Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 702/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1458 del 15/06/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Ambrogio Novelli per mandato in Parte_1
atti.
APPELLANTE PRINCIPALE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elia Ricci per mandato in atti. CP_1
APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ravera per mandato in Controparte_2
atti.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
contraria istanza, eccezione e domanda ex adversis dedotta dagli Appellati anche in via di appello incidentale,
in via principale e nel merito:
1) previa rinnovazione della CTU per i motivi dedotti in Atti, riformare la Sentenza n.
1458/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 15 giugno 2023 e notificata in data
21 giugno 2023 e, per l'effetto, previa esatta ricostruzione della massa ereditaria lasciata dalla SI.ra anche attraverso (i) stima dell'immobile sito in Genova, Via Parte_2
Amerigo Vespucci 30, (ii) accertamento delle donazioni anche indirette disposte dalla de cuius e perciò ricevute dagli altri legittimari SI.ri ed e/o da Controparte_2 CP_1
soggetti terzi così come dedotte in Atti, ivi comprese anche le Polizze vita insieme contratte dalla de cuius con EU e (iii) revocazione e/o comunque ricostruzione della massa ereditaria attiva a qualunque titolo disposta che venisse accertata all'esito della rinnovazione della CTU, accertare e dichiarare la violazione per lesione della quota di legittima patita dal SI. nonché, accertato e dichiarato che la donazione in Parte_1 vita ricevuta dall'Arch. dalla madre ammonta alla cifra di Parte_1 Parte_2
Lire 35 milioni o, in graduato subordine, alla quota del 50% dell'immobile sito in Genova,
Via Salgari 5/16, per l'effetto, condannare i Convenuti appellati alla reintegrazione della quota di legittima spettante a nella misura ritenuta di Giustizia e/o che Parte_1 emergerà in corso di Causa e/o all'esito della rinnovata istruttoria;
2) Rigettare l'Appello incidentale proposto dalla Convenuta Appellata SI.ra CP_1
di cui alla relativa Comparsa di Costituzione e Risposta in Appello del 22 novembre 2023, in particolare:
- con riguardo al primo motivo di Appello incidentale di cui al paragrafo 6) recante la domanda di condanna dell'Appellante a reintegrare la quota di legittima della SI.ra CP_1
per € 48.275,00 in quanto fondata su erronei criteri di calcolo della quota di legittima
[...]
e della donazione ricevuta in vita dall'Arch. dalla di lui madre;
Parte_1
- con riguardo al secondo motivo di Appello incidentale di cui al paragrafo 7) inerente all'asserita mancanza del requisito dell'azione di riduzione, di cui agli artt. 569, comma 1,
C.c. e 739, comma 1, C.c., rispetto alle Polizze Unit Linked in favore dei figli di CP_1
e di e ai bonifici eseguiti dalla de cuius in favore della moglie di
[...] Controparte_3 , in quanto la domanda di ricostruzione dell'asse ereditario è basata su Controparte_3
criteri infondati in fatto e in diritto;
- con riguardo al terzo motivo di Appello incidentale di cui al paragrafo 8) inerente alla presunta non corretta imputazione del valore dei beni mobili di proprietà della SI.ra , Pt_2 in quanto la domanda di ricostruzione dell'asse ereditario è basata su criteri infondati in fatto e in diritto;
3) Rigettare l'Appello incidentale condizionato proposto dal Convenuto Appellato SI.
[...]
di cui alla Comparsa di Costituzione e Risposta in Appello del 20 novembre CP_3
2023, in particolare:
- con riguardo al primo motivo di Appello incidentale condizionato, recante l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del SI. in relazione alle Polizze Unit Controparte_3
Linked in favore dei suoi figli e ai bonifici eseguiti dalla de cuius in favore della di lui moglie ex art. 739, comma 1, C.c., e l'eccezione di vizio di nullità della sentenza di primo grado sul punto ex art. 112 C.p.c., in quanto donazioni indirette e come tali da ricomprendersi nel fittizio calcolo della massa ereditaria;
- con riguardo al secondo motivo di Appello incidentale condizionato inerente all'asserita mancanza del requisito dell'azione di riduzione rispetto alle Polizze Unit Linked e ai bonifici eseguiti dalla de cuius ex artt. 564 C.c. e 112 C.p.c., in quanto la domanda di ricostruzione dell'asse ereditario sulla base dei criteri indicati è infondata in fatto e in diritto;
- con riguardo al terzo motivo di Appello incidentale condizionato inerente all'asserita violazione degli artt. 769 C.c. e 112 C.p.c., in quanto la domanda di ricostruzione dell'asse ereditario sulla base di tale assunto è infondata in fatto e in diritto;
- con riguardo al quarto motivo di Appello incidentale condizionato inerente alla presunta non corretta imputazione del valore dei beni mobili di proprietà della SI.ra , in Pt_2 quanto la domanda di ricostruzione dell'asse ereditario sulla base dei criteri indicati è infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambe i gradi di giudizio»
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova così giudicare: CP_1 - in via principale e nel merito, per le ragioni esposte in atto, respingere l'appello avversario;
- in via di appello incidentale, per le ragioni esposte ai paragrafi 6), 7) e 8) del presente atto, riformare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1458, pubblicata il 15.6.2023, nella parte in cui ha determinato la quota di legittima in favore dell'Arch. in € 209.173,00 Pt_1
e, per l'effetto, accertato che il medesimo ha ricevuto dalla madre in vita donazioni per €
354.000,00, condannare l'appellante a reintegrare la quota di legittima della sorella CP_1 per € 48.275,00, ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
- in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi”.
Per : “Piaccia alla Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa, Controparte_2
ove ritenuto necessaria, ammissione dei capitoli di prova dedotti per interpello e per testi nella Memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. e non ammessi dal Tribunale con ordinanza
15.01.2021:
1. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 1458/2023 perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il rigetto delle domande giudiziali dell'attore già pronunciato dal giudice di prime cure per mancanza dei presupposti giuridici e sostanziali per il loro accoglimento.
2. IN SUBORDINE: accogliere i MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO proposti dal SI. e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da Controparte_3 Pt_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1458/2023 perché infondato in fatto e
[...]
in diritto alla luce anche di quei MOTIVI, da valutarsi ai fini del rigetto delle domande giudiziali dell'attore per mancanza dei presupposti giuridici e sostanziali e/o per la loro improponibilità e irricevibilità in diritto per difetto delle condizioni giuridiche per la loro proposizione e/o per il loro accoglimento.
3. IN ULTERIORE SUBORDINE : 1) previo accoglimento di tutte le eccezioni in fatto e in diritto già svolte dal SI. nel giudizio di primo grado e riproposte nel Controparte_3 presente grado di giudizio ai fini della integrale realizzazione dell'effetto devolutivo;
2) previa ricostruzione del patrimonio del de cuius SI.a a mente delle norme Pt_2
applicabili; 3) previa decurtazione di esso dei debiti ereditari, sub specie di somme personalmente spese dal conchiudente : i) per spese di amministrazione e per imposte per la quota di 3/9 già di proprietà della madre riguardo all'immobile di Via Vespucci n. 30 nella misura provata in causa;
ii) per spese funerarie;
4) previa, inoltre, detrazione delle spese di amministrazione straordinaria dell'immobile di Via Vespucci n. 30 sostenute dal conchiudente anche per la quota di 2/9 di proprietà dell'attore, compensare le somme in denegatissima ipotesi risultanti a credito di al titolo fatto valere in giudizio con Parte_1
le somme da riconoscersi a credito del conchiudente in accoglimento della qui svolta eccezione di compensazione.
4. IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio.”
FATTO
Il 15.02.2018 era deceduta in Genova la signora , disponendo dei suoi Parte_2
beni con testamento pubblico a rogito not. di Genova in data 29.03.2017, Persona_1
registrato con atto a rogito stesso notaio in data 28.02.2018, col quale aveva lasciato a titolo di legato in conto di legittima ai figli e la sua quota di CP_1 Controparte_2
comproprietà della casa sita in Genova-Pegli via Amerigo Vespucci 30, con annessi giardino e box. La testatrice nulla disponeva a favore del figlio , al quale Parte_1 dichiarava di avere donato in vita il denaro necessario all'acquisto dell'appartamento sito in Genova-Pegli via Emilio Salgari n.5/16. agiva contro i fratelli e Parte_1 CP_1
per la reintegrazione della sua quota di legittima asseritamente lesa dal CP_2
testamento della madre. Asseriva che ai fini della determinazione della quota disponibile e della quota di legittima di esso attore doveva tenersi conto anche delle donazioni effettuate dalla de cuius a favore di terzi, specificamente del fatto che la testatrice aveva sottoscritto tre polizze vita dell'importo di euro 50.000,00 ciascuna a favore dei nipoti figli di CP_3
e pochi giorni prima di morire aveva bonificato dal suo conto corrente la somma di
[...]
euro 30.000,00 a favore di , moglie di Il Tribunale, Persona_2 Controparte_2
istruita la causa documentalmente e testimonialmente, disponeva CTU per la stima dell'asse ereditario e del valore dell'appartamento di via Salgari. Dopo il deposito della relazione peritale decideva la causa con sentenza, con la quale determinava secondo stima peritale il valore del relictum, ovvero di tutti i beni che appartenevano alla defunta alla data della morte, costituito alla quota di un terzo dell'immobile di via Belvedere e dei beni mobili che lo arredavano;
sommava il donatum, ovvero il valore dei beni di cui la
[...]
aveva disposto in vita a titolo di donazione indiretta a favore dei nipoti e della Per_3
costituito dalla somma di euro 150.000,00 che rappresentava il valore delle tre CP_4 polizze sottoscritte dalla a favore dei nipoti e dall'importo di euro 30.000,00 che Pt_2
rappresentava la sommatoria di due bonifici disposti a favore della Sommava al CP_4 donatum il valore dell'appartamento di via Salgari, che la aveva donato in forma Per_3
indiretta al figlio , e che questi doveva imputare alla propria quota legittima. Dato atto Pt_1 che il valore dell'appartamento di via Salgari superava quello della legittima spettante all'attore sull'eredità della madre, respingeva la domanda attrice, condannando l'attore al pagamento delle spese di causa. ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Tribunale, col quale si duole sostanzialmente del fatto che il Tribunale abbia considerato erroneamente come oggetto della donazione disposta in suo favore dalla madre e da imputare alla sua quota legittima, il valore intero dell'appartamento, stimato dal CTU in euro 354.000,00, e non la somma di denaro – pari a lire 35.000.000 – che aveva ricevuto dalla madre per la metà dell'appartamento, che aveva acquistato insieme con la moglie.
Gli appellati resistono all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento e proponendo appello incidentale contro la sentenza del Tribunale. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
La prima questione oggetto di impugnazione riguarda l'individuazione dell'oggetto della donazione che ha ricevuto dalla madre: se esso sia costituito dal denaro o Parte_1 dall'immobile.
La seconda questione riguarda l'entità della donazione: se la abbia finanziato Per_3 per intero l'operazione, ovvero per la somma di lire 70.000.000 impiegata nell'acquisto, oppure per la sola quota acquistata da , ovvero per la somma di lire Parte_1
35.000.000.
L'appellante afferma di avere acquistato l'appartamento insieme con la moglie, con la quale era coniugato in regime di comunione legale dei beni, congiuntamente per l'intero e ciascuno per la quota di una metà. Inoltre, afferma di avere ricevuto dalla madre la sola somma di lire 35.000.000, necessaria all'acquisto della sua quota di una metà dell'immobile. Onde il valore da imputare alla sua quota di legittima sarebbe quello della suddetta somma di denaro di lire 35.000.000 e non il valore dell'immobile; in subordine, il valore di una metà e non dell'intero immobile. Le doglianze sono fondate nei limiti di cui infra. La difesa dell'appellante afferma che l'acquisto di un immobile da parte del figlio con denaro fornito dal genitore non costituisce donazione dell'immobile – dal genitore al figlio – ma della sola somma di denaro impiegata dal figlio nell'acquisto dell'immobile.
L'assunto non è condivisibile. Questa Corte osserva in principio che nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, quando la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene;
dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare (Cass., 02.09.2014,
n.18541). Nella fattispecie, il Tribunale ha posto in evidenza come l'attore stesso, rispondendo all'interrogatorio formale, abbia confessato di avere ricevuto il denaro dalla madre per l'acquisto dell'appartamento: intanto, il denaro gli è stato fornito dalla madre per il fine specifico dell'acquisto dell'immobile. Per questo, il Tribunale ha ritenuto correttamente che la donazione indiretta dalla madre al figlio avesse per oggetto l'immobile e non il denaro.
Per quanto riguarda l'entità della donazione, l'appellante sostiene – come s'è detto – che soltanto metà dell'immobile è stato acquistato con somme di denaro fornitogli dalla madre, come risulta anche dal fatto che l'altra metà dell'immobile è intestata alla moglie.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il Tribunale ha ritenuto che Parte_1 abbia ricevuto dalla madre l'intera somma necessaria all'acquisto. Lo ha desunto dalle deposizioni dei testi, i quali hanno riferito che in molte occasioni la madre ha ricordato al figlio – in loro presenza – di avergli dato la somma di lire 70.000.000.
L'appellante censura la sentenza del Tribunale per avere dato credito alle deposizioni dei testi indicati dai convenuti, inattendibili per essere legati da rapporti di parentela alla controparte. La deposizione dell'unico teste imparziale, OT , non sarebbe Testimone_1 probante per avere assistito – il teste – alle trattative intercorse tra i fratelli relativamente ad una bozza di accordo patrimoniale che non ebbe conclusione tra le parti. Onde la deposizione sarebbe inconcludente. Soprattutto, le deposizioni testimoniali sarebbero in contrasto con chiare ed inconfutabili risultanze documentali, la cui rilevanza non è stata presa in considerazione dal Tribunale. La doglianza è fondata. La difesa dell'appellante fa osservare che la madre ricavò la provvista necessaria all'acquisto dell'appartamento di via Salgari dall'alienazione a terzi di un immobile di sua proprietà sito in Albenga, conclusa con rogito not. di Persona_4
Genova in data 07.01.1986 per il prezzo di lire 37.000.000, destinato dal figlio all'acquisto dell'appartamento di via Salgari, rectius di metà dell'appartamento, seguito con rogito not. di Genova in data 30.12.1986. Invero, il prezzo di acquisto di detto Persona_5
immobile fu pagato in due tranches: la prima di lire 35.000.000 prima del rogito;
la seconda di lire 35.000.000 gli acquirenti si obbligarono a pagarla entro il 30.04.1987.
Intanto – come fa rilevare giustamente la difesa dell'appellante - l'atto notarile prova inequivocabilmente che alla data della stipula gli acquirenti versarono in conto prezzo al venditore soltanto la somma di lire 35.000.000, che verosimilmente corrispondeva alla somma fornita dalla madre al figlio per l'acquisto dell'immobile, rectius della quota di sua proprietà dell'appartamento. L'altra quota fu acquistata dalla moglie verosimilmente con denaro di sua proprietà, comunque non proveniente dalla suocera. D'altra parte,
l'appellante non è tenuto a provare la provenienza del denaro utilizzato dalla moglie per l'acquisto della sua quota di comproprietà, perché l'oggetto, involvendo un terzo soggetto, che non è parte in causa, esula dal tema del presente giudizio.
Pertanto, deve ritenersi che la donazione indiretta dalla madre al figlio avesse per oggetto soltanto la metà dell'appartamento, quella intestata al figlio, il quale deve imputare alla sua quota di legittima la metà del valore dell'appartamento, ovvero il valore della quota di comproprietà da lui acquistata.
Infine, l'appellante contesta la stima dell'immobile di via Vespucci, effettuata dal CTU e recepita dal Tribunale nella determinazione del valore dell'asse ereditario. Osserva che nel passaggio dalla bozza alla relazione finale il CTU ha modificato la superficie commerciale ed il valore a metro quadrato dell'immobile: intanto, i consulenti delle parti avrebbero svolto le loro osservazioni su di una bozza errata, contenente dati ed elementi di stima del valore dell'immobile non corrispondenti a quelli riportati nella relazione finale, con violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato. Dopo il deposito della relazione peritale il Tribunale ha disposto un supplemento di perizia col quale il CTU ha risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice. Pur essendo fondata la doglianza dell'appellante relativa alla determinazione dell'entità della donazione indiretta, da ragguagliarsi alla metà del valore dell'appartamento e non all'intero, ciononostante la domanda è inaccoglibile. Invero, in conseguenza della diminuzione del valore della donazione, diminuisce anche il valore complessivo dell'asse
(relictum + donatum) sul quale deve determinarsi il valore della legittima spettante agli eredi della e diminuisce anche l'ammontare della quota di legittima spettante Per_3 all'appellante. Ebbene, il valore di metà dell'appartamento di via Salgari, pari ad euro
177.000,00, è pur sempre superiore all'entità della quota di legittima, che deve essere rideterminata nella somma di euro 169.840,00. Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
ha proposto appello incidentale contro la sentenza del Tribunale. Osserva CP_1 che nella determinazione della porzione disponibile il Tribunale ha tenuto conto – ai fini della riunione fittizia del donatum al relictum – delle donazioni indirette effettuate dalla
[...]
a favore dei nipoti e della nuora. In questa parte la domanda è improponibile, Per_3 perché l'attore non ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, siccome era stato eccepito nel primo grado del giudizio. Invero, ai sensi dell'art.564 co.1 C.C. il legittimario, che sia anche erede e che non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati che non siano stati fatti a persone chiamate all'eredità come coeredi. Nella fattispecie, i beneficiari delle donazioni, indicate dall'attore come incidenti sulla determinazione della quota di legittima, sono estranei all'eredità: onde l'attore per agire contro di loro doveva accettare l'eredità col beneficio di inventario.
L'appello è infondato. non ha chiesto la riduzione delle donazioni indirette Parte_1
effettuate dalla finché era in vita, a favore dei nipoti e della nuora. Ha chiesto Per_3
soltanto che si tenga conto delle donazioni ai fini della determinazione della porzione disponibile. La riunione fittizia, volta per l'appunto ad accertare se v'è stata lesione della legittima, è una operazione meramente contabile e matematica che serve a determinare la quota di legittima spettante a ciascuno degli eredi del Siccome le disposizioni Per_3 testamentarie sono assoggettate all'azione di riduzione prima delle donazioni, l'attore non era tenuto ad agire contro i beneficiari delle donazioni per la reintegrazione della propria quota di legittima. Intanto, avendo agito soltanto contro i fratelli, chiamati all'eredità come coeredi, non era tenuto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.564 co.1 C.C. L'appello incidentale di condizionato all'accoglimento dell'appello Controparte_2 principale, è assorbito dal rigetto dell'appello di . Parte_1
Compensa interamente le spese del presente grado del giudizio tra e Parte_1 CP_1
in considerazione della reciproca soccombenza. Liquida le spese a favore di
[...] [...] ed a carico dell'appellante in applicazione del principio di soccombenza. CP_2
P.Q.M.
nella causa civile n. 702/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1458 del 15/06/2023 promossa da:
APPELLANTE PRINCIPALE Parte_1
contro
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE CP_1
nonché contro
APPELLATO – APPELLANTE Controparte_2
INCIDENTALE
così decide:
Respinge l'appello principale di . Parte_1
Respinge l'appello incidentale di . CP_1
Conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra e le spese del presente grado del Parte_1 CP_1
giudizio.
Condanna a rimborsare a le spese del presente grado del Parte_1 Controparte_2
giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
sono stati integralmente respinti. Genova, 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE