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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 910/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini con domicilio eletto presso il suo indirizzo pec e con Email_1 domicilio fisico presso il cui studio, in Rimini C.so D'Augusto n. 220
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- CONVENUTO -
Oggetto: postumi infortunio
Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad un infortunio sul lavoro subito in data 22\01\2024 in relazione al quale l' aveva riconosciuto un periodo di CP_1 inabilità temporanea assoluta solo fino al 05\02\2024 e che la ricorrente voleva fosse invece riconosciuto fino al 04\07\2024 .
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che la ricorrente in seguito all'infortunio sul lavoro del 22\01\2024 sia affetta da
“ esiti di valido trauma distorsivo in quadro erniario cervicale, poi evoluto sfavorevolmente in intervento di stabilizzazione chirurgica ed allegate disfunzionalità” che hanno comportato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 2% (due per cento) ed un periodo di inabilità temporanea assoluta fino al 4 luglio 2024.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
L' va, pertanto, condannato al pagamento della indennità per inabilità CP_1 temporanea con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 29\08\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che in seguito all'infortunio sul lavoro del Parte_1 23\07\2012 ha subito “ esiti di valido trauma distorsivo in quadro erniario cervicale, poi evoluto sfavorevolmente in intervento di stabilizzazione chirurgica ed allegate disfunzionalità” riportando un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 22\01\2024 al 04\07\2024 ed un danno biologico permanente valutabile nella misura del 2% (due per cento) , condanna l' al pagamento CP_1 in favore della parte ricorrente della relativa indennità per inabilità temporanea assoluta con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.100,00 oltre ad € 488,00 per esborsi , al rimborso delle spese forfettarie e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 06\11\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'