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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4736/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 6.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4736/2023 R.G., vertente tra:
Controparte_1 CP_2
e
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Rosario Maglio che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Monica Maiella che dichiara di essere presente per de- lega orale degli Avvocati Guido e Nadia Bevilacqua e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Maglio si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita. CP_ L'Avv.to Maiella si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
[..
, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 4736/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4736/2023 R.G. - avente ad oggetto appello promos- so avverso la sentenza n. 1453/2023 del 27/9/2023, emessa nel procedimento R.G.
n. 1144/2019 dal Tribunale di Avellino - vertente tra
(n. 76/15), in persona dei Curatori (C.F. Parte_1
e P.I.: ), rappresentata a e difesa dall'Avvocato Rosario Maglio, eletti- P.IVA_1 vamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Lioni (AV), Via O. e
M. De Maio, n. 3;
appellante contro
( ), CP_3 C.F._1 Controparte_4
( ), ( ), C.F._2 Controparte_5 C.F._3 [...]
( ), Controparte_11 C.F._4 Controparte_4
( ), ( ), C.F._5 Controparte_7 C.F._6 CP_8
( , ( ),
[...] C.F._7 Controparte_9 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Guido Bevilacqua e Nadia Bevilacqua, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Avellino, Piazza Li- bertà;
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appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione del 6.3.2019, la Curatela del ha espo- CP_1 CP_2 sto: a) di essere creditrice di e per la somma di € CP_3 Controparte_4
2.210.735,46 a titolo di risarcimento danni causati da questi ultimi, quali ammini- stratori, alla società fallita b) il credito trova origine negli illeciti CP_2 commessi dagli amministratori determinanti un progressivo depauperamento del pa- trimonio sociale;
b1) in particolare, per l'esercizio 2011, si è assistito ad un com- penso per gli amministratori di euro 107.040,00 (ma anche per gli anni 2012 e
2013; nel 2014 il compenso è stato aumentato a euro 115.960,00, mentre nel 2015 è stato ridotto a euro 7.977,95); il tutto senza preventiva delibera assembleare;
b2) vi
è stata mancata svalutazione di alcuni crediti esposti in bilancio, indicati in citazio- ne;
b3) vi è stata rivalutazione dei beni immobili effettuata in difformità rispetto ai principi contabili;
b4) vi è stata sottrazione di risorse finanziare per 82.600,00 e
11.541,00; b5) per l'anno 2012, omessa svalutazione di crediti;
b6) il sottoconto n.
5006244 “contratto di solidarietà appare inquinato dall'errata imputazione Pt_2 dell'importo di euro 40.887,41; b7) l'accensione del conto 5005232 “Erario
” per euro 30.025,00, incluso nelle attività dello Stato patrimo- CP_12 CP_13 niale in contropartita (avere) al conto 1011095 “Imposte esercizi precedenti”, è stato utilizzato impropriamente per incrementare i ricavi con esposizione di un patrimo- nio netto maggiore di quello effettivo;
b8) sottrazione di ulteriori risorse finanziarie pari ad € 104.300,00 a seguito di prelevamenti in contanti effettuati con la carta Po- stamat n. 30988768, celandola nel conto n. 5006245 “Debitori diversi”, incluso tra i crediti “verso altri” (voce C.II.5); in realtà, dall'esame del mastro di tale conto, si evince che il credito recato alla data del 31/12/12 di € 199.031,00, trae origine prin- cipalmente dai prelevamenti effettuati dai soci nel corso dell'anno 2011, a titolo di
“prestito”, per l'importo complessivo di € 82.600,00; nonché dall'addebito, sul con- to CO Posta (riconducibili al conto n. 47797337 acceso presso la filiale delle Po- ste italiane di Solofra), di assegni per l'importo complessivo di € 11.541,00; nel corso dell'anno 2012, il conto in questione si è incrementato dell'importo di €
104.300,00, a seguito di prelevamenti in contanti effettuati con la carta Postamat n.
30988768, in dotazione del suddetto conto, per attestarsi, a seguito di ulteriori resi- due movimentazioni, ad un saldo di fine anno di € 199.031,00. La carta Postamat utilizzata è risultata essere intestata all'azienda RP srl ed anche a tal per questi prelievi non erano state fornire idonee giustificazioni;
Controparte_14
c) anche a volere considerare solo i prelievi, vi era stata imputazione della somma di euro 115.841,00 al conto “debiti diversi”; d) la mala gestio degli amministratori aveva causato un danno alla società ed ai creditori sociali pari ad € 2.210.735,46
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sulla base del criterio del cd. “deficit fallimentare” o comunque di euro
1.206.916,62; e) in data 10.3.2014, con atto per notar 38428/13656, Per_1 [...]
in regime di comunione legale con , donava Controparte_4 Controparte_5
a e : 1) la nuda proprietà di appartamento sito Controparte_8 Controparte_9 in Solofra, foglio 9, part. 186/62, riservandosi il diritto di abitazione;
2) la nuda proprietà in ragione di ½ sul garage di pertinenza, distinto al foglio 9, part. 186/89, riservandosi il diritto d'uso; 3) la piena proprietà su un locale terraneo ad uso com- merciale, sito in Solofra, foglio 9, part. 1096/8; f) con il medesimo atto, CP_3
in regime di comunione legale con la moglie , donava ai
[...] Controparte_6 figli e 1) la nuda proprietà dell'abitazione sita in Controparte_4 Controparte_7
Solofra, foglio 9, part. 186/29, riservandosi il diritto di usufrutto;
2) la nuda proprie- tà per la quota di ½ sul garage di pertinenza, foglio 9, part. 186/89, riservandosi il diritto d'uso; g) tali atti sono stati compiuti con la consapevolezza di recare pregiu- dizio alla società; g) nella detta donazione con riserva di usufrutto si rinvengono an- che i caratteri della simulazione.
La Curatela, quindi, ha domandato accogliersi la domanda revocatoria, nonché, in subordine, quella di simulazione.
Si sono costituiti i convenuti, contestando l'avverso dedotto ed evidenziando la de- correnza del termine prescrizionale per far valere l'azione di responsabilità sottesa a quella di revocatoria e allegando che l'appartamento identificato al Fgl. 9 part. 186/62 era stato sin dal 1993 costituito in fondo patrimoniale, con conseguente ne- cessità di procedere prima a revoca del fondo patrimoniale.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domande.
Secondo il Giudice di prime cure, “la fattispecie che ricorre nel caso in esame è quella configurata dall'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c., ovvero quella avente ad ogget- to l'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, a carattere gratuito, trattandosi di atti stipulati nel marzo 2014 e quindi sicuramente anteriori al falli- mento dichiarato con sentenza n. 76/2015 dal Tribunale di Avellino.
Ricorre pertanto l'ipotesi in cui oltre a dare la prova dell'eventus damni e della scientia damni è necessaria la prova della dolosa preordinazione del debitore al fi- ne di pregiudicare le ragioni creditorie.
Tale prova non è stata data dalla parte onerata (parte attrice) e la mancanza di tale prova conduce al rigetto della domanda con valore assorbente rispetto ad ogni al- tra questione…”.
Sempre ad avviso del Giudice di primo grado, “…in ordine all'elemento soggettivo dell'atto dispositivo frodatorio, in ordine in particolare al consilium fraudis inteso come dolosa preordinazione dell'atto al pregiudizio delle ragioni creditorie, vi è to- tale difetto di allegazione di parte attrice atteso che la stessa non deduce neanche esservi stata la dolosa preordinazione del debitore in ordine all'atto anteriore al
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sorgere del credito, né tantomeno svolge allegazioni in ordine alle circostanze da cui risulterebbe la dolosa, ovvero intenzionale preordinazione, che è un elemento aggiuntivo rispetto alla scientia damni, ovvero alla consapevolezza di arrecare pregiudizio alla società ed ai creditori, atteso che la norma non richiede solo la consapevolezza, ma in caso di atto gratuito anteriore, anche la dolosa preordina- zione, ovvero la intenzione di pregiudicare il credito futuro quale forma di “dolo specifico” non richiesto nella ipotesi di atto successivo alla dichiarazione di falli- mento;
occorre cioè l'allegazione e la prova in ordine alla intenzione specifica del debitore di aver compiuto gli atti per rendersi insolvente in previsione dell'assunzione di debiti futuri, allegazione e prova del tutto omesse…”.
“…Né è sufficiente, come invece nella diversa ipotesi di atto successivo al sorgere del credito, la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori, prescindendosi anche dalla specifica conoscenza del cre- dito per la cui tutela viene esperita la revocatoria..al contrario l'allegazione della dolosa preordinazione e della partecipazione alla stessa da parte del terzo con- traente, così come la conseguente prova, andava sviluppata con particolare rigore in considerazione della distanza temporale tra la stipula dell'atto ed il credito che parte attrice tutela con la detta azione, credito che per stessa ammissione di parte attrice costituisce, allo stato, una mera aspettativa atteso che parte attrice non ha allegato, neanche con la memoria ex art. 183 comma 6 I termine c.p.c., di aver spiegato azione di responsabilità verso gli amministratori e della pendenza del re- lativo giudizio”.
Il Tribunale ha poi ritenuto altrettanto infondata la domanda di simulazione, “per difetto di allegazione e prova in ordine alla azione spiegata”.
2. L'appello
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 29.10.2023 (rectius,
29.9.2023), con atto del 27.10.2023, la Curatela, ha promosso appello, costituendosi in data 2.11.2023 e deducendo: 1) l'erronea decisione sull'anteriorità degli atti di- spostivi, rispetto al sorgere del credito;
2) la violazione dell'art. 2901, comma 1, n.
1, c.c.: sulla non necessità di dimostrare “la dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicare le ragioni del creditore”; 3) l'erronea mancata allegazione del consilium fraudis; 4) l'erronea qualificazione del credito come “mera aspettativa”, nonché il contraddittorio riferimento alla mancata introduzione del giudizio di re- sponsabilità.
L'appellante ha poi rivendicato la validità della domanda di simulazione, proposta in via subordinata.
La Curatela ha chiesto: “in accoglimento della spiegata azione revocatoria (o in su- bordine di simulazione) voglia dichiarare la nullità o l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dei contratti di donazione, di seguito riportati “A) atto del
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10.03.2014, per Notar n. rep. 38428/13656, con cui il sig. Persona_2 ha donato ai figli e , Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9 che hanno accettato la donazione, i seguenti diritti sugli immobili (in regime di co- munione legale con la moglie ) siti in Solofra alla Via Felice Controparte_5
De Stefano: 1) nuda proprietà della casa di abitazione al 5° piano, di vani 5 ed acc., rip. al Fl. 9, p.lla 186/62, riservandosi il diritto vitalizio di abitazione;
2) nuda proprietà in ragione di ½ sul garage di pertinenza al piano interrato, di mq. 20 catastali, rip. al. Fl. 9, p.lla 186/89, riservandosi il diritto vitalizio d'uso;
3) piena proprietà di un locale terraneo per uso commerciale, con annesso WC, di mq. 33 catastali, rip. al Fl. 9, p.lla 1096/8; B) atto del 10.03.2014, per Notar
[...]
n. rep. 38428/13656, il sig. ha donato ai figli Persona_3 CP_3 [...]
e che hanno accettato la donazione, i seguenti diritti CP_15 Controparte_7 sugli immobili (in regime di comunione legale con la moglie ) Controparte_6 siti in Solofra alla Via Felice De Stefano: 1) nuda proprietà della casa di abitazione al 5° piano, di vani 5 ed acc., rip. al Fl. 9, p.lla 186/29, riservandosi il diritto vitali- zio di abitazione;
2) nuda proprietà in ragione di ½ sul garage di pertinenza al piano interrato, di mq. 20 catastali, rip. al. Fl. 9, p.lla 186/89, riservandosi il diritto vitalizio d'uso”.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e riportandosi alle difese già svolte in primo grado.
3. Il merito
3.1 Come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposi- zione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse do- losamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo,
l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esi- stenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez.
III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
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Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di conte- stazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fat- to illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azio- ne revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III,
05/02/2019, n. 3369; su questo punto, pure subito infra).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patri- monio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Il requisito ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una mag- giore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione
Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144;
Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
Dunque, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della varia- zione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimo- nio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne com- piutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ.,
Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassa- zione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
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Per la sussistenza del requisito, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica co- noscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000,
n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, va dato atto che le Sezioni Unite, di recente, hanno espresso il seguente principio di diritto: “in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o co- munque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazio- ne della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifi- co), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'inten- to specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sent., 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a ti- tolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debito- re, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n.
4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., Sez. III, 24/01/2020, n.
1580).
3.2 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, va qui ribadito sia che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369, già ci- tate), sia che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento
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dei relativi fatti costitutivi (Cass. n. 23208/2016, cit.), e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzio- ne di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. civ., VI-III, 19.2.2020, n.
4212).
Nella specie, sono state prodotta non solo relazioni dei curatori del 6.2.2018 sui pre- supposti per proporre azione di responsabilità, ma anche richiesta di rinvio a giudi- zio per i reati p. e p. dagli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma LF, prospettandosi un danno di centinaia di migliaia di euro.
E la Corte aderisce all'impostazione secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima fa- cie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ., III, 15/05/2018, n. 11755; Cass. civ. II, 18/07/2008, n. 20002).
Solo per mera completezza va detto come non sembrano rinvenirsi tutti gli allegati richiamati nella reazioni, ma non solo si è appena detto della mera aspettativa che qui rileva, ma si aggiunge anche l'atteggiamento della parte costituita in primo gra- do che, con la comparsa di costituzione, ad esempio, ha ammesso i contestati pre- lievi, senza poi fornire univoche spiegazioni: “quanto, poi, ai prelievi di denaro contante lamentati dalla curatela va rilevato che essi sono sempre stati effettuati per far fronte, come già spiegato in corso di audizione, ad esigenze connesse a sco- pi sociali e segnatamente a spese di rappresentanza: non è un caso, del resto, ad esempio, che la carta di credito aziendale, utilizzata per operare alcuni prelievi, come riconosce la stessa curatela attrice, fosse intestata oltre che alla RP
s.r.l. anche ad una dipendente di quest'ultima società, la sig.ra , Controparte_14 incaricata appunto di far fronte ai costi sostenuti con la finalità di accrescere il prestigio e l'immagine dell'azienda e, quindi, indirettamente per creare una mera aspettativa di maggiori vendite, con l'obiettivo di potenziare le possibilità di svi- luppo della società stessa" (cfr. pagine 8 e 9).
3.3 Come accennato, parte convenuta, nel giudizio di primo grado, ha allegato che, in ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria, per cui alcun accoglimento sarebbe possibile per la presente azione, evidenziando che “è la stessa curatela attrice ad affermare che tale data non coincide con la dichiarazione di fal- limento, ma che sarebbe di gran lunga antecedente e precisamente risalirebbe agli anni 2011 e 2012, data in cui si sarebbe manifestata, secondo quanto affermato ex adverso un'insufficienza patrimoniale tale da far scattare per l'organo di ammini- strazione l'obbligo di adottare i rimedi di cui all'art. 2482-bis e seguenti del codice civile già nel corso dell'esercizio 2013 (cfr. quanto affermato a pag. 10 dell'atto di citazione avverso).
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Prendendo, cioè, per buone le stesse asserzioni avverse al più tardi al 30 aprile
2013 (data di approvazione del bilancio sociale) il patrimonio sociale della
[...] sarebbe risultato incapiente”. CP_2
In via preliminare, va precisato che la valutazione del Collegio in ordine alla pro- spettata prescrizione dell'azione non potrà che essere assolutamente sommaria e in ogni caso incidentale, in quanto volta a sondare, nell'ambito dell'azione revocatoria promossa, la presunta titolarità del credito.
Ciò detto, si tratta di allegazione obiettivamente generica e che non tiene conto delle allegazioni in fatto contenute nella citazione, con le quali sono state prospettate atti- vità non sempre cristalline da parte degli amministratori, per ciò che riguarda i de- dotti prelievi, nonché numerose violazioni dei principi di imputazione e di contabili- tà.
Infatti, si rileva, in primo luogo, che l'azione di responsabilità esercitata dal curato- re ex art. 146 L.Fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394
c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/05/2024, n. 14243).
Si rileva altresì che l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore falli- mentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che de- corre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insuffi- cienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimo- niale generica, non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., deri- vante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione dell'o- nerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data ante- riore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (ex multis, Cass. civ., Sez.
I, Ord., 29/03/2024, n. 8553), prova che in concreto, per le ragioni prima dette, sep- pure con valutazione meramente incidentale, non è stata fornita.
Si è già detto, poi, della richiesta di rinvio a giudizio per i reati p. e p. dagli artt.
216, comma 1, n. 1 e 223, comma LF [e da cui si desume il richiamo ad atti distrat- tivi degli anni 2012 e 2013 (es. prelevamenti effettuati dai soci nel corso dell'anno
2011, a titolo di “prestito”, per l'importo complessivo di € 82.600,00; prelevamenti in contanti effettuati con la carta Postamat n. 30988768, etc.)] con conseguente ope- ratività dell'art. 2947 cc in tema di prescrizione per un fatto astrattamente previsto come reato.
Va inoltre chiarito che la proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito risarcitorio produce, ai sensi degli art. 2943 e
2945 cod. civ., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur
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se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercita- re specificamente il diritto medesimo, benché mediante l'attivazione preventiva di un altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva (Cass. civ., III, 18/01/2011, n. 1084; cfr. anche Cass. civ. III 04/08/2016, n. 16293, secon- do cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifi- ca domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile, sicché la proposizione di un'azione revocatoria produce il sud- detto effetto sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio).
Ciò detto, nella specie, a fronte della dichiarazione di fallimento del 25.11.2015 - o al più a fronte della pubblicazione della domanda di concordato del 16.2.2015 (cfr. stralcio di visura camerale) - la notifica della citazione, come visto, è avvenuta il
6.3.2019.
Pertanto, seppure con valutazione tipicamente incidentale, si reputa possibile proce- dere oltre.
3.4 In base all'art. 2901 c.c., ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revo- cando può derivare alle ragioni del creditore.
Il patrimonio dei IG ha infatti subìto una consistente variazione quan- CP_3 titativa per effetto dell'operazione di trasferimento a titolo gratuito.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria, il re- quisito oggettivo dell'"eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto disposi- tivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ.
Sez. III Ord., 14/07/2023, n. 20232).
I rilievi finora effettuati inducono dunque la Corte a ritenere sussistenti i requisiti oggettivi ai fini della revocatoria dell'atto in questione.
3.5 Quanto poi all'elemento soggettivo, come accennato, è noto che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia dam- ni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo onero- so, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credi- to per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
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("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in or- dine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262;
Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Va premesso che alcuna valutazione va fatta del presupposto del “consilium frau- dis” in capo al terzo, stante la natura gratuita dell'atto e va ulteriormente chiarito che la valutazione va fatta in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio
1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161, cit.).
Ebbene, si è già visto che dalla relazione del Curatore che dalla stessa richiesta di rinvio a giudizio si desume il richiamo anche ad atti distrattivi degli anni 2012 e
2013, per cui è evidente che non può essere presa in considerazione la data del fal- limento, come ha fatto il Tribunale, atteso che la pronuncia dichiarativa non è altro che l'atto conclusivo di una serie di vicende che hanno portato allo stato di decozio- ne della società.
Gli atti di donazione sono dunque posteriori al sorgere del credito.
Ma in ogni e comunque, vi sono molteplici elementi dai quali desumere la dolosa volontà, da parte degli appellati costituiti, di pregiudicare le ragioni creditorie.
Tra questi rilevano i rapporti familiari tra le parti, la stipulazione di atto a titolo gra- tuito, e la riserva di usufrutto e di abitazione in favore dei donanti.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato inefficace, nei confronti della Curatela appellante, l'atto del 10.03.2014, per Notar n. Persona_2 rep. 38428/13656, con cui: a) (in regime di comunione Controparte_4 legale con ), ha donato a e : Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9
1) la nuda proprietà di appartamento sito in Solofra, foglio 9, part. 186/62, riservan- dosi il diritto di abitazione;
2) la nuda proprietà in ragione di ½ sul garage di perti- nenza, distinto al foglio 9, part. 186/89, riservandosi il diritto d'uso; 3) la piena pro- prietà su un locale terraneo ad uso commerciale, sito in Solofra, foglio 9, part. 1096/8; b) (in regime di comunione legale con la moglie CP_3 [...]
), ha donato ai figli e 1) la nuda pro- Parte_3 Controparte_4 Controparte_7 prietà dell'abitazione sita in Solofra, foglio 9, part. 186/29, riservandosi il diritto di usufrutto;
2) la nuda proprietà per la quota di ½ sul garage di pertinenza, foglio 9, part. 186/89, riservandosi il diritto d'uso.
Per doverosa completezza va chiarito che alcuna rilevanza può assumere, per uno dei beni in questione, la sussistenza o meno di fondo patrimoniale, posto che l'atto oggetto di revoca assume, ex se, autonoma valenza negativa per la Curatela, ma non ne esclude la rilevanza (appunto, ulteriormente negativa) per la sussistenza del fon- do.
E' noto infatti, la costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di essere fatta oggetto della domanda revocatoria, la quale rimuove la (ulteriore) limitazione alle
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azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia (Cass. 7/7/2007, n. 15310; Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/02/2024, n.
5078).
Tali considerazioni appaiono dirimenti - anche per ciò che riguarda l'invocata pre- scrizione - e ciò si dice in disparte da ogni considerazione sia della stessa alienazio- ne del bene, avvenuta con l'atto revocato, sia della circostanza che la Curatela, con memoria istruttoria del 13.11.2019, ha prodotto nota di trascrizione, da cui si desu- me annotazione, del 5.3.1994, avente ad oggetto la cessazione del predetto fondo.
Solo per mera completezza, si reputa poi che l'articolo 171 c.c. riguardi esclusiva- mente le ipotesi di cessazione legale del fondo essendo, conseguentemente, ammis- sibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei co- niugi nelle stesse forme di cui all'art. 163 c.c. pur in presenza di figli minorenni.
Infine, vale richiamare il principio secondo cui l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso
(vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), sic- come funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessaria- mente, sull'intero bene (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/04/2023, n. 9536).
Non occorre valutare la richiesta di simulazione proposta in via subordinata, che rimane dunque assorbita.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
contro
- versia (Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del
DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione di decurtazione superiore ai medi, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso la sentenza n. 1453/2023 del 27/9/2023, emessa nel procedimento R.G. n.
1144/2019 dal Tribunale di Avellino, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inefficacia, nei confronti della AL , CP_1 Controparte_2
l'atto del 10.03.2014, per Notar n. rep. 38428/13656, Persona_2 con cui: a) (in regime di comunione legale con Controparte_4
), ha donato a e , 1) Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9
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la nuda proprietà di appartamento sito in Solofra, foglio 9, part. 186/62, ri- servandosi il diritto di abitazione;
2) la nuda proprietà in ragione di ½ sul garage di pertinenza, distinto al foglio 9, part. 186/89, riservandosi il diritto d'uso; 3) la piena proprietà su un locale terraneo ad uso commerciale, sito in
Solofra, foglio 9, part. 1096/8; b) (in regime di comunione CP_3 legale con la moglie ), ha donato ai figli Controparte_6 CP_16
e 1) la nuda proprietà dell'abitazione sita in Solofra,
[...] Controparte_7 foglio 9, part. 186/29, riservandosi il diritto di usufrutto;
2) la nuda proprietà per la quota di ½ sul garage di pertinenza, foglio 9, part. 186/89, riservando- si il diritto d'uso;
• condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudi- zio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro
9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nel- la misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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