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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/08/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 301/2024 da
(cod. fisc. e P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico
Cavallin del Foro di Treviso, presso il cui studio in Treviso, Viale Frà Giocondo n. 1, è
elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Treviso (TV), Piazza delle Istituzioni n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita
Remy del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, via degli
Spadari n. 3, giusta procura in atti;
E
(P. Iva: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore pro tempore, con sede in Treviso (TV), Viale Trento e Trieste n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni del Foro di Padova, presso l'Avvocatura dell'Istituto in Treviso, viale Trento
e Trieste, 6, elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- RESISTENTI - Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, sospendere,
inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 113 2024 90019133
51/000, emessa dall ... In via principale: piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, omnis contrariis reiectis, annullare l'intimazione di pagamento n. 113 2024
90019133 51/000... per le ragioni tutte esposte in narrativa. In ogni caso: Spese e competenze di
lite interamente rifuse.”
Per la resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito: In via preliminare;
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
adito; Nel merito: respingere in ogni caso tutte le domande di parte attrice, con vittoria di spese a
favore dell riscossione da distrare al sottoscritto procuratore antistatario.” Controparte_3
Per il resistente : CP_2
“ PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per
superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli AVA e
dell'opposta intimazione di pagamento;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente in ordine
all'opposta Intimazione di pagamento;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque
non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme
di cui agli AVA opposti, detratto quanto già versato.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi
o, in denegata ipotesi di soccombenza, poste a carico del cui è affidata la CP_4
- 2 - Tribunale di Treviso
riscossione dei crediti per cui è causa in capo al quale si fossero verificate eventuali irregolarità
nella procedura di riscossione esattoriale;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 113 2024 90019133 51/000, notificata in data 12 febbraio
2024 dall' , con la quale le veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma complessiva di Euro 183.222,56, determinata dalla sommatoria degli importi oggetto della cartella di pagamento n. 113 2022 00140847 68/000 per crediti di natura tributaria (IRES), e degli avvisi di addebito nn. 413 2022 00017298 14/000 e 413 2022 00019920 32/000, per crediti di natura previdenziale.
A fondamento dell'opposizione, la eccepiva, in via principale, la nullità e/o illegittimità Parte_1
dell'intimazione per mancata contabilizzazione dei pagamenti parziali eseguiti in adempimento di due piani di rateazione precedentemente concessi, per un ammontare complessivo di circa Euro
30.000,00.
In via subordinata, lamentava la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n.
212/2000, stante l'omessa allegazione degli atti presupposti (cartella e avvisi di addebito), nonché
per vizio di motivazione in ordine al computo degli interessi applicati.
Instava, pertanto, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l' , la quale, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione di CP_5
questo Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria per i crediti IRES portati dalla cartella di pagamento.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo che la società ricorrente era decaduta dal beneficio della rateazione in data 5 febbraio 2024 a causa del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, rendendo così l'intero debito residuo immediatamente esigibile.
- 3 - Tribunale di Treviso
Sosteneva, inoltre, l'infondatezza delle eccezioni formali e procedimentali sollevate, affermando la non obbligatorietà dell'allegazione di atti già notificati e la completezza delle informazioni contenute negli atti presupposti.
Si costituiva altresì l' eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e il difetto di CP_2
interesse ad agire della ricorrente. Nel merito, pur confermando l'avvenuta concessione delle rateazioni, rilevava l'irregolarità dei pagamenti e si rimetteva alle deduzioni dell' in ordine CP_5
alla gestione e alla revoca dei piani di dilazione.
Con provvedimenti del 4.4.2024 e del 9.6.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione sia dell'intimazione di pagamento che delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottesi.
Dopo un rinvio richiesto concordemente dalle parti, la ricorrente depositava documentazione attestante l'avvenuto pagamento integrale, in data 5 febbraio 2025, della somma di Euro 17.352,55,
a saldo del debito tributario e, quanto al debito di natura previdenziale, formulava in corso di causa una ulteriore istanza di rateizzazione.
La causa, stante la sua natura documentale, è stata quindi discussa nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e decisa, previo deposito delle rispettive note scritte, nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla società può trovare parziale accoglimento, seppur nei Parte_1
limiti di quanto in appresso esposto.
Preliminarmente, occorre qualificare, in ragione del tenore delle doglianze formulate dalla società
opponente, la natura giuridica del presente giudizio.
L'eccezione principale di parte opponente, relativa alla mancata decurtazione delle somme già
versate in pendenza di rateizzazione, attiene a un fatto estintivo del credito posteriore alla definitività dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento e va pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
- 4 - Tribunale di Treviso
Di converso, le ulteriori censure concernenti la regolarità formale dell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti prodromici e per difetto di motivazione integrano invece motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.
In via pregiudiziale, deve essere prioritariamente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da in relazione ai crediti di natura tributaria (IRES) portati dalla cartella di CP_5
pagamento n. 113 2022 00140847 68/000.
A tale riguardo, va rammentato che il riparto di giurisdizione in materia di esecuzione esattoriale è
stato delineato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria si individua nella notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale atto successivo previsto dall'art. 50 del D.P.R. n.
602/1973.
In applicazione di tale principio, “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento [...] alla giurisdizione
ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale
dell'atto esecutivo come tale [...] nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria
azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione”
(Cass. Sez. Un., Ord. n. 7822 del 14/04/2020).
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da in relazione ai crediti di CP_5
natura tributaria (IRES) portati dalla cartella di pagamento n. 113 2022 00140847 68/000 è, in astratto, fondata, rientrando tale materia nella cognizione delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92.
- 5 - Tribunale di Treviso
Tuttavia, nelle more del giudizio, la società ricorrente ha provveduto al pagamento integrale del debito tributario residuo, come documentato dalla ricevuta di pagamento del 5 febbraio 2025 per l'importo di Euro 17.352,55.
Tale adempimento, successivo all'instaurazione del giudizio e certamente posteriore alla notifica della cartella esattoriale, determina il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia nel merito su tale capo della domanda. Conseguentemente, in relazione alla pretesa creditoria di natura tributaria, deve essere dichiarata – anche per evidenti ragioni di economia processuale legate all'esigenza di evitare la proposizione di un ulteriore giudizio per pervenire a tale, scontato, esito -
la cessazione della materia del contendere.
Passando all'esame dell'opposizione in relazione ai crediti di natura previdenziale, essa – come si è
anticipato - può trovare limitato e parziale accoglimento.
Come principale ed essenziale doglianza, la società opponente ha infatti dedotto di aver effettuato pagamenti parziali di cui l'intimazione di pagamento non avrebbe tenuto conto.
Nello specifico, parte opponente ha allegato e documentato di essersi vista accordare in data
24.11.2022 il piano di rateizzazione n. 183539 relativo all'avviso di addebito n. 413 2022 00017298
14/000 e in data 30.1.2023 il piano di rateizzazione n. 186314 relativo all'avviso di addebito n. 413
2022 00019920 32/000 e alla cartella IRES, in esecuzione dei quali avrebbe versato rate per – a suo dire - circa euro 30.000,00.
A ben vedere, tuttavia, nessuno dei suddetti piani di rateizzazione è stato regolarmente rispetto dalla società opponente, la quale ha prodotto soltanto alcune contabili (doc. da 3-8 e da 10-13) dalle quali si evince effettivamente l'effettuazione nell'anno 2023 di alcuni pagamenti (sporadici ed irregolari),
prima del versamento di somme ben più consistenti a febbraio del 2024, quando però si erano ormai già verificati i presupposti per la decadenza automatica dal beneficio del termine rispetto ad entrambi i piani di rateizzazione (ossia il mancato versamento di otto rate, anche non consecutive,
- 6 - Tribunale di Treviso
come espressamente indicato nel provvedimento di accoglimento delle relative istanze – cfr. doc. 3
fasc. . CP_5
L'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione rifletteva quindi il debito totale,
complessivamente derivante dai tre titoli citati in premessa, alla data della decadenza dal beneficio del termine.
Nello specifico l'atto di intimazione impugnato, notificato il 12 febbraio 2024, non poteva che riportare la situazione debitoria esistente al 6 febbraio 2024 e non avrebbe all'evidenza potuto considerare i pagamenti effettuati posteriormente a tale data, perché successivi al momento in cui il debito era stato ricalcolato per intero, in considerazione della immediata ed integrale esigibilità
delle somme in precedenza rateizzate.
Ad ogni buon conto, dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti in giudizio da è possibile CP_5
ricostruire la situazione debitoria residua alla data del 27 giugno 2025, la quale, tenuto conto dell'imputazione dei successivi versamenti della società opponente, risulta così determinata:
per l'avviso di addebito n. 41320220001729814 000, a fronte di un carico iscritto a ruolo di Euro
126.396,22, risulta residuare un debito di Euro 110.608,85;
per l'avviso di addebito n. 41320220001992032 000, a fronte di un carico iscritto a ruolo di Euro
35.537,90, residua un debito di Euro 36.222,59.
L'importo complessivamente dovuto per crediti previdenziali, maggiorato degli interessi moratori maturati sino alla data dei suddetti estratti ammonta, pertanto, a Euro 146.831,44, importo rispetto al quale parte opponente non ha svolto ulteriori ed adeguatamente circostanziate contestazioni.
Sebbene l'intimazione di pagamento fosse pienamente legittima in quanto conforme e corrispondente alla situazione sussistente al momento della decadenza del contribuente dal beneficio del termine di rateizzazione, non può però non tenersi conto, quanto meno ai fini dell'accertamento negativo del credito, dei pagamenti effettuati posteriormente al verificarsi della
- 7 - Tribunale di Treviso
decadenza, poiché comunque idonei a ridurre l'ammontare complessivo di interessi e capitale iscritto a ruolo.
L'opposizione deve pertanto essere parzialmente accolta, con la rideterminazione del credito dovuto nei termini sopra indicati.
Risultano, invece, infondate le eccezioni di natura formale.
In merito all'omessa allegazione degli atti presupposti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che non sussiste alcun obbligo per l'agente della riscossione di allegare all'intimazione di pagamento la copia degli atti prodromici (cartelle o avvisi) qualora questi siano stati già regolarmente notificati al contribuente. (cfr. Cass. civ. n. 25292/2018 e Cass. civ. n. 33525
del 2019)
L'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000, invocato dalla ricorrente, impone l'allegazione solo quando l'atto richiamato non sia già conosciuto dal destinatario.
Nel caso di specie, è la stessa , nel riferire di aver richiesto ed ottenuto il beneficio della Pt_1
rateizzazione per tali pendenze, ad ammettere implicitamente di averne ricevuto la notifica e di averne perciò conseguito piena ed esaustiva conoscenza del relativo contenuto.
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione forzata, un mero sollecito che fa riferimento a crediti già dettagliati negli atti presupposti.
È in questi ultimi (cartella di pagamento e avvisi di addebito), regolarmente notificati, che devono essere contenute le indicazioni necessarie alla verifica del calcolo degli interessi e la ricorrente non ha specificamente contestato la conformità di tali atti originari ai requisiti di legge.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'agente per la riscossione, ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. n. 602/73: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla
data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
- 8 - Tribunale di Treviso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi”.
La Suprema Corte (sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011) ha poi evidenziato che: “il tasso annuo
degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti
temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati
in elementi cronologici ben individuati. Ragione per cui deve essere disattesa, in quanto del tutto
generica, la contestazione in ordine agli interessi applicati, laddove il contribuente nel sollevare
tale doglianza non disponga alcuna specifica indicazione degli eventuali errori commessi in sede di
calcolo da parte dell'ente esattore”.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'obbiettiva incertezza sull'effettiva consistenza del debito previdenziale, causata dalla occasionale concomitanza temporale tra la notifica dell'intimazione di pagamento e l'esecuzione da parte della società debitrice di pagamenti per importi cospicui di cui l'agente per la riscossione non ha con sollecitudine chiarito con adeguato riscontro i criteri di imputazione, unitamente alla buona fede dimostrata da parte opponente nel tentativo di onorare, anche a giudizio pendente e nonostante le evidenti difficoltà finanziarie manifestatesi nel biennio appena trascorso, il proprio debito previdenziale, consentono di disporre la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese di lite, con addebito alla società attrice della quota residua secondo soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 113 2024 90019133 51/000 limitatamente ai crediti di natura tributaria portati dalla cartella di pagamento n. 113 2022 00140847 68/000;
- 9 - Tribunale di Treviso
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che l'importo residuo dovuto dalla società per i crediti previdenziali di cui agli avvisi di Parte_1
addebito nn. 413 2022 00017298 14/000 e 413 2022 00019920 32/000, alla data del 27 giugno
2025, ammonta a complessivi Euro 146.831,44, oltre interessi moratori ex lege dal 27.6.2025
all'effettivo soddisfo;
DICHIARA compensate per la metà le spese di lite e CONDANNA la ricorrente a Parte_1
rifondere a ciascuna delle parti resistenti, e la restante Controparte_1 CP_2
metà delle spese, che liquida per ciascuna parte in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Rita Remy per quanto riguarda la posizione di Controparte_6
.
[...]
Treviso, 21/08/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 301/2024 da
(cod. fisc. e P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico
Cavallin del Foro di Treviso, presso il cui studio in Treviso, Viale Frà Giocondo n. 1, è
elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Treviso (TV), Piazza delle Istituzioni n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita
Remy del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, via degli
Spadari n. 3, giusta procura in atti;
E
(P. Iva: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore pro tempore, con sede in Treviso (TV), Viale Trento e Trieste n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni del Foro di Padova, presso l'Avvocatura dell'Istituto in Treviso, viale Trento
e Trieste, 6, elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- RESISTENTI - Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, sospendere,
inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 113 2024 90019133
51/000, emessa dall ... In via principale: piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, omnis contrariis reiectis, annullare l'intimazione di pagamento n. 113 2024
90019133 51/000... per le ragioni tutte esposte in narrativa. In ogni caso: Spese e competenze di
lite interamente rifuse.”
Per la resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito: In via preliminare;
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
adito; Nel merito: respingere in ogni caso tutte le domande di parte attrice, con vittoria di spese a
favore dell riscossione da distrare al sottoscritto procuratore antistatario.” Controparte_3
Per il resistente : CP_2
“ PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per
superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli AVA e
dell'opposta intimazione di pagamento;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente in ordine
all'opposta Intimazione di pagamento;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque
non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme
di cui agli AVA opposti, detratto quanto già versato.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi
o, in denegata ipotesi di soccombenza, poste a carico del cui è affidata la CP_4
- 2 - Tribunale di Treviso
riscossione dei crediti per cui è causa in capo al quale si fossero verificate eventuali irregolarità
nella procedura di riscossione esattoriale;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 113 2024 90019133 51/000, notificata in data 12 febbraio
2024 dall' , con la quale le veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma complessiva di Euro 183.222,56, determinata dalla sommatoria degli importi oggetto della cartella di pagamento n. 113 2022 00140847 68/000 per crediti di natura tributaria (IRES), e degli avvisi di addebito nn. 413 2022 00017298 14/000 e 413 2022 00019920 32/000, per crediti di natura previdenziale.
A fondamento dell'opposizione, la eccepiva, in via principale, la nullità e/o illegittimità Parte_1
dell'intimazione per mancata contabilizzazione dei pagamenti parziali eseguiti in adempimento di due piani di rateazione precedentemente concessi, per un ammontare complessivo di circa Euro
30.000,00.
In via subordinata, lamentava la nullità dell'atto per violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n.
212/2000, stante l'omessa allegazione degli atti presupposti (cartella e avvisi di addebito), nonché
per vizio di motivazione in ordine al computo degli interessi applicati.
Instava, pertanto, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio l' , la quale, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione di CP_5
questo Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria per i crediti IRES portati dalla cartella di pagamento.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo che la società ricorrente era decaduta dal beneficio della rateazione in data 5 febbraio 2024 a causa del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, rendendo così l'intero debito residuo immediatamente esigibile.
- 3 - Tribunale di Treviso
Sosteneva, inoltre, l'infondatezza delle eccezioni formali e procedimentali sollevate, affermando la non obbligatorietà dell'allegazione di atti già notificati e la completezza delle informazioni contenute negli atti presupposti.
Si costituiva altresì l' eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e il difetto di CP_2
interesse ad agire della ricorrente. Nel merito, pur confermando l'avvenuta concessione delle rateazioni, rilevava l'irregolarità dei pagamenti e si rimetteva alle deduzioni dell' in ordine CP_5
alla gestione e alla revoca dei piani di dilazione.
Con provvedimenti del 4.4.2024 e del 9.6.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione sia dell'intimazione di pagamento che delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottesi.
Dopo un rinvio richiesto concordemente dalle parti, la ricorrente depositava documentazione attestante l'avvenuto pagamento integrale, in data 5 febbraio 2025, della somma di Euro 17.352,55,
a saldo del debito tributario e, quanto al debito di natura previdenziale, formulava in corso di causa una ulteriore istanza di rateizzazione.
La causa, stante la sua natura documentale, è stata quindi discussa nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e decisa, previo deposito delle rispettive note scritte, nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla società può trovare parziale accoglimento, seppur nei Parte_1
limiti di quanto in appresso esposto.
Preliminarmente, occorre qualificare, in ragione del tenore delle doglianze formulate dalla società
opponente, la natura giuridica del presente giudizio.
L'eccezione principale di parte opponente, relativa alla mancata decurtazione delle somme già
versate in pendenza di rateizzazione, attiene a un fatto estintivo del credito posteriore alla definitività dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento e va pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
- 4 - Tribunale di Treviso
Di converso, le ulteriori censure concernenti la regolarità formale dell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti prodromici e per difetto di motivazione integrano invece motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.
In via pregiudiziale, deve essere prioritariamente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da in relazione ai crediti di natura tributaria (IRES) portati dalla cartella di CP_5
pagamento n. 113 2022 00140847 68/000.
A tale riguardo, va rammentato che il riparto di giurisdizione in materia di esecuzione esattoriale è
stato delineato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria si individua nella notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale atto successivo previsto dall'art. 50 del D.P.R. n.
602/1973.
In applicazione di tale principio, “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa
tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla
notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento [...] alla giurisdizione
ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale
dell'atto esecutivo come tale [...] nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria
azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione”
(Cass. Sez. Un., Ord. n. 7822 del 14/04/2020).
Tanto premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da in relazione ai crediti di CP_5
natura tributaria (IRES) portati dalla cartella di pagamento n. 113 2022 00140847 68/000 è, in astratto, fondata, rientrando tale materia nella cognizione delle Corti di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92.
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Tuttavia, nelle more del giudizio, la società ricorrente ha provveduto al pagamento integrale del debito tributario residuo, come documentato dalla ricevuta di pagamento del 5 febbraio 2025 per l'importo di Euro 17.352,55.
Tale adempimento, successivo all'instaurazione del giudizio e certamente posteriore alla notifica della cartella esattoriale, determina il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia nel merito su tale capo della domanda. Conseguentemente, in relazione alla pretesa creditoria di natura tributaria, deve essere dichiarata – anche per evidenti ragioni di economia processuale legate all'esigenza di evitare la proposizione di un ulteriore giudizio per pervenire a tale, scontato, esito -
la cessazione della materia del contendere.
Passando all'esame dell'opposizione in relazione ai crediti di natura previdenziale, essa – come si è
anticipato - può trovare limitato e parziale accoglimento.
Come principale ed essenziale doglianza, la società opponente ha infatti dedotto di aver effettuato pagamenti parziali di cui l'intimazione di pagamento non avrebbe tenuto conto.
Nello specifico, parte opponente ha allegato e documentato di essersi vista accordare in data
24.11.2022 il piano di rateizzazione n. 183539 relativo all'avviso di addebito n. 413 2022 00017298
14/000 e in data 30.1.2023 il piano di rateizzazione n. 186314 relativo all'avviso di addebito n. 413
2022 00019920 32/000 e alla cartella IRES, in esecuzione dei quali avrebbe versato rate per – a suo dire - circa euro 30.000,00.
A ben vedere, tuttavia, nessuno dei suddetti piani di rateizzazione è stato regolarmente rispetto dalla società opponente, la quale ha prodotto soltanto alcune contabili (doc. da 3-8 e da 10-13) dalle quali si evince effettivamente l'effettuazione nell'anno 2023 di alcuni pagamenti (sporadici ed irregolari),
prima del versamento di somme ben più consistenti a febbraio del 2024, quando però si erano ormai già verificati i presupposti per la decadenza automatica dal beneficio del termine rispetto ad entrambi i piani di rateizzazione (ossia il mancato versamento di otto rate, anche non consecutive,
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come espressamente indicato nel provvedimento di accoglimento delle relative istanze – cfr. doc. 3
fasc. . CP_5
L'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione rifletteva quindi il debito totale,
complessivamente derivante dai tre titoli citati in premessa, alla data della decadenza dal beneficio del termine.
Nello specifico l'atto di intimazione impugnato, notificato il 12 febbraio 2024, non poteva che riportare la situazione debitoria esistente al 6 febbraio 2024 e non avrebbe all'evidenza potuto considerare i pagamenti effettuati posteriormente a tale data, perché successivi al momento in cui il debito era stato ricalcolato per intero, in considerazione della immediata ed integrale esigibilità
delle somme in precedenza rateizzate.
Ad ogni buon conto, dagli estratti di ruolo aggiornati prodotti in giudizio da è possibile CP_5
ricostruire la situazione debitoria residua alla data del 27 giugno 2025, la quale, tenuto conto dell'imputazione dei successivi versamenti della società opponente, risulta così determinata:
per l'avviso di addebito n. 41320220001729814 000, a fronte di un carico iscritto a ruolo di Euro
126.396,22, risulta residuare un debito di Euro 110.608,85;
per l'avviso di addebito n. 41320220001992032 000, a fronte di un carico iscritto a ruolo di Euro
35.537,90, residua un debito di Euro 36.222,59.
L'importo complessivamente dovuto per crediti previdenziali, maggiorato degli interessi moratori maturati sino alla data dei suddetti estratti ammonta, pertanto, a Euro 146.831,44, importo rispetto al quale parte opponente non ha svolto ulteriori ed adeguatamente circostanziate contestazioni.
Sebbene l'intimazione di pagamento fosse pienamente legittima in quanto conforme e corrispondente alla situazione sussistente al momento della decadenza del contribuente dal beneficio del termine di rateizzazione, non può però non tenersi conto, quanto meno ai fini dell'accertamento negativo del credito, dei pagamenti effettuati posteriormente al verificarsi della
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decadenza, poiché comunque idonei a ridurre l'ammontare complessivo di interessi e capitale iscritto a ruolo.
L'opposizione deve pertanto essere parzialmente accolta, con la rideterminazione del credito dovuto nei termini sopra indicati.
Risultano, invece, infondate le eccezioni di natura formale.
In merito all'omessa allegazione degli atti presupposti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che non sussiste alcun obbligo per l'agente della riscossione di allegare all'intimazione di pagamento la copia degli atti prodromici (cartelle o avvisi) qualora questi siano stati già regolarmente notificati al contribuente. (cfr. Cass. civ. n. 25292/2018 e Cass. civ. n. 33525
del 2019)
L'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000, invocato dalla ricorrente, impone l'allegazione solo quando l'atto richiamato non sia già conosciuto dal destinatario.
Nel caso di specie, è la stessa , nel riferire di aver richiesto ed ottenuto il beneficio della Pt_1
rateizzazione per tali pendenze, ad ammettere implicitamente di averne ricevuto la notifica e di averne perciò conseguito piena ed esaustiva conoscenza del relativo contenuto.
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi.
L'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione forzata, un mero sollecito che fa riferimento a crediti già dettagliati negli atti presupposti.
È in questi ultimi (cartella di pagamento e avvisi di addebito), regolarmente notificati, che devono essere contenute le indicazioni necessarie alla verifica del calcolo degli interessi e la ricorrente non ha specificamente contestato la conformità di tali atti originari ai requisiti di legge.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'agente per la riscossione, ai sensi dell'art. 30 del
D.P.R. n. 602/73: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla
data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
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determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi”.
La Suprema Corte (sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011) ha poi evidenziato che: “il tasso annuo
degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti
temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati
in elementi cronologici ben individuati. Ragione per cui deve essere disattesa, in quanto del tutto
generica, la contestazione in ordine agli interessi applicati, laddove il contribuente nel sollevare
tale doglianza non disponga alcuna specifica indicazione degli eventuali errori commessi in sede di
calcolo da parte dell'ente esattore”.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'obbiettiva incertezza sull'effettiva consistenza del debito previdenziale, causata dalla occasionale concomitanza temporale tra la notifica dell'intimazione di pagamento e l'esecuzione da parte della società debitrice di pagamenti per importi cospicui di cui l'agente per la riscossione non ha con sollecitudine chiarito con adeguato riscontro i criteri di imputazione, unitamente alla buona fede dimostrata da parte opponente nel tentativo di onorare, anche a giudizio pendente e nonostante le evidenti difficoltà finanziarie manifestatesi nel biennio appena trascorso, il proprio debito previdenziale, consentono di disporre la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese di lite, con addebito alla società attrice della quota residua secondo soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 113 2024 90019133 51/000 limitatamente ai crediti di natura tributaria portati dalla cartella di pagamento n. 113 2022 00140847 68/000;
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ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto, ACCERTA E DICHIARA che l'importo residuo dovuto dalla società per i crediti previdenziali di cui agli avvisi di Parte_1
addebito nn. 413 2022 00017298 14/000 e 413 2022 00019920 32/000, alla data del 27 giugno
2025, ammonta a complessivi Euro 146.831,44, oltre interessi moratori ex lege dal 27.6.2025
all'effettivo soddisfo;
DICHIARA compensate per la metà le spese di lite e CONDANNA la ricorrente a Parte_1
rifondere a ciascuna delle parti resistenti, e la restante Controparte_1 CP_2
metà delle spese, che liquida per ciascuna parte in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Rita Remy per quanto riguarda la posizione di Controparte_6
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Treviso, 21/08/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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