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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 604 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CALANDUCCI GIANGUIDO e l'Avv. CALANDUCCI ANNA
( Indirizzo Telematico;
, parte elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha proposto tempestiva opposizione Parte_2 alla cartella di pagamento n. 022 2023 00288883180000, notificatagli il
26/01/2024, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della relativi all'anno 2011 per l'importo di € 407,00, oltre sanzioni e CP_1 oneri accessori. Il ricorrente in fatto ha evidenziato che:
- ha esercitato la professione di avvocato sino all'aprile 2011, così maturando il diritto al trattamento pensionistico, come da estratto da cassetto previdenziale del cittadino che allegava;
- sino alla data della notifica della cartella impugnata la in CP_1 riferimento all'anno 2011, non gli aveva notificato alcunché e non gli aveva chiesto il pagamento di alcuna somma;
- di aver chiesto in data 31/01/2024 alla tramite il suo legale, trasmissione CP_1 della sua situazione contributiva nonché prova di interruzione termini relativi ai crediti portati dalla cartella n. 022 2023 00288831 80 000 senza alcun riscontro.
In diritto ha eccepito in via preliminare la prescrizione delle somme esposte in cartella per essere decorso il termine prescrizionale, sia esso decennale che quinquennale, risultando documentalmente che gli importi dovuti per l'anno 2011 erano stati iscritte a ruolo solo nell'anno 2023 (n. 2023/7006985) e resi esecutivi in data 24/10/23.
Nonostante la rituale notifica alcuna delle parti convenute si è costituita e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come ha evidenziato il ricorrente, dalla disamina della cartella esattoriale prodotta in giudizio, emerge che gli importi sono stati iscritti a ruolo solamente nell'anno
2023.
Né è stata documentata, nonostante la richiesta inoltrata via pec ( ved. allegato 4 fascicolo ricorrente) in epoca precedente la radicazione del presente giudizio, la presenza di atti interruttivi.
Né, stante la contumacia di entrambe le parti, alcuna prova in tal senso è stata offerta in giudizio.
Non v'è dubbio quindi che dalla data dell'insorgenza dell'asserito debito contributivo (2011) alla data della notifica della presente cartella ( 2024) è ampiamente decorso anche il termine di prescrizione decennale.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle convenute in solido fra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella impugnata che annulla. condanna le convenute in solido fra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% oltre al rimborso del CU versato
2 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 03/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CALANDUCCI GIANGUIDO e l'Avv. CALANDUCCI ANNA
( Indirizzo Telematico;
, parte elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha proposto tempestiva opposizione Parte_2 alla cartella di pagamento n. 022 2023 00288883180000, notificatagli il
26/01/2024, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della relativi all'anno 2011 per l'importo di € 407,00, oltre sanzioni e CP_1 oneri accessori. Il ricorrente in fatto ha evidenziato che:
- ha esercitato la professione di avvocato sino all'aprile 2011, così maturando il diritto al trattamento pensionistico, come da estratto da cassetto previdenziale del cittadino che allegava;
- sino alla data della notifica della cartella impugnata la in CP_1 riferimento all'anno 2011, non gli aveva notificato alcunché e non gli aveva chiesto il pagamento di alcuna somma;
- di aver chiesto in data 31/01/2024 alla tramite il suo legale, trasmissione CP_1 della sua situazione contributiva nonché prova di interruzione termini relativi ai crediti portati dalla cartella n. 022 2023 00288831 80 000 senza alcun riscontro.
In diritto ha eccepito in via preliminare la prescrizione delle somme esposte in cartella per essere decorso il termine prescrizionale, sia esso decennale che quinquennale, risultando documentalmente che gli importi dovuti per l'anno 2011 erano stati iscritte a ruolo solo nell'anno 2023 (n. 2023/7006985) e resi esecutivi in data 24/10/23.
Nonostante la rituale notifica alcuna delle parti convenute si è costituita e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come ha evidenziato il ricorrente, dalla disamina della cartella esattoriale prodotta in giudizio, emerge che gli importi sono stati iscritti a ruolo solamente nell'anno
2023.
Né è stata documentata, nonostante la richiesta inoltrata via pec ( ved. allegato 4 fascicolo ricorrente) in epoca precedente la radicazione del presente giudizio, la presenza di atti interruttivi.
Né, stante la contumacia di entrambe le parti, alcuna prova in tal senso è stata offerta in giudizio.
Non v'è dubbio quindi che dalla data dell'insorgenza dell'asserito debito contributivo (2011) alla data della notifica della presente cartella ( 2024) è ampiamente decorso anche il termine di prescrizione decennale.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle convenute in solido fra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella impugnata che annulla. condanna le convenute in solido fra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% oltre al rimborso del CU versato
2 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 03/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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