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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3655 DE ruolo generale di volontaria giurisdizione DEl'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 12/04/1987,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/04/1991, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Pio Ugo ORI e Antonella LOT
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni DEle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo DE reciproco rispetto;
1 b) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata alla moglie per viverci con le due figlie;
il marito si trasferirà altrove quanto prima, e comunque entro e non oltre il mese di febbraio 2025;
c) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con residenza prevalente presso la madre;
il padre potrà vederle quando vorrà, previo avviso, nonché tenerle con sé a settimane alterne dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera quando le riaccompagnerà a casa DEla madre;
per tre giorni la settimana, da concordare con la madre considerati i suoi turni di lavoro, il padre preleverà le due figlie all'uscita dalla scuola portandole presso la sua abitazione, e riportandole a casa dopo aver cenato entro le ore 21.00. Il padre potrà avere le figlie per giorni 15, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo che verrà previamente concordato dai coniugi, nonché per giorni 7 durante le vacanze invernali, in modo che ad anni alterni le figlie possano trascorrere con un genitore il Natale e con l'altro in Capodanno;
allo stesso modo alternativamente di anno in anno trascorreranno la giornata di Pasqua e di Lunedì DEl'Angelo;
d) I coniugi sono economicamente indipendenti avendo ognuno un proprio lavoro;
il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 150, quale contributo per il mantenimento DEle figlie (€. 75 cadauna), tenuto conto DE tempo in cui avrà con sé le figlie e DE fatto che dovrà corrispondere la metà DEla rata DE mutuo acceso per l'acquisto DEla casa coniugale assegnata alla moglie, nonché DE fatto che dovrà trovarsi una nuova sistemazione abitativa in locazione. I coniugi concorreranno in ragione DE 50% ognuno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie, compresi i buoni pasto scolastici per le stesse, secondo quanto previsto dal cosiddetto protocollo per il processo di famiglia previsto dal Tribunale di Vicenza;
e) I coniugi si impegnano a corrispondere le rate mensili DE mutuo acceso per
l'acquisto DEla casa coniugale in ragione DE 50% ognuno;
f) L'assegno unico per le figlie verrà percepito in ragione di metà da ciascun coniuge,
e così pure a metà verranno considerate le detrazioni fiscali;
g) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo DE passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in riferimento alle figlie
2 minori;
h) I coniugi dichiarano di avvalersi DEla facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora che non intendono riconciliarsi;
i) I coniugi chiedono l'omologa DEla separazione, alle condizioni di cui sopra, rinunciando fin d'ora all'impugnazione DEl'emananda sentenza”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento DEle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NO TO (VI) in data 18/07/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito DEl'udienza DE 9/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità DEla crisi DE loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale DEle parti;
- nulla osta alla conferma DEle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso DEle figlie minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione DEle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte DE padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione DE contributo al mantenimento DEle figlie a carico DE padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo
3 tenuto conto DEl'ampio diritto di visita riconosciuto in favore DE padre nonché adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze DEle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo DE Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione DEla casa coniugale, sita in
AN DE PP (VI), Via Madonna Elisa n. 53, in favore di Parte_2
quale genitore convivente con le figlie minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per le figlie minori e;
Per_1 Per_2
- DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in NO TO (VI) in data 18/07/2015 con atto
[...]
trascritto al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di NO
TO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione legale, ove esistente;
4 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3655 DE ruolo generale di volontaria giurisdizione DEl'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 12/04/1987,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/04/1991, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Pio Ugo ORI e Antonella LOT
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni DEle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo DE reciproco rispetto;
1 b) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata alla moglie per viverci con le due figlie;
il marito si trasferirà altrove quanto prima, e comunque entro e non oltre il mese di febbraio 2025;
c) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con residenza prevalente presso la madre;
il padre potrà vederle quando vorrà, previo avviso, nonché tenerle con sé a settimane alterne dal venerdì dall'uscita dalla scuola alla domenica sera quando le riaccompagnerà a casa DEla madre;
per tre giorni la settimana, da concordare con la madre considerati i suoi turni di lavoro, il padre preleverà le due figlie all'uscita dalla scuola portandole presso la sua abitazione, e riportandole a casa dopo aver cenato entro le ore 21.00. Il padre potrà avere le figlie per giorni 15, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo che verrà previamente concordato dai coniugi, nonché per giorni 7 durante le vacanze invernali, in modo che ad anni alterni le figlie possano trascorrere con un genitore il Natale e con l'altro in Capodanno;
allo stesso modo alternativamente di anno in anno trascorreranno la giornata di Pasqua e di Lunedì DEl'Angelo;
d) I coniugi sono economicamente indipendenti avendo ognuno un proprio lavoro;
il marito verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €. 150, quale contributo per il mantenimento DEle figlie (€. 75 cadauna), tenuto conto DE tempo in cui avrà con sé le figlie e DE fatto che dovrà corrispondere la metà DEla rata DE mutuo acceso per l'acquisto DEla casa coniugale assegnata alla moglie, nonché DE fatto che dovrà trovarsi una nuova sistemazione abitativa in locazione. I coniugi concorreranno in ragione DE 50% ognuno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie, compresi i buoni pasto scolastici per le stesse, secondo quanto previsto dal cosiddetto protocollo per il processo di famiglia previsto dal Tribunale di Vicenza;
e) I coniugi si impegnano a corrispondere le rate mensili DE mutuo acceso per
l'acquisto DEla casa coniugale in ragione DE 50% ognuno;
f) L'assegno unico per le figlie verrà percepito in ragione di metà da ciascun coniuge,
e così pure a metà verranno considerate le detrazioni fiscali;
g) I coniugi si prestano fin d'ora il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo DE passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche in riferimento alle figlie
2 minori;
h) I coniugi dichiarano di avvalersi DEla facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora che non intendono riconciliarsi;
i) I coniugi chiedono l'omologa DEla separazione, alle condizioni di cui sopra, rinunciando fin d'ora all'impugnazione DEl'emananda sentenza”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento DEle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NO TO (VI) in data 18/07/2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito DEl'udienza DE 9/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità DEla crisi DE loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale DEle parti;
- nulla osta alla conferma DEle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso DEle figlie minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione DEle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte DE padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione DE contributo al mantenimento DEle figlie a carico DE padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo
3 tenuto conto DEl'ampio diritto di visita riconosciuto in favore DE padre nonché adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze DEle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo DE Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione DEla casa coniugale, sita in
AN DE PP (VI), Via Madonna Elisa n. 53, in favore di Parte_2
quale genitore convivente con le figlie minori e;
Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per le figlie minori e;
Per_1 Per_2
- DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in NO TO (VI) in data 18/07/2015 con atto
[...]
trascritto al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica DE dispositivo DEla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di NO
TO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione legale, ove esistente;
4 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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