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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 16 settembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Persona_1 C.F._1 Parte_1
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Annapaola La Vergata
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2025, e adivano l'intestato Persona_1 Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio
(23.07.2018), nato dalla loro relazione sentimentale, in seguito venuta a cessare, alle Per_2 seguenti condizioni: “A) AFFIDAMENTO CONGIUNTO CON COLLOCAMENTO PARITETICO: Il piccolo viene affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni di Per_2 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso la madre in Battipaglia (SA), Via Scarlatti n.22. Tenuto conto 1 R.V.G. 1745/2025
della patologia da cui è affetto il minore, al fine di non turbare la Sua serenità psicofisica e garantire la routine a cui lo stesso sin da quando era molto piccolo è abituato, i genitori chiedono che venga collocato in maniera paritaria presso le rispettive abitazioni, [avendo sempre frequentato la casa della nonna paterna dove attualmente risiede il SI. ]. Pertanto vivrà presso l'abitazione Per_1 paterna in Salerno al V.le Silvio Pellico n.6 Fabbricato 1, Scala B, int.32, tre o più giorni alla settimana in base alle turnistiche lavorative di entrambi i genitori, tenuto conto soprattutto della volontà del minore. B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: La casa familiare sita in
Battipaglia (SA) via Scarlatti n.22 è assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi. C) Parte_1
FESTIVITÀ: Per quanto concerne le festività natalizie e le vacanze pasquali i ricorrenti si organizzeranno di volta in volta e di comune accordo anche tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di ciascuno ed in modo che possa trascorrere alternativamente le festività con Per_2 entrambi i genitori. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere Persona_1 con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative di entrambi i ricorrenti.
I genitori dovranno indicare reciprocamente la località di vacanza dove porteranno il figlio nonché le date di partenza e ritorno. D) MANTENIMENTO ORDINARIO: Il SI. verserà - Persona_1
a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio - l'importo di € 300,00 (euro trecento) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra . La predetta somma verrà rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla Parte_1 data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. E) SPESE
STRAORDINARIE: le parti espressamente stabiliscono: Il SI. si impegna a Persona_1 rimborsare alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie Parte_1 effettuate nell'interesse del piccolo per le quali i ricorrenti si riportano alle Persona_3
LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI
FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE approvate dal CNF (all.11) di cui si riporta uno stralcio: • SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. • SPESE EXTRA ASSEGNO
SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, suddivise nelle seguenti categorie:
2 R.V.G. 1745/2025
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. F) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati Per_1 contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura
3 R.V.G. 1745/2025
paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
All'udienza del 16 settembre 2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati Per_2 in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del 17 settembre
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 16 settembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Persona_1 C.F._1 Parte_1
, nata il [...] in [...], C.F.: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Annapaola La Vergata
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2025, e adivano l'intestato Persona_1 Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio
(23.07.2018), nato dalla loro relazione sentimentale, in seguito venuta a cessare, alle Per_2 seguenti condizioni: “A) AFFIDAMENTO CONGIUNTO CON COLLOCAMENTO PARITETICO: Il piccolo viene affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni di Per_2 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso la madre in Battipaglia (SA), Via Scarlatti n.22. Tenuto conto 1 R.V.G. 1745/2025
della patologia da cui è affetto il minore, al fine di non turbare la Sua serenità psicofisica e garantire la routine a cui lo stesso sin da quando era molto piccolo è abituato, i genitori chiedono che venga collocato in maniera paritaria presso le rispettive abitazioni, [avendo sempre frequentato la casa della nonna paterna dove attualmente risiede il SI. ]. Pertanto vivrà presso l'abitazione Per_1 paterna in Salerno al V.le Silvio Pellico n.6 Fabbricato 1, Scala B, int.32, tre o più giorni alla settimana in base alle turnistiche lavorative di entrambi i genitori, tenuto conto soprattutto della volontà del minore. B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: La casa familiare sita in
Battipaglia (SA) via Scarlatti n.22 è assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi. C) Parte_1
FESTIVITÀ: Per quanto concerne le festività natalizie e le vacanze pasquali i ricorrenti si organizzeranno di volta in volta e di comune accordo anche tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di ciascuno ed in modo che possa trascorrere alternativamente le festività con Per_2 entrambi i genitori. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere Persona_1 con il figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative di entrambi i ricorrenti.
I genitori dovranno indicare reciprocamente la località di vacanza dove porteranno il figlio nonché le date di partenza e ritorno. D) MANTENIMENTO ORDINARIO: Il SI. verserà - Persona_1
a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio - l'importo di € 300,00 (euro trecento) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra . La predetta somma verrà rivalutata di anno in anno, a far luogo dalla Parte_1 data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. E) SPESE
STRAORDINARIE: le parti espressamente stabiliscono: Il SI. si impegna a Persona_1 rimborsare alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie Parte_1 effettuate nell'interesse del piccolo per le quali i ricorrenti si riportano alle Persona_3
LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI
FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE approvate dal CNF (all.11) di cui si riporta uno stralcio: • SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. • SPESE EXTRA ASSEGNO
SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, suddivise nelle seguenti categorie:
2 R.V.G. 1745/2025
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. F) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati Per_1 contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura
3 R.V.G. 1745/2025
paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
All'udienza del 16 settembre 2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati Per_2 in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del 17 settembre
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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