Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 3356/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 71/2021, resa dal Tribunale di Avellino nel procedimento n. 2196/2015
in materia di: proprietà, promossa da:
cf. , cf. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, , cf. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, cf. , , cf. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, , cf. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
cf. , tutti nella qualità di Parte_7 C.F._7 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3356/2021 R.G. – + 6 / Parte_1
Parte_8
di mandato in calce al ricorso in riassunzione dall'avv. Adolfo Santaniello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Avellino al Corso Garibaldi n. 12
APPELLANTI
contro
, cf. , rappresentati e difesi in virtù di Parte_8 C.F._8
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Alessandro Acone, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Avellino alla via Fratelli Bisogno n. 41/B
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 71/2021, depositata il 19.01.2021 - con la quale il Tribunale di
Avellino aveva rigettato la domanda dell'attore diretta ad ottenere la chiusura Persona_1
della veduta diretta, aperta da parte convenuta sul suo fondo in violazione delle distanze,
nonché il risarcimento dei danni, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e ponendo a carico dell'attore le spese della ctu - ha interposto appello Persona_1
deducendo a sostegno tre motivi.
2. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria Parte_8
delle spese di lite.
Nel corso dell'udienza del 27.04.2022 il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto decesso dell'appellante, comprovato dall'esibizione del certificato di morte. Con successivo ricorso del
21.07.2022 il giudizio è stato riassunto dagli eredi del de cuius.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
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Parte_8 4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 19.01.2021;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 16.07.2021 a Parte_8
mediante invio di pec all'avv. Alessandro Acone, procuratore costituito nel giudizio
[...]
di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2015 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 12.05.2015 conveniva in giudizio Persona_1
- nella qualità di originario proprietario - e , nella qualità Controparte_1 Parte_8
di attuale proprietaria dell'immobile in Forino alla via Padiglione n. 5, lamentando l'apertura abusiva di una veduta diretta sul suo fondo in violazione delle distanze di cui all'art. 905 cc e delle norme a tutela della privacy; l'attore lamentava altresì il posizionamento di una lamiera grecata a protezione della facciata del fabbricato della convenuta e la realizzazione di una piccola tettoia che, sporgendo direttamente sulla particella 287 di sua proprietà, causava il deflusso sul suo fondo delle acque meteoriche del fondo confinante e dei numerosi detriti trascinati dalla pioggia;
chiedeva pertanto al Tribunale adito la riduzione in pristino dello stato
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Parte_8 dei luoghi ed il risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in giudizio , che preliminarmente in rito eccepiva il decesso del Parte_8
padre avvenuto prima della notifica dell'atto di citazione, contestando Controparte_1
pertanto l'inesistenza dell'atto di citazione per invalidità della notifica;
nel merito, precisava che la veduta oggetto di causa, regolarmente autorizzata dal in Controparte_2
conseguenza della ricostruzione del fabbricato, costituiva una veduta laterale e, come tale,
doveva ritenersi regolarmente realizzata, poiché posta a distanza di 85 cm e dunque ben oltre la distanza di cm. 75 prescritta dalla legge;
chiedeva pertanto il rigetto delle avverse pretese e la refusione delle spese di lite.
Accertato l'intervenuto decesso di , in data 01.07.2016 il Tribunale adito Controparte_1
rendeva sentenza di improcedibilità nei confronti del de cuius e contestuale ordinanza per la prosecuzione del giudizio, che veniva istruito con una prima consulenza tecnica a mezzo dell'ing. , depositata nel mese di Marzo 2018; detta consulenza veniva poi Persona_2
dichiarata nulla dal Tribunale per irregolarità nella sua redazione ed il medesimo ausiliario veniva nuovamente incaricato di predisporre l'elaborato tecnico nel rispetto delle indicazioni fornite dal giudicante;
infine, all'esito del deposito della nuova ctu, la causa veniva decisa dall'adito Tribunale con il rigetto delle domande dell'attore, la compensazione delle spese di lite tra le parti e la condanna dello al pagamento delle spese della ctu. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Persona_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, resa in violazione dell'art. 132 cpc, nonché la nullità della sentenza stessa per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. L'appellante si duole anzitutto dell'errato inquadramento giuridico della fattispecie
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Parte_8 da parte del giudice di prime cure, ponendo a sostegno della sua prospettazione difensiva l'inconferenza dei richiami fatti dal giudicante alla natura abusiva delle opere edili, alla competenza del giudice ordinario, al termine per l'esercizio dell'azione giudiziale proposta e ribadendo, a tale ultimo proposito, di aver proposto un'actio negatoria servitutis - per sua natura imprescrittibile - al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza del diritto di affaccio del convenuto in conseguenza delle turbative e molestie subite da costui alla sua proprietà.
Nel contestare la palese contraddittorietà della parte motiva della sentenza, l'appellante rimarca invece che il Tribunale abbia dapprima concordato con il CTU, qualificando come
“veduta” la finestra aperta sul suo fondo dal convenuto e successivamente le abbia attribuito il valore giuridico di “luce”, senza considerare che la luce presenta caratteristiche e dimensioni ben diverse dalla veduta e che la richiamata scrittura privata, con la quale il convenuto si era impegnato ad utilizzarla come semplice accesso per il passaggio di aria e luce, non risulta comunicata dagli eredi della originaria confinante né tantomeno da questi Parte_9
ultimi sottoscritta.
7. Con il secondo motivo l'appellante chiede la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per evidente violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n.4 cpc e degli artt. 905, 906 e 907 c.c., sostenendo che il giudice di prime cure, pur avendo condiviso le conclusioni del CTU che aveva accertato il mancato rispetto delle distanze previste dalle norme del codice civile in relazione alla veduta, abbia rigettato la domanda senza offrire alcuna motivazione sul punto.
8. Con il terzo motivo l'appellante lamenta infine che la sentenza impugnata debba essere dichiarata nulla per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc, in ragione dell'omessa motivazione sulla dedotta violazione della sua privacy.
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Parte_8
9. Tutte le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta
connessione in fatto e diritto, sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Preliminarmente, al fine di eliminare ogni dubbio sulla rilevanza o meno della legittimità delle costruzioni nei rapporti tra privati, non può non richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si
esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato;
pertanto, il conflitto tra i
proprietari interessati deve essere risolto esclusivamente in base al diretto raffronto tra le
caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra
le quali non possono comprendersi quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, che
investono solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva. Di conseguenza, così come è
irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda
oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere
alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della licenza o
concessione non esclude di per sé la violazione e, quindi, il diritto alla riduzione in pristino o
al risarcimento dei danni” (così Cass. 0410.2023, ord. n. 27962; Cass. n. 4833/2019; Cass. n.
7563/2006; Cass. n. 10173/1998; Cass. n. 4208/1987).
Nel ribadire i suindicati principi la giurisprudenza si è pronunciata anche sulle conseguenze delle suddette violazioni, precisando che le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato,
consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale,
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Parte_8 ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, se da un lato la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità,
dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo. (così Cass. 26/02/2019 n. 5605).
In virtù di quanto innanzi richiamato, deve concludersi che nei rapporti privatistici l'eventuale abusività di una veduta appare priva di importanza, rilevando ai fini del decidere soltanto l'eventuale violazione delle distanze e dunque il rispetto della normativa applicabile tra privati e non anche quella relativa ai rapporti tra questi ultimi e la P.A..
Tanto acclarato, procedendo nella disamina in fatto della controversia oggetto di causa si osserva che il CTU incaricato dal Tribunale di esaminare le caratteristiche tecniche dell'apertura realizzata da sulla particella di sua proprietà, dopo aver Controparte_1
ispezionato lo stato dei luoghi ed eseguito le misurazioni, ha accertato che l'apertura realizzata sulla parete del è, per forma e per funzionalità, una veduta diretta, in quanto Parte_8
consente di guardare nella proprietà del vicino esercitando l'inspectio e la prospectio in tutte le direzioni.
Accertata dal CTU la natura di “veduta” dell'apertura realizzata sul fondo dello , Parte_1
il giudice di prime cure, affermando di condividere le conclusioni dell'ausiliario, nella parte motiva della sentenza ha dapprima qualificato l'apertura come “finestra a veduta diretta”, e poi così affermato: “l'apertura realizzata sulla facciata Ovest del fabbricato non può che assumere la funzione ed il valore giuridico di luce, non essendo possibile per le argomentazioni svolte nella CTU che l'apertura medesima possa giuridicamente realizzare
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Parte_8 una veduta”. Richiamando inoltre la scrittura privata del 10.02.1989 - nella quale il convenuto aveva dichiarato che l'apertura oggetto della controversia sarebbe stata Controparte_1
utilizzata come “lume”, ovvero soltanto per il passaggio di aria e luce, riconoscendo ai confinanti il diritto di chiuderla in qualunque momento in caso di eventuale costruzione sul loro fondo e precisando infine di non accampare alcun diritto di affaccio sul lato del fabbricato ad ovest - il Tribunale ha infine affermato di non poter neppure condannare il convenuto ad utilizzare la veduta come luce in difetto di specifica domanda attorea sul punto ed ha deciso la controversia rigettando la domanda, ponendo le spese della ctu a carico dell'attore e compensando tra le parti le spese di lite.
Tanto ricostruito in fatto, la lamentata contraddittorietà della motivazione della sentenza appare ictu oculi evidente, avendo il Tribunale reso statuizioni difformi dalle conclusioni del
CTU, che aveva sostenuto di condividere pienamente;
l'indagine tecnica eseguita sui luoghi di causa aveva infatti confermato che sul fondo dell'attore era stata aperta una vera e propria
“veduta” a distanza inferiore da quella prescritta dalla legge e che sul muro del convenuto erano state apposte tegole che causavano l'illegittimo stillicidio di acque e detriti sul fondo attoreo.
Le suddette circostanze in fatto, accertate dal CTU ed in evidente contrasto con le prescrizioni codicistiche in materia di distanze e scarico delle acque, avrebbero dunque dovuto condurre il primo giudice ad accogliere le domande dell'originario attore, odierno appellante;
ed invece il Tribunale, sulla base di un percorso logico giuridico non privo di contraddizioni e di richiami inconferenti al caso di specie, è giunto a negare ogni tutela giudiziaria all'attore.
Invero, richiamando le norme di diritto applicabili alla fattispecie, si osserva che nel nostro ordinamento giuridico l'apertura di una veduta che consente di affacciarsi e di guardare sul
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Parte_8 fondo del vicino è soggetta al rispetto di ben precise distanze che, a differenza di quelle previste in tema di costruzioni - il cui obiettivo è evitare di creare intercapedini pericolose e insalubri -
sono dirette a tutelare la riservatezza del fondo del vicino e, quindi, a salvaguardare un interesse privato.
Ciò posto, considerato che lo scopo precipuo degli artt. 905 e segg. cc è tutelare il proprietario dallo sguardo indiscreto del vicino riconoscendogli il diritto di pretenderne l'eliminazione di veduta realizzate in violazione delle distanze, colui che agisce in giudizio per ottenere il rispetto delle distanze dalle vedute altrui dal proprio fondo oppure per fare dichiarare l'inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta, può sempre chiedere ed ottenere la chiusura
oppure la demolizione dell'opera illegittima.
In linea di principio, non possono escludersi rimedi alternativi a quelli innanzi indicati, ad esempio, l'arretramento della veduta o l'esecuzione di opere idonee ad impedire concretamente l'esercizio della veduta (es. la costruzione o l'arretramento di un parapetto o, nel caso di vedute laterali, la collocazione di un pannello), ma la giurisprudenza di legittimità è fermamente orientata nell'affermare che eventuali interventi meno radicali possano essere imposti dal giudice solo se espressamente richiesti da colui che ha realizzato la veduta oggetto di contestazione (così Cass. ord. 23.09.2023 n. 25864).
E' peraltro evidente che, ove il convenuto intenda contrastare la tutela giudiziaria richiesta dall'attore, incombe allo stesso, ai sensi dell'art. 2697 cc., fornire in giudizio la prova di un titolo - originario o sopravvenuto - che gli attribuisca la possibilità di mantenere intatta la veduta già realizzata in violazione delle distanze.
Nel caso di specie , pur contestando ampiamente le avverse richieste, non ha Parte_8
sollevato alcuna eccezione sul punto, né tantomeno ha offerto alcun elemento diretto a provare
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Parte_8 l'esistenza di un titolo che le garantisse il diritto di mantenere la veduta realizzata in violazione delle distanze. Né può giovare a tal fine il contenuto della scrittura privata del febbraio 1989,
trattandosi di una dichiarazione nella quale il suo stesso dante causa, affermando di aver realizzato l'apertura sulla parete con il consenso dei confinanti, aveva espressamente riconosciuto a costoro il diritto di chiudere il varco sia in caso di eventuale costruzione, sia ad
libitum, precisando pertanto di non accampare alcun diritto di affaccio sulla parete ad ovest del suo fabbricato.
Considerato quanto innanzi richiamato in fatto e diritto - ovvero la oggettiva consistenza dell'apertura realizzata sul fondo altrui, l'evidente violazione delle distanze di legge e la violazione della libertà e riservatezza del confinante - ed osservato che in sede di decisione il giudice di merito è tenuto a dare conto in modo comprensibile e coerente delle evidenze processuali e del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta,
nel caso di specie non può dirsi raggiunto l'obiettivo richiesto dalla legge, avendo il Tribunale
reso una decisione in evidente contrasto con le risultanze istruttorie e priva di adeguata motivazione.
L'evidente fondatezza delle doglianze relative all'apertura della veduta sul fondo dell'odierno appellante consente pertanto la riforma della sentenza sul punto.
Analogamente, in applicazione dell'art. 908 cc., che impone al proprietario di costruire i tetti
in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno senza farle cadere nel fondo del vicino
immettendole, ove possibile, con gronde o canali nei pubblici colatoi, deve disporsi la riforma della sentenza in relazione alle tegole posizionate sul muro di confine.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica ha infatti accertato il deflusso “diretto” delle acque del fondo nella proprietà del confinante, ragion per cui deve disporsi la rimozione Parte_8
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Parte_8 anche del tegolato posto a protezione del relitto del muro, sostituibile con un manto di bitume ardesiato, come suggerito dal CTU, ovvero con altre soluzioni tecniche non invasive della proprietà altrui.
Diversamente dalla veduta e dalle tegole di cui innanzi detto, la lamiera grecata posta a protezione della facciata del fabbricato non necessita di alcun adeguamento o di Parte_8
alcuna modifica, non risultando in alcun modo invasiva e/o dannosa per la proprietà confinante,
come accertato dal CTU.
Per converso, va disattesa la richiesta risarcitoria, perché generica e sprovvista di prova.
Invero, l'originario attore aveva richiesto: “la condanna del convenuto al pagamento di una
somma, da determinarsi in via equitativa finalizzata ad indennizzare parte attrice dei
turbamenti e fastidi che ha dovuto subire, ma anche delle spese sostenute per riparare i danni
subiti a causa dell'acqua piovana e dei detriti che dal fondo del vicino defluivano sul fondo
attoreo”.
Considerato che la liquidazione equitativa del danno può essere riconosciuta nel caso in cui il danno stesso sia certo nella sua esistenza ontologica, ovvero nell'an, sebbene non suscettibile di prova del “quantum, va rilevato che, al fine di non risultare arbitraria, la liquidazione equitativa richiede pur sempre l'indicazione di congrue - seppur sommarie - ragioni sulle quali
è fondata detta richiesta.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata formulata in maniera generica, né sono stati allegati elementi da quali poter arguire l'esistenza e la fondatezza della pretesa, nonché
l'effettiva entità degli esborsi sostenuti dallo;
la doglianza sul punto deve pertanto Parte_1
essere disattesa.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è parzialmente fondato e va accolto
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Parte_8 per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Alla riforma della sentenza consegue una nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, con la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado e delle spese della ctu;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., con applicazione dei valori medi dello scaglione di valore fino ad €. 5.200,00 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del primo grado e per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado, da distrarre in favore dell'avv.
Alfonso Santaniello, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Persona_1
avverso la sentenza n. 71/2021 resa dal Tribunale di Avellino tra le parti in epigrafe indicate,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna alla Parte_8
eliminazione della veduta e delle tegole presenti sul muro del fabbricato al foglio 8 –
part. 428 di cui al NCEU del Comune di Forino, che affaccia direttamente sulla particella 287 di proprietà ; Parte_1
2- condanna al pagamento in favore di Parte_8 Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , tutti nella qualità di eredi di , delle
[...] Parte_7 Persona_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €. 125,00 per spese,
€. 2.550,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, e per il presente grado in €. 147,00 per spese ed €. 1.930,00, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alfonso Santaniello,
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Parte_8 dichiaratosi anticipatario;
3- pone definitivamente a carico di le spese della ctu del primo grado. Parte_8
Così deciso in Napoli l'11.12.2024
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Parte_8