Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 656
CASS
Sentenza 12 gennaio 2017

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Massime1

Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di appello venga impugnata sia con ricorso per cassazione che per revocazione e la pronuncia della corte d’appello sulla revocazione sia, a sua volta, impugnata con ricorso per cassazione, il collegio che deve giudicare su quest’ultimo può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al giudizio di cassazione avverso la prima pronuncia di appello, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

Commentario1

  • 1Astensione e ricusazione del giudice tributario
    Francesco · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 29 aprile 2021

    Abstract Astensione e ricusazione sono i due istituti del diritto processuale previsti al fine di realizzare il precetto – di cui all'articolo 111, comma 2, della Costituzione – che esige la terzietà e l'imparzialità come caratteristiche indefettibili dell'organo giudicante. *** Nell'ordinamento tributario, per effetto del richiamo operato a opera dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le ipotesi di astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni Tributarie sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili[1]. Mentre l'astensione è una rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale a cui il giudice è obbligato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2017, n. 656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 656
Data del deposito : 12 gennaio 2017

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