Provvedimento: […] Che a sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di violazione dell'art. 1, comma 1, 3, commi 1 e 2, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, della legge n. 241/90, eccesso di potere, violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 133/2002, in quanto l'atto impugnato era privo di motivazione ed era stato adottato senza il rispetto delle garanzie procedimentali; inoltre, al momento della fuoriuscita dal programma di protezione, al ricorrente era stata assegnata una scorta di livello quarto (auto non blindata con uno o due agenti), in luogo di quella di terzo livello (auto blindata con tre agenti) di cui godeva sotto il programma di protezione, e limitata alla provincia di -OMISSIS-, diversa da quella in cui egli risiedeva;
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- misure di protezione per testimoni di giustizia·
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