seguito in casi consimili. NON si sono osservati postumi permanenti riferibili all'indagine in oggetto” (ib., pag. 13).
Le conclusioni del CTU non sono state contestate dai CCTTPP e sono fatte proprie da questo
Giudicante, essendo ben motivate e prive di errori, e non potendo diversamente rilevare il fatto che il CTU a pag. 11 della relazione abbia, erroneamente, indicato quale data dell'occorso quella del 25.1.2017, anzichè del 19.1.2017, sebbene abbia fatto richiamo alla dichiarazione in atti dell'8.8.2023 dell' secondo cui non esiste alcun verbale di Parte_4
P.S. del 25.12017.
Con riferimento al quantum, prendendo come riferimento le tabelle di cui al DM 16.7.2024, età 69 all'epoca del fatto, indennità giornaliera pari a € 55,24, lo stesso ammonta ad € 276,20.
Per quanto riguarda le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda nonchè la notevole riduzione del valore della domanda stessa, ritiene questo Giudice di compensarle per due terzi e di condannare i convenuti per la restante parte, da liquidarsi secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 come da dispositivo.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute il rimborso delle spese di CTU.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.
Paola Scarabotti, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3247/2021 R.G., così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
e e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 276,20 per danno non patrimoniale;
trattandosi di valori Parte_2
liquidati all'attualità, il suddetto importo va devalutato alla data del fatto e la somma così devalutata andrà maggiorata degli interessi legali, anno per anno rivalutata, fino alla data di pubblicazione della presente decisione, a partire dalla quale andranno riconosciuti gli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda per il resto;
3) compensa per due terzi le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che, già ridotta, si liquida, in € 221,00 oltre al rimborso forfettario, spese documentate, CPA ed
IVA come per legge;
4) condanna i convenuti al rimborso in favore degli attori delle spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Lucca il 19.2.2025 con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott. Paola Scarabotti
6
SEZIONE CIVILE
R.G. N. 3247/2021
All'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025, tenuta dal GOP, Dott. Paola
Scarabotti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti, contenenti le conclusioni, il GOP, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa e viste le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott. Paola Scarabotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del GOP dott. Paola Scarabotti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. N. 3247/2021 promossa da
1 (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiana Francesconi C.F._2
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Flavio Mercatanti C.F._4
CONVENUTI avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) (codice 145999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte in sostituzione di udienza del 20.1.2025) per gli attori: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, accertati i fatti esposti in premessa, per quanto attiene alla posizione del sig. condannare ciascuno dei Parte_1 convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito o quella diversa ritenuta di giustizia;
per quanto attiene alla posizione della sig.ra : condannare ciascuno dei convenuti al Parte_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito o quella diversa ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e funzioni di causa, oltre spese generali e fiscalità di legge”; per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - respingere la domanda degli attori e Parte_3 Parte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi
[...] professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e , coniugi, hanno chiesto la condanna dei Parte_1 Parte_2
convenuti e padre e figlia, al risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_1
patrimoniali e non, in favore di ciascun attore, quale conseguenza dei fatti illeciti, di rilevanza penale, dagli stessi commessi per aver violato il domicilio degli attori con violenza sulle persone.
Gli attori facevano risalire i fatti alla data del 25.1.2017 allorchè e Controparte_2 CP_1
rispettivamente consuocero e nuora degli attori, si presentavano a casa di
[...] quest'ultimi, suonando direttamente alla porta dell'abitazione e penetrando all'interno della
2 stessa superando l'opposizione di figlio di nonché PE Parte_1 marito (all'epoca) di e dello stesso;
una volta Controparte_1 Parte_1 all'interno dell'abitazione oltre a schiaffeggiare l'allora marito Controparte_1 Per_1
seguiva nella stanza da letto -che lì si era rifugiata,
[...] Parte_2 accompagnata dall'amica per sfuggire al diverbio familiare insorto in quanto CP_3
reduce da un intervento al cuore - afferrandola al viso e gridandole “tanto non muori mai”.
liberatosi dalla presa di , chiamava l'autombulanza per la PE Controparte_2
madre che veniva portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Versilia. Gli attori querelavano i convenuti, a cui seguiva il decreto penale di condanna definitivo a carico degli stessi per violazione di domicilio aggravata da violenza sulle persone;
dal chè il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del descritto fatto illecito.
I convenuti, costituendosi, contestavano, oltre alla ricostruzione dei fatti negando sia la violazione di domicilio che la violenza sulle persone, anche la data dell'accaduto riconducendola al 19.1.2017; respingevano pertanto la domanda di danni.
Istruita la causa con le prove orali, documentali e CTU medico legale, è pervenuta in decisione all'udienza del 20.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note conclusive.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Premesso che il decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 460, co. 5, c.p.p., non ha efficacia vincolante nel giudizio civile, occorrerà in questa sede accertare la illiceità del fatto, tanto più che, come si vedrà infra, i convenuti hanno contestato tale allegazione.
Intanto, per quanto di interesse, il “quando” i fatti per cui è causa sono accaduti è riconducibile al 19.1.2017, data questa indicata dagli stessi convenuti e confermata in sede di interpello da entrambi gli attori.
Data, questa, avvalorata anche dal verbale del P.S. dell'Ospedale Versilia prodotto in atti, dietro ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dal Presidio ospedaliero il quale ha, contestualmente, escluso l'esistenza di un verbale di P.S. datato 25.1.2017.
Quanto al “come” i fatti si sono svolti, le versioni offerte dalle parti sono antitetiche, pur partendo entrambe dal fatto che i convenuti si sono presentati presso l'abitazione degli attori e lì vi è stata una discussione familiare che, per gli attori, è stata caratterizzata da una
3 introduzione forzata e da aggressione verbale e fisica mentre, per i convenuti, l'introduzione in casa è avvenuta pacificamente e si è limitata a chiedere al marito Controparte_1 spiegazioni in ordine all'abbandono della casa familiare. PE
A ristabilire la verità dei fatti soccorrono le prove orali esperite.
I testi addotti da parte attrice, sebbene abbiano entrambi dichiarato che i fatti sono avvenuti il
25.1.2017, non possono per questo essere tacciati di inattendibilità in quanto, a domande specifiche, hanno risposto in modo preciso offrendo un quadro fattuale coerente: il 19.1.2017 i convenuti si sono presentati, senza preavvertire, alla porta dell'abitazione degli attori, entrando in casa “con prepotenza” (teste , parlando a voce alta (“la CP_3 voce dei era concitata”, teste e spintonando e CP_1 CP_3 PE
(teste , per ottenere spiegazioni circa l'allontanamento dalla Parte_1 PE casa familiare da parte di e, nell'occasione, ha aggredito, PE Controparte_1 seguendola nella propria stanza da letto, sia a parole (“tanto non muori Parte_2 mai”) sia fisicamente (“scuotendole il viso con le mani”) (v. testi e PE
, procurandole uno stato di agitazione (“cominciò tutta a tremare”, teste CP_3
tale da dover far ricorso alle cure mediche, trasportata in autombulanza al P.S. e CP_3
poi ricoverata in cardiologia fino al 25.1.2017, come da verbale in atti.
Alla luce di tale comprovata ricostruzione fattuale può affermarsi la sussistenza della fattispecie della violazione del domicilio, tutelato dalla Carta costituzionale, poiché i convenuti si sono introdotti nell'abitazione degli attori contro la volontà di Parte_1
(e all'epoca ospite dei genitori), nonostante fossero stati invitati
[...] PE
a discutere fuori dall'abitazione, nel cortile, a protezione della salute della ed, Parte_2 inoltre, ha seguito nella stanza da letto dove l'ha Controparte_1 Parte_2
aggredita verbalmente e fisicamente.
Resta, quindi, da quantificare i danni scaturenti dalla già menzionata condotta illecita, ricordando che gli attori hanno chiesto il pagamento della somma di € 10.000,00 cadauno a carico di ciascuno dei convenuti per danno patrimoniale e non.
Rigettata la richiesta di danno patrimoniale formulata dagli attori per difetto di prova, per quanto riguarda la richiesta di di liquidazione del danno non Parte_1
patrimoniale, la stessa va pure rigettata, non essendovi la prova in atti, che la condotta illecita dei convenuti abbia determinato una menomazione della sfera personale del medesimo.
4 Quanto alla richiesta di danno non patrimoniale formulata da , invece, il Parte_2 danno trova fondamento nel fatto che, in occasione dell'introduzione in casa, l'attrice, operata neppure da un mese al cuore, è stata aggredita sia a parole che fisicamente da CP_1
e, dagli accertamenti medico legali eseguiti, il CTU nominato, dott.sa
[...] Persona_2
evidenziando che si tratta di un “soggetto con anamnesi patologica gravata da molto importante quadro di insufficienza cardiaca in soggetto dislipemico, diabetico , portatore di
IRC ( insufficienza renale cronica ndr.) obeso , fumatore e già sottoposta il 23 dicembre 2016 ad intervento di BPAC in CEC (LIMA>IVA e SAF>CDx) - ovvero bypass aortocoronarico in circolazione extracorporea con sostituzione dell'arteria interventricolare anteriore (IVA) con arteria mammaria interna sinistra (LIMA) e della Coronaria destra con vena safena” (v. relazione peritale in atti, pag. 11) ha ritenuto che la “possa aver accusato un quadro Parte_2
di tipo ansioso a prevalente evidenza clinica sull'apparato cardiocircolatorio, tale da condurla ad un nuovo ricovero” (v. ibidem, pag. 12), concludendo che “può essere riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di giorni 5 (cinque), pari al periodo in cui la donna fu ricoverata presso la UO di Cardiologia dell'Ospedale Unico della
Versilia. Il successivo ricovero, le medicazioni ed i controlli cardiologici furono motivati dall'usuale follow up seguito in casi consimili. NON si sono osservati postumi permanenti riferibili all'indagine in oggetto” (ib., pag. 13).
Le conclusioni del CTU non sono state contestate dai CCTTPP e sono fatte proprie da questo
Giudicante, essendo ben motivate e prive di errori, e non potendo diversamente rilevare il fatto che il CTU a pag. 11 della relazione abbia, erroneamente, indicato quale data dell'occorso quella del 25.1.2017, anzichè del 19.1.2017, sebbene abbia fatto richiamo alla dichiarazione in atti dell'8.8.2023 dell' secondo cui non esiste alcun verbale di Parte_4
P.S. del 25.12017.
Con riferimento al quantum, prendendo come riferimento le tabelle di cui al DM 16.7.2024, età 69 all'epoca del fatto, indennità giornaliera pari a € 55,24, lo stesso ammonta ad € 276,20.
Per quanto riguarda le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda nonchè la notevole riduzione del valore della domanda stessa, ritiene questo Giudice di compensarle per due terzi e di condannare i convenuti per la restante parte, da liquidarsi secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 come da dispositivo.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute il rimborso delle spese di CTU.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.
Paola Scarabotti, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3247/2021 R.G., così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
e e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 276,20 per danno non patrimoniale;
trattandosi di valori Parte_2
liquidati all'attualità, il suddetto importo va devalutato alla data del fatto e la somma così devalutata andrà maggiorata degli interessi legali, anno per anno rivalutata, fino alla data di pubblicazione della presente decisione, a partire dalla quale andranno riconosciuti gli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda per il resto;
3) compensa per due terzi le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che, già ridotta, si liquida, in € 221,00 oltre al rimborso forfettario, spese documentate, CPA ed
IVA come per legge;
4) condanna i convenuti al rimborso in favore degli attori delle spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Lucca il 19.2.2025 con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott. Paola Scarabotti
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