Art. 1.
Con decorrenza 1 gennaio 1952 la rendita vitalizia erogata dall'Istituto nazionale assicurazione agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione al regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , viene elevata a sessanta volte la misura prevista dal sopracitato decreto.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 ottobre 1962, n. 1553 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell' articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42 , si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte".
Con decorrenza 1 gennaio 1952 la rendita vitalizia erogata dall'Istituto nazionale assicurazione agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione al regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , viene elevata a sessanta volte la misura prevista dal sopracitato decreto.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 ottobre 1962, n. 1553 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell' articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42 , si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte".