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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2024 e pendente tra
, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Madonna della Neve n. 10, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Francesca Sibilia, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e costituzione di nuovo difensore parte ricorrente contro
, elettivamente domiciliato in Anagni (FR), Viale Regina Margherita n. 30, presso Controparte_1 lo studio legale degli Avv.ti Anatolio Natalia e Daniele Natalia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione parte resistente e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.01.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 30.07.2006 in Trivigliano (FR), dalla cui unione è nata una Controparte_1 LI, (nata il [...], 12 anni e ½); espone che l'unione coniugale, nata sotto i migliori Persona_1 auspici, è nel tempo degenerata a causa della condotta violenta e aggressiva assunta dal resistente nei confronti della sig.ra che a seguito di un episodio di violenza occorso in data 19.12.2023 da parte del Parte_1
ai danni della in presenza della LI della coppia, la ricorrente ha lasciato la casa CP_1 Parte_1 coniugale unitamente alla LI e ha sporto querela contro il resistente presso il Commissariato di Fiuggi;
che a seguito della denuncia, la ricorrente è stata sottoposta a protezione secondo il codice rosso e ha iniziato a vivere presso un immobile messo temporaneamente a sua disposizione grazie all'aiuto del sindaco di
Trivigliano e del parroco. Dichiara inoltre di aver sempre contribuito al benessere della famiglia col proprio lavoro casalingo nonché di addetta alle pulizie presso ditte private. Chiede pertanto che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. e alle seguenti ulteriori condizioni: a) CP_1 affidamento esclusivo della LI alla madre;
b) assegnazione della casa coniugale sita in Persona_1
Trivigliano (FR), in Via Provinciale d'Accesso 8, alla sig.ra con collocazione presso Parte_1
Per_ quest'ultima della LI minore;
c) porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese su Postepay della ricorrente, la somma mensile di € 250 a titolo di
[...] mantenimento della coniuge e la somma mensile di € 350 a titolo di mantenimento della prole, importi rivalutabili secondo gli indici Istat;
d) il resistente verserà altresì alla moglie il 50%, delle spese straordinarie documentate per esigenze scolastiche, mediche e ludiche nell'interesse della prole, con obbligo di rimborso in favore della sig.ra entro giorni 10 dalla esibizione della relativa documentazione di spesa. Con Parte_1 vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, aderisce alla pronuncia di separazione personale Controparte_1 dei coniugi, considerata altresì la scelta della ricorrente di lasciare la casa coniugale nel dicembre 2023; alla previsione di un importo a suo carico a titolo di mantenimento della prole e al rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse;
all'assegnazione della casa coniugale alla controparte;
tuttavia, si oppone alla richiesta di addebito della separazione, nonché alla domanda di affidamento esclusivo della LI minore e di previsione del mantenimento in favore della coniuge. Non nega i contrasti nella coppia né i litigi accesi e livorosi occorsi tra i coniugi ma contesta che essi siano sfociati in episodi di violenza ai danni della Per_ sig.ra e che le discussioni siano avvenute alla presenza della LI . Sostiene che il rapporto Parte_1 matrimoniale, trascorso sino al 2019 senza conflitti, sia degenerato a causa della scoperta di un rapporto extraconiugale intrattenuto dalla ricorrente. Dichiara di lavorare a tempo indeterminato nella società Autofrigo
Rieti – AF Srl in Fiano Romano, con stipendio netto medio di € 1.550, mentre la sig.ra svolge due Parte_1 lavori, sia come addetta alle pulizie nei locali della palestra “Sport e Salute”, sia prestando assistenza domestica presso un'abitazione privata. Chiede pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) la LI sarà affidata congiuntamente a entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Trivigliano (FR), Via Provinciale di
Accesso per Trivigliano n. 8, che il signor provvederà a lasciare libera entro tre mesi dalla prima CP_1 udienza;
c) il signor vivrà in altra abitazione che reperirà e il cui indirizzo comunicherà alla sig.ra CP_1
Per_
d) il padre, salvo esplicito rifiuto della LI , terrà con sé la minore il sabato dalle ore 11.00 Parte_1 alle ore 19.00; andrà a prenderla nell'abitazione in cui risiede con la madre provvedendo essa madre, o chi per lei previa comunicazione del nominativo sul telefono del resistente, a condurla fino all'esterno dell'abitazione
(non volendo il ricorrente entrarvi), e la riaccompagnerà all'ingresso dell'abitazione dove la bambina sarà attesa dalla madre, o chi per lei nei termini indicati;
nelle ore in cui sarà con il padre, questi aiuterà la LI sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che dovessero svolgersi nella giornata;
il padre potrà comunicare telefonicamente con la LI quotidianamente;
nel caso in cui la madre dovesse spostarsi con la LI in un'altra località per più di un giorno, ne darà preventivamente comunicazione al padre, indicando il luogo e il tempo di permanenza;
e) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della LI verrà presa in accordo tra i due genitori (attraverso scambio di messaggi whatsapp o sms come di seguito meglio spiegato), fermo restando che è dovere di entrambi i genitori rispettare principalmente le inclinazioni della minore e le sue esigenze. f) quanto alle spese straordinarie, i coniugi dovranno seguire il protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio definito e sottoscritto tra il Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito, anche se non a titolo esaustivo, le principali voci di spesa;
g) la casa coniugale sita in Trivigliano (FR), Via Provinciale di accesso per Trivigliano n. 8, Per_ detenuta in locazione, sarà abitata dalla signora e dalla LI che ne prenderanno possesso nel Parte_1 termine di tre mesi dall'udienza di comparizione;
la signora provvederà al pagamento dell'affitto, Parte_1 delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria. h) quanto al mantenimento della LI, il signor verserà la somma onnicomprensiva di € 350, con adeguamento annuale ISTAT, sulla Postepay della CP_1 signora i) l'assegno unico erogato dall'INPS, oggi percepito interamente dal signor , sarà Parte_1 CP_1 riscosso da entrambi i coniugi nella misura del 50%; gli altri rimborsi e sussidi disposti dallo stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative alla LI, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie;
la deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
la detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse.
All'udienza del 22.05.2024, sentite le parti e assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa era rimessa al collegio per la decisione sullo status. Con Sentenza n. 547/2024 del 22.05.2024, pubblicata il
23.05.2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e rimesso, con ordinanza in pari data, la causa sul ruolo istruttorio del Giudice relatore per il prosieguo del giudizio. In esito alla comparizione delle parti all'udienza del 26.11.2024, queste sono addivenute ad un accordo e hanno dunque rassegnato conclusioni congiunte nel senso di chiedere che il Tribunale recepisca i loro accordi con sentenza, sicchè la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto con provvedimento del 27/11/2024.
2. Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della prole minore, , e alle altre questioni a carattere personale e patrimoniale;
Persona_1 ritenuto che gli accordi come raggiunti regolamentino compiutamente i rapporti economici e patrimoniali tra le parti non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e risultano non contrari all'interesse della prole, da tutelarsi anche ufficiosamente;
osservato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori” (Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n.
18066); il Collegio ritiene di poter recepire con sentenza l'accordo raggiunto tra le parti.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura della controversia, la condotta tenuta dalle parti e l'intervenuta composizione in via consensuale della lite, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 105/2024 rg promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti tra i coniugi (nata a [...] il Parte_1
26.02.1975) e (nato ad [...] il [...]) in merito alle condizioni di Controparte_1 separazione di cui al verbale di udienza del 26/11/2024 che devono intendersi integralmente richiamate e ritrascritte e che ne regoleranno i rapporti personali e patrimoniali;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Frosinone, il 27/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2024 e pendente tra
, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Madonna della Neve n. 10, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Francesca Sibilia, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e costituzione di nuovo difensore parte ricorrente contro
, elettivamente domiciliato in Anagni (FR), Viale Regina Margherita n. 30, presso Controparte_1 lo studio legale degli Avv.ti Anatolio Natalia e Daniele Natalia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione parte resistente e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.01.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 30.07.2006 in Trivigliano (FR), dalla cui unione è nata una Controparte_1 LI, (nata il [...], 12 anni e ½); espone che l'unione coniugale, nata sotto i migliori Persona_1 auspici, è nel tempo degenerata a causa della condotta violenta e aggressiva assunta dal resistente nei confronti della sig.ra che a seguito di un episodio di violenza occorso in data 19.12.2023 da parte del Parte_1
ai danni della in presenza della LI della coppia, la ricorrente ha lasciato la casa CP_1 Parte_1 coniugale unitamente alla LI e ha sporto querela contro il resistente presso il Commissariato di Fiuggi;
che a seguito della denuncia, la ricorrente è stata sottoposta a protezione secondo il codice rosso e ha iniziato a vivere presso un immobile messo temporaneamente a sua disposizione grazie all'aiuto del sindaco di
Trivigliano e del parroco. Dichiara inoltre di aver sempre contribuito al benessere della famiglia col proprio lavoro casalingo nonché di addetta alle pulizie presso ditte private. Chiede pertanto che il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. e alle seguenti ulteriori condizioni: a) CP_1 affidamento esclusivo della LI alla madre;
b) assegnazione della casa coniugale sita in Persona_1
Trivigliano (FR), in Via Provinciale d'Accesso 8, alla sig.ra con collocazione presso Parte_1
Per_ quest'ultima della LI minore;
c) porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese su Postepay della ricorrente, la somma mensile di € 250 a titolo di
[...] mantenimento della coniuge e la somma mensile di € 350 a titolo di mantenimento della prole, importi rivalutabili secondo gli indici Istat;
d) il resistente verserà altresì alla moglie il 50%, delle spese straordinarie documentate per esigenze scolastiche, mediche e ludiche nell'interesse della prole, con obbligo di rimborso in favore della sig.ra entro giorni 10 dalla esibizione della relativa documentazione di spesa. Con Parte_1 vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, aderisce alla pronuncia di separazione personale Controparte_1 dei coniugi, considerata altresì la scelta della ricorrente di lasciare la casa coniugale nel dicembre 2023; alla previsione di un importo a suo carico a titolo di mantenimento della prole e al rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse;
all'assegnazione della casa coniugale alla controparte;
tuttavia, si oppone alla richiesta di addebito della separazione, nonché alla domanda di affidamento esclusivo della LI minore e di previsione del mantenimento in favore della coniuge. Non nega i contrasti nella coppia né i litigi accesi e livorosi occorsi tra i coniugi ma contesta che essi siano sfociati in episodi di violenza ai danni della Per_ sig.ra e che le discussioni siano avvenute alla presenza della LI . Sostiene che il rapporto Parte_1 matrimoniale, trascorso sino al 2019 senza conflitti, sia degenerato a causa della scoperta di un rapporto extraconiugale intrattenuto dalla ricorrente. Dichiara di lavorare a tempo indeterminato nella società Autofrigo
Rieti – AF Srl in Fiano Romano, con stipendio netto medio di € 1.550, mentre la sig.ra svolge due Parte_1 lavori, sia come addetta alle pulizie nei locali della palestra “Sport e Salute”, sia prestando assistenza domestica presso un'abitazione privata. Chiede pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) la LI sarà affidata congiuntamente a entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in Trivigliano (FR), Via Provinciale di
Accesso per Trivigliano n. 8, che il signor provvederà a lasciare libera entro tre mesi dalla prima CP_1 udienza;
c) il signor vivrà in altra abitazione che reperirà e il cui indirizzo comunicherà alla sig.ra CP_1
Per_
d) il padre, salvo esplicito rifiuto della LI , terrà con sé la minore il sabato dalle ore 11.00 Parte_1 alle ore 19.00; andrà a prenderla nell'abitazione in cui risiede con la madre provvedendo essa madre, o chi per lei previa comunicazione del nominativo sul telefono del resistente, a condurla fino all'esterno dell'abitazione
(non volendo il ricorrente entrarvi), e la riaccompagnerà all'ingresso dell'abitazione dove la bambina sarà attesa dalla madre, o chi per lei nei termini indicati;
nelle ore in cui sarà con il padre, questi aiuterà la LI sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che dovessero svolgersi nella giornata;
il padre potrà comunicare telefonicamente con la LI quotidianamente;
nel caso in cui la madre dovesse spostarsi con la LI in un'altra località per più di un giorno, ne darà preventivamente comunicazione al padre, indicando il luogo e il tempo di permanenza;
e) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della LI verrà presa in accordo tra i due genitori (attraverso scambio di messaggi whatsapp o sms come di seguito meglio spiegato), fermo restando che è dovere di entrambi i genitori rispettare principalmente le inclinazioni della minore e le sue esigenze. f) quanto alle spese straordinarie, i coniugi dovranno seguire il protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio definito e sottoscritto tra il Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito, anche se non a titolo esaustivo, le principali voci di spesa;
g) la casa coniugale sita in Trivigliano (FR), Via Provinciale di accesso per Trivigliano n. 8, Per_ detenuta in locazione, sarà abitata dalla signora e dalla LI che ne prenderanno possesso nel Parte_1 termine di tre mesi dall'udienza di comparizione;
la signora provvederà al pagamento dell'affitto, Parte_1 delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria. h) quanto al mantenimento della LI, il signor verserà la somma onnicomprensiva di € 350, con adeguamento annuale ISTAT, sulla Postepay della CP_1 signora i) l'assegno unico erogato dall'INPS, oggi percepito interamente dal signor , sarà Parte_1 CP_1 riscosso da entrambi i coniugi nella misura del 50%; gli altri rimborsi e sussidi disposti dallo stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative alla LI, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie;
la deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
la detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse.
All'udienza del 22.05.2024, sentite le parti e assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa era rimessa al collegio per la decisione sullo status. Con Sentenza n. 547/2024 del 22.05.2024, pubblicata il
23.05.2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e rimesso, con ordinanza in pari data, la causa sul ruolo istruttorio del Giudice relatore per il prosieguo del giudizio. In esito alla comparizione delle parti all'udienza del 26.11.2024, queste sono addivenute ad un accordo e hanno dunque rassegnato conclusioni congiunte nel senso di chiedere che il Tribunale recepisca i loro accordi con sentenza, sicchè la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto con provvedimento del 27/11/2024.
2. Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della prole minore, , e alle altre questioni a carattere personale e patrimoniale;
Persona_1 ritenuto che gli accordi come raggiunti regolamentino compiutamente i rapporti economici e patrimoniali tra le parti non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e risultano non contrari all'interesse della prole, da tutelarsi anche ufficiosamente;
osservato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori” (Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n.
18066); il Collegio ritiene di poter recepire con sentenza l'accordo raggiunto tra le parti.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura della controversia, la condotta tenuta dalle parti e l'intervenuta composizione in via consensuale della lite, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 105/2024 rg promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti tra i coniugi (nata a [...] il Parte_1
26.02.1975) e (nato ad [...] il [...]) in merito alle condizioni di Controparte_1 separazione di cui al verbale di udienza del 26/11/2024 che devono intendersi integralmente richiamate e ritrascritte e che ne regoleranno i rapporti personali e patrimoniali;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Frosinone, il 27/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Nicola Dott. Paolo Sordi