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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 07.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1966 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2021
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Massimo Taffuri ricorrente E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz, n. 11 resistente
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis e
Ida Verrengia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.03.2021 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato in qualità di assistente amministrativo (personale ATA) per l'Amministrazione convenuta, in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa rinnovati annualmente, dal 01.07.2001 al 31.08.2018, ossia fino all'esito della procedura selettiva per titoli e colloquio indetta ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre
2017 n. 205, che ha consentito la sua immissione in ruolo. Deducendo, in particolare, che il rapporto di lavoro si è sempre svolto con i caratteri della subordinazione, e lamentando quindi la violazione del D.Lgs. n. 368/2001 e della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “A) accertare e dichiarare la natura subordinata della prestazione lavorativa resa da alle dipendenze dell'Istituto Tecnico Commerciale Parte_1
Turistico Statale “Stefanelli” di Mondragone … B) per l'effetto, dichiarare simulati i contratti di collaborazione stipulati dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2017/18, per aver mascherato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato … C) accertare e dichiarare
l'inquadramento delle mansioni nell'Area “B” del CCNL comparto Scuola, settore Assistenti
Amministrativi … D) dichiarare l'accertato periodo svolto a tempo determinato valido ai fini Contr Contr dell'anzianità di servizio … E) per l'effetto, condannare il , in solido con l , l CP_4
e con l'Istituto Tecnico Commerciale Turistico Statale “Stefanelli”, alla corresponsione delle differenze retributive pari ad € 66.387/39 (ovvero nel maggiore o minore importo quantificato dal CTU contabile), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo … E) condannare in solido i convenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente alla durata del rapporto di lavoro svolto dall'a.s.
2001/02 all'a.s. 2017/18…”.
Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione scolastica convenuta, eccepita preliminarmente la parziale prescrizione del credito, ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto.
CP_ Dal canto suo l ha chiesto di “condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege…”.
Ciò posto, giova richiamare brevemente la normativa in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui stipulazione tra le parti dell'odierna controversia risulta pacifica e comunque documentata (cfr. fascic. ric.).
Invero, la disciplina dell'assunzione di personale con contratto di collaborazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è stata dapprima regolamentata dal D.Lgs. n. 165/2001 che, nella versione originaria, all'articolo 7 comma 6, stabiliva: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
In seguito alla riforma del mercato del lavoro, con l'emanazione del D.Lgs. n. 276/2003, il lavoro a progetto è stato regolamentato con lo scopo precipuo di arginare, nel settore privato, l'abuso delle collaborazioni coordinate e continuative. Tale decreto ha tuttavia sancito espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni ivi contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale, prevedendo altresì all'art. 110 comma 6 che le province e i comuni possono inserire, nei propri regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disposizioni che prevedano “per obiettivi determinati e con convenzioni a termine” il ricorso a collaborazioni esterne “ad alto contenuto di professionalità”>.
Successivamente, l'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, ha introdotto delle modifiche all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il cui testo oggi così recita: “ per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6”.
Deve trattarsi, quindi, di “prestazioni d'opera intellettuale” da affidarsi, per esempio, a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico (cfr., sul punto, la circolare n. 4 del 15.07.2004 del Dipartimento della
Funzione Pubblica). Differenti risultano invece le collaborazioni coordinate e continuative nell'ambito delle quali viene generalmente richiesta una prestazione priva dei connotati dei contratti di opera intellettuale ex art. 2229 del c.c..
Tali rapporti – disciplinati come rapporti di lavoro autonomo (o parasubordinato) di media professionalità (ex art. 409, n. 3, del codice di procedura civile;
art. 61 D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276) – trovano una specifica regolamentazione nell'art. 1, comma 116, della legge 311/2004 e, in quanto caratterizzati dalla continuità della prestazione e da un potere di direzione dell'Amministrazione, sono utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative.
Il problema, dunque, si sposta sul secondo profilo di illegittimità evidenziato dalla difesa attorea, consistente nello svolgimento di un rapporto di lavoro che, al di là del nomen iuris di “collaborazione coordinata e continuativa”, si sarebbe svolto in realtà con tutte le caratteristiche del rapporto subordinato.
È notorio che “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione” (così, fra le tante, Cass. n. 1639 del 3.2.2012).
Dunque, a prescindere dalla regolarità dei contratti di collaborazione e delle relative proroghe che si sono succedute nel tempo, occorre verificare il concreto atteggiarsi del rapporto e la sussistenza dei caratteri propri della subordinazione. In altri termini, deve accertarsi se il rapporto intercorso fra le parti, nel suo effettivo svolgimento, si è atteggiato secondo i canoni tipici della subordinazione.
A tal proposito, le leggi finanziarie 2003-2004-2005 che hanno previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, anche per esigenze “ordinarie”, a personale assunto con contratto di “collaborazione coordinata e continuativa” – diverso, come detto, dall'incarico a professionisti esterni ex art. 7 D.Lgs. 165/2001 – fanno necessariamente riferimento alla nozione di “parasubordinazione” così come prevista dall'art. 409 n. 3 c.p.c.
(e successivamente specificata dal D.Lgs. 276/2003 che, pur non essendo applicabile in ambito pubblico, certamente offre una chiave interpretativa sulla natura dei rapporti in questione).
Il riferimento è, quindi, a quel particolare rapporto intermedio tra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato caratterizzato dalla collaborazione e dalla continuatività della prestazione, senza il vincolo gerarchico tipico del lavoratore dipendente, e quindi connotato da una imprescindibile componente di autonomia nella gestione del lavoro.
La verifica della fondatezza della domanda proposta dal ricorrente postula, quindi, il riscontro, nella fattispecie concreta, dei c.d. indici rivelatori del rapporto di subordinazione così come descritto dall'art. 2094 del c.c..
Come infatti hanno rimarcato molteplici pronunce di altrettanti Tribunali che si sono già pronunciati sulla medesima questione (con esito favorevole alle parti ricorrenti;
v. ex plurimis Tribunale Roma nn. 6907/2020, 1724/2021, 3284/2021; Tribunale di Frosinone nn. 186/2021, 526/2020; Tribunale di Benevento n. 43/20320; Trib. Napoli Nord n.
2639/2022; le cui motivazioni si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.),
i contratti in virtù dei quali ha prestato servizio l'odierno ricorrente, ex LSU, sono stati stipulati ai sensi dell'art. 6, comma, 2, del d.lgs n. 81 del 2000, il quale così dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma
3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”.
L'art. 10, comma 3, del d.lgs n. 468 del 1997 a sua volta prevede che “Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio”.
Il Decreto Interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, emanato al fine di dare attuazione all'art. 6, comma 2, cit, ha infine disposto: “art.1 (Soggetti beneficiari) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per
l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto. Art.2 (Incarichi di collaborazione e procedure di affidamento) 1. Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti
Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Ora – osserva il Tribunale – la possibilità di avvalersi di contratti di co. co. co per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico, prevista dalle norme richiamate, presuppone che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano di fatto compatibili con tale schema contrattuale, atteso che le norme in esame non possono certo precludere una diversa qualificazione del rapporto ove dette modalità siano state in concreto tali da integrare la nozione legale di subordinazione.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n.111 del 1993- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” ( v., tre le tante, 22.11.2010,
n. 23638 e Cass., 11.5.2005, n. 9892).
Ebbene, per consolidata giurisprudenza, elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n.
3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).
La Cassazione ha sempre ribadito che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 5 aprile 2006, n. 7966), non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario;
è invece determinante “Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro)…” che “…costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto;
nella qualificazione del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso e in particolare da elementi sussidiari, che egli stesso deve individuare, quali
l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo” (così testualmente, fra le tante,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti – sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie della subordinazione grava per intero sul lavoratore ricorrente (ex plurimis,
Cass. 299/2001) – può senz'altro affermarsi che l'analisi delle risultanze testimoniali e documentali conferma le deduzioni attoree.
È emerso infatti che l'odierno istante, nella vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il , ha svolto la sua attività con modalità tali da CP_4 denotare la presenza di significativi indici sintomatici della subordinazione, rappresentati:
a) dall'obbligo di prestare servizio secondo un preciso orario di lavoro, da certificare mediante firma di apposito registro e con possibilità di incorrere in sanzioni disciplinari nel caso di “uscite dall'ufficio scolastico” in assenza di preventiva autorizzazione (cfr. produz. ric.); b) dall'obbligo di richiedere al dirigente scolastico preventiva autorizzazione per poter fruire di ferie e di giustificare assenze per malattia o richieste di permessi (cfr. produz. ric.);
c) dalla conformazione dell'attività lavorativa secondo le mutevoli esigenze dell'Istituto, atteso che “i termini e le modalità di esecuzione della prestazione” non erano predeterminati nei contratti di collaborazione, ma avrebbero dovuto essere “concordati con il dirigente scolastico in coerenza con il piano attuale delle attività che il predetto stabilisce di concerto con il direttore dei servizi generali ed amministrativi”, come in concreto avvenuto attraverso ordini e comunicazioni di servizio adottate dai dirigenti scolastici, che hanno individuato le specifiche attività lavorative da svolgere e le relative modalità temporali, di variazione a seconda delle esigenze di servizio e con garanzia di completa intercambiabilità degli addetti;
d) dallo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro con utilizzo di strumenti propri dell'Amministrazione scolastica;
e) dalla percezione di una retribuzione predeterminata e corrisposta mediante cedolini.
Insomma, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a dispetto del nomen iuris, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, stante la continuità della prestazione lavorativa, svoltasi ininterrottamente per quasi 17 anni, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dall'art. 7
d.lgs 165/2001, in particolare la temporaneità dell'incarico e l'assenza di obiettivi e progetti specifici.
Del resto, è incontroverso l'obbligo del di osservare il medesimo orario di lavoro Pt_1 imposto a tutti gli altri dipendenti, di sottoscrivere i fogli presenza, di comunicare e richiedere la fruizione di ferie e permessi e di giustificare le assenze per malattia.
Dalle buste paga prodotte in atti emerge, inoltre, la corresponsione di una retribuzione fissa mensile anche durante i periodi di godimento delle ferie autorizzate.
L'esame degli ordini di servizio denota l'esercizio del potere conformativo da parte del dirigente scolastico, peraltro già insito nella circostanza che i termini e le modalità di esecuzione della prestazione non erano predeterminati nei contratti di collaborazione ma dovevano essere concordati con il dirigente, in coerenza con il piano delle attività che il predetto stabilisce di concerto con il SG (vd. contratti).
Tali circostanze, comprovate dalla documentazione in atti, dalla prova testimoniale espletata (cfr. verb. ud. 06.06.2023) e dalla mancanza di qualsiasi contestazione da parte del resistente, denotano il pieno e stabile inserimento del ricorrente CP_1 nell'organizzazione dell'Istituto, lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, l'assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
In altri termini, l'istante ha svolto l'ordinaria attività di assistente amministrativo con le medesime modalità degli altri dipendenti dell'Amministrazione scolastica, alternandosi con essi nell'osservanza dei turni predisposti dal responsabile;
era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale e soggetto a specifici obblighi di presenza, e non poteva farsi sostituire senza previa autorizzazione;
era inoltre soggetto alle medesime direttive impartite ai dipendenti che rivestivano la sua stessa qualifica.
Rileva, inoltre, il Tribunale che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'Intesa del 30.9.2002 per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica, secondo cui “la prestazione oggetto della collaborazione è riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola”, i contratti stipulati dal ricorrente e l'attività svolta non erano finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico. Né risulta rispettata l'ulteriore previsione contenuta nel citato art. 3, secondo cui “il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione;
per garantirne la funzionalizzazione all'attività della scuola, le modalità dell'adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Ente, devono essere compatibili con
l'autonomia professionale dello stesso”.
Deve pertanto concludersi che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si è di fatto svolto con i caratteri propri della subordinazione, giacché le modalità di svolgimento del rapporto non evidenziano alcun carattere di autonomia del lavoratore nella gestione della prestazione lavorativa.
Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale ai sensi dell'art. 2126 c.c., trattandosi di prestazioni rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (v. art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs.
n.165/2001).
Sul punto, va infatti ricordato che l'equiparazione del rapporto di lavoro valido a quello invalido, disposta dall'art. 2126 c.c., è limitato al piano retributivo e previdenziale, sicché il rapporto di “fatto” non costituisce elemento idoneo a radicare i presupposti di ulteriori sviluppi di carriera, anche basati sulla sola anzianità (v. Cass. 12.5.1990 n. 4081; Cons.
Stato 15.5.2000 n. 2735; Cass., 25.7.2014, n. 17008) né produce effetti per l'avvenire, ossia per il periodo di tempo successivo a quello in cui la prestazione è stata resa (v.
Cass.,28.10.2916, n. 21884).
Il ricorrente ha perciò diritto ad ottenere la differenza tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, non essendo stata in alcun modo contestata la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte (comunque confortata dalla copiosa documentazione in atti).
Cionondimeno, è fondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti rivendicati.
Le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 36197 del 2023, hanno precisato che:
“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione
(per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Cosicché, considerato che è provata (v. messa in mora) l'interruzione della prescrizione solo in data 15/17.03.2021, devono ritenersi prescritti tutti i crediti anteriori al quinquennio dalla predetta data.
In relazione, poi, al quantum della pretesa, analizzando i conteggi prodotti dalla parte ricorrente (su cui l'Amministrazione resistente non ha mosso alcuna puntuale contestazione) – che questo giudice ha riformulato alla stregua dei CCNL di settore, tenuto conto delle progressioni di carriera, per il periodo dal marzo 2016 al 31.08.2018 – può concludersi che al ricorrente spetta la complessiva somma di € 10.400,00 (comprensiva di accantonamento TFR), calcolata anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Al riconoscimento della natura subordinata del rapporto consegue, altresì, il diritto al versamento dei dovuti contributi (cfr. Cass. n. 3314 del 2019) nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo (quale primo atto di messa in mora per la contribuzione), attesa la prescrizione quinquennale dei contributi (art. 3 comma 9 legge 335/1995), detratto ovviamente quanto già versato dal in relazione alla diversa CP_1 qualificazione del rapporto.
Le spese di lite sono compensate in misura della metà nei confronti del
[...]
– stante il parziale accoglimento del ricorso e la complessità delle questioni Controparte_1 affrontate – e nella restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da CP_ dispositivo. Nei confronti dell vanno interamente compensate, in quanto chiamato in giudizio ai soli fini della denuntiatio litis per l'accertamento contributivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €
10.400,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
b) Dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi maturati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, con detrazione di quanto già versato dal in relazione alla diversa CP_1 qualificazione del rapporto;
c) Compensa per metà le spese di lite nel rapporto processuale con il , che CP_1 condanna al pagamento della residua metà, liquidata in € 1.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
CP_ d) Compensa le spese di lite nei confronti dell .
S.M.C.V., 10.11.2025
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino