Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2012, n. 3044
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Sentenza 28 febbraio 2012

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In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all'intero anno solare ("di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare") non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l'intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali; la disposizione, così intesa, non si pone in contrasto col principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali appartiene alla discrezionalità del legislatore, che può sempre intervenire, con leggi peggiorative, persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2012, n. 3044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3044
    Data del deposito : 28 febbraio 2012

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