TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10748/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10748/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2802/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 15/10/18, depositato il 16/10/18
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Parte_1
La Manna, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Salerno, alla via R. Mauri n. 33, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe Giuliano, presso il cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Sichelmanno n. 22
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni ed istanze, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'01/12/18, il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2802/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 15-16/10/18 e notificato il
23/10/18, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore del della Controparte_1 somma di € 13.626,58, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di saldo del corrispettivo pagina 1 di 6 del contratto d'appalto del 07/03/11, inerente ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento della strada comunale in località S. Antonio di Buccino.
L'ente opponente eccepiva: l'inesistenza della prova del credito ingiunto, atteso che le fatture commerciali prodotte non assumevano valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, né determinavano un'inversione dell'onere della prova;
l'inesattezza ed incertezza del credito vantato dalla controparte, in quanto esso opponente aveva già eseguito pagamenti per complessivi € 251.746,44, di cui € 104.039,49 in esecuzione di pignoramenti presso terzi conseguenti alle varie procedure esecutive intraprese in danno della prima del Controparte_1 fallimento di questa, e l'asserito credito residuo di € 13.628,58 non risultava avvalorato da alcuna documentazione probatoria.
Tanto premesso, il chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con Parte_1
vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/05/19, si costituiva il il quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 17/11/24, assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Deve poi evidenziarsi, per quanto attiene al profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare pagina 2 di 6 la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità del proprio inadempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 8615/06, n. 13674/06, n. 1743/07, n. 3373/10, n. 826/15, n.
3587/21).
Nel caso di specie, risulta pacifico il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti, stipulato in data 07/03/11, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della strada comunale sita in località S. Antonio di Buccino, per un corrispettivo totale di € 249.323,11, oltre €
49.854,62 per iva. Venivano emesse dall'impresa appaltatrice 4 fatture (n. 32/2011 di €
147.706,95; n. 47/2011 di € 96.800,00; n. 10/2013 di € 27.005,80; n. 12/2013 di € 30.168,45), per un importo totale di € 301.680,89.
E' pacifico ed incontestato tra le parti che il abbia pagato all'impresa Parte_1 appaltatrice la prima fattura n. 32/2011 di € 147.706,95, nonché versato ai creditori dell'opposta, in conseguenza di svariati pignoramenti presso terzi, la somma di € 104.039,49, per un totale di €
251.746,44.
La Curatela opposta assume, tuttavia, di essere ancora creditrice dell'importo di € 13.626,58, avendo eseguito lavori per complessivi € 265.318,06 iva compresa.
La questione effettivamente controversa tra le parti, come emerso dal contenuto delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non attiene tanto all'effettiva esecuzione da parte dell'opposta di lavori per € 265.318,06 (importo espressamente riconosciuto nella nota del responsabile dell'ufficio finanziario del , prodotta dall'opposta e non disconosciuta), bensì Parte_1 nella remunerabilità di una parte dei lavori eseguiti, avendo l'opponente dedotto, nella prima memoria istruttoria, che l'impresa appaltatrice non avrebbe fornito idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti in cantiere, non avendo prodotto i cd. F.I.R. (formulari identificativi dei rifiuti), previsti dal d.lgs. n. 22/1997 e, successivamente, dal d.lgs. n. 152/2006, sicchè l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti e pagina 3 di 6 contabilizzati dall'impresa ammonterebbe al minor importo di € 232.141,43, inferiore CP_1 anche alla somma di € 251.746,44 già versata dall'opponente.
L'opposta ha replicato che, ai sensi dell'art. 186 d.lgs. n. 152/06, “le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati…” e che, in tale ipotesi, ricorrente nella specie, considerata la riutilizzazione dei predetti materiali all'interno dello stesso cantiere, verrebbe meno la qualifica di
“rifiuti” degli stessi e non vi sarebbe alcun obbligo di produzione documentale dei F.I.R.
Rileva il Tribunale che, ai sensi del co. 1 dell'art. 186 d.lgs. n. 152/2006 (“ratione temporis” applicabile):
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)”.
pagina 4 di 6 Il co. 5 della medesima norma precisa che “Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto”.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 193 d.lgs. n. 152/2006 prevede, al co. 1, che “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore
e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”.
Ebbene, in giurisprudenza, sia pure in relazione all'analoga disciplina contenuta nel previgente d.lgs. n. 22/1997, si è sostenuto che, qualora un materiale residuale di produzione sia destinato ad essere riutilizzato nel medesimo ciclo produttivo, lo stesso non può qualificarsi come “rifiuto”, con il conseguente esonero del detentore dagli obblighi imposti dagli artt. 12 e 15 del predetto d.lgs.
(ossia, rispettivamente, tenuta del registro di carico e scarico ed effettuazione del trasporto con il prescritto formulario FIR), purchè, però, l'attività successiva di riutilizzazione sia svolta nel medesimo luogo di produzione del materiale, non essendovi altrimenti alcuna certezza che il materiale venga nuovamente immesso nel medesimo ciclo produttivo, e verificandosi dunque un'interruzione di detto ciclo (Cass. n. 18556/06).
Nella specie, l'opposta assume l'insussistenza dell'obbligo di redazione dei FIR in quanto il materiale di risulta dei lavori appaltati sarebbe stato riutilizzato nell'ambito del medesimo cantiere.
Tuttavia, tale circostanza, il cui onere probatorio gravava sulla medesima opposta al fine di consentirle di sottrarsi alla disciplina normativa in materia di “rifiuti”, è rimasta del tutto indimostrata, non avendo la Curatela opposta articolato alcun mezzo istruttorio sul punto.
Peraltro, è stata la stessa opposta a conteggiare nella contabilità dei lavori, per un ammontare di €
57.470,63 oltre iva, gli scavi, le demolizioni, i trasporti e gli smaltimenti in discarica, come si evince sia dal sommario del registro di contabilità che dallo stato finale dei lavori, prodotti dall'ente opponente.
L'omessa, ed ingiustificata, redazione dei FIR ha comportato, come si evince dalla relazione del
RUP del 22/05/19 (allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente), che l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati dall'impresa è pari ad € 232.141,43, ossia CP_1
ad un importo inferiore a quello di cui è stato complessivamente chiesto il pagamento dall'appaltatrice, con conseguente impossibilità per il di richiedere alla Parte_1
Regione Campania il saldo del contributo concesso in relazione ai lavori per cui è causa
(trattandosi di progetto rientrante nel P.S.R. Campania 2007-2013), stante la mancanza di pagina 5 di 6 documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti in cantiere e, quindi, la regolare esecuzione di tale prestazione (cfr. Cass. n. 4225/2022, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda monitoria proposta dall'appaltatore in conseguenza delle irregolarità nel servizio di smaltimento e trasporto dei rifiuti, gravando sull'appaltatore “l'onere di produrre le certificazioni attestanti l'avvenuto smaltimento dei rifiuti e
l'esatto adempimento rispetto alle prestazioni cui si riferiva la domanda di pagamento”).
Alla luce delle anzidette considerazioni, non può che pervenirsi, in accoglimento dell'opposizione, alla revoca del decreto ingiuntivo ed al rigetto della domanda formulata dalla Curatela opposta.
Le spese processuali vanno compensate, stante la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non univocità degli elementi desumibili dalla documentazione contabile in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 10748/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2802/18, emesso dal
Tribunale di Salerno il 15/10/18, depositato il 16/10/18;
2) rigetta la domanda proposta dal Controparte_1
3) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10748/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2802/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 15/10/18, depositato il 16/10/18
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Parte_1
La Manna, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Salerno, alla via R. Mauri n. 33, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe Giuliano, presso il cui studio è elett.te dom.to in Salerno, alla via Sichelmanno n. 22
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni ed istanze, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'01/12/18, il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2802/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 15-16/10/18 e notificato il
23/10/18, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore del della Controparte_1 somma di € 13.626,58, oltre interessi legali e spese processuali, a titolo di saldo del corrispettivo pagina 1 di 6 del contratto d'appalto del 07/03/11, inerente ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento della strada comunale in località S. Antonio di Buccino.
L'ente opponente eccepiva: l'inesistenza della prova del credito ingiunto, atteso che le fatture commerciali prodotte non assumevano valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, né determinavano un'inversione dell'onere della prova;
l'inesattezza ed incertezza del credito vantato dalla controparte, in quanto esso opponente aveva già eseguito pagamenti per complessivi € 251.746,44, di cui € 104.039,49 in esecuzione di pignoramenti presso terzi conseguenti alle varie procedure esecutive intraprese in danno della prima del Controparte_1 fallimento di questa, e l'asserito credito residuo di € 13.628,58 non risultava avvalorato da alcuna documentazione probatoria.
Tanto premesso, il chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con Parte_1
vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 06/05/19, si costituiva il il quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 13/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 17/11/24, assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Deve poi evidenziarsi, per quanto attiene al profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare pagina 2 di 6 la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità del proprio inadempimento. Ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 8615/06, n. 13674/06, n. 1743/07, n. 3373/10, n. 826/15, n.
3587/21).
Nel caso di specie, risulta pacifico il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le parti, stipulato in data 07/03/11, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della strada comunale sita in località S. Antonio di Buccino, per un corrispettivo totale di € 249.323,11, oltre €
49.854,62 per iva. Venivano emesse dall'impresa appaltatrice 4 fatture (n. 32/2011 di €
147.706,95; n. 47/2011 di € 96.800,00; n. 10/2013 di € 27.005,80; n. 12/2013 di € 30.168,45), per un importo totale di € 301.680,89.
E' pacifico ed incontestato tra le parti che il abbia pagato all'impresa Parte_1 appaltatrice la prima fattura n. 32/2011 di € 147.706,95, nonché versato ai creditori dell'opposta, in conseguenza di svariati pignoramenti presso terzi, la somma di € 104.039,49, per un totale di €
251.746,44.
La Curatela opposta assume, tuttavia, di essere ancora creditrice dell'importo di € 13.626,58, avendo eseguito lavori per complessivi € 265.318,06 iva compresa.
La questione effettivamente controversa tra le parti, come emerso dal contenuto delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non attiene tanto all'effettiva esecuzione da parte dell'opposta di lavori per € 265.318,06 (importo espressamente riconosciuto nella nota del responsabile dell'ufficio finanziario del , prodotta dall'opposta e non disconosciuta), bensì Parte_1 nella remunerabilità di una parte dei lavori eseguiti, avendo l'opponente dedotto, nella prima memoria istruttoria, che l'impresa appaltatrice non avrebbe fornito idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti in cantiere, non avendo prodotto i cd. F.I.R. (formulari identificativi dei rifiuti), previsti dal d.lgs. n. 22/1997 e, successivamente, dal d.lgs. n. 152/2006, sicchè l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti e pagina 3 di 6 contabilizzati dall'impresa ammonterebbe al minor importo di € 232.141,43, inferiore CP_1 anche alla somma di € 251.746,44 già versata dall'opponente.
L'opposta ha replicato che, ai sensi dell'art. 186 d.lgs. n. 152/06, “le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati…” e che, in tale ipotesi, ricorrente nella specie, considerata la riutilizzazione dei predetti materiali all'interno dello stesso cantiere, verrebbe meno la qualifica di
“rifiuti” degli stessi e non vi sarebbe alcun obbligo di produzione documentale dei F.I.R.
Rileva il Tribunale che, ai sensi del co. 1 dell'art. 186 d.lgs. n. 152/2006 (“ratione temporis” applicabile):
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)”.
pagina 4 di 6 Il co. 5 della medesima norma precisa che “Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto”.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 193 d.lgs. n. 152/2006 prevede, al co. 1, che “Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore
e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”.
Ebbene, in giurisprudenza, sia pure in relazione all'analoga disciplina contenuta nel previgente d.lgs. n. 22/1997, si è sostenuto che, qualora un materiale residuale di produzione sia destinato ad essere riutilizzato nel medesimo ciclo produttivo, lo stesso non può qualificarsi come “rifiuto”, con il conseguente esonero del detentore dagli obblighi imposti dagli artt. 12 e 15 del predetto d.lgs.
(ossia, rispettivamente, tenuta del registro di carico e scarico ed effettuazione del trasporto con il prescritto formulario FIR), purchè, però, l'attività successiva di riutilizzazione sia svolta nel medesimo luogo di produzione del materiale, non essendovi altrimenti alcuna certezza che il materiale venga nuovamente immesso nel medesimo ciclo produttivo, e verificandosi dunque un'interruzione di detto ciclo (Cass. n. 18556/06).
Nella specie, l'opposta assume l'insussistenza dell'obbligo di redazione dei FIR in quanto il materiale di risulta dei lavori appaltati sarebbe stato riutilizzato nell'ambito del medesimo cantiere.
Tuttavia, tale circostanza, il cui onere probatorio gravava sulla medesima opposta al fine di consentirle di sottrarsi alla disciplina normativa in materia di “rifiuti”, è rimasta del tutto indimostrata, non avendo la Curatela opposta articolato alcun mezzo istruttorio sul punto.
Peraltro, è stata la stessa opposta a conteggiare nella contabilità dei lavori, per un ammontare di €
57.470,63 oltre iva, gli scavi, le demolizioni, i trasporti e gli smaltimenti in discarica, come si evince sia dal sommario del registro di contabilità che dallo stato finale dei lavori, prodotti dall'ente opponente.
L'omessa, ed ingiustificata, redazione dei FIR ha comportato, come si evince dalla relazione del
RUP del 22/05/19 (allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente), che l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati dall'impresa è pari ad € 232.141,43, ossia CP_1
ad un importo inferiore a quello di cui è stato complessivamente chiesto il pagamento dall'appaltatrice, con conseguente impossibilità per il di richiedere alla Parte_1
Regione Campania il saldo del contributo concesso in relazione ai lavori per cui è causa
(trattandosi di progetto rientrante nel P.S.R. Campania 2007-2013), stante la mancanza di pagina 5 di 6 documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti in cantiere e, quindi, la regolare esecuzione di tale prestazione (cfr. Cass. n. 4225/2022, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda monitoria proposta dall'appaltatore in conseguenza delle irregolarità nel servizio di smaltimento e trasporto dei rifiuti, gravando sull'appaltatore “l'onere di produrre le certificazioni attestanti l'avvenuto smaltimento dei rifiuti e
l'esatto adempimento rispetto alle prestazioni cui si riferiva la domanda di pagamento”).
Alla luce delle anzidette considerazioni, non può che pervenirsi, in accoglimento dell'opposizione, alla revoca del decreto ingiuntivo ed al rigetto della domanda formulata dalla Curatela opposta.
Le spese processuali vanno compensate, stante la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non univocità degli elementi desumibili dalla documentazione contabile in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 10748/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2802/18, emesso dal
Tribunale di Salerno il 15/10/18, depositato il 16/10/18;
2) rigetta la domanda proposta dal Controparte_1
3) compensa le spese giudiziali.
Salerno, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6