Versione
7 luglio 2002
7 luglio 2002
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 , recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/07/2019, n. 9226Provvedimento: […] Che a sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di violazione dell'art. 1, comma 1, 3, commi 1 e 2, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, della legge n. 241/90, eccesso di potere, violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 133/2002, in quanto l'atto impugnato era privo di motivazione ed era stato adottato senza il rispetto delle garanzie procedimentali; inoltre, al momento della fuoriuscita dal programma di protezione, al ricorrente era stata assegnata una scorta di livello quarto (auto non blindata con uno o due agenti), in luogo di quella di terzo livello (auto blindata con tre agenti) di cui godeva sotto il programma di protezione, e limitata alla provincia di -OMISSIS-, diversa da quella in cui egli risiedeva;Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- violazione art. 1 legge n. 133/2002·
- tardività del ricorso·
- oscuramento dei dati personali·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- compensazione delle spese di lite·
- art. 1 legge n. 241/90·
- misure di tutela ordinarie·
- cessazione del programma di protezione·
- competenza dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale·
- misure di protezione per testimoni di giustizia·
- patrocinio a spese dello Stato·
- programma di protezione per testimoni di giustizia·
- eccesso di potere·
- livelli di protezione