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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 8818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8818 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 22385 2024 vertente tra:
nata a [...] il [...] e residente ivi alla via Santella n. 40 CF Parte_1
rappresentato e difeso per mandato allegato al presente atto e da considerarsi C.F._1 apposto in calce ad esso giusta le vigenti disposizioni dall'avvocato Alberto Abbate CF
del Foro di Santa Maria Capua Vetere e con il medesimo elettivamente C.F._2 domiciliata a tutti gli effetti del presente atto in Marcianise CE alla via Verdi n. 38 con domicilio digitale
Email_1 ricorrente e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( ) ai sensi della procura generale alle liti per Notaio del C.F._3 Persona_1 distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in
Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura con CP_1
ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. n. 193 convertito in legge Controparte_2 dalla Legge n. 255 del 01.12.2016 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo Equitalia, quale ente Controparte_3 strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assumendo la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al tiolo I°, capo II°, e al titolo II°, del Decreto del Presidente della Repubblica
29.09.1973 n. 602, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 c.f. in persona P.IVA_2 del Dott. Convenuta Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.10.2024 e notificato il giorno 10.12.2024, parte ricorrente impugnava il sollecito di pagamento n. 02820249011565571000 ricevuto il 15.09.2024, relativo all'avviso di addebito n. 328/2017/0000887275000 emesso per il recupero dei contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 con relative sanzioni per morosità, per un totale di €.286,17.
Eccepisce l'illegittimità del sollecito di pagamento e del relativo avviso per omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito, per prescrizione del credito e chiede l'annullamento del sollecito e del sottostante titolo esecutivo, con vittoria di spese.
Si costituivano i resistenti che chiedevano il rigetto del ricorso
L'opposizione è inammissibile
L'opposizione è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc, rispetto all'intimazione di pagamento ed all'estratto di ruolo che non costituiscono di per sé titoli esecutivi ed atti lesivi del patrimonio del debitore;
l'intimazione di pagamento, al pari di un precetto, perde efficacia qualora sia decorso il termine di 180 giorni senza che sia iniziata l'attività esecutiva (art.50 DPR 602/73).
La recente modifica apportata dal legislatore all'articolo 12 del DPR 602/73, con la legge n.215 del
17 dicembre 2021 di conversione del Decreto-legge n.146 del 21.10.2021 ha introdotto all'articolo 12 il comma 4 bis che così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La giurisprudenza aveva sostenuto l'inoppugnabilità del ruolo, ed in particolare la Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 29294/2019 e la precedente Ordinanza n.6166 del 1.3.2019, in linea con le precedenti pronunce (Cass. n.19704/15, n. 22946 del 10.11.2016, n.20618 del 13.10.2016, n.6034 del 9.3.2017, n.16098/2018) aveva così argomentando: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria
(Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.”. Ed ha anche aggiunto che “Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria” in quanto “nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.” Ne consegue che, conclude la Suprema Corte, ove la cartella sia stata ritualmente notificata viene meno l'esigenza della tutela anticipatoria, in quanto per contestare la fondatezza della pretesa creditoria il debitore avrebbe dovuto agire mediante la tempestiva impugnazione della cartella stessa. Infine, la Corte ha ribadito anche l'inammissibilità dell'azione “volta a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione)” poiché “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva
Considerata la natura della pronuncia si compensano tra le parti le spese di lite
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli,29/11/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 22385 2024 vertente tra:
nata a [...] il [...] e residente ivi alla via Santella n. 40 CF Parte_1
rappresentato e difeso per mandato allegato al presente atto e da considerarsi C.F._1 apposto in calce ad esso giusta le vigenti disposizioni dall'avvocato Alberto Abbate CF
del Foro di Santa Maria Capua Vetere e con il medesimo elettivamente C.F._2 domiciliata a tutti gli effetti del presente atto in Marcianise CE alla via Verdi n. 38 con domicilio digitale
Email_1 ricorrente e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( ) ai sensi della procura generale alle liti per Notaio del C.F._3 Persona_1 distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in
Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura con CP_1
ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. n. 193 convertito in legge Controparte_2 dalla Legge n. 255 del 01.12.2016 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo Equitalia, quale ente Controparte_3 strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assumendo la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al tiolo I°, capo II°, e al titolo II°, del Decreto del Presidente della Repubblica
29.09.1973 n. 602, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 c.f. in persona P.IVA_2 del Dott. Convenuta Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.10.2024 e notificato il giorno 10.12.2024, parte ricorrente impugnava il sollecito di pagamento n. 02820249011565571000 ricevuto il 15.09.2024, relativo all'avviso di addebito n. 328/2017/0000887275000 emesso per il recupero dei contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 con relative sanzioni per morosità, per un totale di €.286,17.
Eccepisce l'illegittimità del sollecito di pagamento e del relativo avviso per omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito, per prescrizione del credito e chiede l'annullamento del sollecito e del sottostante titolo esecutivo, con vittoria di spese.
Si costituivano i resistenti che chiedevano il rigetto del ricorso
L'opposizione è inammissibile
L'opposizione è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc, rispetto all'intimazione di pagamento ed all'estratto di ruolo che non costituiscono di per sé titoli esecutivi ed atti lesivi del patrimonio del debitore;
l'intimazione di pagamento, al pari di un precetto, perde efficacia qualora sia decorso il termine di 180 giorni senza che sia iniziata l'attività esecutiva (art.50 DPR 602/73).
La recente modifica apportata dal legislatore all'articolo 12 del DPR 602/73, con la legge n.215 del
17 dicembre 2021 di conversione del Decreto-legge n.146 del 21.10.2021 ha introdotto all'articolo 12 il comma 4 bis che così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La giurisprudenza aveva sostenuto l'inoppugnabilità del ruolo, ed in particolare la Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 29294/2019 e la precedente Ordinanza n.6166 del 1.3.2019, in linea con le precedenti pronunce (Cass. n.19704/15, n. 22946 del 10.11.2016, n.20618 del 13.10.2016, n.6034 del 9.3.2017, n.16098/2018) aveva così argomentando: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria
(Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.”. Ed ha anche aggiunto che “Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria” in quanto “nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.” Ne consegue che, conclude la Suprema Corte, ove la cartella sia stata ritualmente notificata viene meno l'esigenza della tutela anticipatoria, in quanto per contestare la fondatezza della pretesa creditoria il debitore avrebbe dovuto agire mediante la tempestiva impugnazione della cartella stessa. Infine, la Corte ha ribadito anche l'inammissibilità dell'azione “volta a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione)” poiché “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva
Considerata la natura della pronuncia si compensano tra le parti le spese di lite
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli,29/11/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)